Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per l'industria svizzera dei mobili Modifica del 18 gennaio 2001
Il Consiglio federale svizzero ordina: I Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per l'industria svizzera dei mobili, allegato ai decreti del Consiglio federale del 12 marzo 1999 e del 18 gennaio 20001, sono dichiarate d'obbligatorietà generale2: Art. 6
Salari
6.3
Salari minimi
6.6
Aumenti salariali
II I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2001, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'articolo 6.6 del contratto collettivo di lavoro.
III Il presente decreto entra in vigore il 1° febbraio 2001 e ha effetto sino al 31 dicembre 2002.
18 gennaio 2001
In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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FF 1999 2232, 2000 181 Estratti delle disposizioni obbligatorietà generale possono essere richiesti all'EDMZ, 3003 Berna.
2001-0025
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