Termine di referendum: 11 ottobre 2001

Legge federale sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri (Legge sui documenti d'identità, LDI) del 22 giugno 2001

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 38 capoverso 1 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 28 giugno 20002, decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1

Documenti d'identità

1

Ogni cittadino svizzero ha il diritto di ottenere un documento d'identità per ogni tipo di documento.

2

I documenti d'identità ai sensi della presente legge servono a comprovare la cittadinanza svizzera e l'identità del titolare.

3

Il Consiglio federale determina i tipi di documenti e disciplina le particolarità dei documenti d'identità i cui titolari godono di privilegi e immunità in base alla Convenzione di Vienna del 18 aprile 19613 sulle relazioni diplomatiche o alla Convenzione di Vienna del 24 aprile 19634 sulle relazioni consolari.

Art. 2 1

1 2 3 4

Contenuto del documento d'identità

Ogni documento d'identità deve contenere i seguenti dati: a.

cognome ufficiale;

b.

nome(i);

c.

sesso;

d.

data di nascita;

e.

luogo d'origine;

f.

cittadinanza;

g.

statura;

RS 101 FF 2000 4135 RS 0.191.01 RS 0.191.02

1999-4375

2605

Legge sui documenti d'identità

h.

firma;

i.

fotografia;

j.

autorità di rilascio;

k.

data del rilascio;

l.

data di scadenza della validità;

m. numero e tipo di documento.

2 I dati secondo le lettere a-d, f, k-m, figurano sul documento d'identità anche in forma elettronicamente leggibile.

3

Il documento d'identità può contenere limitazioni della validità.

4

Su domanda del richiedente, il documento d'identità può riportare un cognome d'affinità, un nome ricevuto in seno a un ordine religioso, un nome d'arte nonché indicazioni riguardanti caratteristiche particolari quali menomazioni, protesi o impianti.

5 Su domanda, il documento d'identità per minorenni può contenere i nomi dei rappresentanti legali.

Art. 3

Durata di validità

La validità dei documenti d'identità è limitata nel tempo. Il Consiglio federale disciplina la durata della validità.

Sezione 2: Rilascio, ritiro e perdita del documento Art. 4

Autorità di rilascio

1

In Svizzera i documenti d'identità sono rilasciati dai servizi designati dai Cantoni.

Il Consiglio federale può designare anche altri servizi.

2 All'estero i documenti d'identità sono rilasciati dai servizi designati dal Consiglio federale.

3

Il Consiglio federale disciplina le competenze territoriali e per materia.

Art. 5

Domanda di rilascio

1

Chi vuole ottenere un documento d'identità deve presentarsi personalmente in Svizzera presso i servizi del comune di domicilio o all'estero presso la rappresentanza svizzera e depositare la domanda di rilascio del documento d'identità. I Cantoni possono designare, oltre al Comune di domicilio, altri servizi che accettano le domande. Per minorenni e persone interdette è necessario il consenso scritto del rappresentante legale.

2

Il Consiglio federale disciplina la procedura per la domanda di rilascio. Può prevedere eccezioni all'obbligo di presentarsi personalmente.

2606

Legge sui documenti d'identità

Art. 6

Decisione

1

I servizi menzionati nell'articolo 5 trasmettono la domanda all'autorità di rilascio.

Quest'ultima verifica che le indicazioni siano corrette e complete.

2

L'autorità di rilascio decide in merito alla domanda. Se acconsente al rilascio del documento, essa incarica i servizi competenti di stendere il documento. Trasmette a questi ultimi i dati necessari.

3

Il rilascio di un documento d'identità è rifiutato se: a.

sarebbe contrario a una decisione di un'autorità svizzera fondata sul diritto federale o cantonale;

b.

il richiedente ha depositato i suoi documenti d'identità nell'ambito di un procedimento penale o presso un'autorità di esecuzione delle pene.

4 Il rilascio di un documento d'identità è rifiutato, d'intesa con l'autorità competente, se la persona è segnalata nel sistema informatizzato di ricerca RIPOL per un crimine o un delitto.

5 Il rilascio di un documento d'identità è rifiutato se nello Stato estero in cui presenta la domanda il richiedente è perseguito o è stato condannato per un reato che in base al diritto svizzero costituisce un crimine o un delitto e se vi sono motivi per presumere che egli intenda sottrarsi a un procedimento penale o all'esecuzione della pena. Il rilascio non è rifiutato se la sanzione comminata avrebbe conseguenze incompatibili con l'ordine pubblico svizzero.

Art. 7 1

Ritiro

Il documento d'identità è ritirato se: a.

le condizioni necessarie per il rilascio non sono o non sono più adempiute;

b.

un'identificazione chiara non è più possibile;

c.

contiene iscrizioni false o non ufficiali o è stato altrimenti modificato.

2

Il servizio federale5 competente può, dopo aver consultato le autorità incaricate del procedimento penale o dell'esecuzione delle pene, ritirare o annullare un documento d'identità se il suo titolare si trova all'estero e: a.

è penalmente perseguito in Svizzera per un crimine o un delitto;

b.

è stato condannato da un tribunale svizzero con sentenza passata in giudicato e la pena o misura non è né prescritta né scontata.

Art. 8

Perdita

La perdita di un documento d'identità deve sempre essere notificata alla polizia.

Quest'ultima inserisce la notifica della perdita nel sistema informatizzato di ricerca RIPOL. RIPOL trasmette automaticamente la notifica al sistema d'informazione di cui all'articolo 11.

5

Attualmente l'Ufficio federale di polizia.

2607

Legge sui documenti d'identità

Art. 9

Emolumento

Il Consiglio federale disciplina l'obbligo di pagare emolumenti, la cerchia degli assoggettati e la tariffa.

Sezione 3: Trattamento di dati Art. 10

Principio

Il trattamento di dati nell'ambito della presente legge è retto dalla legge federale del 19 giugno 19926 sulla protezione dei dati.

Art. 11

Sistema d'informazione

1

Il servizio federale7 competente gestisce un sistema d'informazione. Tale sistema contiene i dati personali figuranti nel documento d'identità nonché i dati seguenti: a.

autorità richiedente;

b.

luogo di nascita;

c.

altri luoghi d'origine;

d.

nomi dei genitori;

e.

data del primo e del nuovo rilascio, modifiche dei dati contenuti nel documento d'identità;

f.

iscrizioni inerenti al blocco, al deposito, al rifiuto, alla perdita o al ritiro del documento d'identità;

g.

iscrizioni inerenti alle misure di protezione di minorenni o persone interdette riferite al rilascio di documenti;

h.

firma o firme del rappresentante legale per documenti intestati a minorenni;

i.

iscrizioni inerenti alla perdita e all'annullamento della cittadinanza;

j.

particolarità dei documenti d'identità i cui titolari godono di privilegi e immunità in base alla Convenzione di Vienna del 18 aprile 19618 sulle relazioni diplomatiche o alla Convenzione di Vienna del 24 aprile 19639 sulle relazioni consolari.

2

Il trattamento dei dati è volto a impedire il rilascio non autorizzato di più documenti d'identità alla stessa persona e il loro impiego abusivo.

Art. 12

Trattamento e comunicazione di dati

1

Per adempiere i compiti spettanti loro per legge, le autorità o i servizi seguenti possono inserire direttamente dati nel sistema d'informazione: 6 7 8 9

RS 235.1 Attualmente l'Ufficio federale di polizia.

RS 0.191.01 RS 0.191.02

2608

Legge sui documenti d'identità

a.

il servizio federale10 competente;

b.

le autorità di rilascio;

c.

i servizi preposti alla stesura del documento.

2

Per adempiere i compiti spettanti loro per legge, le autorità o i servizi seguenti possono richiamare dati: a.

il servizio federale11 competente;

b.

le autorità di rilascio;

c.

il Corpo delle guardie di confine, esclusivamente per la verifica dell'identità;

d.

i servizi di polizia designati dai Cantoni, esclusivamente per la verifica dell'identità e per la registrazione delle comunicazioni concernenti la perdita dei documenti;

e.

il servizio di polizia della Confederazione designato competente per le richieste di verifica dell'identità provenienti dall'estero, esclusivamente per la verifica dell'identità.

3 La trasmissione di informazioni ad altre autorità è retta dai principi dell'assistenza amministrativa.

Art. 13 1

Obbligo di notifica

L'autorità di decisione notifica all'autorità di rilascio del Cantone i dati seguenti: a.

la decisione relativa al blocco dei documenti e la sua revoca;

b.

il deposito di documenti e la sua revoca;

c.

misure di protezione per minorenni o persone interdette riferite al rilascio di documenti d'identità, nonché la loro revoca;

d.

la perdita o la revoca della cittadinanza.

2

L'autorità di rilascio del Cantone inserisce i dati nel sistema d'informazione della Confederazione.

3 Se la competenza spetta alle autorità federali, queste ultime comunicano i dati direttamente al servizio federale12 competente per la gestione del sistema d'informazione.

Art. 14

Divieto di gestire banche dati parallele

È vietata la gestione di banche dati parallele, tranne la conservazione limitata nel tempo da parte dell'autorità di rilascio dei moduli della domanda .

10 11 12

Attualmente l'Ufficio federale di polizia.

Attualmente l'Ufficio federale di polizia.

Attualmente l'Ufficio federale di polizia.

2609

Legge sui documenti d'identità

Art. 15

Disposizioni esecutive

Il Consiglio federale emana disposizioni esecutive in materia di: a.

responsabilità inerente il sistema d'informazione;

b.

autorizzazione d'accesso e di elaborazione;

c.

durata di conservazione dei dati;

d.

misure tecniche e organizzative.

Sezione 4: Disposizioni finali Art. 16

Esecuzione

Il Consiglio federale disciplina l'esecuzione della presente legge.

Art. 17

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 22 giugno 2001

Consiglio nazionale, 22 giugno 2001

La presidente: Françoise Saudan Il segretario: Christoph Lanz

Il presidente: Peter Hess Il segretario: Ueli Anliker

Data di pubblicazione: 3 luglio 200113 Termine di referendum: 11 ottobre 2001 2198

13

FF 2001 2605

2610