Secondo Accordo aggiuntivo alla Convenzione di sicurezza sociale dell'8 marzo 1989 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein

Il Consiglio federale svizzero e Sua Altezza Serenissima il Principe regnante del Liechtenstein, hanno deciso di modificare e di completare la Convenzione di sicurezza sociale dell'8 marzo 19891 nella versione del Primo Accordo aggiuntivo del 9 febbraio 19962 ­ detta di seguito «Convenzione» ­ e hanno nominato a questo scopo loro plenipotenziari: Il Consiglio federale svizzero: Signora M. Verena Brombacher Steiner, Ministro, Delegata plenipotenziaria permanente per gli accordi di sicurezza sociale Sua Altezza Serenissima il Principe regnante del Liechtenstein: Dott. Michael Ritter, Sostituto del Capo di Governo.

Dopo essersi scambiati i loro pieni poteri trovati in buona e debita forma, i plenipotenziari hanno convenuto le disposizioni seguenti: Art. 1 Dopo il punto 19 del Protocollo finale relativo alla Convenzione č aggiunto il punto 20: «20. a. Se una persona che inizia a lavorare per un datore di lavoro con sede nel Liechtenstein era gią assicurata presso un istituto di previdenza svizzero ai sensi della legge federale del 17 dicembre 19933 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invaliditą, la prestazione d'uscita o il capitale per il mantenimento della previdenza accreditato su un conto o una polizza di libero passaggio deve essere trasferito, in conformitą al diritto svizzero, all'istituto di previdenza competente secondo la legge liechtensteinese sulla previdenza professionale, come fosse un istituto di previdenza svizzero. L'importo trasferito viene quindi utilizzato quale prestazione d'entrata o d'uscita ai sensi della legge liechtensteinese sulla previdenza professionale. Qualora gli istituti svizzeri di previdenza o di libero passaggio dovessero fornire prestazioni per i superstiti o gli invalidi dopo aver trasferito la prestazione d'uscita o il capitale di previdenza all'istituto di previdenza liechtensteinese, quest'ultimo restituisce all'istituto svizzero

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RS 0.831.109.514.1 RS 0.831.109.514.11 RS 831.42

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Sicurezza sociale. Secondo Accordo aggiuntivo con il Liechtenstein

l'importo necessario al versamento delle prestazioni per i superstiti o gli invalidi.

b.

Per l'effettuazione del pagamento in contanti conformemente all'articolo 5 capoverso 1 lettera a della legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invaliditą il territorio liechtensteinese viene considerato territorio svizzero.

c.

Se una persona che inizia a lavorare per un datore di lavoro con sede in Svizzera era gią assicurata presso un istituto di previdenza ai sensi della legge liechtensteinese sulla previdenza professionale, la prestazione d'uscita o il capitale per il mantenimento della previdenza accreditato su un conto o una polizza di libero passaggio deve essere trasferito, in conformitą al diritto liechtensteinese, all'istituto di previdenza competente secondo la legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invaliditą, come fosse un istituto di previdenza liechtensteinese.

L'importo trasferito viene quindi utilizzato quale prestazione d'entrata o d'uscita ai sensi della legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invaliditą.

d.

Le lettere a-c sono applicate indipendentemente dalla cittadinanza della persona interessata.»

Art. 2 L'accordo aggiuntivo del 9 febbraio 1996 alla Convenzione di sicurezza sociale dell'8 marzo 1989 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein viene ora denominato «Primo Accordo aggiuntivo alla Convenzione sulla sicurezza sociale dell'8 marzo 1989 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein».

Art. 3 (1) Il Governo di ciascuno dei due Stati contraenti notifica all'altro, per scritto, il compimento delle procedure legali e costituzionali richieste per l'entrata in vigore del presente accordo aggiuntivo.

(2) Il presente accordo aggiuntivo entra in vigore con effetto a partire dal momento in cui verrą ratificato, non appena le notifiche di entrambe le Parti previste al paragrafo (1) sono attuate.

(3) Su richiesta degli aventi diritto, il presente accordo aggiuntivo si applica anche alla prestazioni di uscita acquisite prima della sua entrata in vigore e accreditate su un conto o una polizza di libero passaggio al momento della sua entrata in vigore.

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In fede di che, i plenipotenziari hanno firmato il presente accordo aggiuntivo e vi hanno apposto i propri sigilli.

Fatto a Vaduz il 29 novembre 2000 in due originali.

Per la Confederazione Svizzera:

Per il Principato del Liechtenstein:

Maria Verena Brombacher Steiner

Michael Ritter

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