Legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale

Disegno

(Assistenza in materia penale, AIMP) Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 15 giugno 20011, decreta: I La legge federale del 20 marzo 19812 sull'assistenza internazionale in materia penale è modificata come segue: Art. 8a

Accordi bilaterali (nuovo)

Il Consiglio federale può concludere con gli Stati esteri accordi bilaterali sul trasferimento dei condannati per quanto siano conformi ai principi della Convenzione del Consiglio d'Europa del 21 marzo 19833 sul trasferimento dei condannati.

II 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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1 2 3

FF 2001 4213 RS 351.1 RS 0.343

4226

2001-0295