Approvazione di tariffe d'istituti d'assicurazione privati (art. 46 cpv. 3 della legge sulla sorveglianza degli assicuratori del 23 giugno 1978; RS 961.01)

L'Ufficio federale delle assicurazioni private ha approvato la seguente tariffa relativa a contratti d'assicurazione in corso: Decisione del 19.03.2001

Tariffa sottoposta da La Generale di Berna, Berna

per l'assicurazione contro la malattia.

Rimedi giuridici Questa comunicazione vale per gli assicurati come notificazione della decisione. Gli assicurati che hanno diritto di ricorrere in virtù dell'articolo 48 della legge federale sulla procedura amministrativa (RS 172.021) possono impugnare la decisione d'approvazione della tariffa mediante un ricorso alla Commissione federale di ricorso in materia di sorveglianza delle assicurazioni private, 3003 Berna. Il ricorso deve essere presentato in due esemplari entro trenta giorni dalla presente pubblicazione e deve contenere le conclusioni e i motivi. Entro tale scadenza, la decisione d'approvazione della tariffa può essere consultata presso l'Ufficio federale delle assicurazioni private, Friedheimweg14, 3003 Berna.

22 maggio 2001

2001-0877

Ufficio federale delle assicurazioni private

1791