Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo nazionale di lavoro per l'artigianato del metallo del 28 dicembre 2000

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 7 capoverso 1 della legge federale del 28 settembre 1956 1 concernente il conferimento dell'obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro, decreta:

Art. 1 Alle allegate disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) per l'artigianato, viene conferita obbligatorietà generale2.

Art. 2 1

L'obbligatorietà generale fa stato per tutta la Svizzera eccettuati il Cantone di Basilea Campagna ed i settori serramenta e metalcostruzioni nei Cantoni Vallese, Vaud e Ginevra.

2 Le disposizioni del contratto collettivo di lavoro dichiarate di obbligatorietà generale sono direttamente applicabili a tutti i datori di lavoro e lavoratori/lavoratrici delle aziende nei settori delle serramenta, delle metalcostruzioni, delle macchine agricole, delle costruzioni in acciaio e della forgiatura che occupano al massimo 50 persone sottoposte al contratto collettivo di lavoro esteso.

Sono eccettuate le aziende dei lattonieri e degli impianti sanitari e le aziende dell'industria delle macchine e dei metalli che sono affiliate all'Associazione padronale svizzera dell'industria metalmeccanica (ASM).

Sono altresì eccettuati: a.

gli apprendisti ai sensi della legge federale sulla formazione professionale;

b.

i quadri superiori;

c.

il personale commerciale;

d.

il personale tecnico aziendale;

e.

i familiari dei datori di lavoro.

3

Le disposizioni elencate qui di seguito si applicano anche ai datori di lavoro con sede all'estero, rispettivamente al di fuori del campo di applicazione territoriale definito nel capoverso 1, e ai loro lavoratori, purché adempiano le condizioni previste nel capoverso 2 ed eseguano lavori che rientrino nel campo di applicazione del ca1 2

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RS 221.215.311 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere richiesti all'EDMZ, 3003 Berna.

ad 2000-2810

Contratto collettivo nazionale di lavoro per l'artigianato del metallo

poverso 1: art. 10.2 lett. e, f, g, i e l; art. 10.3; art. 11.5 lett. a, d, i e k; art. 11.6; art. 13.1 e 3; art. 14.1 e 3; art. 15.1 e 3; art. 23.7; art. 26; art. 27.5, 6 e 7; art. 30.1 e 3: art. 32.1, 2 e 5; art. 33; art. 36.1; art. 40.2; art. 43; art. 44; art. 45.1, 2, 3 e 4; art. 46.1, 2, 3, 4 e 5; appendice 10. Se la durata di questi lavori supera un mese all'anno, l'art. 41 è applicabile. Se la durata di questi lavori in un periodo di conteggio pari ad un anno supera due mesi, bisogna concludere un'assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia secondo le disposizioni degli articoli 51 e 52 oppure stipulare una regolamentazione scritta per il pagamento del salario in caso di malattia che sia conforme almeno alle esigenze dell'articolo 324a CO.

Art. 3 Per quanto riguarda i contributi alle spese d'esecuzione (art. 21 CCNL) occorre presentare annualmente alla Direzione del lavoro del seco un conteggio dettagliato nonché il preventivo per l'esercizio successivo. Il conteggio va corredato del rapporto di revisione, stilato da un ufficio riconosciuto. La gestione delle rispettive casse deve essere conforme alle direttive stabilite della Direzione del lavoro e protrarsi oltre la fine del contratto collettivo di lavoro, quanto lo richieda il disbrigo delle pendenze o di altri avvenimenti che rientrano nella durata di validità del contratto collettivo di lavoro. La Direzione del lavoro può inoltre chiedere, per visione, altri documenti e informazioni e far eseguire controlli a carico delle parti contraenti.

Art. 4 Il presente decreto entra in vigore il 1° febbraio 2001 e ha effetto sino al 31 dicembre 2005.

28 dicembre 2000

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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