Legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto

Progetto

(Legge sull'IVA, LIVA) Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto del 20 novembre 20001 della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale; visto il parere del Consiglio federale del 28 febbraio 20012, decreta: I La legge federale del 2 settembre 19993 sull'IVA è modificata come segue: Art. 18 n. 25 (nuovo) Sono esclusi dall'imposta: 25. le operazioni delle casse di compensazione effettuate fra di loro e le operazioni per i compiti affidati alle casse di compensazione conformemente alla legge federale del 20 dicembre 19464 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti o alle casse per la gestione degli assegni familiari in virtù del diritto applicabile e che sono inerenti all'assicurazione sociale o servono alla previdenza professionale e sociale, come pure alla formazione e al perfezionamento professionali.

II 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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FF 2001 1285 FF 2001 1292 RS 641.20 RS 831.10

2001-0521

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