Decreto del Consiglio federale che conferisce l'obbligatorietà generale al contratto collettivo quadro per il ramo pittura e gessatura Modifica del 4 luglio 2001

Il Consiglio federale svizzero decreta: I Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo quadro per il ramo pittura e gessatura allegato al decreto del Consiglio federale del 29 agosto 20001, sono dichiarate d'obbligatorietà generale2: Art. 9

Salari

9.3.

Salari base (salari minimi)

9.4.

Aumenti salariali

II I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° aprile 2001, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'articolo 9.4 del contratto collettivo quadro.

III Il presente decreto entra in vigore il 1° agosto 2001 e ha effetto sino al 31 marzo 2003.

4 luglio 2001

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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FF 2000 4198-4200 Estratti delle disposizioni possono essere richiesti all'EDMZ, 3003 Berna.

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ad 2001-1320