C
Legge federale sulle tasse di bollo
Disegno
(LTB) Modifica del
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 28 febbraio 20011, decreta: I La legge federale del 27 giugno 19732 sulle tasse di bollo è modificata come segue: Ingresso visto l'articolo 41bis capoversi 1 lettera a, 2 e 3 della Costituzione federale3, ...
Art. 4 cpv. 2 Abrogato Art. 13 cpv. 1 e 3 lett. c-f, 4 e 5 1 La tassa ha per oggetto il trasferimento a titolo oneroso della proprietà dei documenti di cui al capoverso 2, se uno dei contraenti o dei mediatori sia un negoziatore di titoli secondo il capoverso 3.
3
1 2 3
Sono negoziatori di titoli: c.
abrogata
d.
le società anonime, le società in accomandita per azioni, le società a garanzia limitata e le società cooperative svizzere nonché gli istituti svizzeri di previdenza professionale e di previdenza vincolata che non rientrano nella definizione delle lettere a e b e i cui attivi, conformemente all'ultimo bilancio, sono composti per oltre 10 milioni di franchi da documenti imponibili giusta il capoverso 2;
e.
i membri stranieri di una borsa svizzera per i titoli svizzeri trattati a tale borsa; FF 2001 2655 RS 641.10 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 132 capoverso 1 e 134 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).
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2000-2414
Tasse di bollo. LF
f.
la Confederazione, i Cantoni e i Comuni politici nonché gli istituti svizzeri delle assicurazioni sociali.
4 Sono considerati istituti svizzeri di previdenza professionale e di previdenza vincolata ai sensi del capoverso 3 lettera d:
a.
gli istituti di cui all'articolo 48 della legge federale del 25 giugno 19824 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) e all'articolo 331 del Codice delle obbligazioni5, il fondo di garanzia nonché l'istituto collettore di cui agli articoli 56 e 60 LPP;
b.
le fondazioni di libero passaggio di cui agli articoli 10 capoverso 3 e 19 dell'ordinanza del 3 ottobre 19946 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità;
c.
gli istituti che concludono assicurazioni e convenzioni di previdenza vincolata ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1 lettera b dell'ordinanza del 13 novembre 19857 sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute;
d.
le fondazioni d'investimento che si occupano dell'investimento e della gestione dei fondi degli istituti di previdenza di cui alle lettere a-c e che sono soggette alla sorveglianza della Confederazione o dei Cantoni.
5
Sono considerati istituti svizzeri delle assicurazioni sociali ai sensi del capoverso 3 lettera f: a.
il fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti nonché il fondo dell'assicurazione contro la disoccupazione;
b.
le casse di compensazione ai sensi degli articoli 53-62 della legge federale del 20 dicembre 19468 sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti nonché le casse di disoccupazione di cui agli articoli 76-78 della legge federale del 25 giugno 19829 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza.
Art. 14 cpv. 1 lett. h 1
Non soggiacciono alla tassa: h.
4 5 6 7 8 9
la mediazione o la compera e la vendita di obbligazioni straniere, se il compratore o il venditore sono parti contraenti straniere.
RS 831.40 RS 220 RS 831.425 RS 831.461.3 RS 831.10 RS 837.0
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Art. 17 cpv. 2 e 4 2
Egli deve la metà della tassa: a.
se è mediatore: per ogni contraente che non prova di essere registrato come negoziatore di titoli o investitore esentato;
b.
se è contraente: per sé stesso e per la controparte che non prova di essere registrata come negoziatore di titoli o investitore esentato.
4 La tassa dovuta dai negoziatori di titoli di cui all'articolo 13 capoverso 3 lettera e è versata dalla borsa svizzera implicata.
Art. 17a 1
Investitori esentati
Sono considerati investitori esentati ai sensi dell'articolo 17 capoverso 2: a.
gli Stati esteri e le banche centrali;
b.
i fondi d'investimento svizzeri ai sensi dell'articolo 2 della legge federale del 18 marzo 199410 sui fondi d'investimento;
c.
i fondi d'investimento esteri ai sensi dell'articolo 44 della legge federale del 18 marzo 1994 sui fondi d'investimento;
d.
gli istituti esteri delle assicurazioni sociali;
e.
gli istituti esteri di previdenza professionale;
f.
le società d'assicurazione sulla vita estere soggette a un disciplinamento estero equivalente alla sorveglianza della Confederazione.
2 Sono considerati istituti esteri delle assicurazioni sociali gli istituti che svolgono le stesse mansioni degli istituti svizzeri citati nell'articolo 13 capoverso 5 e che soggiacciono a una sorveglianza equivalente.
3
Sono considerati istituti esteri di previdenza professionale gli istituti che: a.
si occupano di previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità;
b.
le cui risorse sono destinate durevolmente ed esclusivamente alla previdenza professionale; e
c.
soggiacciono a una sorveglianza equivalente a quella della Confederazione.
Art. 19
Negozi conclusi con banche o agenti di borsa stranieri
1
Se al momento della conclusione di un negozio con titoli esteri una delle parti contraenti è una banca straniera o un agente di borsa straniero, la mezza tassa dovuta da detta parte contraente decade. Lo stesso vale per i titoli svizzeri ed esteri ripresi o forniti nell'ambito dell'esercizio di prodotti derivati standardizzati da una borsa che agisce in qualità di controparte.
2 La mezza tassa decade anche per i membri stranieri di una borsa svizzera che trattano titoli svizzeri per conto proprio.
10
RS 951.31
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3
Se un negoziatore svizzero di titoli è membro di una borsa estera, la mezza tassa concernente la controparte decade per i titoli negoziati a tale borsa.
II 1
La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2
Essa entra in vigore il 1° gennaio 2003.
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