Decreto federale sulle fideiussioni in favore degli investimenti nelle zone di rilancio economico Modifica del 7 marzo 2001

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 13 settembre 20001, decreta: I Il decreto federale del 6 ottobre 19952 sulle fideiussioni in favore degli investimenti nelle zone di rilancio economico č modificato come segue: Titolo Decreto federale sulle fideiussioni e i contributi al servizio dell'interesse in favore dei progetti d'investimento e degli aiuti finanziari sovraziendali nelle zone di rilancio economico Ingresso visto l'articolo 167 della Costituzione federale; visto l'articolo 9 del decreto federale del 6 ottobre 19953 in favore delle zone di rilancio economico, ...

Art. 2 cpv. 2 2

Per la proroga della durata di validitą del decreto federale del 6 ottobre 1995 in favore delle zone di rilancio economico fino al 30 giugno 2006, č stanziato un credito quadro supplementare di 5 milioni di franchi per contributi al servizio dell'interesse.

Art. 2a Un credito quadro di 10 milioni di franchi č stanziato per una durata di cinque anni per gli aiuti finanziari della Confederazione in favore degli istituti e dei progetti che promuovono il potenziale imprenditoriale, gli investimenti e l'innovazione nelle zone di rilancio economico.

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FF 2000 4924 FF 1996 III 37 RS 951.93

2000-1670

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Fideiussioni in favore degli investimenti nelle zone di rilancio economico

II Il presente decreto non sottostą al referendum.

Consiglio degli Stati, 7 dicembre 2000

Consiglio nazionale, 7 marzo 2001

La presidente: Franēoise Saudan Il segretario: Christoph Lanz

Il presidente: Peter Hess Il segretario: Ueli Anliker

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