Domande di permessi concernenti la durata del lavoro

Lavoro notturno (art. l7 LL) ­

Oleificio SABO, 6928 Manno raffineria e testurizzazione 12 u dal 30 aprile 2001 al 3 maggio 2004

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Inpharzam SA, 6814 Cadempino laboratorio microbiologico 4u dal 13 novembre 2000 al 19 novembre 2001 (modifica)

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Knoll-Biooresearch SA, 6592 S. Antonino Produzione di specialità farmaceutiche ed ecologia 84 u dal 1 aprile 2001 al 2 aprile 2002 (rinnovo)

Permesso globale per lavoro notturno senza alternanza con il lavoro diurno per i panettieri (permesso di deroga) Durata:

dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2002

Territorio:

tutta la Svizzera

Aziende rilevate:

- aziende artigianali che occupano fino a cinque persone - aziende con forti fluttuazioni stagionali

Eccezione:

Il lavoro notturno senza alternanza con il lavoro diurno può essere prestato al massimo 6 notti su 7 notti consecutive, se la settimana di lavoro di cinque giorni è garantita nella media dell'anno civile (deroga all'art. 30 cpv. 3 OLL1 in virtù dell'art. 28 LL) Condizioni, obblighi, riserve: 1. Il datore di lavoro non può occupare il lavoratore nel lavoro notturno senza il suo consenso (art. 17 cpv. 6 LL).

2. Il consenso deve essere dato per scritto (art. 30 cpv. 2 lett. c OLL1).

3. L'idoneità del lavoratore al lavoro notturno deve essere accertata sulla base di una visita medica (art. 29 cpv. 1 lett. e 30 cpv. 2 lett. a OLL1).

4. La visita medica precede, la prima volta, l'inizio del lavoro notturno e successivamente viene eseguita ogni due anni (art. 45 cpv. 2 OLL1).

5. Il lavoratore che secondo il medico non è idoneo non può essere impiegato durante la notte. Se l'idoneità è soggetta a condizioni, ci si deve rivolgere al settore Lavoro e salute del Seco (art. 45 cpv. 4 OLL1).

6. I risultati delle inchieste mediche quanto all'idoneità e all'inidoneità al lavoro notturno devono essere conservati per almeno cinque anni (art. 73 cpv. 1 lett. i e cpv. 2 OLL1).

2001-0350

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7.

I lavoratori non possono svolgere lavoro straordinario giusta l'articolo 25 OLL1 durante i loro giorni di congedo (art. 30 cpv. 3 lett. b OLL1).

8. Il presente permesso viene rilasciato esclusivamente in virtù delle prescrizioni sulla durata del lavoro della legge sul lavoro. Esso può essere sfruttato solo nella misura in cui non siano violate le altre prescrizioni della legge sul lavoro e in particolare quelle di polizia federali, cantonali e comunali.

9. Il presente permesso non autorizza il datore di lavoro a derogare agli accordi contrattuali più favorevoli ai lavoratori.

10. Le condizioni del contratto collettivo di lavoro dei panettieri e dei pasticcieri concernente la durata di lavoro e di riposo devono inoltre essere rispettati

Lavoro continuo (art. 24 LL) ­

Oleificio SABO, 6928 Manno Presse 10 u dal 30 aprile 2001 al 3 maggio 2004

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Knoll-Bioresearch SA, 6592 S. Antonino Produzione di specialità farmaceutiche ed ecologia 84 u dal 1 aprile 2001 al 2 aprile 2002 (rinnovo)

(u = uomini, d = donne, g = giovani) Rimedi giuridici Chiunque è toccato nei suoi diritti o doveri dal rilascio di un permesso concernente la durata del lavoro e chiunque è legittimato a ricorrere può, entro l0 giorni dalla pubblicazione della domanda, esaminare presso il Segretariato di Stato dell'economia, Direzione del lavoro, Condizioni di lavoro, Gurtengasse 3, 3003 Berna, gli atti prodotti con la domanda, previo accordo telefonico (tel. 031 322 29 45 / 29 50).

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Permessi concernenti la durata del lavoro rilasciati

Lavoro notturno Motivi: orario d'esercizio tecnicamente o economicamente indispensabile (art. l7 cpv. 2 LL) ­

PHE Gaskets SA, 6826 Riva San Vitale produzione di guarnizioni 21 u o d dal 2 gennaio 2001 al 31 dicembre 2001

(u = uomini, d = donne, g = giovani) Rimedi giuridici Le presenti decisioni possono, conformemente all'articolo 55 LL e all'articolo 44 segg. PA, essere impugnate davanti alla Commissione di ricorso del Dipartimento federale dell'economia, 3202 Frauenkappelen, mediante ricorso amministrativo entro 30 giorni dalla loro pubblicazione. L'atto di ricorso dev'essere depositato in duplice esemplare. Esso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Chiunque è legittimato a ricorrere può, entro il termine di ricorso, prendere visione presso il Segretariato di Stato dell'economia, Direzione del lavoro, Condizioni di lavoro, Gurtengasse 3, 3003 Berna, dei permessi e della loro motivazione, previo accordo telefonico (tel. 031 322 29 45 / 29 50).

6 marzo 2001

Segretariato di Stato dell'economia, Direzione del lavoro

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