Legge federale sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica

Disegno

(SCFel) del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articolo 95 capoverso 1 e 122 capoverso 1 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 3 luglio 20012, decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1 1

2

Oggetto e scopo

La presente legge definisce: a.

le condizioni alle quali i prestatori di servizi di certificazione nel campo della firma elettronica possono essere riconosciuti;

b.

i diritti e i doveri dei prestatori di servizi di certificazione riconosciuti.

Essa ha lo scopo di: a.

promuovere la fornitura di servizi di certificazione elettronica sicuri a un vasto pubblico;

b.

favorire l'utilizzazione delle firme elettroniche qualificate;

c.

permettere il riconoscimento internazionale dei prestatori di servizi di certificazione e delle loro prestazioni.

Art. 2

Definizioni

Nella presente legge si intende per:

1 2

a.

firma elettronica: dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici e utilizzati come metodo di autenticazione;

b.

firma elettronica avanzata: una firma elettronica avanzata è una firma elettronica che soddisfa i seguenti requisiti: 1. essere connessa in maniera unica al titolare; 2. essere idonea a identificare il titolare;

RS 101 FF 2001 5109

2001-1277

5143

Servizi di certificazione nel campo della firma elettronica

3.

4.

essere creata con mezzi sui quali il titolare può conservare il proprio controllo esclusivo; essere connessa ai dati ai quali si riferisce in modo tale che una successiva modifica dei dati sia riconoscibile;

c.

firma elettronica qualificata: una firma elettronica avanzata fondata su un dispositivo per la creazione di firma sicura in base all'articolo 6 capoversi 1 e 2 e su un certificato valido nel momento della sua creazione;

d.

chiavi per la creazione di una firma: dati unici, come codici o chiavi crittografiche private, utilizzati dal titolare per comporre una firma elettronica;

e.

chiavi per la verifica della firma: dati, come codici o chiavi crittografiche pubbliche, utilizzati per verificare un firma elettronica;

f.

certificato qualificato: un certificato digitale che soddisfa i requisiti dell'articolo 7;

g.

prestatore di servizi di certificazione: organismo che certifica dati in ambito elettronico e che rilascia a tal fine certificati elettronici;

h.

organismo di riconoscimento: organismo che, in base alle regole di accreditamento, è accreditato per riconoscere i prestatori di servizi di certificazione.

Sezione 2: Riconoscimento dei prestatori di servizi di certificazione Art. 3

Condizioni del riconoscimento

1

Possono essere riconosciute quali prestatori di servizi di certificazione le persone fisiche o giuridiche che: a.

sono iscritte al registro di commercio;

b.

sono in grado di fornire e gestire certificati qualificati conformemente alle esigenze della presente legge;

c.

impiegano personale munito delle conoscenze, dell'esperienza e delle qualifiche necessarie;

d.

utilizzano sistemi e prodotti informatici, in particolare dispositivi di creazione di una firma, affidabili e sicuri;

e.

possiedono risorse o garanzie finanziarie sufficienti;

f.

stipulano le assicurazioni necessarie alla copertura della responsabilità prevista dall'articolo 16 e delle spese che possono comportare le misure previste nell'articolo 13 capoversi 2 e 3;

g.

assicurano l'osservanza del diritto applicabile, in particolare della presente legge e delle disposizioni d'esecuzione.

2 Le condizioni previste nel capoverso 1 sono ugualmente applicabili ai prestatori di servizi di certificazione esteri. Qualora un prestatore estero abbia già ottenuto un

5144

Servizi di certificazione nel campo della firma elettronica

riconoscimento da parte di un organismo di riconoscimento estero, l'organismo di riconoscimento svizzero può riconoscerlo se il prestatore estero dimostra che: a.

il riconoscimento è stato accordato secondo il diritto estero;

b.

le regole applicabili alla concessione del riconoscimento del diritto estero sono equivalenti a quelle del diritto svizzero;

c.

l'organismo di riconoscimento estero possiede le qualifiche equivalenti a quelle richieste dall'organismo di riconoscimento svizzero;

d.

l'organismo di riconoscimento estero garantisce all'organismo di sorveglianza svizzero di collaborare per la sorveglianza in Svizzera del prestatore.

3

Le unità amministrative della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni possono essere riconosciute quali prestatori di servizi di certificazione senza doversi iscrivere al registro di commercio.

Art. 4

Designazione dell'organismo di accreditamento

1

Il Consiglio federale designa l'organismo competente per l'accreditamento (organismo di accreditamento) degli organismi di riconoscimento.

2

Se nessun organismo è stato accreditato per il riconoscimento, il Consiglio federale designa l'organismo di accreditamento o un altro organismo competente quale organismo di riconoscimento.

Art. 5

Lista dei prestatori di servizi di certificazione riconosciuti

1

Gli organismi di riconoscimento annunciano all'organismo di accreditamento i prestatori di servizi di certificazione che essi riconoscono.

2 L'organismo di accreditamento mette a disposizione del pubblico la lista dei prestatori di servizi di certificazione riconosciuti.

Sezione 3: Generazione e utilizzazione di chiavi per la creazione di una firma e di chiavi per la verifica della firma Art. 6 1

Il Consiglio federale disciplina la generazione di chiavi per la creazione di una firma e per la verifica della firma che possono essere oggetto di certificati qualificati ai sensi della presente legge così come la creazione e la verifica di firme elettroniche. Garantisce in proposito un livello di sicurezza conforme all'evoluzione tecnologica.

2 I dispositivi per la creazione di una firma devono almeno garantire che le chiavi utilizzate per la creazione della firma:

a.

possano comparire in pratica solo una volta e che sia ragionevolmente garantita la loro riservatezza;

5145

Servizi di certificazione nel campo della firma elettronica

b.

non possano, entro limiti ragionevoli di sicurezza, essere derivate e che la firma sia protetta da contraffazioni compiute con l'impiego della tecnologia attualmente disponibile;

c.

possano essere sufficientemente protette dal titolare legittimo contro l'uso da parte di terzi.

3 Durante il processo di verifica della firma occorre garantire, entro limiti ragionevoli di certezza, che:

a.

i dati utilizzati per la verifica della firma corrispondano ai dati comunicati al verificatore;

b.

la firma sia verificata in modo affidabile e i risultati della verifica siano correttamente comunicati;

c.

il verificatore possa, all'occorrenza, stabilire in modo attendibile i contenuti dei dati firmati;

d.

l'autenticità e la validità del certificato necessario al momento della verifica della firma siano verificate in modo attendibile e il risultato di tale verifica sia correttamente indicato;

e.

l'identità del titolare della chiave per la creazione di una firma sia correttamente segnalata;

f.

l'uso di uno pseudonimo sia chiaramente indicato;

g.

qualsiasi modifica che incida sulla sicurezza possa essere individuata.

Sezione 4: Certificati qualificati Art. 7 1

2

Ogni certificato qualificato deve contenere almeno le informazioni seguenti: a.

il numero di serie;

b.

l'indicazione che si tratta di un certificato qualificato;

c.

il nome o lo pseudonimo del titolare della chiave per la verifica della firma; in caso di possibile confusione, il nome dev'essere completato da un attributo specifico;

d.

la chiave per la verifica della firma;

e.

la durata di validità;

f.

il nome, lo Stato di stabilimento e la firma elettronica qualificata del prestatore di servizi di certificazione riconosciuto che rilascia il certificato.

Il certificato deve contenere anche gli elementi seguenti: a.

5146

le facoltà specifiche del titolare della chiave per la creazione di una firma, ad esempio l'autorizzazione a rappresentare una persona giuridica determinata;

Servizi di certificazione nel campo della firma elettronica

b.

l'ambito di validità del certificato;

c.

il valore delle transazioni per le quali il certificato può essere utilizzato.

3

Un certificato qualificato non intestato a un persona fisica non rappresenta la persona citata nel certificato.

4

Il Consiglio federale disciplina il formato dei certificati.

Sezione 5: Doveri dei prestatori di servizi di certificazione riconosciuti Art. 8

Rilascio dei certificati qualificati

1

I prestatori di servizi di certificazione riconosciuti devono esigere dalle persone che chiedono un certificato qualificato che esse si presentino personalmente e provino la loro identità. Per i casi previsti nell'articolo 7 capoverso 2 lettera a, deve essere provato il consenso della persona rappresentata; le informazioni professionali o di altro genere relative a questa persona devono essere confermate dall'organismo competente.

2

Il Consiglio federale designa i documenti per mezzo dei quali chi chiede un certificato può provare la propria identità. Esso può prevedere che, a determinate condizioni, la persona che chiede il certificato non sia tenuta a presentarsi personalmente.

3

I prestatori di servizi di certificazione riconosciuti devono inoltre accertarsi che la persona che chiede un certificato qualificato possieda la relativa chiave per la creazione della firma.

4

I prestatori di servizi riconosciuti possono delegare il compito d'identificazione a terzi (uffici di registrazione). Essi rispondono dell'esecuzione corretta di questo compito da parte dell'ufficio di registrazione.

Art. 9

Obbligo di informare e documentare

1

I prestatori di servizi di certificazione riconosciuti devono tenere a disposizione del pubblico le loro condizioni contrattuali generali e le informazioni sulla loro politica di certificazione.

2

Essi devono informare i loro clienti circa le conseguenze dell'utilizzazione abusiva della chiave per la creazione della firma, al più tardi in occasione della fornitura dei certificati qualificati, come pure delle disposizioni da prendere, secondo le circostanze, per mantenere segreta la loro chiave per la creazione della firma.

3

Essi redigono un giornale delle attività. Il Consiglio federale disciplina nelle disposizioni d'esecuzione il termine di conservazione del giornale delle attività e dei relativi documenti.

5147

Servizi di certificazione nel campo della firma elettronica

Art. 10

Annullamento dei certificati qualificati

1

I prestatori di servizi di certificazione riconosciuti annullano immediatamente i certificati qualificati: a.

se il loro titolare o il suo rappresentante lo chiede;

b.

se emerge che il certificato è stato ottenuto in maniera fraudolenta;

c.

se il certificato non permette più di garantire il legame tra una chiave per la verifica di una firma e una determinata persona.

2 In caso di annullamento su richiesta, secondo il capoverso 1 lettera a, essi devono accertarsi che il richiedente è autorizzato a chiedere l'annullamento.

3

I prestatori di servizi di certificazione riconosciuti informano immediatamente i titolari dei certificati qualificati dell'annullamento di questi ultimi.

Art. 11

Liste dei certificati qualificati

1

Ogni prestatore di servizi di certificazione riconosciuto tiene una lista sulla quale i suoi clienti possono far registrare i loro certificati qualificati.

2 Egli tiene inoltre una lista aggiornata di tutti i certificati qualificati annullati o scaduti anche se non sono stati registrati nella lista menzionata nel capoverso 1.

3 Egli garantisce in ogni momento l'accesso elettronico alle sue liste. Le consultazioni da parte di enti pubblici devono essere gratuite.

4

Le liste e l'accesso elettronico alle stesse devono essere a prova di sicurezza.

5

Il Consiglio federale stabilisce il periodo minimo durante il quale deve essere reso possibile l'accesso ai certificati qualificati annullati o scaduti.

Art. 12

Sistema marcatempo

Su richiesta del titolare di una chiave per la creazione della firma, i prestatori di servizi di certificazione riconosciuti devono fornire un attestato munito della loro firma elettronica qualificata, al fine di certificare l'esistenza di dati digitali in un determinato momento.

Art. 13

Cessazione d'attività

1

I prestatori di servizi di certificazione riconosciuti preannunciano in tempo utile all'organismo di accreditamento la cessazione della loro attività. Gli notificano senza indugio eventuali comminatorie di fallimento ricevute.

2 L'organismo di accreditamento incarica un altro prestatore di servizi di certificazione riconosciuto di tenere la lista dei certificati qualificati validi, scaduti o annullati e di conservare il giornale delle attività nonché i documenti giustificativi corrispondenti. Il Consiglio federale, nel caso in cui non fosse disponibile un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto, designa un organismo competente per la ripresa dell'attività dismessa. Il prestatore di servizi di certificazione riconosciuto che cessa la sua attività si assume le spese che ne risultano.

5148

Servizi di certificazione nel campo della firma elettronica

3

Il capoverso 2 è applicabile anche in caso di fallimento di un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto.

Art. 14

Protezione dei dati

1

I prestatori di servizi di certificazione riconosciuti e gli uffici di registrazione da loro incaricati possono gestire soltanto i dati personali necessari all'adempimento dei loro compiti. Ogni commercio di questi dati è vietato.

2

Per il resto, è applicabile la legislazione sulla protezione dei dati.

Sezione 6: Sorveglianza sui prestatori di servizi di certificazione riconosciuti Art. 15 1

La sorveglianza sui prestatori di servizi di certificazione riconosciuti è svolta dagli organismi di riconoscimento in base alle regole dell'accreditamento3.

2 L'organismo di riconoscimento che revoca il riconoscimento di un prestatore di servizi di certificazione ne dà immediata comunicazione all'organismo di accreditamento. È applicabile l'articolo 13 capoverso 2.

Sezione 7: Responsabilità Art. 16

Responsabilità dei prestatori di servizi di certificazione

1

I prestatori di servizi di certificazione che violano gli obblighi imposti dalla presente legge e dalle pertinenti disposizioni di esecuzione rispondono del danno causato al titolare di una chiave per la creazione della firma e ai terzi che si sono fidati di un certificato qualificato valido.

2

Essi devono provare di aver ottemperato agli obblighi derivanti dalla presente legge e dalle disposizioni d'esecuzione.

3

Essi non possono escludere la responsabilità che deriva loro dalla presente legge nonché quella per i loro ausiliari. Non rispondono tuttavia del danno eventuale provocato dall'inosservanza o dalla violazione di una restrizione dell'uso del certificato (art. 7 cpv. 2).

Art. 17

Responsabilità degli organismi di accreditamento

Gli organismi di accreditamento ai sensi dell'articolo 2 lettera h che violano gli obblighi imposti dalla presente legge e dalle disposizioni d'esecuzione rispondono del danno causato al titolare di una chiave per la creazione della firma e ai terzi che si

3

Cfr. l'articolo 10 della legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC; RS 946.51) e le sue disposizioni d'esecuzione.

5149

Servizi di certificazione nel campo della firma elettronica

sono fidati di un certificato qualificato valido. L'articolo 16 capoversi 2 e 3 si applica per analogia.

Art. 18

Prescrizione

Le pretese fondate sulla presente legge si prescrivono in un anno dal giorno in cui la parte lesa è venuta a conoscenza del danno e della persona responsabile e, in ogni caso, in dieci anni dal giorno in cui l'evento dannoso si è prodotto. Sono salve le pretese risultanti da un contratto.

Sezione 8: Convenzioni internazionali Art. 19 1

Per facilitare l'utilizzazione e il riconoscimento giuridico internazionali delle firme elettroniche, il Consiglio federale può concludere convenzioni internazionali riguardanti segnatamente: a.

il riconoscimento delle firme elettroniche;

b.

il riconoscimento dei prestatori di servizi di certificazione e degli organismi di riconoscimento;

c.

il riconoscimento delle verifiche e delle valutazioni di conformità;

d.

il riconoscimento dei simboli di conformità;

e.

il riconoscimento dei sistemi di accreditamento e degli organismi accreditati;

f.

il conferimento di mandati di normalizzazione a organismi internazionali di normalizzazione nella misura in cui le disposizioni sulla firma elettronica rimandino a norme tecniche determinate o quando un tale rinvio è previsto;

g.

l'informazione e la consultazione riguardo all'elaborazione, l'emanazione, la modifica e l'applicazione di prescrizioni o norme tecniche.

2 Il Consiglio federale emana le prescrizioni d'esecuzione delle convenzioni internazionali che riguardano i settori elencati nel capoverso 1.

3 Esso

può delegare a organismi privati attività relative all'informazione e alla consultazione riguardanti l'elaborazione, l'emanazione e la modifica di prescrizioni o di norme tecniche sulle firme elettroniche e stabilire in proposito una rimunerazione.

Sezione 9: Disposizioni finali Art. 20 1

Esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione. Esso tiene conto del diritto internazionale pertinente e può dichiarare applicabili norme tecniche internazionali.

5150

Servizi di certificazione nel campo della firma elettronica

2

Il Consiglio federale può incaricare l'ufficio competente di emanare prescrizioni amministrative e tecniche.

3 Per conseguire gli scopi della legge esso può affidare a un'unità dell'amministrazione il compito di rilasciare certificati qualificati anche per le transazioni di diritto privato o di partecipare in prima persona all'attività dell'impresa di un prestatore di servizi di certificazione privato.

Art. 21

Modifica del diritto vigente

Le modifiche del diritto vigente sono disciplinate nell'allegato.

Art. 22

Disposizioni transitorie

1

Il riconoscimento di un prestatore di servizi di certificazione in base all'ordinanza del 12 aprile 20004 sui servizi di certificazione elettronica mantiene la sua validità anche dopo l'entrata in vigore della presente legge.

2

I certificati rilasciati in base a detta ordinanza, che non adempiono i requisiti dell'articolo 7, devono essere adattati alla nuova situazione giuridica entro un anno.

Art. 23

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà al referendum.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

4

RS 784.103

5151

Servizi di certificazione nel campo della firma elettronica

Allegato (art. 21)

Modifica del diritto vigente Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue: 1. Codice civile 5 Art. 942 cpv. 3 e 4 (nuovi) 3 Il registro fondiario può essere tenuto su carta o mediante informatica.

4 In caso di tenuta informatizzata del registro fondiario, i dati iscritti sono giuridicamente efficaci se sono correttamente registrati nel sistema e se gli apparecchi dell'ufficio del registro fondiario ne permettono la lettura sotto forma di cifre e di lettere mediante procedimenti tecnici o la loro presentazione sotto forma di piani.

Art. 949 marginale 4. Regolamenti a. In generale

Art. 949a 1 Il Cantone che voglia tenere il registro fondiario informatizzato b. Tenuta informatizzata del ottenere un'autorizzazione del Dipartimento competente6.

registro fondiario 2 Il Consiglio federale disciplina:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

deve

la procedura di autorizzazione, l'estensione e i dettagli tecnici della tenuta del registro mediante informatica, in particolare il processo attraverso il quale le iscrizioni sono giuridicamente efficaci; le condizioni alle quali le transazioni con il registro fondiario possono svolgersi per via elettronica; l'accesso ai dati, la registrazione delle interrogazioni e le condizioni che giustificano la revoca del diritto d'accesso in caso di abuso; la protezione dei dati; la conservazione dei dati a lungo termine e la loro archiviazione.

3 I Dipartimenti competenti7 definiscono modelli di dati e interfaccia uniformi per il registro fondiario e per la misurazione catastale.

5 6 7

RS 210 Attualmente il Dipartimento federale di giustizia e polizia.

Attualmente il Dipartimento federale di giustizia e polizia come pure il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport.

5152

Servizi di certificazione nel campo della firma elettronica

Art. 970 cpv. 1 e 2 1

Tutti hanno accesso alle informazioni seguenti del libro mastro: 1.

la designazione dell'immobile e la sua descrizione;

2.

il nome e l'identità del proprietario;

3.

il tipo di proprietà e la data di acquisto;

4.

le iscrizioni relative alle servitù e agli oneri fondiari;

5.

le menzioni.

2

La persona che fa valere un interesse legittimo per un caso particolare o in generale per un numero indeterminato di interrogazioni ha diritto di consultare ulteriormente il registro o di farsi rilasciare un estratto.

2. Codice delle obbligazioni 8 Art. 13 cpv. 2 Abrogato Art. 14 cpv. 2bis (nuovo) 2bis La

firma elettronica qualificata fondata su un certificato qualificato e intestato a una persona fisica di un prestatore riconosciuto di servizi di certificazione ai sensi della legge federale del ...9 sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica è equiparata alla firma autografa.

Art. 59a (nuovo) F. Responsabilità 1 Il titolare di una chiave per la creazione della firma è responsabile per la chiave di verso terzi dei danni che questi ultimi hanno subito essendosi fidati di creazione della firma un certificato qualificato valido rilasciato da un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto ai sensi della legge federale del ...10 sui

servizi di certificazione nel campo della firma elettronica.

2

La responsabilità decade se il titolare di una chiave per la creazione della firma dimostra di aver adottato nella circostanza le misure necessarie per mantenere segreta la sua chiave oppure se egli non può essere ritenuto responsabile a causa di incapacità di discernimento.

3

Il titolare di una chiave per la creazione della firma risponde anche del danno causato dalle persone alle quali ha affidato la sua chiave.

8 9 10

RS 220 RS ...; RU ... (FF 2001 5143) RS ...; RU ... (FF 2001 5143)

5153

Servizi di certificazione nel campo della firma elettronica

4

Il Consiglio federale definisce le precauzioni da assumere per mantenere segreta la chiave per la creazione della firma.

Art. 60 marginale

G. Prescrizione

Art. 61 marginale H. Responsabilità di pubblici funzionari ed impiegati

Art. 929 marginale III. Ordinanze 1. In generale

Art. 929a (nuovo) 2.Tenuta informatizzata del registro di commercio

1

Il Consiglio federale emana le prescrizioni riguardanti la tenuta informatizzata del registro di commercio e lo scambio elettronico dei dati tra le autorità del registro di commercio. Esso può, in particolare, prescrivere ai Cantoni la tenuta elettronica del registro di commercio, l'accettazione di documenti giustificativi inoltrati per via elettronica, la loro registrazione elettronica e la trasmissione di dati per via elettronica.

2

Il Consiglio federale decide se e a quali condizioni è ammissibile la presentazione elettronica di richieste e di documenti giustificativi agli uffici del registro di commercio. Esso può emanare prescrizioni circa la conservazione dei documenti giustificativi e prescrivere ai Cantoni l'allestimento elettronico di estratti certificati conformi del registro di commercio.

Art. 931 cpv. 2bis (nuovo) 2bis Il

Consiglio federale può mettere a disposizione del pubblico anche sotto un'altra forma le informazioni pubblicate sul Foglio ufficiale svizzero di commercio.

3. Legge del 9 ottobre 1992 11 sulle topografie Art. 16a (nuovo) Comunicazione elettronica con le autorità 1

Il Consiglio federale può autorizzare l'Istituto a disciplinare le comunicazioni per via elettronica nel quadro delle disposizioni generali del diritto federale.

11

RS 231.2

5154

Servizi di certificazione nel campo della firma elettronica

2

I fascicoli possono essere gestiti e conservati in forma elettronica.

3

Il registro delle topografie può essere tenuto in forma elettronica.

4

L'Istituto può rendere i suoi dati accessibili a terzi in particolare attraverso la procedura di richiamo; esso può esigere una rimunerazione per questo servizio.

5 Le pubblicazioni dell'Istituto possono essere presentate in forma elettronica; la versione elettronica è determinante soltanto se i dati sono pubblicati esclusivamente in forma elettronica.

4. Legge federale del 28 agosto 1992

12

sulla protezione dei marchi

Titolo prima dell'art. 37

Sezione 5: Registro, pubblicazioni, comunicazione elettronica con le autorità Art. 40 (nuovo)

Comunicazione elettronica con le autorità

1

Il Consiglio federale può autorizzare l'Istituto a disciplinare le comunicazioni per via elettronica nel quadro delle disposizioni generali del diritto federale.

2

I fascicoli possono essere gestiti e conservati in forma elettronica.

3

Il registro dei marchi può essere tenuto in forma elettronica.

4

L'Istituto può rendere i suoi dati accessibili a terzi in particolare attraverso la procedura di richiamo; esso può esigere una rimunerazione per questo servizio.

5 Le pubblicazioni dell'Istituto possono essere presentate in forma elettronica; la versione elettronica è determinante soltanto se i dati sono pubblicati esclusivamente in forma elettronica.

5. Legge federale del 5 ottobre 200113 sul design Titolo prima dell'art. 23

Sezione 3: Registrazione e rinnovo della protezione; comunicazione elettronica con le autorità Art. 26a (nuovo) Comunicazione elettronica con le autorità 1

Il Consiglio federale può autorizzare l'Istituto a disciplinare le comunicazioni per via elettronica nel quadro delle disposizioni generali del diritto federale.

2

I fascicoli possono essere gestiti e conservati in forma elettronica.

12 13

RS 232.11 RS ...; RU ...; (FF 2001 5171)

5155

Servizi di certificazione nel campo della firma elettronica

3

Il registro può essere tenuto in forma elettronica.

4

L'Istituto può rendere i suoi dati accessibili a terzi in particolare attraverso la procedura di richiamo; esso può esigere una rimunerazione per questo servizio.

5 Le pubblicazioni dell'Istituto possono essere presentate in forma elettronica; la versione elettronica è determinante soltanto se i dati sono pubblicati esclusivamente in forma elettronica.

6. Legge federale del 25 giugno 1954 14 sui brevetti Titolo prima dell'art. 60

Sezione 3: Registro dei brevetti; pubblicazioni dell'Istituto; comunicazione elettronica con le autorità Art. 65a (nuovo) E. Comunicazione elettronica con le autorità

1

Il Consiglio federale può autorizzare l'Istituto a disciplinare le comunicazioni per via elettronica nel quadro delle disposizioni generali del diritto federale.

2

I fascicoli possono essere gestiti e conservati in forma elettronica.

3

Il registro dei brevetti può essere tenuto in forma elettronica.

4

L'Istituto può rendere i suoi dati accessibili a terzi in particolare attraverso la procedura di richiamo; esso può esigere una rimunerazione per questo servizio.

5

Le pubblicazioni dell'Istituto possono essere presentate in forma elettronica; la versione elettronica è determinante soltanto se i dati sono pubblicati esclusivamente in forma elettronica.

2896

14

RS 232.14

5156