Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione Modifica del 17 dicembre 2001

Il Consiglio federale svizzero decreta: I Le disposizioni modificate1 qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione, allegato ai decreti del Consiglio federale del 19 novembre 1998, del 9 dicembre 1999 e del 6 ottobre 20002, sono dichiarate d'obbligatorietà generale: Art. 6 cpv. 1

Disdetta

Art. 10

Salari minimi

Art. 11 cpv. 1

Salario minimo per praticanti

Art. 15 cpv. 3 e 6

Orario di lavoro / straordinari

Art. 16

Giorni di riposo

Art. 18 cpv. 3

Giorni festivi

Art. 21 cpv. 1

Piano di lavoro / controllo dell'orario di lavoro

Art. 23 cpv. 1

Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia

Art. 35 lett. d) cifra 4 Esecuzione del contratto Appendice 2 (nuovo) II Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2001 e ha effetto sino al 31 dicembre 2002.

17 dicembre 2001

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

3179 1 2

Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'EDMZ, 3003 Berna.

FF 1998 4400-01, 1999 8666, 2000 4551

5822

2001-2282