Legge federale Disegno sull'utilizzo di profili di DNA nel procedimento penale e per l'identificazione di persone sconosciute o scomparse (Legge sui profili di DNA) del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 119 e 123 capoverso 1 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 novembre 2000 1, decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1 1

Oggetto e scopo

La presente legge determina a quali condizioni profili di DNA: a.

possono essere utilizzati nel procedimento penale;

b.

possono essere trattati in un sistema d'informazione della Confederazione.

2

Essa ha in particolare lo scopo di accrescere l'efficacia del perseguimento penale.

Il confronto di profili di DNA si propone di: a.

identificare persone sospette e scagionare altre persone;

b.

mediante l'analisi sistematica di tracce biologiche, individuare più rapidamente nessi con reati e quindi, in particolare, gruppi di autori che operano in modo organizzato e autori di reati in serie o recidivi;

c.

coadiuvare la produzione di prove nel procedimento penale e

d.

fornire l'assistenza giudiziaria e l'assistenza amministrativa in materia di polizia.

3 La presente legge disciplina inoltre l'identificazione al di fuori del procedimento penale, mediante il confronto di profili di DNA, di persone sconosciute, scomparse o decedute.

Art. 2

Profilo di DNA e uso previsto

1

Il profilo di DNA è un codice alfanumerico specifico di un individuo, il quale è determinato mediante tecniche di biologia molecolare a partire da sequenze non codificanti del patrimonio genetico DNA.

2

L'analisi del DNA non può essere utilizzata per accertare né lo stato di salute, né altre caratteristiche individuali della persona implicata, ad eccezione del sesso. In 1

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FF 2001 11 2000-1571

Legge sui profili di DNA

via eccezionale, è possibile analizzare sequenze codificanti del DNA per fare luce su crimini, se ciò è necessario all'identificazione dell'autore o alla produzione di prove.

3

Il profilo di DNA, il relativo materiale analizzato e gli altri dati genetici possono essere utilizzati soltanto per gli scopi previsti dalla presente legge.

Sezione 2: Prelievo di campioni e analisi del DNA Art. 3

Prelievo di campioni e analisi del DNA nel procedimento penale

1

Per far luce su un crimine o un delitto, ai fini dell'analisi del DNA è possibile prelevare un campione, ad esempio uno striscio della mucosa orale (SMO), delle persone seguenti (persone implicate):

2

a.

persone sospette;

b.

altre persone, in particolare vittime e persone autorizzate ad accedere al luogo del delitto, se il prelievo è utile a distinguere le loro tracce da quelle dell'autore del reato;

c.

una cerchia di persone che presentano caratteristiche essenziali dell'autore del reato, al fine di identificarle quali autori o scagionarle nell'ambito di un indagine a tappeto.

Si può prescindere dall'analisi del campione se: a.

la persona implicata è identificata con altri mezzi; oppure

b.

non è certo che siano adempiute le condizioni di registrazione del profilo di DNA nel sistema d'informazione (art. 11).

Art. 4

Rilevamento di tracce e prelievo di campioni su persone decedute

Se esistono indizi concreti che ciò possa far luce su un crimine o un delitto, è allestito un profilo di DNA a partire da materiale biologico pertinente al reato (tracce) e da campioni appartenenti a persone decedute.

Art. 5

Prelievo di campioni in sede di esecuzione della pena

Ai fini dell'allestimento di un profilo di DNA, può essere prelevato un campione su persone che stanno scontando una pena detentiva superiore a un anno.

Art. 6

Identificazione al di fuori del procedimento penale

1

Al di fuori del procedimento penale, può essere allestito il profilo di DNA di persone che: a.

non possono essere identificate con altri mezzi e

b.

non possono fornire informazioni sulla propria identità.

2

Se ciò è utile a identificarle, può essere analizzato anche materiale biologico di tali persone.

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Legge sui profili di DNA

3

Ai fini di un'identificazione a posteriori, può essere analizzato materiale biologico di persone scomparse.

4

Il profilo di DNA di parenti della persona da identificare può essere allestito a fini di confronto se essi vi acconsentono.

Art. 7

Autorità competenti

1

La polizia, le autorità d'istruzione penale e i tribunali penali (autorità competenti) possono ordinare: a.

nel singolo caso, il prelievo non invasivo di campioni su persone (art. 3 cpv. 1 lett. a e b e art. 5);

b.

l'analisi di tracce (art. 4).

2

Se la persona implicata si oppone al prelievo del campione ordinato dalla polizia, l'autorità d'istruzione penale deve confermare l'ordine.

3

Le autorità d'istruzione penale e i tribunali penali decidono in merito a: a.

l'effettuazione dell'analisi di campioni prelevati su una persona (art. 3 cpv. 1 lett. a e b, art. 5);

b.

l'indagine a tappeto (art. 3 cpv. 1 lett. c);

c.

il prelievo invasivo di un campione; e

d.

il rilevamento di altri dati genetici (art. 2 cpv. 2 secondo periodo).

4

Se l'identificazione di cui all'articolo 6 compete a un'altra autorità d'istruzione penale, anch'essa può ordinare il prelievo del campione e l'analisi del DNA.

Sezione 3: Organizzazione dell'analisi del DNA Art. 8

Analisi del DNA

1

L'autorità competente fa eseguire l'analisi ai sensi della presente legge da un laboratorio riconosciuto dal dipartimento competente 2 (Dipartimento).

2

Il campione è reso anonimo mediante un numero di controllo (PCN) che designa anche le generalità e gli altri dati segnaletici (foto, impronte digitali).

3

Insieme al campione, al laboratorio sono comunicati soltanto i dati necessari all'allestimento del profilo di DNA e alla valutazione del suo valore probante, in particolare quelli concernenti l'appartenenza razziale della persona implicata, il luogo del delitto e il luogo di ritrovamento di tracce.

2

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Attualmente il Dipartimento federale di giustizia e polizia.

Legge sui profili di DNA

Art. 9

Distruzione dei campioni

1

L'autorità competente dispone la distruzione del campione prelevato su una persona: a.

se è già stato allestito un profilo di DNA della persona implicata;

b.

tre mesi dopo il prelievo, se essa non ha disposto l'analisi del campione;

c.

se la persona implicata ha potuto essere scagionata;

d.

se la persona è stata identificata ai sensi dell'articolo 6.

2

Il laboratorio distrugge il campione prelevato su una persona non appena esso non è più necessario al confronto del relativo profilo di DNA con altri profili di DNA.

Sezione 4: Sistema d'informazione basato sui profili di DNA Art. 10

Principio

La Confederazione gestisce un sistema d'informazione basato sui profili di DNA (sistema d'informazione) che consente il confronto di profili di DNA.

Art. 11

Registrazione nel sistema d'informazione

1

Nel sistema d'informazione sono registrati i profili di DNA allestiti nei casi di cui agli articoli 3-5 e concernenti:

2

a.

persone sospettate di essere autori di crimini o delitti oppure di avervi partecipato;

b.

persone che stanno scontando una pena detentiva, se il loro profilo di DNA non è ancora stato registrato nel sistema d'informazione;

c.

tracce.

Nel sistema d'informazione sono inoltre registrati i profili di DNA di: a.

persone non identificate viventi o decedute (art. 6);

b.

materiale biologico attribuibile a persone scomparse (art. 6 cpv. 3);

c.

parenti di persone decedute o scomparse che vanno identificate al di fuori di un procedimento penale (art. 6 cpv. 4).

3

Sono inoltre registrati nel sistema d'informazione i profili di DNA trasmessi dall'estero nell'ambito della collaborazione internazionale e necessari in procedimenti svizzeri (art. 13).

4

Non sono registrati nel sistema d'informazione i profili di DNA concernenti: a.

vittime identificate (art. 3 cpv. 1 lett. b);

b.

persone autorizzate ad accedere al luogo del delitto, le cui tracce vanno distinte da quelle dell'autore del reato (art. 3 cpv. 1 lett. b);

c.

persone scagionate nell'ambito di un'indagine a tappeto (art. 3 cpv. 1 lett. c).

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Legge sui profili di DNA

Art. 12

Autorità federale responsabile

1

Il Consiglio federale designa l'Ufficio federale responsabile (Ufficio federale) del sistema d'informazione ai sensi della legge federale del 19 giugno 19923 sulla protezione dei dati.

2

I laboratori riconosciuti possono essere collegati online al sistema d'informazione.

La decisione in merito al collegamento spetta al Dipartimento.

Art. 13

Collaborazione internazionale

1

Nell'ambito della collaborazione con Interpol ai sensi degli articoli 351ter e 351quinquies del Codice penale (CP)4, l'Ufficio federale può trasmettere richieste estere di esame di profili di DNA e presentare richieste svizzere.

2 La collaborazione internazionale presuppone che siano soddisfatte le condizioni del prelievo dei campioni giusta la presente legge e che sia garantita la possibilità di confrontare i profili di DNA.

Sezione 5: Trattamento di altri dati Art. 14 1

L'autorità competente comunica all'Ufficio federale le generalità note e informazioni sul luogo del delitto e del ritrovamento di tracce (altri dati).

2 L'Ufficio federale tratta tali dati in un sistema d'informazione separato dal sistema d'informazione basato sui profili di DNA.

3 I profili di DNA sono associati agli altri dati mediante il numero di controllo. Tale associazione può essere compiuta soltanto dall'Ufficio federale.

Sezione 6: Protezione dei dati Art. 15

Diritto all'informazione

1

Il diritto all'informazione nonché il rifiuto, la limitazione o il differimento della stessa sono disciplinati dagli articoli 8 e 9 della legge federale del 19 giugno 19925 sulla protezione dei dati.

2

L'autorità competente informa la persona implicata della registrazione del profilo di DNA nel sistema d'informazione, del suo diritto all'informazione e delle condizioni di cancellazione.

3 4 5

44

RS 235.1 RS 311.0 RS 235.1

Legge sui profili di DNA

Art. 16

Cancellazione dei profili di DNA

1

L'Ufficio federale cancella i profili di DNA di persone allestiti giusta gli articoli 3 e 5:

2

a.

su richiesta dell'autorità competente; quest'ultima deve richiedere la cancellazione nel corso del procedimento, non appena si è potuto scagionare la persona implicata;

b.

alla morte della persona implicata;

c.

dopo 30 anni, con il consenso dell'autorità competente; quest'ultima può negare il suo consenso se la persona implicata è stata nel frattempo condannata a seguito di un crimine o di un delitto.

L'Ufficio federale cancella i profili di DNA di tracce allestiti giusta l'articolo 4: a.

su richiesta dell'autorità competente; quest'ultima richiede la cancellazione non appena la traccia è stata attribuita a una persona che è stata scagionata;

b.

dopo 30 anni, ad eccezione delle tracce concernenti reati imprescrittibili.

3

I profili di DNA allestiti giusta l'articolo 6 al di fuori di un procedimento penale sono cancellati non appena la persona implicata è stata identificata, ma al più tardi dopo 50 anni.

Art. 17 1

Domanda di cancellazione del profilo di DNA

L'Ufficio federale cancella il profilo di DNA su domanda della persona implicata: a.

non appena il procedimento in questione è sfociato in un'assoluzione;

b.

1 anno dopo l'abbandono del procedimento;

c.

5 anni dopo la fine del periodo di prova in caso di sospensione condizionale della pena;

d.

5 anni dopo il pagamento di una multa o dopo la conclusione di un lavoro di utilità pubblica;

e.

20 anni dopo la liberazione da una pena detentiva o dall'internamento oppure dopo l'esecuzione di un provvedimento terapeutico.

2

Nei casi di cui al capoverso 1 lettere a e b, il profilo di DNA non è cancellato se l'assoluzione o l'abbandono del procedimento sono dovuti all'irresponsabilità dell'autore.

3

Nei casi di cui al capoverso 1 lettere c-e, è necessario chiedere il consenso dell'autorità competente. Quest'ultima può negare il consenso se permane un sospetto concreto riguardo a un crimine o a un delitto non prescritto o si teme una recidiva. Il consenso di autorità estere non è necessario.

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Legge sui profili di DNA

Sezione 7: Finanziamento Art. 18 1 La Confederazione sostiene le spese d'allestimento e di gestione del sistema d'informazione.

2

L'autorità competente sostiene i costi relativi al rilevamento e alla trasmissione dei campioni nonché i costi di analisi e di valutazione.

Sezione 8: Disposizioni finali Art. 19

Esecuzione cantonale

I Cantoni provvedono all'esecuzione della presente legge negli ambiti di loro competenza.

Art. 20

Esecuzione federale

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione nelle quali disciplina in particolare: a.

il trattamento dei dati giusta la presente legge; in particolare l'inserimento di dati nel sistema d'informazione;

b.

le modalità d'identificazione di persone sconosciute viventi o decedute nonché di persone scomparse;

c.

l'organizzazione e le procedure di allestimento di profili di DNA;

d.

i prezzi delle analisi del DNA;

e.

le condizioni e la procedura di riconoscimento dei laboratori;

f.

la comunicazione della conclusione del procedimento all'Ufficio federale;

g.

la registrazione dei profili di DNA allestiti all'estero.

Art. 21

Disposizioni transitorie

1

La presente legge è parimenti applicabile ai profili di DNA già registrati nel sistema d'informazione in virtù dell'ordinanza del 31 maggio 20006 concernente il sistema d'informazione basato sui profili di DNA (ordinanza SIDNA).

2 Il riconoscimento provvisorio dei laboratori secondo l'articolo 20 dell'ordinanza SIDNA permane valido fino al 31 dicembre 2004.

6

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RS 361.1

Legge sui profili di DNA

Art. 22

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

2368

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