Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per l'industria del marmo e del granito Proroga e modifica del 4 settembre 2001

Il Consiglio federale svizzero decreta: I È prorogata la validità dei decreti del Consiglio federale dell'11 maggio 1989, dell'8 aprile 1991, del 6 maggio 1993, del 24 aprile 1995, del 28 maggio 1996, del 17 novembre 1998, del 22 ottobre 1999 e del 29 agosto 20001 che conferiscono obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per l'industria del marmo e del granito.

II Le disposizioni modificate2 qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro per l'industria del marmo e del granito, allegato ai decreti del Consiglio federale dell'11 maggio 1989, dell'8 aprile 1991, del 6 maggio 1993, del 24 aprile 1995, del 28 maggio 1996, del 17 novembre 1998, del 22 ottobre 1999 e del 29 agosto 20003 sono dichiarate d'obbligatorietà generale: Art. 11

Salari

11.1

Salari minimi

11.2

Aumenti salariali

III I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° aprile 2001, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'articolo 11.2 del contratto collettivo di lavoro.

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FF 1989 II 182, 1991 II 284, 1993 II 93, 1995 II 803, 1996 II 1262, 1998 4548-49, 1999 8036, 2000 4196-97 Estratti delle disposizioni possono essere richiesti all'EDMZ, 3003 Berna.

FF 1989 II 182, 1991 II 284, 1993 II 93, 1995 II 803, 1996 II 1262, 1998 4548-49, 1999 8036, 2000 4196-97

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2001-1876

Contratto collettivo di lavoro per l'industria del marmo e del granito. DCF

IV Il presente decreto entra in vigore il 1° ottobre 2001 e ha effetto sino al 30 giugno 2002.

4 settembre 2001

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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