Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Gli animali non sono cose!»

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale1; esaminata l'iniziativa popolare «Gli animali non sono cose!», depositata il 16 novembre 20002; visto il messaggio del Consiglio federale del 25 aprile 20013, decreta:

Art. 1 1

L'iniziativa popolare «Gli animali non sono cose!», depositata il 16 novembre 2000, č valida ed č sottoposta al voto del popolo e dei Cantoni.

2

L'iniziativa ha il tenore seguente:

La Costituzione federale del 18 aprile 1999 č modificata come segue: Art. 79a (nuovo) 1

Gli animali sono esseri viventi, con dignitą, percezioni e sensibilitą al dolore di cui l'essere umano deve tenere conto.

2

Il legislatore federale definisce i diritti speciali che spettano agli animali e istituisce a loro tutela adeguati patrocinatori.

Art. 2 L'Assemblea federale raccomanda al popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

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1 2 3

RS 101 FF 2001 2 FF 2001 2219

2001-0669

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