Approvazione di tariffe d'istituti d'assicurazione privati (art. 46 cpv. 3 della legge del 23 giugno 1978 sulla sorveglianza degli assicuratori; RS 961.01)

L'Ufficio federale delle assicurazioni private ha approvato la tariffa seguente, che concerne contratti d'assicurazione in corso:

Decisione del

Tariffa sottoposta da

20.07.01

Cassa malati FFS, Berna

per l'assicurazione malattie.

Rimedi giuridici Questa comunicazione vale per gli assicurati come notificazione della decisione. Gli assicurati che hanno diritto di ricorrere in virtù dell'articolo 48 della legge federale sulla procedura amministrativa (RS 172.021) possono impugnare le decisioni d'approvazione delle tariffe mediante un ricorso presentato alla commissione federale di ricorso in materia di sorveglianza delle assicurazioni private, 3003 Berna. Il ricorso deve essere inoltrato in due esemplari entro un termine di 30 giorni dalla presente pubblicazione e deve contenere le conclusioni e i motivi. Durante questo termine, la decisione d'approvazione della tariffa può essere consultata presso l'Ufficio federale delle assicurazioni private, Friedheimweg 14, 3003 Berna.

28 agosto 2001

2001-1616

Ufficio federale delle assicurazioni private

3709