Pubblicazioni dei dipartimenti e degli uffici della Confederazione
Termine per la raccolta delle firme: 30 aprile 2003
Iniziativa popolare federale «Più giusti assegni per i figli!» Esame preliminare
La Cancelleria federale svizzera, esaminata la lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Più giusti assegni per i figli!», presentata il 19 settembre 2001; visti gli articoli 68 e 69 della legge federale del 17 dicembre 19761 sui diritti politici; visto l'articolo 23 dell'ordinanza del 24 maggio 19782 sui diritti politici, decide: 1. La lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Più giusti assegni per i figli!», presentata il 19 settembre 2001, soddisfa formalmente le esigenze legali; essa contiene le indicazioni seguenti: il Cantone e il Comune politico in cui i firmatari hanno diritto di voto, il titolo e il testo dell'iniziativa e la data di pubblicazione nel Foglio federale, una clausola di ritiro incondizionata, la menzione secondo cui chiunque corrompe o si lascia corrompere in occasione della raccolta delle firme (art. 281 CP3) oppure altera il risultato della raccolta delle firme (art. 282 CP) è punibile, come anche il nome e l'indirizzo di almeno sette ma al massimo 27 promotori. La validità dell'iniziativa verrà esaminata dall'Assemblea federale in caso di riuscita formale.
2. L'iniziativa popolare può essere ritirata incondizionatamente dalla maggioranza assoluta dei seguenti promotori:
1 2 3
RS 161.1 RS 161.11 RS 311.0
2001-2230
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Iniziativa popolare federale
No.
Cognome
Nome
Via
No.
1 2
NPA
Domicilio
Fasel
Hugo
Juraweg
9
1717
St. Ursen
Allemann
Peter
Loorstrasse
25
8400
Winterthur
3
Favre
Eric
Rue d'Ôrmone Soleil Couchant
1965
Savièse
4
Flügel
Martin
Seidenweg
69
3012
Bern
5
Gerber
Hugo
Sägetstrasse
21A
3123
Belp
6
Hagen
Guido
Oberdorf
2
1712
Tafers
7
HartmannBertschi
Regula
Riedernrain
133
3027
Bern
8
Hayoz Clément
Chantal
Imp. du bois
15
1754
Avry
9
Pillonel
Michel
Au Bugnonet
1470
Lully
10
Robbiani
Meinrado
Via Credera
17A
6987
Caslano
11
Schmid
Therese
Engelhardstrasse
64
3280
Murten
12
Walder Pfyffer
Anne
Rue des Sablons
31
2000
Neuchâtel
13
Zufferey
Michel
Rue du Stand
1958
Saint-Léonard
3. Il titolo dell'iniziativa popolare federale «Più giusti assegni per i figli!» soddisfa le condizioni stabilite nell'articolo 69 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici.
4. La presente decisione è comunicata al comitato d'iniziativa: Federazione svizzera dei sindacati cristiani, Signore Martin Flügel, Casella postale 5775, 3001 Berna, e pubblicata nel Foglio federale del 30 ottobre 2001.
16 ottobre 2001
Cancelleria federale svizzera: La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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Iniziativa popolare federale
Iniziativa popolare federale «Più giusti assegni per i figli!» L'iniziativa popolare ha il tenore seguente: I La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue: Art. 116, rubrica e cpv. 2 Protezione della famiglia e assicurazione maternità 2
Abrogato
Art. 116a 1
Assegni per i figli (nuovo)
La Confederazione legifera in materia di assegni per i figli.
2 Gli assegni per i figli poggiano sul principio ,,un figlio, un assegno". Il diritto all'assegno è indipendente dallo statuto giuridico del figlio e dalle condizioni economiche dell'avente diritto.
3
Il diritto agli assegni per i figli sussiste dalla nascita sino al compimento del sedicesimo anno di età. Tale diritto è prorogato per la durata di una o più formazioni riconosciute, ma al massimo sino al compimento del venticinquesimo anno di età.
4 L'assegno per i figli corrisponde a una prestazione giornaliera unitaria di almeno 15 franchi in tutta la Svizzera. Il calcolo è effettuato su 30 giorni per mese.
L'assegno per i figli è adeguato ogni due anni all'evoluzione dei salari e dei prezzi.
La legge ne disciplina l'entità del diritto per i figli che vivono all'estero.
5
L'esecuzione avviene in collaborazione con i Cantoni e può avvalersi del concorso delle casse di compensazione familiari pubbliche o private esistenti. La Confederazione istituisce una perequazione a livello nazionale degli oneri risultanti dalle prestazioni di cui nel capoverso 4. Essa può gestire una cassa federale di compensazione familiare.
6
L'assegno per i figli è finanziato mediante prestazioni della Confederazione e dei Cantoni, nonché mediante contributi dei datori di lavoro. Le prestazioni della Confederazione e dei Cantoni ammontano insieme ad almeno la metà delle spese.
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Iniziativa popolare federale
II Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue: Art. 196, rubrica Disposizioni transitorie secondo il decreto federale del 18 dicembre 1998 su una nuova Costituzione federale Art. 197
Disposizioni transitorie successive all'accettazione della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (nuovo)
1. Disposizione transitoria all'art. 116a (Assegni per i figli) (nuovo) 1
Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione necessarie, se entro cinque anni dall'accettazione dell'articolo 116a l'Assemblea federale non ha emanato la corrispondente legislazione.
2 Il primo adeguamento dell'importo dell'assegno per i figli secondo l'articolo 116a capoverso 4 è effettuato due anni dopo l'accettazione dell'articolo 116a da parte del popolo e dei Cantoni.
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