Comunicazione della Commissione della concorrenza (art. 28 della legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza; legge sui cartelli, LCart; RS 251) Estensione dell'inchiesta giusta l'art. 27 LCart contro la Feldschlösschen Getränke Holding AG, la Coca-Cola Schweiz AG e la Coca-Cola Beverages AG La segreteria della Commissione della concorrenza ha deciso, d'intesa con il Presidente, di aprire il 20 e il 22 novembre 2000 un'inchiesta giusta l'articolo 27 LCart contro la Feldschlösschen Getränke Holding AG, la Coca-Cola Schweiz AG e la Coca-Cola Beverages AG.

L'apertura della procedura era stata fondata sull'esistenza di diversi indizi di limitazione illecita della concorrenza secondo l'articolo 5 e/o l'articolo 7 LCart, atta a distorcere i rapporti di concorrenza nell'ambito della distribuzione di bibite gassate ad alberghi, ristoranti, mense e bar. Oggetto dell'inchiesta era soprattutto l'accordo concluso nell'estate 2000 fra la Coca-Cola Beverages AG e la Feldschlösschen Getränke Holding AG per la produzione e la distribuzione di bibite gassate e il pregiudizio causato a prodotti concorrenti nella distribuzione ad alberghi, ristoranti, mense e bar.

Dalle indagini finora effettuate dalla segreteria della Commissione della concorrenza risulta che l'oggetto dell'inchiesta è stato definito in modo troppo restrittivo. Per questa ragione l'inchiesta in corso contro la Feldschlösschen Getränke Holding AG, la Coca-Cola Schweiz AG e la Coca-Cola Beverages AG viene estesa alla produzione e alla distribuzione di assortimenti di bibite ad alberghi, ristoranti, mense e bar.

I terzi interessati che desiderassero partecipare all'inchiesta possono annunciarsi alla segreteria della Commissione della concorrenza entro 30 giorni dalla presente pubblicazione. Conformemente all'articolo 30 capoverso 1 lettere a-c LCart possono annunciarsi i terzi seguenti: a.

le persone che a motivo della limitazione della concorrenza sono impedite nell'accesso o nell'esercizio della concorrenza;

b.

le associazioni professionali ed economiche autorizzate per statuto a difendere gli interessi economici dei loro membri, a condizione che anche i membri dell'associazione o di una sezione possano partecipare all'inchiesta;

c.

le organizzazioni di importanza nazionale o regionale che per statuto si dedicano alla difesa dei consumatori.

Gli annunci devono pervenire alla segreteria della Commissione della concorrenza, Effingerstrasse 27, 3003 Berna.

18 settembre 2001

4364

Segreteria della Commissione della concorrenza

2001-1791