Decreto federale sul freno all'indebitamento del 22 giugno 2001

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 5 luglio 20001, decreta: I La Costituzione federale è modificata come segue: Art. 126 1

Gestione finanziaria

La Confederazione equilibra a lungo termine le sue uscite ed entrate.

2

L'importo massimo delle uscite totali da stanziare nel preventivo dipende dalle entrate totali stimate, tenuto conto della situazione economica.

3

In caso di fabbisogno finanziario eccezionale l'importo massimo di cui al capoverso 2 può essere aumentato adeguatamente. L'Assemblea federale decide in merito all'aumento conformemente all'articolo 159 capoverso 3 lettera c.

4

Se le uscite totali risultanti dal conto di Stato superano l'importo massimo di cui ai capoversi 2 o 3, le uscite che eccedono tale importo sono da compensare negli anni successivi.

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La legge disciplina i particolari.

Art. 159 cpv. 3 lett. c (nuova) e cpv. 4 3 Richiedono tuttavia il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera: c.

l'aumento delle uscite totali in caso di fabbisogno finanziario eccezionale ai sensi dell'articolo 126 capoverso 3.

4

L'Assemblea federale può adeguare al rincaro mediante ordinanza gli importi di cui al capoverso 3 lettera b.

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FF 2000 4047

2000-1319

2565

Freno all'indebitamento

II Il presente decreto sottostà al voto del Popolo e dei Cantoni.

Consiglio degli Stati, 22 giugno 2001

Consiglio nazionale, 22 giugno 2001

La presidente: Françoise Saudan Il segretario: Christoph Lanz

Il presidente: Peter Hess Il segretario: Ueli Anliker

2252

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