97.457 Iniziativa parlamentare Diritto successorio del coniuge superstite. Precisazione Rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 22 gennaio 2001

Onorevole presidente, Onorevoli consiglieri, Conformemente all'articolo 21quater capoverso 3 della legge sui rapporti fra i consigli (LRC), vi sottoponiamo il presente rapporto, che trasmettiamo nel contempo per parere al Consiglio federale.

La Commissione propone di adottare il progetto di legge allegato.

22 gennaio 2001

In nome della Commissione: Il presidente, J. Alexander Baumann

2001-0247

985

Rapporto 1

Situazione iniziale

1.1

Deposito dell'iniziativa parlamentare

Il 18 dicembre 1997 il consigliere nazionale Marc Suter ha depositato l'iniziativa parlamentare seguente redatta in forma generica: È d'uopo precisare l'articolo 473 CC, esso dovrebbe definire in che misura sia possibile lasciare al coniuge superstite, oltre all'usufrutto, una parte dell'eredità in proprietà, senza per questo causare una riduzione della porzione legittima dei discendenti.

1.2

Esame preliminare

Nella riunione del 9 novembre 1998 e conformemente all'articolo 21ter della legge sui rapporti fra i Consigli, la Commissione degli affari giuridici (CAG) ha proceduto all'esame preliminare dell'iniziativa e all'ascolto dell'iniziante. Essa ha proposto all'unanimità al Consiglio nazionale di dare seguito all'iniziativa; l'8 marzo 1999 quest'ultimo ha accolto la proposta all'unanimità.

1.3

Svolgimento dei lavori commissionali

La CAG è stata in seguito incaricata di preparare un progetto di legge. Il 31 gennaio 2000 ha deciso di istituire una Sottocommissione composta dai deputati Joder, Aeppli Wartmann, Aeschbacher, Bosshard, Jutzet, Mariétan e Gendotti.

La Sottocommissione ha esaminato l'iniziativa parlamentare nel corso delle sedute del 9 maggio e del 26 giugno 2000. In occasione della prima seduta essa ha proceduto all'audizione di due esperti, i quali hanno espresso pareri diversi: Peter Weimar, professore all'Università di Zurigo, che ha difeso la teoria dei «tre ottavi» (cfr. n. 2.2) e Thomas Geiser, professore alle Università di Berna e di San Gallo, che ha perorato la causa della teoria dell'«ottavo». In una prima fase la Sottocommissione ha discusso le varie proposte di soluzione (cfr. n. 2.3). Essa si è innanzitutto interrogata sulla necessità di modificare l'articolo 473 CC e ha in seguito esaminato la possibilità di raggiungere l'obiettivo con altri mezzi. Dopo questo dibattito, convinta di dover prendere provvedimenti in merito, la Sottocommissione ha esaminato, da un lato, la possibilità di stralciare interamente l'articolo 473 e, dall'altro, quella di accordare a titolo eccezionale lo statuto di erede al coniuge che ha ricevuto unicamente l'usufrutto del patrimonio. Dopo un esame approfondito essa ha respinto entrambe le possibilità menzionate.

In occasione della seconda seduta la Sottocommissione ha approvato la soluzione dei «tre ottavi» e l'ha poi sottoposta al plenum della Commissione. Riunita il 22 gennaio 2001, quest'ultima ha approvato il progetto con 17 voti e due astensioni.

Va sottolineato che si tratta di una decisione politica (cfr. n. 2.2): l'interpretazione del diritto vigente consente infatti di optare sia per la soluzione dell'«ottavo», sia per quella dei «tre ottavi». Con 12 voti contro 8 la Commissione ha scelto la soluzione dei «tre ottavi». Essa intende così accordare al disponente la porzione disponibile 986

più elevata possibile, lasciandogli così la libertà di scegliere la soluzione a lui più adeguata. Una minoranza (Jutzet, de Dardel, Gross, Hollenstein, Hubmann, Lauper, Seiler, Thanei) propone di optare per una soluzione di compromesso, ossia per la soluzione dei «due ottavi». Per la prassi è determinante che questa questione sia disciplinata in modo chiaro.

2

Grandi linee del progetto

2.1

Sviluppo dell'iniziativa

Assegnare al coniuge superstite, a titolo di legato, l'usufrutto del patrimonio del defunto ai sensi dell'articolo 473 CC è certamente la disposizione per causa di morte più frequente quando i coniugi hanno figli comuni. Questo modo di procedere è usuale soprattutto quando i genitori hanno pressappoco la stessa età; in generale i figli considerano naturale ereditare dopo il decesso del secondo genitore. Conformemente all'articolo summenzionato, l'attribuzione dell'usufrutto del patrimonio consente di preservare il patrimonio della coppia e di garantire al coniuge superstite la possibilità di mantenere il livello di vita abituale per il resto dei suoi giorni. Questo modo di disporre è vantaggioso non solo sul piano economico, ma anche per la semplicità d'esecuzione e per l'assenza di complicazioni fiscali. Se il coniuge si risposa, il suo usufrutto è ridotto in modo da consentire ai discendenti interessati di ricevere la porzione legittima alla quale avrebbero avuto diritto al momento della successione (art. 473 cpv. 3 CC); la regolamentazione giuridica dell'usufrutto è dunque appropriata alla situazione ed è equa anche da questo punto di vista.

Se il coniuge superstite ottiene soltanto l'usufrutto (conformemente all'art. 473 CC), non beneficia tuttavia dello statuto di erede. In caso di contestazione concernente la successione, il coniuge superstite ha interesse ad avere questo statuto, senza il quale non può difendersi nei confronti dei discendenti in occasione della divisione. Per garantirgli lo statuto di erede1 è necessario pertanto attribuirgli la porzione disponibile in proprietà. Di regola questa è la soluzione adottata; nelle disposizioni per causa di morte spesso la porzione disponibile è attribuita a titolo di legato al coniuge superstite, il quale riceve il resto della successione in usufrutto. Questo modo di procedere è molto diffuso e in diritto è interpretato come segue: l'usufrutto del coniuge superstite sostituisce la porzione legittima che la legge gli attribuisce in concorso con i discendenti (art. 473 cpv. 2 CC). La legge consente di attribuire ai discendenti unicamente la loro porzione legittima e di conferire a titolo di legato la porzione disponibile al coniuge superstite - o se del caso a un'altra persona (cfr. a questo proposito la decisione del Tribunale federale del
8.7.1919, DTF 45 II 381, che ha fatto giurisprudenza).

La situazione iniziale è pertanto chiara. Viceversa l'entità della porzione legittima dei discendenti non è determinata con certezza e, di conseguenza, neppure quella della porzione disponibile. Il Tribunale federale non si è mai dovuto pronunciare su queste questioni così importanti nella prassi. È dunque necessario che il legislatore chiarisca la situazione. Non ci si può permettere di lasciare gli interessati nell'insicurezza giuridica che ha indotto molte persone a rinunciare alla pratica soluzione dell'articolo 473 CC. Non è tanto l'ordine di grandezza della porzione disponibile che è necessario conoscere, quanto piuttosto le regole che vanno applicate.

1

Cfr. n 2.3.4

987

2.2

La controversia degli «ottavi»

La revisione del diritto matrimoniale e successorio, adottata nel 1984 ed entrata in vigore il 1o gennaio 1988, ha notevolmente migliorato la situazione del coniuge superstite. Infatti, sotto il profilo del diritto matrimoniale, l'introduzione del regime della partecipazione agli acquisti e l'attribuzione della metà di questi al coniuge superstite favoriscono quest'ultimo rispetto al diritto previgente. Sotto il profilo del diritto successorio il miglioramento sta nel fatto che il coniuge superstite non riceve più, a scelta, un quarto dei beni in proprietà o la metà in usufrutto, ma riceve in proprietà la metà della successione (cfr. art. 462 cpv. 1 CC). Il diritto vigente (art. 473 CC) mantiene inoltre la possibilità di lasciare al coniuge superstite l'usufrutto di tutta la successione. La porzione legittima del coniuge superstite corrisponde alla metà della sua quota ereditaria, ossia un quarto dell'eredità (art. 471 cpv. 3 CC). La distinzione tra «quota ereditaria» e «porzione legittima» crea nuove possibilità d'interpretazione dell'articolo 473, il cui capoverso 2 recita: «questo usufrutto tien luogo della legittima del coniuge in concorso con questi discendenti». Infatti se per «legittima» si intende la quota ereditaria, il capoverso 2 si riferisce alla metà, ossia quattro ottavi della successione. Resta dunque l'altra metà che secondo la legge spetta ai discendenti e i cui tre quarti sono loro garantiti dalla porzione legittima. Ne consegue che la porzione disponibile è di un ottavo dell'eredità. Se invece per «legittima» si intende «porzione legittima», allora il capoverso 2 si riferisce soltanto a un quarto, ossia due ottavi dell'eredità. Se si sommano questi due ottavi ai tre ottavi obbligatoriamente devoluti ai discendenti, si ottengono cinque ottavi: la porzione disponibile è dunque di tre ottavi. In occasione della revisione del diritto matrimoniale e successorio questa questione non è mai stata sollevata; in seguito la dottrina ha espresso varie opinioni, senza però chiarire definitivamente il caso. La Svizzera romanda privilegia la teoria dei «tre ottavi», la Svizzera tedesca invece quella dell'«ottavo». Secondo un perito, le autorità fiscali zurighesi ad esempio applicano la teoria dell'«ottavo» anche nel caso in cui il testamento preveda altrimenti o le parti stesse abbiano optato
per un'altra soluzione.

Anche se, dopo la revisione del 1984, il Tribunale federale non ha mai dovuto pronunciarsi in merito, la questione riveste nondimeno una certa importanza pratica. In effetti benché questa imprecisione non sembra dare adito a controversie dinanzi ai tribunali, i notai in particolare preferirebbero poter fornire ai loro clienti informazioni precise in merito all'importo della porzione disponibile.

2.2.1

Argomenti a favore della teoria dell'«ottavo»

2.2.1.1

De lege lata

Conformemente all'articolo 473 capoverso 2 CC, «questo usufrutto tien luogo della legittima del coniuge in concorso con questi discendenti». La legittima, ossia la parte di eredità spettante al coniuge superstite secondo la legge, equivale alla metà del totale. La porzione disponibile corrisponde dunque alla parte devoluta ai discendenti, meno la porzione legittima di questi ultimi: essa equivale di conseguenza a un quarto della metà. La formulazione adottata esclude ogni altra possibilità d'interpretazione, a meno che sia possibile stabilire inequivocabilmente che la summenzionata interpretazione contraddice la volontà del legislatore. Nel presente caso, se il legislatore avesse voluto altrimenti avrebbe formulato la disposizione come segue: 988

«questo usufrutto tien luogo della porzione legittima del coniuge superstite in concorso con questi discendenti»2.

2.2.1.2

De lege ferenda

Il nuovo diritto matrimoniale aumenta notevolmente le possibilità per favorire il coniuge superstite. Nel capitolo del regime ordinario della partecipazione agli acquisti, in particolare l'articolo 216 CC, consente agli sposi di convenire mediante convenzione matrimoniale di lasciare la totalità del beneficio al coniuge superstite, sempreché la convenzione non leda la porzione legittima dei figli non comuni. Inoltre, anche in assenza di una convenzione matrimoniale, il coniuge superstite non eredita più un terzo dei beni acquisiti in comune, come prevedeva il diritto previgente, ma la metà.

In Europa la legge ha sempre accordato un posto privilegiato al sostegno del coniuge superstite e in particolare della sposa. I discendenti non hanno bisogno di una protezione particolare: infatti, sulla base del principio secondo cui i beni si trasmettono secondo i legami del sangue, essi sono sempre stati considerati eredi principali.

L'articolo 457 CC recita: «i prossimi eredi del defunto sono i suoi discendenti»; per trovare menzione della quota ereditaria del coniuge superstite si deve invece giungere all'articolo 462 CC. Se per il momento il diritto successorio si è sempre preoccupato delle necessità del coniuge superstite, alla luce delle nuove condizioni giuridiche e sociali sarebbe tuttavia opportuno considerare la questione sotto un profilo più ampio.

In seguito all'evoluzione della società, il problema del sostegno al coniuge superstite ha perso la sua importanza nel diritto successorio. Questo ruolo previdenziale è oggi infatti garantito dalle assicurazioni sociali, segnatamente l'AVS e la previdenza professionale. Il coniuge superstite ha inoltre una posizione privilegiata anche per quanto concerne il pilastro 3o: la sua priorità nell'ordine dei beneficiari non può essere modificata (cfr. art. 2 dell'ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute [OPP3]).

La nuova regolamentazione sarà applicabile, come quella vigente, ai piccoli, medi e grandi patrimoni. In caso di fortune ingenti, qualora la successione del secondo coniuge comprenda discendenti non comuni, si possono verificare cospicui spostamenti di valori patrimoniali da una famiglia all'altra. Considerato che una simile prassi contrasta con la nostra concezione generale del diritto, è auspicabile limitare questi spostamenti a una parte minima della successione.

2.2.2

Argomenti a favore della teoria dei «tre ottavi»

2.2.2.1

De lege lata

L'attribuzione dell'usufrutto al coniuge superstite avviene mediante disposizione a causa di morte: di conseguenza non si applicano le disposizioni sulla successione ab intestato (art. 457 segg. CC) bensì quelle concernenti la porzione legittima (art. 470 2

Roland Pfäffli, «Die Meistbegünstigung des Ehegatten nach Güterrecht und Erbrecht», RSJ 92 (1996), n o 1, p. 7.

989

segg. CC). La «legittima» ai sensi dell'articolo 473 CC corrisponde alla quota ereditaria soltanto nei casi in cui il disponente non ha attribuito la porzione disponibile ad altri eredi. Se il testatore decide di avvalersi della sua libertà di disporre attribuendo tale porzione al coniuge, ai figli, a un terzo o a un'organizzazione, la legittima si limita, nei casi estremi, alla porzione legittima. Se decide di lasciare l'usufrutto al coniuge, il testatore può nel contempo disporre liberamente della parte di eredità che eccede la porzione legittima, ossia di tre ottavi.

L'attribuzione dell'usufrutto al coniuge superstite non è considerata dalla legge quale disposizione a causa di morte sulla porzione disponibile. Nessuna disposizione del Codice civile precisa infatti che gli articoli 470 e 471 CC, concernenti i limiti della porzione disponibile, influiscono sulla normativa di cui all'articolo 473 CC, o che tali disposizioni si escludono a vicenda. È pertanto possibile attribuire l'usufrutto al coniuge superstite anche se la porzione disponibile è stata esaurita mediante altre disposizioni a causa di morte o fra vivi; una siffatta attribuzione non lede la porzione legittima e non può neppure essere impugnata mediante l'azione di riduzione. La funzione dell'articolo 473 CC è in una certa qual misura quella di legalizzare la violazione della porzione legittima spettante a talune categorie di eredi. Gli eredi sono infatti privati per un certo lasso di tempo del diritto di utilizzare i beni ereditati; questo costituisce una violazione delle disposizioni sulla porzione legittima. Se tale soluzione è adottata, la quota ereditaria loro spettante è tuttavia di gran lunga superiore. Questa liberalità a favore del coniuge non intacca quindi né la porzione legittima dei figli né la porzione disponibile.

Nell'ambito della revisione del diritto successorio del 1984, il legislatore ha voluto mantenere immutato l'articolo 473 capoverso 2, secondo cui l'usufrutto tiene luogo della legittima del coniuge e non incide in alcun modo sulla porzione disponibile. La possibilità che ­ dopo la modifica dell'articolo 462 CC ­ l'attribuzione dell'usufrutto abbia ripercussioni sulla porzione disponibile non è stata dibattuta né in seno alle commissioni incaricate dell'esame preliminare, né dalle Camere federali.

L'unica
decisione del Tribunale federale concernente l'articolo 473 CC (cfr. DTF 45 II 381) può essere riassunta come segue: in virtù dell'articolo 473 capoverso 2 CC, l'attribuzione dell'usufrutto al coniuge superstite sostituisce la legittima spettante a quest'ultimo in concorso con i discendenti comuni. Ne consegue, segnatamente per quanto concerne il calcolo della porzione disponibile, che tale usufrutto corrisponde alla legittima attribuita al coniuge superstite. La porzione disponibile non è pertanto intaccata da questo legato, alla stessa stregua dei casi in cui il coniuge superstite fa valere il proprio diritto alla sua quota ereditaria. Sotto il diritto previgente, che consentiva al coniuge superstite di scegliere tra un quarto dell'eredità in proprietà o la metà della stessa in usufrutto, tale scelta non incideva in alcun modo sulla porzione disponibile.

2.2.2.2

De lege ferenda

Contrariamente a quanto avveniva in passato, oggi i discendenti ereditano sovente a cinquanta o sessant'anni. Per i figli, un sostegno finanziario adeguato da parte dei genitori durante la loro formazione o al momento in cui fondano una famiglia è di gran lunga più utile che non il fatto di poter fruire di una cospicua eredità. Inoltre, molti disponenti auspicano che il coniuge superstite mantenga il medesimo livello di vita dopo la loro morte.

990

2.3

Altre soluzioni

2.3.1

Il compromesso: la soluzione dei «due ottavi»

A titolo di compromesso, sarebbe anche possibile fissare la porzione disponibile a due ottavi (ossia a un quarto) dell'eredità. Lo svantaggio di una siffatta soluzione risiede nel fatto che una porzione di due ottavi non è compatibile con il sistema vigente. Le opzioni «un ottavo» e «tre ottavi» possono invece essere logicamente desunte da tale sistema. La soluzione dei «due ottavi» rappresenterebbe tuttavia una via mediana tra le due interpretazioni proposte dalla dottrina. È inoltre matematicamente semplice. Nella prassi, quest'ultimo aspetto potrebbe rivelarsi un vantaggio.

2.3.2

Stralcio dell'articolo 473 CC

Le disposizioni generali sul legato d'usufrutto (art. 530 segg. CC) consentono già di favorire ampiamente il coniuge superstite. È quindi lecito chiedersi se l'articolo 473 CC abbia ancora una ragion d'essere o se non sia possibile abrogarlo.

L'applicazione delle disposizioni generali in materia di usufrutto comporta lo stesso risultato ottenuto per il tramite dell'articolo 473 CC, sempreché il coniuge superstite abbia già una certa età al momento del decesso del de cujus. Secondo i calcoli più recenti, se la moglie ha almeno settantatre anni al momento del decesso del marito, non è necessario ricorrere all'articolo 473 CC per attribuirle l'usufrutto e i tre ottavi in proprietà. Gli uomini, la cui speranza di vita è meno elevata, devono invece aver raggiunto i sessantasette anni di età affinché ciò sia possibile. L'articolo 530 CC consente anche di attribuire al coniuge superstite un ottavo dei beni in proprietà, sempreché la moglie abbia almeno cinquantatre anni al momento in cui diventa vedova e che il marito abbia almeno quarantotto anni al momento del decesso del coniuge.

Sostanzialmente, due motivi impediscono di abrogare l'articolo 473 CC. In primo luogo, questa disposizione consente al coniuge superstite di mantenere pienamente la situazione economica anteriore al decesso del disponente. Il coniuge superstite può infatti acquisire l'usufrutto ­ quindi anche il possesso ­ di tutta l'eredità. Molti disponenti accordano grande importanza a questo aspetto. Desiderano che il coniuge superstite possa continuare a mantenere le stesse condizioni economiche sino alla fine della propria esistenza, dal momento che al suo decesso i discendenti beneficeranno comunque di tutta l'eredità. In secondo luogo, anche nei casi in cui la porzione disponibile non è attribuita, l'articolo 473 è estremamente utile poiché consente di conferire «in modo corretto» la qualità di eredi universali ai discendenti. Questo può essere auspicabile, ad esempio per motivi fiscali o in considerazione delle tariffe delle case per anziani, che sono di regola stabilite in funzione del patrimonio.

È incontestato che soltanto l'articolo 473 CC consente di gravare di usufrutto tutta l'eredità, a prescindere dall'entità della stessa e dall'età dei superstiti. L'applicazione di tale disposizione non pone alcun problema: il coniuge
riceve una parte pari alla porzione disponibile mentre il resto dell'eredità gli è attribuito in usufrutto.

Considerato che questo articolo è sovente utilizzato nella prassi e che il suo stralcio comporterebbe una serie di nuovi problemi, occorre rinunciare alla sua abrogazione.

991

2.3.3

Mantenere lo statu quo

Considerato che sinora l'articolo 473 non ha dato adito ad alcuna controversia, si potrebbe anche partire dal presupposto che tale disposizione abbia dato buona prova di sé e che sarebbe pertanto opportuno mantenere lo statu quo. Il Consiglio nazionale ha tuttavia riconosciuto la necessità di modificare questa normativa. Dovrebbero quindi esservi buoni motivi per giungere alla conclusione contraria. Nell'ambito delle deliberazioni sul diritto del divorzio, si è sottolineato che il legislatore dovrebbe prendere una decisione a tal proposito3. Molto sovente il testatore istituisce il proprio coniuge quale erede di una parte corrispondente alla porzione disponibile attribuendogli inoltre in usufrutto la parte di eredità spettante ai discendenti. È quindi auspicabile che la porzione disponibile sia espressamente quantificata. Giacché si tratta anzitutto di una questione politica, questo compito spetta al legislatore.

2.3.4

Attribuzione dello statuto di erede al coniuge superstite che ha ricevuto beni in usufrutto ma non in proprietà

L'attribuzione al coniuge superstite della porzione disponibile, oltre all'usufrutto, è giustificata dalla volontà di conferirgli lo statuto di erede. Se fosse invece possibile, in via eccezionale, accordare lo statuto di erede al coniuge superstite, la questione della porzione disponibile non si porrebbe più. L'esame della problematica si presenta come segue.

Il diritto successorio prevede un numero limitato di modalità di disposizione, ossia l'istituzione di erede (cfr. art. 483 CC) e quella di legatario (cfr. art. 484 CC). I due statuti non si escludono a vicenda, nella misura in cui la medesima persona può essere sia erede che legatario (cfr. art. 608 cpv. 3 CC). La legge non prevede tuttavia una forma mista dei due statuti, una scelta che si giustifica in quanto gli effetti e le conseguenze successorie che ne derivano sono chiaramente distinti. In quanto successore a titolo universale l'erede acquista l'universalità dei beni della successione dal momento della sua apertura (cfr. art. 560 CC); egli dispone, in comune con gli altri eredi, degli attivi della successione e assume tutte le conseguenze che ne derivano, segnatamente l'obbligo di agire in comune con gli altri eredi (art. 602 CC); gli eredi sono inoltre solidalmente responsabili per i debiti della successione (art. 603 cpv. 1 CC).

Il legatario invece è un successore a titolo particolare, i cui diritti non derivano direttamente dal disponente: egli «ha un'azione personale contro il debitore del legato» (art. 562 cpv. 1 CC). In compenso, non risponde dei debiti della successione.

Secondo la prassi giudiziaria, peraltro poco cospicua, e l'opinione prevalente nella dottrina, il coniuge superstite che, senza essere stato istituito erede in virtù dell'attribuzione della porzione disponibile, riceve l'usufrutto della successione conformemente all'articolo 473 CC, ha lo statuto di legatario ma non quello di erede4.

3 4

992

17 dicembre 1997, BU CN 2740 segg .

Per lo stato attuale della questione nella dottrina e nella giurisprudenza, cfr. D Staehelin, Basler Kommentar, art. 473 CC; per un altro punto di vista, cfr. R. Forni/G. Piatti, Basler Kommentar, art. 626 CC, N. 6.

La distinzione tra erede e legatario ha il vantaggio di garantire chiarezza giuridica nelle altre disposizioni del diritto successorio che concernono i diritti e gli obblighi dell'erede (cfr. in particolare gli art. 553 cpv. 1 n. 3, 557 cpv. 2, 580 cpv. 3, 604 e 626 CC). Oltre a contribuire alla sicurezza del diritto, tale distinzione permette di evitare nell'ambito del diritto successorio l'insorgere di problemi, difficilmente prevedibili, legati alla difficoltà di stabilire la preminenza o meno delle disposizioni concernenti gli eredi su quelle concernenti i legatari. Venendo a cadere tale distinzione non sarebbero escluse difficoltà in ambiti che attualmente non sono oggetto di discussioni: si pensi ad esempio alla questione della responsabilità degli eredi (art. 603 CC). Il Parlamento aveva già proceduto in tal senso durante la revisione dell'azione di nullità (art. 520a CC), colmando unicamente le lacune del diritto concernenti il testamento olografo e non quelle concernenti il testamento pubblico e il contratto successorio.

Non solo conviene quindi mantenere questa distinzione, chiara e sistematica, tra lo statuto di erede e quello di legatario, ma sarà opportuno ribadirne gli argomenti a favore in occasione del dibattito parlamentare nel plenum, nell'intento di prevenire eventuali imprecisioni future.

Il coniuge beneficiario di liberalità in virtù dell'articolo 473 CC che non gode dello statuto di erede ha la possibilità di avvalersi delle vie di ricorso applicabili all'usufrutto. Per quel che concerne il diritto di usufrutto su immobili, può chiedere i provvedimenti cautelari previsti dall'articolo 960 capoverso 1 CC.

2.4

Considerazioni della maggioranza della Commissione

Con il suo voto a favore della soluzione dei «tre ottavi» la maggioranza della Commissione non intende esprimere un giudizio di valore sui due punti di vista presentati nella dottrina, la soluzione «dell'ottavo» essendo infatti altrettanto compatibile con il sistema attuale quanto lo è la soluzione dei «tre ottavi». La precisazione dell'articolo 473 CC ha lo scopo di porre fine all'insicurezza giuridica attuale in merito all'ammontare della porzione disponibile. In quest'ottica, la maggioranza della Commissione ha optato per la soluzione dei «tre ottavi» in quanto soluzione più liberale e meno restrittiva che lascia al disponente un maggiore margine d'azione per disporre dei suoi beni e permette nei singoli casi la scelta della soluzione più adeguata. Si tratta, secondo la maggioranza, della soluzione che meglio tiene conto dell'evoluzione sociale.

Questa soluzione ha inoltre agli occhi della maggioranza della Commissione il pregio di offrire al disponente uno strumento semplice, sul piano della procedura, per assicurare una protezione maggiore del coniuge superstite e permettergli di conservare il medesimo livello di vita. In questo senso essa rispecchia proprio lo spirito dell'articolo 473 CC, che ha lo scopo di favorire al massimo il coniuge superstite.

2.5

Considerazioni della minoranza

Ritenendo che il presente dibattito sulla porzione disponibile rappresenti un'occasione per risolvere la relativa disputa giuridica mediante un compromesso, una minoranza della Commissione propone di optare per la soluzione dei «due ottavi», a metà strada tra la teoria dei «tre ottavi», che prevale nella Svizzera romanda, e quella 993

«dell'ottavo», diffusa nella Svizzera tedesca (cfr. n. 2.2). Trattandosi indubbiamente di una decisione di natura politica, la minoranza considera comunque secondaria la questione della conformità della soluzione adottata con il sistema attuale. Inoltre, la soluzione dei «due ottavi» sarebbe la più adeguata a livello pratico: matematicamente, è più semplice per il cittadino rappresentarsi un quarto che un ottavo o tre ottavi.

3

Commento al progetto

3.1

Proposta della maggioranza

Il nuovo articolo 473 capoverso 2 CC prevede chiaramente che il disponente che attribuisce l'usufrutto al coniuge superstite può disporre liberamente di tre ottavi dell'eredità. In tal modo il numero «tre ottavi» è menzionato esplicitamente nella legge, sebbene si possa dedurre anche dall'articolo 462 in relazione con l'articolo 471 CC che la porzione disponibile corrisponde a tre ottavi se il coniuge superstite è in concorso con i discendenti. Ogni interessato può così conoscere con precisione quali sono le sue possibilità in materia testamentaria.

3.2

Proposta della minoranza

Il nuovo articolo 472 capoverso 2 CC prevede chiaramente che il disponente che attribuisce l'usufrutto al coniuge superstite può disporre liberamente di un quarto dell'eredità.

3.3

La questione del diritto transitorio

Circa la necessità di una disposizione transitoria che regoli l'ammontare della porzione disponibile secondo l'articolo 473 CC per i casi in cui la successione è già aperta, ma in cui la divisione non ha ancora avuto luogo, va tenuto presente, da un lato, che questa problematica si porrà solo raramente e, dall'altro, che i tribunali molto verosimilmente giudicheranno già in conformità con il nuovo diritto. Una disposizione transitoria di questo tipo appare quindi superflua.

4

Conseguenze finanziarie e ripercussioni sull'effettivo del personale

La revisione non dovrebbe comportare praticamente alcuna conseguenza né sul piano finanziario né sugli effettivi del personale.

5

Costituzionalità

Il progetto si basa sull'articolo 122 della Costituzione federale, secondo cui la legislazione in materia di diritto civile è di competenza della Confederazione.

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