Decreto federale sul finanziamento della promozione delle esportazioni negli anni 2001-2003 del 28 settembre 2000

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale; visti gli articoli 7 e 9 della legge federale del 6 ottobre 20001 sulla promozione delle esportazioni, decreta:

Art. 1 1

Per il finanziamento della promozione delle esportazioni negli anni 2001-2003 č stanziato un limite di spesa di 40,8 milioni di franchi.

2

Č stabilito un limite di spesa di 4,5 milioni di franchi per il finanziamento negli anni 2001-2003 della formazione dei collaboratori dei servizi esterni, come pure di contratti di prestazioni conclusi tra il mandatario e strutture d'appoggio esterne.

Art. 2 Il Consiglio federale valuta gli effetti della promozione delle esportazioni e ne comunica il risultato all'Assemblea federale.

Art. 3 Per il finanziamento delle misure di ristrutturazione secondo l'articolo 9 della legge, per gli anni 2001-2004 č stanziato un credito quadro di 3,6 milioni di franchi.

Art. 4 1

Il presente decreto non sottostā al referendum.

2

Entra in vigore simultaneamente alla legge federale del 6 ottobre 20002 sulla promozione delle esportazioni.

Consiglio nazionale, 20 settembre 2000

Consiglio degli Stati, 28 settembre 2000

Il presidente: Seiler Il segretario: Anliker

Il presidente: Schmid Carlo Il segretario: Lanz

2057 1 2

RS 946.14; RU 2001 1029 Entrata in vigore: 1° marzo 2001

2000-0541

1295