la Corte di cassazione straordinaria, incaricata di giudicare 1 ricorsi per cassazione oontro le sentenze delle Assise fede¬ rali, della Camera criminale e della Corte penale federale, te domande di revisione delle sentenze stesse e i conflitti di competenza tra le Assise federali e la Corte penale federale.
· ® riservata la giurisdizione penale delle autorità cantonali «®ariCate da una legge federale o da un decreto del Consiglio re fara^? ^1 giudicare le cause di diritto penale federale, come pugiurisdizione amministrativa federale in caso di contrawen' 6 alle leggi fiscali e ad altre leggi della Confederazione (art'ooli dal 279 al 326).
Art. 2. Il Tribunale federale designa, tra i suoi giudici, per anni civili, quelli che compongono le camere indicate nei 'Umeri dal 2 al 5 dell'articolo 1.
, e ^er 'lo stesso periodo, il Tribunale federale designa il prente della Camera d'accusa e quello della Corte di cassazione.
Il
'Corte penale federale e la Camera criminale designano ^P0 Presidente per ogni singolo caso.
La Corte di cassazione straordinaria è composta, del presinte , del vicepresidente e dei cinque giudici del Tribunale feale più anziani per elezione, purché non appartengano nè alla ana era d'accusa nè alla Corte penale federale.
Ciascun giudice del Tribunale federale può essere tenuto a n ere ^ in una sezione penale.
Art. 12. La Corte di cassazione giudica, col concorso di cin4Ue giudici, i ricorsi per cassazione contro le sentenze di triUnali penali cantonali, le decisioni penali di autorità amminirative cantonali, e le dichiarazioni di non doversi procedere «te autorità cantonali di rinvio in materia penale. È riservato avicolo 275 bis.
La Corte di cassazione straordinaria giudica, col concorso 1 sette giudici: i ricorsi per cassazione contro le sentenze delle Assise fe¬ derali, della Camera criminale e della Corte penale fede¬ rale; te domande di revisione delle sentenze delle Assise fede¬ rali e della Corte penale federale; 3o 1· conflitti di competenza tra le Assise federali e la Corte Penale federale.
52 Art. 17. La polizìa giudiziaria è diretta dal Procuratore ge¬ nerale ed è sorvegliata dal Dipartimento federale di giustizia e polizia.
Essa è esercitata: dai ministeri pubblici dei Gain toni; dai fumznooard ed iimipiegati di polizia deiila Confederazione e dei Cantoni; dagli altri funzionari ed impiegati della Confederazione e dei Cantoni, nei limiti delle loro attribuzioni.
AJ Ministero pubblico federale sarà assegnato il personale necessario perchè .possa assicurare im modo uniforme il servizio delle inchieste e delle informazioni nell'interesse della sicurezza interna ed estenua della Confederazione. Esso opererà, di regola, di concerto con le autorità di polizia competenti dei Cantoni. Ih ogni singolo caso darà loro notizia delle sue indagini nom appena lo scopo o la stadio dell'inchiesta lo consenta.
Art. 24. I dibattimenti davanti ai tribunali penali della Corfederazione sono pubblici.
Il tribunale può ordinare ohe il dibattimento si svolga, in tutto o parzialmente a porte chiuse, se ricorrono ragioni di sicu¬ rezza dello Stato, di ordine pubblico o di buon costume ovvero se ciò è richiesto dall'interesse di una parte o di altra persona che ha partecipato alla causa.
Le deliberazioni e le votazioni non somo pubbliche.
Art. 132, primo capoverso.
Se la Camera d' accusa dà corso all'accusa, essa trasmette gli atti alla giurisdizione competente.
Art. 135. Se l'accusato è rinviato davanti alla Corte penale federale, questa designa il suo presidente.
Se l'accusato è rinviato davanti alle Assise federali, il pre¬ sidente è designato dalla Camera criminale.
Art. 213. Il Giudice istruttore ed il presidente della giurisdi¬ zione federale penale possono accordare alla parte lesa il pa¬ trocinio gratuito e farla assistere da un awvocato (art. 152 del¬ la legge federale sull'organizzazione giudiziaria) Art. 245, secondo capoverso. I testimoni hanno diritto al rimborso delle spese indispensabili e ad una indennità adeguata per perdita di tempo. Il Tribunale può emanare a questo pro¬ posito norme generali (articolo 147, primo capoverso, della legge federale sull'organizzazione giudiziaria).
r>3 Art. 245, quarto capoverso. L'importo delle spese ripetibili Pf* la procedura davanti al Tribunale federale, comprese quelle Patrocinio, è fissato da una tariffa stabilita dal Tribunale federale.
Art. 264. iSe esiste contestazione sul foro competente tra le autorità di più Cantoni ovvero se l'accusato contesta la giurisdi¬ zione di un Cantone, la Camera d'accusa del Tribunale federale ria«*-- -- ' gna il Cantone in cui devono aver luogo il procedimento e il giudizio.
II. Il capo V della parte terza (articoli dal 268 al 278) assuil tenore seguente:
A1jLA
V. DEL RICORSO PER CASSAZIONE OORTE DI CASSAZIONE DEL TRIBUNALE FEDERALE
* ra 268. Il ricorso alla Corte di cassazione del Tribunale ie è ammissibile: °ontro le sentenze dei tribunali, ohe non possono essere impu¬ gnate mediante ricorso di diritto cantonale per violazione del diritto federale; °Ontro le dichiarazioni di non doversi procedere, emesse in ultima istanza; contro le decisioni penali delle autorità amministrative che non sono suscettive di ricorso ai tribunali.
Art. 269. Il ricorso per cassazione può essere fondato unioante sulla violazione del diritto federale.
^
È riservato il ricorso di diritto pubblico per violazione di costituzionali.
cu ^Tre P0330110 ricorrere per cassazione l'accusato e l'accl^ Q pubblico del Cantone. La facoltà di ricorrere spetta an1 querelante nei reati per i quali si procede solo a querela rì.
U1 Parte.
D
<>po la morte dell'accusato, il ricorso per cassazione può (jj sercitato dai suoi parenti e affini in linea ascendente e ^udente, dai suoi fratelli e sorelle o dal suo coniuge.
Cs
re e
accusatore privato può ricorrere per cassazione se, oon011 a ^nz^ ^ a* dritto cantonale,pubblico.
ha sostenuto l'accusa da solo, intervento dell'accusatore
54 L'accusatore privato e il querelante possono essere tenuti a fare una anticipazione per le spese processuali. È riservata l'assistenza giudiziaria gratuita (art. 152 della legge federale sul¬ l'organizzazione giudiziaria).
L'articolo 215 è applicabile per analogia.
Il Procuratore generale della Confederazione può ricorrere per cassazione quando il Consiglio federale ha deferito il giudizio della causa alla giurisdizione cantonale ovvero quando la deci¬ sione deve essere comunicata al Consiglio federale in virtù di una legge federale o di un decreto preso da quest'autorità in ap¬ plicazione dell'articolo 265, primo capoverso.
Art. 271. Quando l'azione civile è stata giudicata insieme con l'azione penale, possono ricorrere per cassazione, sulle conclu¬ sioni civili, tanto il danneggiato quanto il condannato e il terzo dichiarato corresponsabile. È escluso il ricorso per riforma.
Se il valore litigioso delle conclusioni civili, calcolato con¬ formemente alle disposizioni applicabili ai ricorsi per riforma, non raggiunge i 4000 franchi, e non si tratta di una pretesa per la quale il ricorso per riforma è ammissibile senza riguardo al valore litigioso, il ricorso per cassazione sulle conclusioni civili non è ammesso se non nel caso che la Corte di cassazione sia stata adita anche dell'azione penale.
Il ricorso per cassazione è ammissibile senza questa restri¬ zione, ove sia stato applicato il diritto cantonale invece di quello federale.
Le disposizioni concernenti il ricorso adesivo (art 59 delia legge federale sull'organizzazione giudiziaria), sono applicabili per analogia. La revisione delle sentenze pronunciate dalla Corte di cassazione sulle conclusioni civili è regolata dagli articoli dal 136 al 144 della stessa legge.
Art. 272. Il ricorso per cassazione si fa depositando, entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione, secondo il diritto cantonale, della decisione impugnata, una dichiarazione presso l'autorità che l'ha presa. Se ciò non sia già stato fatto, il testo scritto della decisione dev'essere notificato d'ufficio al ricorrente immediatamente dopo la presentazione della dichiarazione.
Il ricorrente deve motivare per iscritto il siuo ricorso presso la stessa autorità, conformemente -aM'articolo 273, entro vanti giorni dalla notificazione ddl testo scritto della decisione. Egli k* facoltà di presentare la motivazione anche prima.
Sg I'aoou&ato muore prima della scadenza di questi termini, computati dalla sua morte.
'Se le (xmciusdom civili non possano formare l'oggetto di un fJoorso Per cassazione che congiuntamente con quelle penali vari 271, secando capoverso), il termine per presentare e moti¬ varne il ricorso è prorogato, in favore della parte che impugna a decisione soltanto sulle conclusioni civili, di dieci giorni dalla COniUll · icazione del ricorso di un altro interessato sulle conclusioni Penali.
6881 80110
Por il Procuratore generale della Confederazione, i termini ^rrono dal giorno in cui l'autorità federale competente ha riceVu *° il testo integrale della decisione impugnata.
Le parti devono poter consultare gli atti prima di preaenare la motivazione del ricorso.
. Il ricorso per cassazione non sospende l'esecuzione della def10 000, a meno che la Corte di cassazione od il suo presidente ordini.
Art. 273. La motivazione del ricorso deve essere sottoscritta e Presentata in un numero sufficiente di esemplari per il Tribunale per ogni controparte, ma in ogni caso in due esemplari; essa ey e designare la decisione impugnata e contenere inoltre: l'indicazione dei punti della decisione che sono impugnati e le conclusioni; b) la giustificazione delle conclusioni. Deve esporre in modo conciso quali sono le norme di diritto federale violate dalla decisione impugnata e in che consiste la violazione. Non deve criticare accertamenti di fatto nè addurre fatti nuovi nè proporre eccezioni, impugnazioni e mezzi di prova nuovi uè prevalersi della violazione del diritto cantonale.
L'atto di motivazione che non è conforme a queste regole, può sere rimandato e la parte diffidata a modificarlo entro un breve J*1*110 con la comminatoria d'inammissibilità del ricorso. È apPhcabile l'articolo 30, secondo e terzo capoverso, della legge er ale del 16 dicembre 1943 sulla organizzazione giudiziaria.
Art. 274. L'autorità cantonale trasmette immediatamente al j. k^Bte della Corte di cassazione gli atti di motivazione e le ®hiarazioni di ricorso, come pure la sua decisione, le proprie azioni eventuali e l'incartamento completo; essa gli indica
56 inoltre la data alla quale la decisione impugnata è stata comu¬ nicata in conformità del diritto cantonale, la data della notifi¬ cazione del testo scritto della decisione e quella alla quale 1& dichiarazione di ricorso e la motivazione sono state ricevute 0 consegnate alla posta.
Art. 275. Quando contro la decisione impugnata è pendente davanti all'autorità cantonale competente un ricorso per cassa¬ zione fondato sulla violazione del diritto cantonale o una do¬ manda di revisione, la COrte di cassazione soprassiede alla sen¬ tenza fino a che l'autorità cantonale abbia pronunciato. Intanto resta sospesa la trasmissione degli atti del procedimento canto¬ nale alla Oorte di cassazione.
La Corte di cassazione può parimente soprassiedere alla sua sentenza quando è in corso una procedura penale che prepara una domanda di revisione.
L'autorità cantonale adita comunica immediatamente alia Corte di cassazione in qual senso ha deciso. Se essa ha respinto la domanda di revisione, deve trasmetterle la sua decisione con i nuovi atti.
Sui risultati della procedura di revisione, può essere ordi¬ nato un ulteriore scambio di atti. La Corte di cassazione deve tenerne conto nella sua sentenza.
Di regola, la Corte di cassazione soprassiede parimente alla sentenza sul ricorso per cassazione fino a decisione di un ricorso di diritto pubblico.
Art. 275 bis. Una delegazione di tre giudici della Corte di cassazione può, se è unanime, decidere di non entrare nel merito dei ricorsi per cassazione manifestamente inammissibili ovvero respingere quelli che considera senza esitazione infondati.
La decisione è motivata sommariamente.
Art. 276. iSe il ricorso non appare inammissibile o manife^ stamente infondato, esso è comunicato agli interessati, ai quah è assegnato un termine per presentare le loro osservazioni scritteIn via eccezionale, può essere consentito uno scambio ulte¬ riore di scritti oppure un dibattimento.
Ha luogo un dibattimento sul ricorso in cassazione per ciò che concerne le conclusioni civili, quando il valore ancora liti¬ gioso davanti all'ultima giurisdizione cantonale raggiunge 8000 franchi almeno.
Le parti sono libere di presentarsi al dibattimento o di man¬ dare al Tribunale una memoria.
Art. 277. Quando la decisione impugnata è oosì difettosa¬ mente redatta ohe è impossibile riconoscere dn quale modo sia stata applicata la legge, la Oorte di cassazione l'annulla senza comunicare l'atto di motivazione agli interessati e rinvia la causa al l'auorità cantonale per nuovo giudizio.
Ait. 277 bis. La Corte di cassazione non ,può andar oltre i "miti ielle conclusioni del ricorrente. È vincolata dagli accerta¬ menti ci fatto dell'autorità cantonale. Essa rettifica d'ufficio gli »ccertanenti dovuti manifestamente ad una svista.
La Oorte di cassazione non è vincolata dai motivi fatti vadalle parti.
Art. >77 ter. Se la Corte di cassazione dichiara fondato il corso pe- quanto concerne l'azione penale, essa annulla la de¬ mone impugnata e rinvia la causa all'autorità cantonale perchè deci da di nuovo.
L'autoità cantonale deve porre a fondamento della sua de¬ mone i cmsiderandi di diritto della sentenza di cassazione.
, -277quater. Sulle conclusioni civili la Corte di cassazione atuisce esa medesima o rinvia la causa all'autorità cantonale Perchè decidi di nuovo.
Nel caso previsto dall'art. 271, secondo capoverso, la Corte ! 11cassazione non esamina il ricorso riguardo alle conclusioni cise non ii quanto dichiari il ricorso fondato riguardo all'a¬ cne penale < ciò possa avere importanza anche per il giudizio m conclusimi civili; essa rinvia le conclusioni civili con l'aJ one penale àl'autorità cantonale perchè decida di nuovo.
Art. 278. Ib spese sono a carico della parte soccombente. Es^»cno determinate in conformità dell'articolo 245. Se sono soc¬ combenti, l'aocisatore pubblico e il Procuratore generale della nieder azione sono dispensati dal pagamento delle spese.
le essere assegnata un' indennità all' accusato, alla parte st t' ^^misahre privato o al querelante, se il suo ricorso è i« . dichiarato fondato o quello della controparte infondato. Se 1Corso se cimicene ovvero j,. î» Accusatore pivatoesclusivamente o il querelantele è conclusioni ricorrente ocivili controparte, dennità è a arico della parte soccombente.
*6 Art. 169.
c
abroratfra
Tutte le disposizioni contrarie alia presente legge sono abro¬ gate, segnatamente : la legge del 22 marzo 1893 sull'organizzazione giudiziaria federale, comprese le modificazioni che vi senno state introdotte più tardi, ad eccezione deU'articalo 197, che è mantenuto nel teflt° del decreto federale dell 13 giugno 1928; la legge dell' 11 giugno 1928 sulla giurisdizione amministra¬ tiva e disciplinare; l'articolo 23 della legge sull'organizzazione dell'amministrazione federale e gli articoli 8, 62, 62 bis e 63 del¬ la legge sulle tasse di bollo rimangono però in vigore nel testo degli articoli 50, lettera a, e 51 della legge sulla giurisdizione amministrativa e disciplinare; il decreto federale del 21 giugno 1935 per garantire là sicfUrezza della Confederazione; ,l'articolo 31, quarto capoverso, della legge dell'I 1 aprile 1880 sull'esecuzione e sul fallimento; l'articolo 38 della legge del 25 giugno 1891 sui rapporti ài diritto civile dei domiciliati e dei dimoranti; l'articolo 110, secondo capoverso, defllia legge del 20 giugo0 1930 sull'espropriazione ; l'ordinanza dèi Tribunale federale del 3 novembre 1010 rais* tiva alle regale da seguirsi nei ricorsi per esecuzione e fallimenti'
Art. 170.
Attuazione La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1945.
Art. 171.
1
Disposizioni iLe disposizioni anteriori in materia di competenza e di transitane.
procedura restano applicabili ai casi già pendenti davanti aj Tribunale federale prima del 1° gennaio 194*5 e a quelli per 1 quali il termine di ricorso ha cominciato a decorrere avanti f 1° gennaio 1945.
2 La revisione delle sentenze emanate dal Tribunale federai0 durante gli anni dal 1940 al 1944 ha luogo conformemente ali® disposizioni nuove ; in questi casi, la domanda di revisione ^ ammissibile sino al 31 marzo 1945, se essa è presentata per fat# nuovi rilevanti che l'istante ha scoperto avanti il 1° gennai0 1945.
IM Così decretato dal Consiglio degli Stati, Berna, 16 dicembre 1943.
Il Presidente: Dr. A. Sifter.
Il Segretario: Leimgruber.
Così decretato dal Consiglio nazionale, Berna, 16 dicembre 1943.
Il Presidente: Dr. P. Gysler.
Il Segretario: G. Bovet.
Il Consiglio federale decreta : k?cotegge federale ohe precede sarà pubblicata conformemente aii>ar all, ^ l° 89, secondo capoverso, della Costituzione federale e ai
*ticolo 3 delia legge federale del 17 giugno 1874 concernente votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.
Berna, 16 dicembre 1943.
Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: G. Bovet.
Bata della pubblicazione: 6 gennaio 1944.
^ermàne d'opposizione: 5 aprile 1944.
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Legge federale sulla organizzazione giudiziaria. (Del 16 dicembre 1943.)
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1944
Année Anno Band
1
Volume Volume Heft
01
Cahier Numero Geschäftsnummer
---
Numéro d'objet Numero dell'oggetto Datum
06.01.1944
Date Data Seite
1-59
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10 150 988
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