Legge sul Tribunale penale federale

Disegno

(LTPF) del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 191a della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 28 febbraio 20012, decreta:

Capitolo 1: Statuto e organizzazione Sezione 1: Statuto Art. 1 1

Principio

Il Tribunale penale federale è il tribunale penale ordinario della Confederazione.

2

Giudica quale autorità inferiore al Tribunale federale, in quanto la legge non escluda il ricorso al Tribunale federale.

3

È dotato di 15-35 posti di giudice.

4

L'Assemblea federale stabilisce il numero dei posti di giudice mediante ordinanza.

5

Per far fronte a un afflusso straordinario di nuove pratiche, l'Assemblea federale può autorizzare, per due anni al massimo, posti supplementari di giudice.

Art. 2

Indipendenza

Nella sua attività giurisdizionale, il Tribunale penale federale è indipendente e sottostà al solo diritto.

Art. 3 1

Alta vigilanza

Il Tribunale penale federale sottostà all'alta vigilanza dell'Assemblea federale.

2

Ogni anno le sottopone il progetto di preventivo, il consuntivo e il rapporto di gestione.

1 2

RS 101 FF 2001 3764

2001-0205

4061

Legge sul Tribunale penale federale

Art. 4 1

Sede

La sede del Tribunale penale federale è ...

2

Se risulta opportuno date le circostanze, il Tribunale penale federale può riunirsi altrove.

Sezione 2: Giudici Art. 5

Elezione

1

I giudici sono eletti dal Consiglio federale.

2

È eleggibile chiunque abbia diritto di voto in materia federale.

Art. 6

Incompatibilità

1

I giudici non possono essere membri dell'Assemblea federale, del Consiglio federale o del Tribunale federale, né esercitare alcun'altra funzione al servizio della Confederazione.

2 Non possono esercitare alcuna attività che pregiudichi l'adempimento della loro funzione di giudice, l'indipendenza del Tribunale o la sua dignità né esercitare professionalmente la rappresentanza in giudizio.

3 I giudici a tempo pieno non possono esercitare alcuna funzione al servizio di un Cantone né altre attività lucrative. Non possono neppure essere membri della direzione, dell'amministrazione, dell'ufficio di vigilanza o dell'ufficio di revisione di un'impresa commerciale.

Art. 7

Altre attività

I giudici possono esercitare attività al di fuori del Tribunale penale federale soltanto con l'autorizzazione di quest'ultimo.

Art. 8

Incompatibilità personale

I parenti e gli affini in linea retta e, fino al quarto grado compreso, in linea collaterale, i coniugi, i coniugi di fratelli e sorelle e le persone che convivono stabilmente non possono esercitare nel medesimo tempo la funzione di giudice del Tribunale penale federale.

Art. 9 1

Durata della carica

I giudici stanno in carica sei anni.

2 I giudici che raggiungono l'età ordinaria di pensionamento secondo le disposizioni in materia di rapporti di lavoro del personale federale lasciano la carica alla fine dell'anno civile.

3

I seggi divenuti vacanti sono riassegnati per il resto del periodo.

4062

Legge sul Tribunale penale federale

Art. 10

Giuramento

1

Prima di entrare in carica, i giudici giurano di adempiere coscienziosamente il loro dovere.

2

Prestano giuramento dinanzi alla Corte plenaria.

3

Il giuramento può essere sostituito dalla promessa solenne.

Art. 11

Statuto giuridico

1

I giudici esercitano la loro funzione a tempo pieno o a tempo parziale. Il grado di occupazione non può essere inferiore al 50 per cento.

2

Il Tribunale può, in casi motivati, autorizzare una modifica del grado di occupazione durante il periodo di carica, a condizione che la somma delle percentuali di occupazione rimanga complessivamente immutata.

3 Il rapporto di lavoro dei giudici è retto dalle prescrizioni in materia di rapporti di lavoro del personale federale, in quanto l'applicazione delle stesse non pregiudichi l'indipendenza dei giudici.

Sezione 3: Organizzazione e amministrazione Art. 12

Principio

Il Tribunale penale federale determina la sua organizzazione e amministrazione.

Art. 13

Presidenza

1

Il Consiglio federale elegge per due anni il presidente e il vicepresidente del Tribunale scegliendoli tra i suoi giudici.

2

Il presidente presiede la Corte plenaria ed è membro della direzione del Tribunale.

Rappresenta il Tribunale verso l'esterno.

3 In caso di impedimento, è rappresentato dal vicepresidente e, se anche questi è impedito, dal giudice più anziano per elezione o, se vi sono più giudici con la stessa anzianità d'elezione, dal più anziano tra di loro.

Art. 14 1

Corte plenaria

Alla Corte plenaria competono segnatamente: a.

le nomine, in quanto non siano attribuite mediante regolamento a un altro organo del Tribunale;

b.

l'emanazione dei regolamenti concernenti l'organizzazione e l'amministrazione del Tribunale, la ripartizione delle cause, le tasse di giustizia, le spese ripetibili accordate alle parti e le indennità concesse a patrocinatori d'ufficio, periti e testimoni;

4063

Legge sul Tribunale penale federale

c.

le decisioni concernenti modifiche del grado di occupazione dei giudici durante il periodo di carica;

d.

l'adozione del rapporto di gestione;

e.

la nomina, per sei anni e tenendo conto delle lingue ufficiali, dei giudici istruttori federali e dei loro supplenti; in caso di necessità, essa nomina giudici istruttori straordinari.

2 La Corte plenaria delibera validamente soltanto se alla seduta o alla procedura per circolazione degli atti partecipano almeno due terzi dei giudici.

3

I giudici che esercitano la loro funzione a tempo parziale hanno un voto.

Art. 15

Direzione del Tribunale

1

La Corte plenaria nomina i membri della direzione del Tribunale scegliendoli tra i giudici.

2

La direzione è responsabile dell'amministrazione del Tribunale.

Art. 16

Corti

1

La Corte plenaria costituisce per due anni una o più corti penali e una o più corti dei reclami penali e ne rende pubblica la composizione.

2

Per costituire le corti, tiene adeguatamente conto delle lingue ufficiali.

3

Ciascun giudice può essere tenuto a prestare il proprio concorso in una corte diversa dalla sua. Il giudice che ha prestato il proprio concorso in quanto membro della Corte dei reclami penali non può, nella stessa causa, fungere da membro della Corte penale.

Art. 17

1

Presidenza delle corti

La Corte plenaria nomina i presidenti delle corti per due anni.

2

In caso di impedimento, il presidente è rappresentato dal giudice più anziano per elezione o, se vi sono più giudici con la stessa anzianità di elezione, dal più anziano tra di loro.

Art. 18

Votazione

1

Salvo che la legge disponga altrimenti, la Corte plenaria, la direzione del Tribunale e le corti deliberano le sentenze, prendono le decisioni e procedono alle nomine a maggioranza assoluta dei voti.

2

In caso di parità di voti, quello del presidente decide; se si tratta di nomine, decide la sorte.

Art. 19

Ripartizione delle cause

Il Tribunale penale federale disciplina mediante regolamento la ripartizione delle cause tra le corti e la composizione dei collegi giudicanti.

4064

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Art. 20

Modifica della giurisprudenza e precedenti

1

Una corte può derogare alla giurisprudenza di una o più altre corti soltanto con il consenso delle corti interessate riunite.

2

Una corte che deve giudicare una questione giuridica concernente più corti chiede il consenso delle corti interessate riunite se lo ritiene opportuno ai fini dell'elaborazione del diritto giudiziale o per garantire una giurisprudenza uniforme.

3

Le corti riunite deliberano validamente soltanto se alla seduta o alla procedura per circolazione degli atti partecipano almeno due terzi dei giudici di ciascuna corte interessata. La decisione è presa senza dibattimento ed è vincolante per la corte che deve giudicare la causa.

Art. 21 1

Cancellieri

Il Tribunale penale federale nomina i cancellieri.

2

I cancellieri partecipano all'istruzione e al giudizio delle cause. Hanno voto consultivo.

3

Elaborano rapporti e redigono le sentenze del Tribunale penale federale.

4

Adempiono gli altri compiti che il regolamento affida loro.

Art. 22

Amministrazione

1

Il Tribunale penale federale gode di autonomia amministrativa.

2

Istituisce i suoi servizi e assume il personale necessario.

3

Tiene una contabilità propria.

Art. 23 1

Segretariato generale

Il Tribunale penale federale nomina il segretario generale e il suo sostituto.

2 Il segretario generale dirige l'amministrazione del Tribunale, compresi i servizi scientifici. Dirige inoltre il segretariato della Corte plenaria e degli organi amministrativi.

Art. 24

Informazione

Il Tribunale penale federale informa il pubblico sulla sua giurisprudenza. Ogni corte decide quali delle proprie sentenze debbano essere oggetto di pubblicazione ufficiale.

4065

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Capitolo 2: Competenze e procedura Sezione 1: Corte penale Art. 25

Competenza

La Corte penale giudica: a.

le cause penali sottoposte alla giurisdizione federale in virtù degli articoli 340 e 340bis del Codice penale3, sempreché il procuratore generale della Confederazione non ne abbia deferito l'istruzione e il giudizio alle autorità cantonali;

b.

le cause penali amministrative che il Consiglio federale ha deferito al Tribunale penale federale in applicazione della legge federale del 22 marzo 19744 sul diritto penale amministrativo;

c.

le domande di riabilitazione inerenti a sentenze pronunciate da una giurisdizione della Confederazione.

Art. 26 1

Composizione

Le cause che rientrano nella competenza della Corte penale sono giudicate: a.

dal presidente o da un giudice da questi designato, qualora la sanzione prevedibile sia la multa, l'arresto, la detenzione per un anno al massimo o una misura non privativa della libertà;

b.

da tre giudici, qualora la sanzione prevedibile sia la detenzione o la reclusione superiori a un anno, ma al massimo fino a dieci anni, o una misura privativa della libertà ai sensi degli articoli 43, 44 e 100bis del Codice penale5;

c.

da cinque giudici, qualora la sanzione prevedibile sia la reclusione per più di dieci anni o una misura privativa della libertà ai sensi dell'articolo 42 del Codice penale.

2

Se nel corso del procedimento risulta che sarà pronunciata una sanzione più severa di quella prevista inizialmente, il numero dei giudici è aumentato di conseguenza.

3 La Corte penale giudica le domande di riabilitazione nella composizione di tre giudici.

3 4 5

RS 311.0 RS 313.0 RS 311.0

4066

Legge sul Tribunale penale federale

Sezione 2: Corte dei reclami penali Art. 27 1

Competenza

La Corte dei reclami penali giudica: a.

i reclami contro atti o omissioni del procuratore generale della Confederazione o del giudice istruttore federale nelle cause penali sottoposte alla giurisdizione federale (art. 25 lett. a);

b.

le misure coercitive e i relativi atti, in quanto la legge federale del 15 giugno 19346 sulla procedura penale o un'altra legge federale lo preveda;

c.

le domande di ricusazione concernenti i giudici istruttori federali e i loro cancellieri;

d.

i reclami che le sono sottoposti in virtù della legge federale del 22 marzo 19747 sul diritto penale amministrativo;

e.

i reclami contro gli ordini d'arresto in vista d'estradizione e contro le altre decisioni pronunciate in virtù dell'articolo 47 della legge federale del 20 marzo 19818 sull'assistenza internazionale in materia penale;

f.

le contestazioni concernenti la competenza e l'assistenza nazionale in materia penale, in quanto una legge federale lo preveda;

g.

i ricorsi contro le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di rapporti di lavoro del suo personale.

2

Essa esercita la vigilanza sulle indagini della polizia giudiziaria federale e sull'istruzione preparatoria nelle cause penali sottoposte alla giurisdizione federale.

Art. 28

Composizione

La Corte dei reclami penali giudica nella composizione di tre giudici, salvo che la legge attribuisca tale competenza al presidente.

Sezione 3: Procedura Art. 29 La procedura dinanzi alle corti del Tribunale penale federale è retta dalla legge federale del 15 giugno 19349 sulla procedura penale; sono fatti salvi i casi previsti negli articoli 25 lettera b e 27 capoverso 1 lettera d, cui è applicabile la legge federale del 22 marzo 197410 sul diritto penale amministrativo.

6 7 8 9 10

RS 312.0 RS 313.0 RS 351.1 RS 312.0 RS 313.0

4067

Legge sul Tribunale penale federale

Capitolo 3: Disposizioni finali Art. 30 1

Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

2 L'Assemblea federale può adeguare mediante ordinanza le disposizioni di leggi federali che, nonostante siano in contraddizione con la presente legge, non sono state modificate formalmente dalla stessa.

Art. 31

Diritto transitorio

1

All'entrata in vigore della presente legge, il Tribunale penale federale riprende le cause pendenti dinanzi alla Corte penale federale e alla Camera d'accusa del Tribunale federale.

2 Il nuovo diritto è applicabile ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 32

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

4068

Legge sul Tribunale penale federale

Allegato (art. 30 cpv. 1)

Modifica del diritto vigente Gli atti normatvi seguenti sono modificati come segue: 1. Legge federale del 21 marzo 1997 11 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna Art. 13 cpv. 4 4

Il Dipartimento preposto o il Consiglio federale dirime le contestazioni in seno all'Amministrazione federale; la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale dirime le contestazioni tra organi della Confederazione e dei Cantoni.

2. Legge del 26 marzo 1934 12 sulle garanzie Art. 6 cpv. 2 2 Il reato è sottoposto alla giurisdizione della Corte penale del Tribunale penale federale.

Art. 8 1 I crimini e delitti contro la vita, l'incolumità e la libertà personale di membri del Consiglio federale o del Cancelliere della Confederazione sono sottoposti alla giurisdizione federale. Lo stesso è dei crimini e delitti contro l'onore, in quanto essi si riferiscano alla gestione di questi magistrati.

2

Questi reati sono sottoposti alla giurisdizione federale anche quando sono commessi contro la persona di membri dell'Assemblea federale o del Tribunale federale, di giurati federali, del Procuratore generale della Confederazione o di giudici istruttori federali, di supplenti o di sostituti di questi funzionari, o di rappresentanti o commissari federali, mentre queste persone si trovano in effettivo servizio della Confederazione.

3

Rimangono salve le disposizioni concernenti la competenza del Tribunale penale federale in quanto si tratti di crimini e delitti contro la Confederazione e i poteri federali.

11 12

RS 120 RS 170.21

4069

Legge sul Tribunale penale federale

3. Legge del 14 marzo 1958 13 sulla responsabilità Art. 14 cpv. 5 e 6 5

L'incolpato può essere rinviato al Tribunale penale federale, ancorché il reato soggiaccia alla giurisdizione cantonale, quando il rinvio fosse giustificato da circostanze particolari.

6 Se il permesso è accordato e il caso è rimesso al Tribunale penale federale, l'Assemblea federale (riunione plenaria) designa un procuratore generale straordinario.

4. Codice penale svizzero 14 Art. 340 n. 3 3. Sono fatte salve le disposizioni contenute in leggi federali speciali concernenti la competenza del Tribunale penale federale.

Art. 351 Contestazioni sul foro

Se esiste contestazione fra le autorità di più Cantoni sul foro competente, il Tribunale penale federale designa il Cantone cui spetta il diritto e il dovere di perseguire e di giudicare.

Art. 357

Contestazioni

Le contestazioni tra la Confederazione e un Cantone ovvero tra Cantoni circa l'assistenza sono decise dal Tribunale penale federale. Finché la decisione non sia emanata, devono essere mantenute le misure di sicurezza ordinate.

Art. 365 cpv. 2 2

Sono fatte salve le disposizioni del presente Codice, quelle della legge federale del 15 giugno 193415 sulla procedura penale e quelle della legge del ...16 sul Tribunale federale, concernenti la procedura dei tribunali cantonali e il ricorso al Tribunale federale contro sentenze pronunciate dai tribunali cantonali in applicazione di leggi penali federali.

Art. 372 n. 1 terzo comma In caso di conflitto di competenza tra Cantoni, la decisione spetta al Tribunale penale federale.

13 14 15 16

RS 170.32 RS 311.0 RS 312.0 RS ... (FF 2001 4061)

4070

Legge sul Tribunale penale federale

Art. 381 cpv. 2 2

Nelle cause giudicate dalla Corte penale del Tribunale penale federale dispone invece la Confederazione.

Art. 394 lett. a Per le sentenze pronunciate in applicazione del presente Codice o di altre leggi federali, il diritto di grazia spetta: a.

all'Assemblea federale, nelle cause giudicate dalla Corte penale del Tribunale penale federale o da un'autorità amministrativa della Confederazione;

5. Legge federale del 15 giugno 1934 17 sulla procedura penale Sostituzione di termini 1

Il termine «Camera d'accusa» è sostituito dal termine «Corte dei reclami penali» negli articoli 11, 17 capoverso 1, 18 capoverso 4, 27 capoverso 5, 51 capoversi 1 e 2, 52 capoverso 2, 54 capoverso 2, 69 capoverso 3, 73 capoverso 2, 100 capoverso 5, 102ter, 105bis capoverso 2, 106 capoverso 1bis, 109, 110, 111, 112, 119 capoverso 3, 124, 216, 218, 219 capoversi 1 e 2, 241 capoverso 2, 252 capoverso 3, 254, 260, 262 capoverso 3, 263 capoverso 3 e 264.

2

Il termine «Corte penale federale» è sostituito dal termine «Corte penale» negli articoli 12 capoverso 2 numero 1, 28 capoverso 1, 97 capoversi 1 e 2, 107, 140, 141, 148 capoverso 3, 165, 220, 226 capoverso 4, 239, 331 capoversi 1 e 2, 332, 333 capoverso 1 e 341 capoverso 1.

Art. 1 cpv. 1

1

La giustizia penale della Confederazione è esercitata dalle autorità penali federali seguenti: 1.

il Tribunale penale federale, composto della Corte penale e della Corte dei reclami penali, le cui competenze sono definite nella legge del ...18 sul Tribunale penale federale;

2.

il Tribunale federale quale autorità di ricorso secondo la legge del ...19 sul Tribunale federale.

Art. 2 Abrogato

17 18 19

RS 312.0 (tenuto conto della versione del 22 dicembre 1999; FF 2000 70, 76) RS ... (FF 2001 4061) RS ... (FF 2001 4025)

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Legge sul Tribunale penale federale

Cifra II (art. 7-12) Abrogata Cifra III (art. 13) Abrogata Art. 18 cpv. 3 secondo periodo Abrogato Art. 18bis 1

Nei casi semplici, il procuratore generale può delegare alle autorità cantonali l'istruzione e il giudizio di una causa di diritto penale federale ai sensi degli articoli 340 numero 2 e 340bis del Codice penale20.

2

L'articolo 18 capoversi 2 e 4 si applica per analogia.

Art. 27 cpv. 6 6 In materia di assistenza giudiziaria, sono del resto applicabili gli articoli 352 e seguenti del Codice penale21.

Art. 38 cpv. 1 1 L'indennità al difensore d'ufficio è stabilita dal tribunale o, nel caso in cui non si debba procedere, dal procuratore generale (art. 106 e 121).

Titolo prima dell'art. 99

XIII. Della ricusazione, dei termini, della restituzione e degli atti scritti Art. 99 1 La ricusazione di funzionari giudiziari, come pure i termini e la restituzione per inosservanza di termine, sono retti dalla legge del ...22 sul Tribunale federale.

2 Le disposizioni sulla ricusazione si applicano anche ai periti, ai traduttori e agli interpreti.

3

La trasmissione per via elettronica di atti scritti al Tribunale penale federale è retta dall'articolo 39 capoverso 4 della legge del ... sul Tribunale federale. Il formato applicabile è determinato dal regolamento del Tribunale federale.

20 21 22

RS 311.0 RS 311.0 RS ... (FF 2001 4025)

4072

Legge sul Tribunale penale federale

Art. 102 cpv. 2 2

Il procuratore generale decide circa le richieste. Sono fatti salvi gli articoli 18 capoversi 1 e 2 e 18bis capoverso 1.

Titolo prima dell'art. 120 (nuovo)

III. Della desistenza dal procedimento e della messa in stato d'accusa Art. 120 1

Il procuratore generale può, nel corso dell'istruzione preparatoria o dopo la chiusura di essa, desistere dal procedimento.

2

La decisione di desistenza dal procedimento è motivata brevemente.

3

Essa è notificata: 1.

all'imputato;

2.

alla parte lesa;

3.

alla vittima di un reato secondo l'articolo 2 della legge federale del 4 ottobre 199123 concernente l'aiuto alle vittime di reati;

4.

al giudice istruttore;

5.

alla Corte dei reclami penali.

4

La parte lesa e la vittima, indipendentemente dal fatto che faccia valere pretese civili, possono, entro dieci giorni, impugnare la decisione di desistenza dal procedimento dinanzi alla Corte dei reclami penali.

Art. 120bis (nuovo) 1

In caso di decisione di desistenza dal procedimento, il procuratore generale è competente per la confisca di oggetti e beni patrimoniali. Egli notifica per scritto la decisione all'interessato e ne indica sommariamente i motivi.

2

La decisione di confisca può essere impugnata entro dieci giorni dinanzi alla Corte dei reclami penali.

Art. 121 secondo periodo ... Il procuratore generale può metterle totalmente o parzialmente a carico dell'imputato che abbia provocato o intralciato le operazioni dell'istruzione con atteggiamento reprensibile o leggerezza.

23

RS 312.5

4073

Legge sul Tribunale penale federale

Art. 122 cpv. 3 3 Il procuratore generale sottopone gli atti, insieme con la sua proposta, alla Corte dei reclami penali, la quale decide. È dato modo alle persone in causa di presentare le loro osservazioni.

Titolo prima dell'art. 125 Abrogato Art. 126 1

L'atto d'accusa deve indicare: 1.

2

l'accusato;

2.

il reato imputatogli, con i suoi elementi di fatto e di diritto;

3.

le disposizioni applicabili della legge penale;

4.

i mezzi di prova invocati per il dibattimento;

5.

la composizione della Corte penale (art. 26 della legge del ...24 sul Tribunale penale federale).

Esso non è motivato.

Art. 127 1

2

Il procuratore generale notifica l'atto d'accusa: 1.

a ogni accusato e al suo difensore;

2.

alla parte lesa;

3.

alla vittima di un reato ai sensi dell'articolo 2 della legge federale del 4 ottobre 199125 concernente l'aiuto alle vittime di reati;

4.

alla Corte penale, con gli atti;

5.

al giudice istruttore.

L'atto d'accusa non è impugnabile.

Art. 128-134 e 135 Abrogati Art. 136 Se l'accusato non ha ancora un difensore, il presidente della Corte penale lo avverte che ha il diritto di provvederselo e gli designa, se del caso, un difensore d'ufficio.

24 25

RS ... (FF 2001 4061) RS 312.5

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Legge sul Tribunale penale federale

Art. 162 Abrogato Art. 169 cpv. 2 2

Tiene conto delle risultanze dell'inchiesta e del dibattimento.

Art. 181 1

Il processo verbale del dibattimento contiene: 1.

l'indicazione del luogo e della data del dibattimento;

2.

i nomi dei giudici, del rappresentante del Ministero pubblico, del cancelliere, dell'accusato e del suo difensore, della parte lesa e del suo patrocinatore o rappresentante nonché il reato indicato nell'atto d'accusa;

3.

il riassunto delle dichiarazioni delle persone sentite e le domande importanti poste dal presidente, lo svolgimento del dibattimento e la constatazione dell'osservanza delle formalità prescritte, le istanze e le conclusioni delle parti, le decisioni prese in proposito e il dispositivo della sentenza.

2 Se il tenore di una dichiarazione è particolarmente importante, il presidente può ordinare, d'ufficio o su richiesta di una parte, che il processo verbale la riproduca integralmente.

Art. 212 cpv. 1 1

La nullità della sentenza penale pronunciata in seguito a domanda di revisione o a ricorso al Tribunale federale comporta la nullità della decisione sulle pretese di diritto civile.

Art. 213 Il giudice istruttore e il presidente della Corte penale possono accordare alla parte lesa il gratuito patrocinio alle condizioni previste nell'articolo 60 capoversi 1, 2 e 4 della legge del ...26 su Tribunale federale.

Art. 216 Il reclamo deve essere presentato per scritto al Tribunale penale federale. Il detenuto può consegnarlo alla direzione delle carceri, la quale deve farlo pervenire immediatamente al Tribunale penale federale.

Art. 219 cpv. 1 e 2 1

Se il reclamo non appare senz'altro irricevibile o infondato, il presidente della Corte dei reclami penali o il giudice da questi designato lo comunica al giudice

26

RS ... (FF 2001 4025)

4075

Legge sul Tribunale penale federale

istruttore assegnandogli un termine per la risposta. Spirato questo termine, la Corte dei reclami penali decide.

2

Se il reclamo è dichiarato fondato, la Corte dei reclami penali ordina le misure necessarie.

Cifra II (art. 220-228) Abrogata Art. 229 frase introduttiva e n. 4 La revisione di una sentenza della Corte penale del Tribunale penale federale passata in giudicato può essere domandata: 4.

se la Corte europea dei diritti dell'uomo ha accertato in una decisione definitiva una violazione della Convenzione del 4 novembre 195027 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o dei suoi protocolli, in quanto un'indennità non sia atta a rimediare alle conseguenze della violazione e la revisione sia necessaria per rimediare a tali conseguenze; la domanda di revisione deve essere presentata entro 90 giorni dal momento in cui la decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo è divenuta definitiva ai sensi dell'articolo 44 di detta Convenzione.

Art. 232 cpv. 1 e 3 1 La domanda di revisione deve essere presentata per scritto al Tribunale penale federale.

3

La domanda di revisione sospende l'esecuzione della sentenza soltanto se la Corte penale lo ordina.

Art. 233 Se la domanda di revisione è conforme alle norme della legge, la Corte penale la notifica alle altre parti e assegna loro un termine per la presentazione delle loro osservazioni scritte.

Art. 234 La Corte penale ordina, se ne è il caso, l'assunzione di prove. Può incaricare di ciò uno dei suoi membri o rivolgersi, per rogatoria, all'autorità cantonale. La Corte dà alle parti la facoltà di assistere all'assunzione delle prove.

Art. 236 Se la domanda di revisione è fondata, la Corte penale annulla la sentenza e ne pronuncia una nuova.

27

RS 0.101

4076

Legge sul Tribunale penale federale

Art. 239 cpv. 1 1

Le decisioni della Corte penale divengono esecutive se: 1.

il termine di ricorso al Tribunale federale è trascorso inutilizzato;

2.

il ricorso non ha effetto sospensivo per legge o per pronuncia del Tribunale federale;

3.

il Tribunale federale ha respinto il ricorso o lo ha dichiarato irricevibile.

Art. 245 Alle spese si applicano per analogia gli articoli 58-64 della legge del ...28 sul Tribunale federale, in quanto la presente legge non contenga disposizioni contrarie.

Art. 264 Abrogato Cifra IIIbis (art. 265bis -265quinquies) Abrogata Cifra V (art. 268- 278bis) Abrogata Titolo prima dell'art. 279

Parte quarta: Contestazioni sulla competenza e sull'assistenza giudiziaria nazionale Art. 279 1

In caso di contestazioni sulla competenza tra la Confederazione e un Cantone o tra Cantoni, l'autorità di perseguimento penale adita per prima sottopone la questione alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.

2

La decisione inerente alla giurisdizione della Confederazione o di un Cantone pronunciata dall'autorità cantonale di perseguimento penale o dal procuratore generale della Confederazione può essere impugnata dinanzi alla Corte dei reclami penali; quest'ultima può essere adita anche in caso di ritardo nella pronuncia di una siffatta decisione. Gli articoli 214-219 si applicano per analogia.

3

In caso di contestazioni sull'assistenza giudiziaria nazionale, le autorità federali e cantonali interessate possono adire la Corte dei reclami penali.

28

RS ... (FF 2001 4025)

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Legge sul Tribunale penale federale

6. Legge federale del 22 marzo 197429 sul diritto penale amministrativo Sostituzione di termini 1

Il termine «Tribunale federale» è sostituito dal termine «Tribunale penale federale» nell'articolo 22 capoverso 2.

2

Il termine «Camera d'accusa del Tribunale federale» è sostituito dal termine «Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale» negli articoli 25 titolo marginale e capoversi 1, 2, 3 e 4, 26 capoversi 1, 2 e 3, 27 capoverso 3, 29 capoverso 2, 30 capoverso 5, 33 capoverso 3, 50 capoverso 3, 51 capoverso 6, 88 capoverso 4, 96 capoverso 1, 98 capoverso 2, 100 capoverso 4 e 102 capoverso 3.

3

Il termine «Corte penale federale» è sostituito dal termine «Corte penale» negli articoli 21 capoverso 3, 81, 82, 83 capoverso 2 e 89 capoverso 1.

Art. 25 titolo marginale e cpv. 4 VI. Corte dei reclami penali

4

Le spese per la procedura di reclamo davanti alla Corte dei reclami penali si determinano secondo gli articoli 58-64 della legge del ...30 sul Tribunale federale.

Art. 41 cpv. 2 2 All'interrogatorio e all'indennità dei testimoni si applicano per analogia gli articoli 74-85 della legge federale del 15 giugno 193431 sulla procedura penale e l'articolo 48 della legge del 4 dicembre 194732 di procedura civile federale; il testimonio che, senza motivo legittimo, rifiuta di fare una deposizione richiestagli con riferimento all'articolo 292 del Codice penale svizzero33 e sotto comminatoria delle pene ivi previste, è deferito al giudice penale per disobbedienza a decisioni dell'autorità.

Art. 43 cpv. 2 2

All'imputato dev'essere data la possibilità di esprimersi circa la scelta dei periti e le domande da porre. Del rimanente, alla nomina dei periti, come anche ai loro diritti e doveri, si applicano per analogia gli articoli 92-96 della legge federale del 15 giugno 193434 sulla procedura penale e l'articolo 61 della legge del 4 dicembre 194735 di procedura civile federale.

29 30 31 32 33 34 35

RS 313.0 RS ... (FF 2001 4025) RS 312.0 RS 273 RS 311.0 RS 312.0 RS 273

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Art. 83 Abrogato Art. 93 cpv. 2 2 Se respinge una pretesa fondata sull'articolo 59 numero 1 secondo comma del Codice penale svizzero36 quanto al ricavo della realizzazione di un oggetto o di un bene confiscato, l'amministrazione in causa emana una decisione in applicazione della legge federale del 20 dicembre 196837 sulla procedura amministrativa.

7. Codice penale militare del 13 giugno 1927 38 Art. 223 cpv. 1 e 2 1 I conflitti di competenza fra la giurisdizione militare e la giurisdizione ordinaria sono decisi in modo definitivo dal Tribunale penale federale.

2 Il Tribunale penale federale annulla le sentenze e i processi che costituiscono un'usurpazione della competenza militare verso quella ordinaria e viceversa. Esso ordina le misure precauzionali necessarie.

Art. 232b lett. b Per le sentenze pronunciate in applicazione del Codice penale militare, il diritto di grazia spetta: b.

all'Assemblea federale nelle cause giudicate dal Tribunale penale federale;

8. Procedura penale militare del 23 marzo 1979 39 Art. 21

Controversie

Le controversie per denegata assistenza sono giudicate dal Tribunale penale federale.

Art. 136 cpv. 2 2

Il tribunale pronuncia d'ufficio la sua incompetenza quando il caso non soggiace alla giurisdizione militare. Le decisioni prese dal Tribunale penale federale in virtù

36 37 38 39

RS 311.0 RS 172.021 RS 321.0 RS 322.1

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Legge sul Tribunale penale federale

dell'articolo 223 del Codice penale militare del 13 giugno 192740 vincolano il tribunale e le parti.

9. Legge federale del 20 marzo 1981 41 sull'assistenza internazionale in materia penale Art. 48 cpv. 2 2 Contro queste decisioni è ammesso entro dieci giorni dalla notificazione scritta dell'ordine d'arresto il reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. Gli articoli 214 e seguenti della legge federale del 15 giugno 193442 sulla procedura penale sono applicabili per analogia.

10. Decreto federale del 21 dicembre 1995 43 concernente la cooperazione con i tribunali internazionali incaricati del perseguimento penale delle violazioni gravi del diritto internazionale umanitario Art. 12 cpv. 2 2 Può essere presentato un ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale entro un termine di dieci giorni a partire dalla notifica dell'ordine di arresto.

Gli articoli 214 e seguenti della legge federale del 15 giugno 193444 sulla procedura penale si applicano per analogia.

11. Legge federale del 7 ottobre 1994 45 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione Art. 4 cpv. 2 2 In merito alle controversie che sorgono nell'Amministrazione federale decide l'autorità preposta; in merito alle controversie tra organi della Confederazione e organi dei Cantoni, la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.

12. Legge federale del 14 dicembre 1990 46 sull'imposta federale diretta Art. 188 cpv. 3 3

Se l'autore è condannato a una pena privativa della libertà per il reato fiscale cantonale, il reato commesso in materia d'imposta federale diretta è punito con una pena complementare privativa della libertà; la sentenza cantonale di ultima istanza può

40 41 42 43 44 45 46

RS 321.0 RS 351.1 RS 312.0 RS 351.20 RS 312.0 RS 360 RS 642.11

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Legge sul Tribunale penale federale

essere oggetto di ricorso in materia penale al Tribunale federale secondo gli articoli 73-76 della legge del ...47 sul Tribunale federale.

13. Legge federale del 14 dicembre 1990 48 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni Art. 61

Procedura ed esecuzione

La procedura penale e l'esecuzione della pena sono determinate dal diritto cantonale, sempreché il diritto federale non vi si opponga. Le decisioni dell'ultima istanza cantonale possono essere impugnate mediante ricorso in materia penale al Tribunale federale.

14. Legge federale del 23 settembre 1953 49 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera Art. 15 cpv. 1 1

I reati commessi a bordo di navi svizzere come pure le contravvenzioni punibili secondo la presente legge devono essere perseguiti e giudicati dalle autorità del Cantone di Basilea Città, in quanto non sia prevista la competenza del Tribunale penale federale o dei tribunali militari. Il ricavo delle multe pronunciate in virtù della presente legge appartiene al Cantone di Basilea Città.

15. Legge federale del 6 ottobre 2000 50 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni Art. 7 cpv. 1 lett. a 1

L'ordine di sorveglianza va sottoposto per approvazione alle autorità seguenti: a.

da parte delle autorità civili della Confederazione: al presidente della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale;

16. Legge del 22 marzo 1991 51 sulla radioprotezione Art. 46 cpv. 1 1

I delitti di cui all'articolo 43 sono sottoposti alla giurisdizione del Tribunale penale federale.

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RS ... (FF 2001 4025) RS 642.14 RS 747.30 RS 780.1 RS 814.50

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17. Legge federale dell'8 giugno 1923 52 concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate Art. 51 V. Contestazione sul foro

Se esiste contestazione sul foro competente fra le autorità di più Cantoni, la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale designa il Cantone in cui devono aver luogo il procedimento e il giudizio.

18. Legge del 20 giugno 1933 53 sul controllo dei metalli preziosi Art. 54 cpv. 3 secondo periodo 3 ... Sono del resto applicabili gli articoli 247-267 della legge federale del 15 giugno 193454 sulla procedura penale.

19. Legge del 4 febbraio 1919 55 sulle cauzioni Art. 20 cpv. 1 1

Gli organi, i rappresentanti ed ausiliari di una società che omettono intenzionalmente di fare all'autorità di vigilanza le comunicazioni concernenti la cauzione o che fanno a questo proposito scientemente dichiarazioni inesatte, sono puniti dalla Corte penale del Tribunale penale federale con la detenzione fino a due anni o con la multa fino a ventimila franchi. Le due pene possono essere cumulate.

52 53 54 55

RS 935.51 RS 941.31 RS 312.0 RS 961.02

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