Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile Modifica del 23 gennaio 2001

Il Consiglio federale svizzero ordina: I È conferita obbligatorietà generale alle seguenti disposizioni, stampate in grassetto, della convenzione addizionale 20011 al contratto nazionale mantello (CNM) dell'edilizia e del genio civile2:

Convenzione addizionale del 20 settembre 2000 al contratto nazionale mantello 1998-2000 Art. 1

In generale

Art. 2

Adeguamento salariale 2001

II I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1o gennaio 2001 un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente agli articoli 1 e 2 della convenzione addizionale 2001.

III Il presente decreto entra in vigore il 1° marzo 2001 e ha effetto sino al 31 marzo 2002.

23 gennaio 2001

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1

2

Cfr. decreto del Consiglio federale del 10 novembre 1998 che conferisce obbligatorietà generale al contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile, FF 1998 4469/70/71 Il testo delle disposizioni della convenzione addizionale non è pubblicato nel Foglio federale. Estratti delle disposizioni possono essere richiesti all'EDMZ, 3003 Berna.

2001-0055

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