Traduzione1

Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del fanciullo relativo alla partecipazione di fanciulli a conflitti armati del 25 maggio 2000

Gli Stati parte al presente Protocollo, Incoraggiati dal grande sostegno raccolto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, che denota una volontà generale di promuovere e tutelare i diritti dei fanciulli, Ribadendo che i diritti dei fanciulli necessitano di una protezione speciale e desiderosi di lanciare un appello al fine di migliorare incessantemente la situazione dei fanciulli, senza distinzione, e di permettere il loro sviluppo e la loro educazione in condizioni di pace e sicurezza, Preoccupati per gli effetti pregiudizievoli e estesi che i conflitti armati hanno sui fanciulli e per le loro ripercussioni a lunga scadenza sul mantenimento di una pace, di una sicurezza e di uno sviluppo sostenibili, Condannando il fatto che fanciulli siano utilizzati come bersaglio in conflitti armati, nonché gli attacchi diretti di luoghi protetti dal diritto internazionale, segnatamente luoghi in cui si trovano generalmente numerosi fanciulli, quali le scuole e gli ospedali, Prendendo atto dell'adozione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, che include segnatamente tra i crimini di guerra, nei conflitti armati internazionali come in quelli non internazionali, il reclutamento forzato o l'arruolamento di fanciulli di età inferiore ai 15 anni nelle forze armate nazionali o il loro impiego attivo nelle ostilità, Considerando pertanto che per rafforzare ulteriormente i diritti riconosciuti nell'ambito della Convenzione sui diritti del fanciullo è necessario migliorare la protezione dei fanciulli contro una loro partecipazione a conflitti armati, Facendo notare che l'articolo 1 della Convenzione sui diritti del fanciullo specifica che, ai sensi della Convenzione, per fanciullo si intende ogni essere umano avente un'età inferiore a diciott'anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile, Convinti del fatto che l'adozione di un protocollo facoltativo relativo alla Convenzione che aumenti l'età minima di un eventuale arruolamento nelle forze armate e della partecipazione alle ostilità contribuirà in maniera effettiva all'attuazione del processo secondo il quale l'interesse superiore del fanciullo deve essere poziore in tutte le decisioni che lo concernono, Facendo notare che la ventiseiesima Conferenza internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa svoltasi nel dicembre del 1995 ha raccomandato tra l'altro

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Dal testo originale francese

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che le parti a un conflitto prendano tutte le misure possibili per evitare che fanciulli di età inferiore ai 18 anni prendano parte alle ostilità, Felicitandosi dell'adozione per consenso, nel giugno del 1999, della Convenzione n. 182 dell'Organizzazione internazionale del Lavoro concernente il divieto delle forme più manifeste di sfruttamento del fanciullo sul lavoro e l'azione immediata volta alla loro abolizione, che vieta il reclutamento forzato o obbligatorio di minori ai fini di un loro impiego in conflitti armati, Condannando con una profonda inquietudine l'arruolamento, l'istruzione e l'impiego ­ dentro e fuori i confini nazionali ­ di fanciulli nelle ostilità da parte di gruppi armati distinti dalle forze armate di uno Stato, e riconoscendo la responsabilità delle persone che reclutano, formano e impiegano fanciulli per questi scopi, Ricordando l'obbligo per ogni parte a un conflitto armato di conformarsi alle disposizioni del diritto internazionale umanitario, Sottolineando che il presente Protocollo non pregiudica gli obiettivi e i principi enunciati nello Statuto delle Nazioni Unite, segnatamente all'articolo 51, né le pertinenti norme del diritto umanitario, Coscienti del fatto che condizioni di pace e sicurezza fondate sul rispetto integrale degli obiettivi e dei principi enunciati nello Statuto delle Nazioni Unite e il rispetto degli strumenti relativi ai diritti dell'uomo applicabili sono essenziali per la piena protezione dei fanciulli, segnatamente durante i conflitti armati o durante un'occupazione straniera, Riconoscendo i bisogni particolari dei fanciulli che, a causa della loro situazione economica e sociale o del loro sesso, rischiano in modo particolare di essere reclutati o impiegati in ostilità in violazione del presente Protocollo, Coscienti della necessità di tener conto delle cause economiche, sociali e politiche che stanno alla base della partecipazione di fanciulli a conflitti armati, Convinti della necessità di rafforzare la cooperazione internazionale al fine di garantire la riabilitazione fisica e psichica e il reinserimento sociale dei fanciulli vittime di conflitti armati, Incoraggiando la partecipazione della comunità e, in particolare, dei fanciulli e delle giovani vittime, alla diffusione di programmi informativi e educativi concernenti l'applicazione del
presente Protocollo, hanno convenuto quanto segue: Art. 1 Gli Stati parte prendono tutte le misure possibili al fine di garantire che i membri delle loro forze armate che non hanno ancora compiuto i 18 anni non partecipino direttamente alle ostilità.

Art. 2 Gli Stati parte garantiscono che le persone che non hanno ancora compiuto i 18 anni non vengano arruolate obbligatoriamente nelle loro forze armate.

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Art. 3 (1) Gli Stati parte aumentano l'età minima per l'arruolamento di volontari nelle loro forze armate nazionali fissata nell'articolo 38 paragrafo 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo, tenendo conto dei principi contenuti in detto articolo e riconoscendo che in virtù della Convenzione le persone di età inferiore ai 18 anni hanno diritto a una protezione speciale.

(2) Ogni Stato parte deposita, al momento della ratifica del presente Protocollo o dell'adesione a questo strumento, una dichiarazione vincolante nella quale indica l'età minima a partire dalla quale autorizza l'arruolamento di volontari nelle sue forze armate nazionali e descrive le misure da esso previste per garantire che l'arruolamento non avvenga con la forza o con la costrizione.

(3) Gli Stati parte che autorizzano l'arruolamento di volontari di età inferiore ai 18 anni nelle loro forze armate nazionali prendono misure protettive che garantiscano almeno che: a)

l'arruolamento sia effettivamente volontario;

b)

l'arruolamento avvenga previo consenso, con cognizione di causa, dei genitori o del tutore dell'interessato;

c)

gli interessati siano informati pienamente degli obblighi connessi al servizio militare;

d)

gli interessati presentino una prova affidabile della loro età prima di essere ammessi al servizio militare.

(4) Ogni Stato parte può, in ogni momento, rafforzare la sua dichiarazione con una relativa notifica indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne informerà tutti gli altri Stati parte. La notifica diventa effettiva il giorno in cui il Segretario generale la riceve.

(5) L'obbligo di aumentare l'età minima di cui al paragrafo 1 non si applica alle scuole gestite o poste sotto il controllo delle forze armate degli Stati parte, conformemente agli articoli 28 e 29 della Convenzione sui diritti del fanciullo.

Art. 4 (1) I gruppi armati distinti dalle forze armate di uno Stato non dovrebbero in nessuna circostanza arruolare né impiegare in ostilità persone di età inferiore ai 18 anni.

(2) Gli Stati parte prendono tutte le misure possibili per impedire l'arruolamento e l'impiego di queste persone, segnatamente la misure di ordine giuridico volte a vietare e punire penalmente siffatte pratiche.

(3) L'applicazione del presente articolo non ha effetti sullo statuto giuridico di una parte a un conflitto armato.

Art. 5 Nessuna disposizione del presente Protocollo sarà interpretata nel senso di impedire l'applicazione di disposizioni della legislazione di uno Stato parte, di strumenti in-

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ternazionali e del diritto internazionale umanitario più propizi alla realizzazione dei diritti del fanciullo.

Art. 6 (1) Ogni Stato parte prende tutte le misure di ordine giuridico, amministrativo o altro volte a garantire l'applicazione e il rispetto effettivi delle disposizioni del presente Protocollo nei limiti della sua competenza.

(2) Gli Stati parte si impegnano a far conoscere in maniera generale i principi e le disposizioni del presente Protocollo agli adulti e anche ai fanciulli, per mezzo di strumenti adeguati.

(3) Gli Stati parte prendono tutte le misure possibili al fine di garantire che le persone rientranti nella loro competenza che sono arruolate o impiegate in ostilità in violazione del presente Protocollo siano smobilitate o liberate in altro modo dagli obblighi militari. Se necessario, gli Stati parte accordano a dette persone tutta l'assistenza adeguata ai fini della loro riabilitazione fisica e psichica e del loro reinserimento sociale.

Art. 7 (1) Gli Stati parte cooperano all'applicazione del presente Protocollo, segnatamente nell'ambito della prevenzione di qualsiasi attività contraria a quest'ultimo, nonché della riabilitazione e del reinserimento sociale delle persone vittime di atti contrari al presente Protocollo, anche attraverso la cooperazione tecnica e l'assistenza finanziaria. Quest'assistenza e questa cooperazione avvengono d'intesa con gli Stati parte interessati e le competenti organizzazioni internazionali.

(2) Gli Stati parte che sono in grado di farlo forniscono detta assistenza nell'ambito di programmi multilaterali, bilaterali o di altro tipo o, se del caso, nell'ambito di un fondo volontario istituito conformemente alle regole definite dall'Assemblea generale.

Art. 8 (1) Ogni Stato parte presenta al Comitato dei diritti del fanciullo, entro due anni dall'entrata in vigore del presente Protocollo nei suoi confronti, un rapporto contenente informazioni dettagliate sui provvedimenti da esso adottati per applicare le disposizioni del Protocollo, segnatamente quelle concernenti la partecipazione e l'arruolamento.

(2) Dopo aver presentato il proprio rapporto dettagliato, ogni Stato parte include nei rapporti che presenta al Comitato dei diritti del fanciullo, conformemente all'articolo 44 della Convenzione, tutti i dati ulteriori relativi all'applicazione
del presente Protocollo. Gli altri Stati parte al Protocollo presentano un rapporto ogni cinque anni.

(3) Il Comitato dei diritti del fanciullo può chiedere agli Stati parte ulteriori informazioni relative all'applicazione del presente Protocollo.

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Art. 9 (1) Il presente Protocollo è aperto alla firma di tutti gli Stati che sono parte alla Convenzione o che l'hanno firmata.

(2) Il presente Protocollo sottostà alla ratifica ed è aperto all'adesione di tutti gli Stati. Gli strumenti di ratifica o di adesione sono depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

(3) Il Segretario generale, nella sua qualità di depositario della Convenzione e del Protocollo, informa tutti gli Stati parte alla Convenzione e tutti gli Stati che hanno firmato la Convenzione del deposito di ogni dichiarazione in virtù dell'articolo 3.

Art. 10 (1) Il presente Protocollo entra in vigore tre mesi dopo la data di deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione.

(2) Per ogni Stato che ratifichi il presente Protocollo o che vi aderisca dopo la sua entrata in vigore, il Protocollo entra in vigore un mese dopo la data del deposito da parte di detto Stato dello strumento di ratifica o di adesione.

Art. 11 (1) Ogni Stato parte può, in ogni momento, denunciare il presente Protocollo per mezzo di una notifica scritta indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne informerà gli altri Stati parte alla Convenzione e tutti gli Stati che hanno firmato la Convenzione. La denuncia diventa effettiva un anno dopo la data in cui il Segretario generale ne avrà ricevuto notifica. Tuttavia, se alla scadenza del termine di un anno lo Stato parte autore della denuncia è coinvolto in un conflitto armato, questa diventerà effettiva soltanto alla fine del conflitto.

(2) La denuncia non libera lo Stato parte dai suoi obblighi in virtù del presente Protocollo nei confronti di qualsiasi atto compiuto prima della data in cui la denuncia diventa effettiva. La denuncia non compromette inoltre in nessun modo l'ulteriore esame di qualsiasi questione con cui il Comitato dei diritti del fanciullo è stato adito prima della data in cui la denuncia diventa effettiva.

Art. 12 (1) Ogni Stato parte può proporre un emendamento e depositarne il testo presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Questi comunica in seguito la proposta di emendamento agli Stati parte, chiedendo loro di far sapere se siano favorevoli alla convocazione di una conferenza degli Stati parte in vista dell'esame della proposta e
della sua messa ai voti. Se entro quattro mesi dalla data della comunicazione almeno un terzo degli Stati parte si pronunciano in favore della convocazione di siffatta conferenza, il Segretario generale convoca la Conferenza sotto gli auspici dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Gli emendamenti adottati dalla maggioranza degli Stati parte presenti e votanti alla Conferenza sono sottoposti all'Assemblea generale delle Nazioni Unite per approvazione.

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Diritti del fanciullo relativo alla partecipazione di fanciulli a conflitti armati

(2) Un emendamento adottato conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 entra in vigore dopo essere stato approvato dall'Assemblea generale e accettato dalla maggioranza dei due terzi degli Stati parte.

(3) Se entra in vigore, un emendamento è vincolante per gli Stati parte che l'hanno accettato, mentre per gli altri Stati parte continuano ad applicarsi le disposizioni del presente Protocollo e gli emendamenti anteriori da essi accettati.

Art. 13 (1) Il presente Protocollo, i cui testi inglese, arabo, cinese, spagnolo, francese e russo fanno parimenti fede, sarà depositato negli archivi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

(2) Il Segretario dell'Organizzazione delle Nazioni Unite farà pervenire copia certificata conforme del presente Protocollo a tutti gli Stati parte alla Convenzione e a tutti gli Stati che hanno firmato la Convenzione.

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