Termine di referendum: 11 ottobre 2001

Legge federale relativa alla Convenzione dell'Aia sull'adozione e a provvedimenti per la protezione del minore nelle adozioni internazionali (LF-CAA) del 22 giugno 2001

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, in esecuzione della Convenzione del 29 maggio 19931 sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale (Convenzione dell'Aia sull'adozione, CAA, designata qui di seguito «Convenzione»); visti gli articoli 54 capoverso 1, 122 e 123 della Costituzione federale2; visto il messaggio del Consiglio federale del 19 maggio 19993, decreta:

Capitolo 1: Oggetto Art. 1 1 La presente legge disciplina la procedura di accoglienza di un minore conformemente alla Convenzione.

2 Prevede provvedimenti per la protezione dei minori provenienti dall'estero che vengono accolti a scopo d'adozione da persone con dimora abituale in Svizzera.

Capitolo 2: Esecuzione della Convenzione Sezione 1: Autorità centrali Art. 2

Autorità centrale federale

1

L'Autorità centrale federale è il servizio amministrativo designato dal Consiglio federale.

2

Essa deve: a.

1 2 3

trasmettere e ricevere le comunicazioni e i rapporti concernenti le adozioni internazionali (art. 6 comma 2, 9 lett. a, d ed e, 13, 15 comma 2, 16 comma RS 0.211; RU ... (FF 1999 4858) RS 101 FF 1999 4799

2594

1999-4566

Provvedimenti per la protezione del minore nelle adozioni internazionali

2, 17, 18, 20 e 21 comma 1 lett. b CAA), nella misura in cui non abbia delegato queste funzioni alle Autorità centrali cantonali; b.

consigliare le Autorità centrali cantonali su questioni giuridiche;

c.

rappresentare la Svizzera verso Autorità centrali estere;

d.

emanare istruzioni generali sull'esecuzione della Convenzione;

e.

promuovere lo scambio di esperienze tra le Autorità centrali cantonali, gli uffici di collocamento in vista d'adozione e le autorità federali nonché il coordinamento in materia di adozione.

Art. 3

Autorità centrali cantonali

1

L'Autorità centrale cantonale è l'autorità designata in virtù dell'articolo 316 capoverso 1bis del Codice civile (CC)4 (art. 6 CAA).

2 A meno che l'articolo 2 non disponga altrimenti, essa è competente per esercitare le funzioni che la Convenzione conferisce alle Autorità centrali, segnatamente per:

a.

procedere all'indagine e redigere le relazioni sull'idoneità ad adottare dei futuri genitori adottivi e sull'adottabilità del minore (art. 9 lett. a, 15 comma 1, 16 comma 1 e 20 CAA);

b.

prendere la decisione di affidare il minore ai futuri genitori adottivi, approvare la decisione corrispondente dell'Autorità centrale estera e autorizzare la continuazione della procedura (art. 17 CAA);

c.

prendere la decisione relativa al ritorno del minore nel suo Stato d'origine (art. 21 comma 1 lett. c CAA);

d.

rilasciare il certificato di adozione (art. 23 comma 1 CAA), quando l'adozione sia stata pronunciata in Svizzera.

Sezione 2: Procedura Art. 4

Avviamento della procedura

1

Chiunque intende adottare un minore di uno Stato contraente deve, se del caso con l'aiuto di un ufficio di collocamento in vista d'adozione, presentare all'Autorità centrale cantonale una domanda di autorizzazione provvisoria per accogliere un affiliando.

2

La procedura è retta dall'ordinanza del 19 ottobre 19775 sull'affiliazione.

Art. 5

Incartamento sui genitori adottivi

1

L'Autorità centrale cantonale allestisce un incartamento sui futuri genitori adottivi.

Esso deve segnatamente contenere: 4 5

RS 210 RS 211.222.338

2595

Provvedimenti per la protezione del minore nelle adozioni internazionali

a.

l'autorizzazione provvisoria per accogliere l'affiliando;

b.

la relazione sui futuri genitori adottivi (art. 15 comma 1 CAA);

c.

le traduzioni necessarie.

2

Se l'incartamento viene preparato da un ufficio di collocamento in vista d'adozione, l'Autorità centrale cantonale esamina se è completo ed esatto e ordina i complementi necessari.

3 L'Autorità centrale federale esamina se l'incartamento è completo e trasmette i documenti necessari all'Autorità centrale dello Stato d'origine del minore; se constata lacune, rinvia l'incartamento all'Autorità centrale cantonale affinché lo completi.

Art. 6

Consenso dei genitori adottivi

Dopo aver ricevuto la relazione sul minore e la prova che sono stati ottenuti i consensi necessari (art. 16 CAA), l'Autorità centrale cantonale si accerta che i futuri genitori adottivi accettino di accogliere il minore (art. 17 lett. a CAA). Essi devono firmare una dichiarazione in tal senso.

Art. 7

Continuazione della procedura

1

L'Autorità centrale cantonale decide, conformemente agli articoli 8 e 9, della continuazione della procedura (art. 17 lett. b e c CAA).

2 Essa trasmette la sua decisione, la dichiarazione del consenso dei futuri genitori adottivi (art. 6) e le traduzioni necessarie all'Autorità centrale federale affinché le inoltri all'Autorità centrale dello Stato d'origine del minore.

3 L'Autorità centrale cantonale informa l'autorità tutoria del domicilio dei futuri genitori adottivi.

Art. 8

Condizioni della continuazione della procedura

1

Se il minore deve essere adottato soltanto dopo la sua accoglienza in Svizzera, la procedura prosegue se: a.

l'Autorità centrale cantonale, in qualità di autorità di vigilanza in materia di affiliazione, autorizza i futuri genitori adottivi ad accogliere il minore secondo le corrispondenti disposizioni dell'ordinanza del 19 ottobre 19776 sull'affiliazione; e

b.

la polizia degli stranieri rilascia il visto o assicura la concessione del permesso di dimora.

2

Se il minore deve essere adottato nel suo Stato d'origine prima dell'espatrio, la procedura prosegue se: a.

6

l'Autorità centrale cantonale autorizza l'adozione nello Stato d'origine (art. 9); e RS 211.222.338

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Provvedimenti per la protezione del minore nelle adozioni internazionali

b.

la polizia degli stranieri rilascia il visto o assicura la concessione del permesso di domicilio o di dimora, qualora l'adozione non conferisca la cittadinanza svizzera.

3

Se il minore deve essere adottato nel suo Stato d'origine, ma dopo la sua accoglienza in Svizzera, è applicabile il capoverso 1.

Art. 9

1

Autorizzazione dell'adozione nello Stato d'origine

L'Autorità centrale cantonale autorizza l'adozione nello Stato d'origine se: a.

il minore è di almeno 16 anni più giovane dei genitori adottivi;

b.

v'è da presupporre che l'adozione servirà al bene del minore senza pregiudicare in modo iniquo altri figli dei genitori adottivi;

c.

i genitori adottivi adempiono le condizioni previste negli articoli 264a e 264b del Codice civile7 ; e

d.

l'Autorità centrale cantonale si è accertata che i consensi necessari sono stati ottenuti (art. 4 lett. c e d CAA).

2 Se lo Stato d'origine non esige che l'adozione sia preceduta da un periodo di affiliazione e non è ancora stato allacciato alcun contatto personale tra i genitori adottivi e il minore, l'Autorità centrale cantonale autorizza l'adozione soltanto a condizione che prima i genitori adottivi visitino il minore.

Art. 10

Entrata in Svizzera del minore

Se l'adozione nello Stato d'origine conferisce al minore la cittadinanza svizzera, l'Autorità centrale federale gli rilascia un documento che lo autorizza a entrare in Svizzera.

Art. 11

Obbligo di comunicare

1

I genitori adottivi devono comunicare senza indugio l'entrata in Svizzera del minore all'Autorità centrale cantonale.

2 L'Autorità centrale cantonale informa l'autorità tutoria, l'Autorità centrale federale e, se del caso, la polizia degli stranieri.

Art. 12

Certificato d'adozione

Se il minore è stato adottato in Svizzera, l'Autorità centrale cantonale rilascia il certificato d'adozione (art. 23 comma 1 CAA).

Art. 13

Adozione all'estero di minori che dimorano abitualmente in Svizzera

1

Se un minore che dimora abitualmente in Svizzera deve essere adottato all'estero, l'Autorità centrale cantonale fa eseguire l'indagine (art. 4 e 16 CAA).

7

RS 210

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Provvedimenti per la protezione del minore nelle adozioni internazionali

2 Essa si accerta che i futuri genitori adottivi accettino di accogliere il minore (art. 17 lett. a CAA).

3

Decide inoltre della continuazione della procedura (art. 17 lett. b e c CAA).

Sezione 3: Altre disposizioni Art. 14

Obbligo di informare

Le autorità cantonali competenti informano, su sua domanda, l'Autorità centrale federale sulle procedure che eseguono in applicazione della Convenzione.

Art. 15

Emolumenti

1

L'Autorità centrale federale riscuote dai genitori adottivi un emolumento per le prestazioni da essa fornite.

2

Può chiedere ai genitori adottivi il versamento di un anticipo.

3

Il Consiglio federale stabilisce gli emolumenti.

Art. 16

Rimedi giuridici

1

Le decisioni delle Autorità centrali cantonali possono essere impugnate in ultima istanza mediante ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

2 L'Autorità centrale federale può avvalersi dei rimedi giuridici del diritto cantonale e federale contro decisioni delle Autorità centrali cantonali.

Capitolo 3: Provvedimenti per la protezione del minore nelle adozioni internazionali Art. 17

Curatela in caso di adozione prima dell'entrata in Svizzera

1

Se il minore è stato adottato prima dell'entrata in Svizzera e ci si deve attendere che l'adozione vi sia riconosciuta, l'autorità tutoria gli nomina senza indugio un curatore.

2

Il curatore consiglia e aiuta i genitori adottivi nella cura del minore. Se l'adozione non ha estinto i legami giuridici del minore con i genitori del sangue, il curatore aiuta i genitori adottivi che lo desiderano a chiedere un'adozione secondo il diritto svizzero (art. 27 CAA).

3 Il curatore riferisce all'autorità tutoria sull'evoluzione del vincolo di adozione, al più tardi un anno dopo la sua nomina.

4

La curatela decade per legge al più tardi 18 mesi dopo la comunicazione dell'entrata in Svizzera del minore o, se non vi è stata alcuna comunicazione, dopo la sua

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Provvedimenti per la protezione del minore nelle adozioni internazionali

istituzione. È fatta salva la decisione di misure di protezione del figlio secondo gli articoli 307 e seguenti del Codice civile8.

Art. 18

Tutela in caso di adozione dopo l'entrata in Svizzera

Se il minore viene adottato soltanto dopo la sua entrata in Svizzera o se l'adozione pronunciata all'estero non può essere riconosciuta in Svizzera, l'autorità tutoria gli nomina un tutore per la durata del rapporto di affiliazione.

Art. 19

Provvedimenti in caso di accoglienza senza autorizzazione

1

Se un minore che dimora abitualmente all'estero è stato accolto in Svizzera a scopo di futura adozione senza che fossero adempiute le condizioni per l'entrata secondo l'articolo 17 della Convenzione e l'articolo 8 della presente legge o secondo l'ordinanza del 19 ottobre 19779 sull'affiliazione, l'autorità cantonale di vigilanza in materia di affiliazione (art. 316 cpv. 1bis CC10) lo colloca senza indugio presso una famiglia affiliante adeguata o in un istituto. Se il bene del minore lo esige, questi può anche rimanere presso la famiglia che lo ha accolto finché non sia trovata una soluzione.

2

I rimedi giuridici non hanno effetto sospensivo.

3

L'autorità di vigilanza in materia di affiliazione ordina il ritorno del minore nel suo Paese d'origine, se ciò serve al suo bene. Se il minore rimane in Svizzera, l'autorità tutoria prende i provvedimenti necessari per la salvaguardia del suo bene.

Art. 20

Obbligo di mantenimento

1

Chiunque, con o senza il consenso dell'autorità competente, accoglie in Svizzera, in vista d'adozione, un minore che dimora abitualmente all'estero deve provvedere al suo mantenimento come se si trattasse di un suo proprio figlio. Gli articoli 276 e seguenti del Codice civile11 si applicano per analogia.

2

Il giudice può ridurre o sopprimere l'obbligo di mantenimento se, considerate le circostanze particolari del caso, tale obbligo costituisce un onere iniquo per chi vi è tenuto.

3 L'obbligo di mantenimento decade se il minore è stato adottato da terzi o ritorna nel suo Stato d'origine.

8 9 10 11

RS 210 RS 211.222.338 RS 210 RS 210

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Provvedimenti per la protezione del minore nelle adozioni internazionali

Capitolo 4: Aiuti finanziari Art. 21 La Confederazione può accordare aiuti finanziari a istituzioni private per: a.

la documentazione sul diritto estero in materia di adozione;

b.

studi scientifici e lavori di ricerca in materia di adozione.

Capitolo 5: Disposizioni penali Art. 22 1

Accoglienza senza autorizzazione e inosservanza di oneri

È punito con l'arresto o con la multa fino a 20 000 franchi chiunque: a.

accoglie in Svizzera, a scopo di futura adozione, un minore con dimora abituale in uno Stato contraente della Convenzione senza disporre delle autorizzazioni secondo l'articolo 17 della Convenzione e l'articolo 8 della presente legge; o

b.

accoglie in Svizzera, a scopo di futura adozione, un minore con dimora abituale in un altro Stato senza che siano adempiute le condizioni per l'entrata secondo l'ordinanza del 19 ottobre 197712 sull'affiliazione.

2 È punito con la multa fino a 10 000 franchi chiunque non osserva oneri e condizioni cui l'autorità cantonale competente ha subordinato le autorizzazioni secondo la presente legge o l'ordinanza sull'affiliazione.

Art. 23

Profitti materiali indebiti

È punito con la detenzione o con la multa chiunque, intenzionalmente, procura indebiti profitti materiali o di altro genere ai genitori del sangue o ad altri incaricati della custodia del minore, a un'autorità o a persone implicate nella procedura di adozione e in tal modo ottiene che il minore gli sia affidato a scopo di adozione.

Art. 24

Tratta di minori

1

È punito con la detenzione chiunque, contro promessa di un indebito profitto materiale o di altro genere ai genitori del sangue o ad altri incaricati della custodia del minore, a un'autorità o a persone implicate nella procedura di adozione, ottiene che un minore con dimora abituale all'estero venga affidato a scopo di adozione a una persona con dimora abituale in Svizzera.

2 Se l'autore del reato agisce professionalmente o come membro di una banda o di un'organizzazione criminale, la pena è la reclusione fino a 10 anni e la multa fino a 100 000 franchi.

12

RS 211.222.338

2600

Provvedimenti per la protezione del minore nelle adozioni internazionali

Art. 25

Competenza

Il procedimento penale contro i reati secondo la presente legge e il giudizio degli stessi incombono ai Cantoni.

Capitolo 6: Disposizioni finali Art. 26

Disposizioni esecutive

Il Consiglio federale può emanare disposizioni esecutive.

Art. 27

Disposizioni transitorie

1

La presente legge si applica a tutte le procedure pendenti, fatte salve quelle in cui, al momento dell'entrata in vigore della Convenzione, è già stata rilasciata un'autorizzazione provvisoria per l'accoglienza di un affiliando.

2

Le domande pendenti in vista di ottenere una tale autorizzazione devono essere trasmesse all'Autorità centrale cantonale.

Art. 28

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Entra in vigore il giorno dell'entrata in vigore della Convenzione per la Svizzera.

Consiglio degli Stati, 22 giugno 2001

Consiglio nazionale, 22 giugno 2001

La presidente: Françoise Saudan Il segretario: Christoph Lanz

Il presidente: Peter Hess Il segretario: Ueli Anliker

Data di pubblicazione: 3 luglio 200113 Termine di referendum: 11 ottobre 2001

13

FF 2001 2594

2601

Provvedimenti per la protezione del minore nelle adozioni internazionali

Allegato

Modifica del diritto vigente 1. Legge federale del 16 dicembre 1943 14 sull'organizzazione giudiziaria Ingresso visti gli articoli 103 e 106-114bis della Costituzione federale15 ...

Art. 44 lett. d Il ricorso per riforma è ammissibile nelle cause civili per diritti di carattere non pecuniario, come pure nei seguenti casi: d.

regolamentazione delle relazioni personali (art. 273 cpv. 3, 274 cpv. 2, 274a e 275 cpv. 1 e 2 CC), istituzione o revoca di una curatela, privazione o ripristino della custodia o dell'autorità parentale (art. 298a, 308-313, 314a, 315, 315a e 325 CC; art. 17 della legge federale del 22 giugno 200116 relativa alla Convenzione dell'Aia sull'adozione e a provvedimenti per la protezione del minore nelle adozioni internazionali);

2. Codice civile 17 Ingresso visto l'articolo 64 della Costituzione federale18 ...

Art. 264 A. Adozione di minori I. Condizioni generali

14 15

16 17 18

Il minorenne può essere adottato quando i futuri genitori adottivi gli abbiano prodigato cure e provveduto alla sua educazione, durante almeno un anno, e l'insieme delle circostanze consenta di prevedere che il vincolo di filiazione servirà al suo bene, senza pregiudicare, in modo non equo, altri figli dei genitori adottivi.

RS 173.110 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 143-145, 168 capoverso 1, 177 capoverso 3, 187 capoverso 1 lettera d e 188-191 (dopo l'entrata un vigore del decreto federale dell'8 ottobre 1999 sulla riforma giudiziaria; RU ...; FF 1999 7454: art. 189-191c) della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).

RS ...; RU ... (FF 1999 4848) RS 210 Questa disposizione corrisponde all'articolo 122 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).

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Provvedimenti per la protezione del minore nelle adozioni internazionali

Art. 268b titolo marginale D.bis Segreto

Art. 268c D.ter Informazione circa l'identità dei genitori del sangue

1

Se ha compiuto il diciottesimo anno di età, il figlio può in ogni tempo chiedere informazioni concernenti l'identità dei genitori del sangue; può farlo prima di aver raggiunto tale età se ha un interesse degno di protezione.

2

Prima di comunicare i dati richiesti, l'autorità o l'ufficio che ne dispone informa, per quanto possibile, i genitori del sangue. Se questi ultimi rifiutano di stabilire un contatto personale, il figlio ne è informato ed è reso attento sui diritti della personalità dei genitori del sangue.

3

I Cantoni designano un ufficio adeguato incaricato di consigliare il figlio che ne faccia richiesta.

Art. 269c F. Collocamento in vista d'adozione

1

La Confederazione esercita la vigilanza sul collocamento degli adottandi.

2

Chi si occupa di questi collocamenti a titolo professionale o in relazione alla sua professione deve avere un'autorizzazione; è fatto salvo il collocamento tramite gli organi di tutela.

3

Il Consiglio federale emana le norme esecutive e disciplina il concorso dell'autorità cantonale competente in materia di collocamento in vista d'adozione, nell'accertamento delle condizioni per l'autorizzazione e nella vigilanza.

4

Le decisioni dell'autorità di vigilanza possono essere impugnate con ricorso alla Commissione di ricorso in materia di collocamento in vista d'adozione.

Art. 316 cpv. 1bis

1bis Se

un affiliando viene accolto a scopo di futura adozione, è competente un'unica autorità cantonale.

Titolo finale: Dall'entrata in vigore e dell'applicazione del Codice civile Capo primo: Dell'applicazione del vecchio e del nuovo diritto Art. 12cbis 4. Collocamento in vista d'adozione

1 Le autorizzazioni rilasciate dall'autorità cantonale di vigilanza restano valide sino alla loro scadenza.

2603

Provvedimenti per la protezione del minore nelle adozioni internazionali

2 Le autorità cantonali di vigilanza sugli uffici di collocamento in vista d'adozione trasmettono senza indugio all'Autorità federale di vigilanza tutti gli incartamenti concernenti la vigilanza e le procedure di autorizzazione allestiti nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore della modifica dell'articolo 269c del 22 giugno 2001.

3. Legge federale del 26 marzo 1931 19 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS) Ingresso visto l'articolo 69ter della Costituzione federale20; ...

Art. 7a 1

L'affiliato ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora se: a.

è prevista un'adozione in Svizzera;

b.

sono adempiute le condizioni stabilite dal diritto civile in materia di affiliazione in vista d'adozione;

c.

l'entrata in Svizzera per dimorarvi è avvenuta legalmente.

2

Se l'adozione non ha luogo, l'affiliato ha diritto alla proroga del permesso di dimora e, cinque anni dopo l'entrata in Svizzera, al rilascio del permesso di domicilio.

1343

19 20

RS 142.20 Questa disposizione corrisponde all'articolo 121 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).

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