Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione Modifica del 17 dicembre 2001
Il Consiglio federale svizzero decreta: I Le disposizioni modificate1 qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione, allegato ai decreti del Consiglio federale del 19 novembre 1998, del 9 dicembre 1999 e del 6 ottobre 20002, sono dichiarate d'obbligatorietà generale: Art. 6 cpv. 1
Disdetta
Art. 10
Salari minimi
Art. 11 cpv. 1
Salario minimo per praticanti
Art. 15 cpv. 3 e 6
Orario di lavoro / straordinari
Art. 16
Giorni di riposo
Art. 18 cpv. 3
Giorni festivi
Art. 21 cpv. 1
Piano di lavoro / controllo dell'orario di lavoro
Art. 23 cpv. 1
Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia
Art. 35 lett. d) cifra 4 Esecuzione del contratto Appendice 2 (nuovo) II Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2001 e ha effetto sino al 31 dicembre 2002.
17 dicembre 2001
In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'EDMZ, 3003 Berna.
FF 1998 4400-01, 1999 8666, 2000 4551
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2001-2282