Decreto federale I concernente il preventivo della Confederazione Svizzera per il 2001 del 13 dicembre 2000

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale; visto l'articolo 2 capoverso 2 della legge federale del 4 ottobre 1974 1 a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali; visto il messaggio del Consiglio federale del 2 ottobre 2000 2, decreta:

Art. 1

Preventivo e eccedenza preventivata

1

È approvato il preventivo della Confederazione Svizzera per l'esercizio 2001, articolato come segue: ­

spese per 48 906 004 797 franchi,

­

introiti per 52 924 229 793 franchi,

­

eccedenza di introiti nel preventivo finanziario di 4 018 224 996 franchi,

­

eccedenza preventivata nel conto economico di 214 858 683 franchi.

2

È approvato il preventivo della Cassa pensioni della Confederazione per il 2001, articolato come segue: spese per 2 410 000 000 franchi, introiti per 3 439 000 000 franchi e un'eccedenza di introiti di 1 029 000 000 franchi.

Art. 2

Retribuzioni del personale

1

Le retribuzioni del personale nell'ambito dei crediti per il personale dei dipartimenti e della Cancelleria federale, senza il settore dei politecnici, i Tribunali federali, il Controllo federale delle finanze e i servizi del Parlamento sono limitate, nel 2001, a 2 964 399 750 franchi.

2 Le retribuzioni del personale dei Tribunali federali sono limitate, nel 2001, a 32 317 400 franchi.

3 Le retribuzioni del personale del Controllo federale delle finanze sono limitate, nel 2001, a 11 314 500 franchi.

4 Le retribuzioni del personale dei servizi del Parlamento sono limitate, nel 2001, a 17 414 700 franchi.

5 Si prende atto delle retribuzioni del personale delle unità amministrative gestite mediante GEMAP, delle retribuzioni del personale finanziate mediante crediti per la

1 2

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RS 611.010 Non pubblicato nel FF.

2000-2813

Preventivo della Confederazione Svizzera per il 2000. DF

copertura dei costi di personale e del materiale nonché dei rimborsi delle spese e delle indennità per le autorità, le commissioni e i giudici.

6

Nel conto di Stato 2001 si presenta un rendiconto sugli effettivi del personale.

Art. 3

Crediti d'impegno sottoposti al freno delle spese

Sono stanziati i seguenti crediti d'impegno, giusta gli elenchi speciali: Fr.

­

per l'acquisto di materiale

­

per programmi di ricerca, sviluppo e sperimentazione

­

per le relazioni con l'estero

­

a titolo di crediti annui per sussidi e mutui

710 000 000

­

per rischi di guerra in occasione di voli speciali a fini umanitari e diplomatici, per intervento

300 000 000

Art. 4

1 005 300 000 203 000 000 43 600 000

Crediti d'impegno non sottoposti al freno delle spese

Sono stanziati i seguenti credito d'impegno, giusta gli elenchi speciali: Fr.

­

per l'acquisto di materiale

­

per il sistema informatizzato di gestione del personale della Confederazione

14 000 000

­

a titolo di crediti annui per sussidi e mutui

77 000 000

Art. 5

4 800 000

Credito aggiuntivo per la Commissione della tecnologia e dell'innovazione (CTI)

Per la ricerca energetica della CTI è stanziato un credito aggiuntivo di 8,5 milioni di franchi per gli anni 2001-2003.

Art. 6

Credito d'impegno per il promovimento dell'innovazione e della cooperazione nell'ambito del turismo

Per il promovimento dell'innovazione e della cooperazione nell'ambito del turismo è stanziato un credito d'impegno di 8 milioni di franchi per gli anni 2001-2203.

Art. 7

Aumento del limite di spesa per i sussidi di base secondo la legge sull'aiuto alle università (DF del 8.10.1999)

Per sostenere l'Institut universitaire d'études du développement (IUED) di Ginevra, il limite di spesa per i sussidi di base secondo la legge sull'aiuto alle università è aumentato di 14,76 milioni di franchi. Le quote annue dei sussidi di base sono aumentate di 3,69 milioni di franchi.

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Preventivo della Confederazione Svizzera per il 2000. DF

Art. 8

Limite di spesa per i danni alle foreste

Per finanziare i provvedimenti volti a prevenire e riparare i danni alle foreste nonché per provvedimenti relativi alla pubblicità e alla promozione delle vendite in caso di sovrapproduzione straordinaria di legname, è stanziato un importo massimo di 100 milioni di franchi per gli anni 2001-2004.

Art. 9

Limite di spesa per i «conferimenti al Fondo-LIM»

Il termine di cui all'articolo 1 capoverso 1 del decreto federale del 3 ottobre 1991 concernente nuovi conferimenti al Fondo d'aiuto agli investimenti nelle regioni montane è ridotto di un anno, ossia per la fine del 2004.

Art. 10

Disposizione finale

Il presente decreto non sottostà al referendum.

Consiglio nazionale, 13 dicembre 2000

Consiglio degli Stati, 13 dicembre 2000

Il presidente: Peter Hess Il segretario: Ueli Anliker

La presidente: Françoise Saudan Il segretario: Christoph Lanz

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