Concessione rilasciata a Swiss Music Radio (Concessione Swiss Music Radio) dell'11 dicembre 2000

Il Consiglio federale svizzero, vista la legge federale del 21 giugno 19911 sulla radiotelevisione (LRTV); in applicazione dell'ordinanza del 6 ottobre 1997 2 sulla radiotelevisione (ORTV), accorda a Interradio SA, Gartenweg 46, 6343 Buonas, la seguente concessione:

Sezione 1: In generale Art. 1

Oggetto

1

Interradio SA è autorizzata a trasmettere un programma di musica in lingua tedesca, francese e italiana sotto la denominazione di Swiss Music Radio nelle rispettive regioni linguistiche.

2 Salvo disposizioni contrarie della presente concessione, le indicazioni date nella richiesta e nei documenti complementari sono determinanti e vincolanti per quanto concerne l'estensione, il contenuto e il tipo di programma, l'organizzazione e il finanziamento.

Art. 2

Scopo

Nell'ambito del suo mandato, Swiss Music Radio deve contribuire a: a.

intrattenere;

b.

promuovere la creazione culturale svizzera;

c.

motivare gli ascoltatori a partecipare alla vita culturale.

Sezione 2: Programma Art. 3

Contenuto e denominazione del programma

1

Swiss Music Radio trasmette, nella relativa regione linguistica, un programma di musica rock e pop svizzera.

2 È fatto salvo l'esame della denominazione del programma e della ditta dell'emittente da parte di altre autorità.

1 2

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RS 784.40 RS 784.401 2000-2620

Concessione Swiss Music Radio

Art. 4

Produzioni

Il programma si basa in buona parte su contributi musicali svizzeri.

Art. 5

Ripresa

La ripresa di parti intere di programmi prodotti da altre emittenti necessita l'autorizzazione del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (qui di seguito «Dipartimento»).

Sezione 3: Tecnica e obbligo d'esercizio Art. 6

Mezzi tecnici di diffusione

1

La diffusione del programma avviene via cavo. Poiché Swiss Music Radio non ha automaticamente il diritto di essere diffusa via cavo, sono fatti salvi gli accordi necessari con gli esercenti di reti via cavo.

2

Il Dipartimento disciplina i dettagli nell'Allegato alla concessione. Le modifiche devono essere precedentemente sottoposte al Dipartimento per approvazione.

3

La presente concessione non conferisce alcun diritto a una futura diffusione digitale mediante il DAB (Digital Audio Broadcasting).

Art. 7

Obbligo d'esercizio

1

La concessione si estingue se l'esercizio del programma in lingua tedesca non inizia entro un anno a decorrere dalla data di rilascio della concessione.

2

I diritti di trasmettere nella Svizzera francese e nella Svizzera italiana si estinguono se l'esercizio corrispondente non incomincia entro l'inizio del 2004 per la parte francese ed entro l'inizio del 2006 per la parte italiana.

3

L'esercizio può essere interrotto unicamente su autorizzazione del Dipartimento.

Se l'esercizio non inizia entro il termine fissato dal Dipartimento, la concessione decade.

Sezione 4: Sorveglianza Art. 8

Obbligo di annuncio

Al più tardi 30 giorni prima dell'inizio dell'esercizio, Interradio SA informa l'Ufficio federale delle comunicazioni (qui di seguito «Ufficio federale») su: a.

la composizione del consiglio d'amministrazione e della direzione;

b.

gli statuti e il regolamento interno;

c.

la composizione e il regolamento dell'organo di mediazione;

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Concessione Swiss Music Radio

d.

la collaborazione in materia di programmi con altre emittenti e con i fornitori di programmi;

e.

la composizione del gruppo degli azionisti, la distribuzione del capitale e dei diritti di voto.

Art. 9

Tassa di concessione

1

Ogni anno, al più tardi entro il 30 aprile, Interradio SA comunica all'Ufficio federale l'ammontare lordo degli introiti pubblicitari realizzati l'anno precedente.

2

Nel contempo informa sulla durata totale, calcolata in minuti, della pubblicità trasmessa durante l'anno e durante ogni singolo mese.

3

Se necessario, permette all'Ufficio federale di consultare i documenti di terzi incaricati di acquisire la pubblicità.

Art. 10

Conti e rapporto annuale

1

Per il 30 aprile di ogni anno, Interradio SA presenta all'Ufficio federale il suo rapporto di gestione; esso contiene i conti annuali e il rapporto annuale. Il rapporto di gestione deve essere stilato conformemente alle disposizioni degli articoli 662 segg.

del Codice delle obbligazioni 3.

2

Il rapporto annuale informa su: a.

l'attività di Swiss Music Radio e dei suoi organi;

b.

l'attività dell'organo di mediazione;

c.

la struttura del programma, la durata totale di trasmissione e la quota riservata alla produzione musicale svizzera;

d.

i risultati dei sondaggi effettuati presso gli ascoltatori;

e.

la partecipazione ad altre società svizzere ed estere attive nel settore della radiodiffusione e la cooperazione con tali società.

Sezione 5: Disposizioni finali Art. 11

Modifica

Eventuali modifiche della presente concessione rese necessarie in seguito all'adeguamento del diritto svizzero alle norme internazionali non conferisono a Interradio SA alcun diritto d'indennizzo.

3

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RS 220

Concessione Swiss Music Radio

Art. 12

Entrata in vigore e validità

La presente concessione entra in vigore il 1° gennaio 2001 ed è valida fino al 31 dicembre 2011. Non vi è diritto al rinnovo.

11 dicembre 2000

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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