·; Jti 10 Foglio

Federale

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Svizzero

e Raccolta delle Leggi svizzere Anno IIe-.

Berna, 25 marzo 1919.

Volume I.

Si pubblica di regola una volta la settimana. Prezzo. Fr. 1 all'anno per gli abbonati paganti al Foglio officiale del Cantone Ticino e per gli abbonati di lingua italiana al Foglio officiale del Cantone dei Grigioni, c fr. 6 per i soli abbonati al Foglio Federale Svizzero.

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Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale sull'organizzazione della Cancelleria federale.

(Del 21 febbraio 19:19.)

La costituzione federale del 29 maggio 1874 contiene, per ciò che concerné la Cancelleria fede¬ rale, all'art. 105, le seguenti disposizioni eh'erano Vgià contenute nella costituzione federale del 12 set¬ tembre 1848: «Una Cancelleria federale, presieduta dà un .Cancelliere', dà spaccio agli affari di Cancelleria .tanto per.d'Assemblea federale quanto pel Consi¬ glio federale.

« Il Cancelliere è nominato dall'Assemblea fe¬ derale per la durata vdi tre anni, e sempre contem¬ poraneamente al Consìglio federale. , , « La. Cancelleria fédérale è sotto la sorve· gïianza speciale del Consiglio federale. . A , ' . « La' più precisa organizzazione della Cancel¬ leria federale è riserbata alla legislazione federale ».

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L'organizzazione. della Cancelleria, riservata ad una legge federale non fu peranco fatta. Per la Cancelleria federale non esiste finora . una ; legge organica propriamente detta, come ne esistono da molti anni per i diversi dipartimenti. Finora sono state promulgate in proposito soltanto le disposi¬ zioni seguenti.

J.1 7 agosto 1850 il Consiglio federale stabilì un « Regolamento della Cancelleria federale svizzera » contenente dispositivi sul personale e le rispettive attribuzioni, sul modo di sbrigare gli 'affari e di conservare gli atti della Cancelleria. Questo rego¬ lamento fu modificato, · per quanto concerneva i segretari, da un decreto 10 marzo 1853. Queste de¬ cisioni,' come risulta dal loro titolo di « Regola¬ mento », non possono essere considerate come di¬ spositivi organici, ma solo'come norme per le fun¬ zioni che apparivano ' necessarie nei primi tempi dell'amministrazione federale e per i, procedimenti' che si dovevano seguire. Non sono proprio null'altro che un regolamento. La maggior parte delle predette regole non corrispondono d'altronde più alle presenti condizioni, perchè l'Amministrazione federale ha preso uno sviluppo che non si preve¬ deva affatto quando quelle regole furono stabilite.

Non poche furono, co] tempo, modificate dalla legi¬ slazione federale e quelle che sussistono dovranno essere sostituite da un nuovo regolaménto non ap¬ pena vi sarà una legge organica.

La legge federale del 2 luglio 1897 sugli sti¬ pendi dei funzionari ed impiegati della Confedera¬ zione, distribuisce i diversi funzionari ed impie¬ gati nelle classi da essa previste. Quella legge crea pertanto la base per una legge organica in quanto stabilisce una classificazione delle funzioni esi¬ stenti all'epoca della sua promulgazione. · La legge federale del 26 marzo 1914 sull'orga¬ nizzazione dell'amministrazione federale contiene, dall'art. 19 all'art. 22, le seguenti disposizioni:.

« Art. 19. - Il cancelliere coadiuva il presidente della Confederazione Pel disbrigò degli affari spet¬ tanti alla presidenza. / .

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« Art. 20. - Il'caneelliere della Confederazione , è il capo della Cancelleria federale.

« Le proposte del cancelliere destinate al Con¬ siglio federale sono da lui presentate al presidente della Confederazione, il quale le trasmette al Con¬ siglio federale unitamente alle sue osservazioni e' proposte. ' « Art. 21. - I vice-cancellieri sono i supplenti del cancelliere. Essi sono al tempo stessoA segre¬ tari del Consiglio federale e, dopo il cancelliere, i v funzionàri più alti della Cancelleria federale.

« Uino dei vice-cancellieri è specialmente inca¬ ricato di sorvegliare la redazióne francese degli atti emananti dal Consiglio federale. ' «Art. 22. - La Cancelleria federale ha in par¬ ticolare le attribuzioni seguenti: .

L il servizio di cancelleria dell'Assemblea fede- · rale e del Consiglio federale; ' 2. l'apertura, ' la registrazione, la trasmissione e .

la spedizione della corrispondenza del Con¬ siglio federale; .

3. il servizio delle traduzioni, in quanto esso non spetti ai Dipartimenti; 4. il servizio stenografico dell'Assemblea fede¬ rale; N · . 5. la pubblicazione del, Foglio fedèrale e della Raccolta ufficiale delle leggi e ordinanze fede.

; - / ^ rali; . · , 6. il servizio degli, stampati; 7. l'organizzazione delle elezioni e votazioni fé-1 . derali, la raccolta e la pubbjicazione dei risul¬ tati delle medesime; .

8. l'economato dell'amministrazione federalo; ' 9. l'organizzazione e la vigilanza del servizio de¬ gli uscieri. » , ' , - , Queste disposizioni determinano le attribii, zioni della Cancelleria federale- nelle loro grandi . linee Cupa legge organica non può che riferirvisi.

Ma ciò che tuttora manca è l'organizzazione del per¬ sonale della Cancelleria voluta dall'art. 43 dellà^ ci¬ tata legge e che deve essere legalmente discipli-

340 nata. L'annesso disegno di legge si propone di col¬ mare tale lacuna e di. soddisfare ai dispositivi della costituzióne fédérale; ' A proposito del qual disegno facciamo présenti le osservazioni che seguono: . .

La posizione del Cancelliere e dei due vicecancellieri è regolata dalla legge federale 26 marzo 1914. Il decreto federale del 2 ottobre 1918 stabi¬ lisce l'onorario del cancelliere; i due vice-cancel¬ lieri,' che si trovano nella medesima classe, figu: ranò nella Ia classe d'onorario col massimo aumen¬ tato (attualmente da fr. 6200 a fr. 10,300).

Il regolamento del .1850 prevede una suddivi¬ sione del lavoro soltanto in quanto essa assegna determinate incombenze ai due segretari della cancelleria ed al registratore (gli archivi federali furono fin d'allora trasferiti al Dipartimento del¬ l'interno). Siccome però l'amministrazione federale ,è andata continuamente estendendosi e le attribu¬ zioni della Cancelleria -sono andate pure aumen¬ tando, vi si crearono, da tempo parecchio, tre uf¬ fici indipendenti, sotto .la sorveglianza del cancel¬ liere: l'ufficio della cancelleria propriamente detta, quello degli stampati e quello del registro e delle legalizzazioni! Tali uffici sono sorti necessaria. mente per , le, esigenze amministrative e, la loro creazione ha dato ottimi risultati. Stimiamo per¬ tanto che l'organizzazione attuale debba essere san¬ cita dalla, legge.

· TI lavoro dell'economato, istituito nel .1890, "che fornisce, materiale d'ufficio alla maggior parte dell'amministrazione federale è aumentato conside¬ revolmente. Il movimento finanziario dell'econo¬ mato era nel 1906 di 73,241 fr., di fr. 568,436 nel 1916, ti h 868,942 fr: nel 191.7 e di fr. 1,176,293 nel 1918. L'articolo « formulaiTdi stato civile » lia .rag¬ giunto la somma di fr. «53,480; quello delle « mac¬ chine da scrivere >>i .380,000 fr. Èi un ramo della Cancel!eria.che deve essere gerito- c'ori criteri com¬ merciali. Non trattasi.soltanto di fare acquisti alle migliori condizioni possibili, ma aiiche di opporsi energicamente alle pretese ed ai capricci dei full-

zionari ed impiegati,per quanto concerne la quan¬ tità e la qualità delle forniture. Proponiamo dun¬ que che l'Economato, finora aggregato al servizio della. Cancelleria, sia reso indipendente alla con¬ dizione tuttavia che tutte le commissioni ed i con¬ tratti di forniture importanti e, in generale, tutti gli affari d'un certo conto, non potranno essere cpnchiusi senza l'approvazione del' cancelliere. An¬ che la contabilità della Cancelleria federale dovrà d'ora innanzi essere tenuta dall'economato.

· Giusta il nostro disegno, la Cancelleria/fede¬ rale comprenderebbe le seguenti · divisioni: Can¬ celleria propriamente detta, stampati, registro e legalizzazioni, economato e contabilità. Tutte e quattro queste divisioni avranno la medesima or¬ ganizzazione generale. Fintanto che non sarà ne¬ cessario, i posti previsti non saranno occupati tutti, e, occorrendo, .il personale di una divisione potrà.essere impiegato in un'altra.

Alla testa di ciascuna divisione sarà messo un capo, assistito dà un aggiunto, che ne fa le veci. Il capo-ufficio è assegnato alla I.Ta od alla-Ia> classe degli stipendi (attualmente da fr. 5200 a 7300, o da.fr. 0200 a 8300 rispettivamente) ; gli aggiunti,, a seconda delle loro -attitudini o della loro anzia¬ nità di servizio nellp II? (ora da 5200 a 7300) o.

. nella IIP1 (4200 a 5800)'.

. / I commessi, se meritevoli e di una certa età e , 1.)l'ovetti, saran- promossi, quand'occorresse,, a segre¬ tari di Cancelleria ed inscritti nella IV classe.de¬ sìi stipendi (óra da 3700 a 4800 fr.) o nella IIIn, mentre i commessi come tali sono assegnati alla VI* classe (da 2200 a 3800) o nella V!l (3200 a.

4300 franchi). , Con questa .organizzazione · si consegue ad un tempo una conveniente suddivisione del lavoro tra d personaledella Oanceberia·federale ed una clas¬ sificazione degli onorari più conforme a quella adottata per i dipartimenti e per gli altri rami. , ,11 lavoro cui danno luogo le relazioni colle Camere federali .occupa il funzionario che ne è in¬ caricato non soltanto durante le sessioni, il cui

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numero aumenta considerevolmente, ma anche qualche tèmpo prima, e qualche tempo dopo. Esso incomberà anche nell'avvenire .all'aggiunto della divisione degli stampati, essendo quello che per le sue attribuzioni meglio vi si presta. Egli sarà coa¬ diuvato dal. necessario personale ausiliario.

Il progetto non modifica molto il servizio di traduzionè. L'aumento del numero delle traduzioni in lingua italiana, causato dall'edizione italiana del Foglio federale, ha fatto creare nel 1917 un posto speciale di segretario per tale lingua (IL1 classe di stipendio) ed ora prevediamo la creazione d'un ufficio analogo per la lingua francese.

I traduttori vengono assegnati alla IIIa classe di stipendio, perchè non si potrebbero trovare tra- .

duttori capaci, in possesso di una coltura lette¬ raria, se si facesse loro una posizione inferiore.

Quanto al vice-cancelliere di lingua francese, il cui ufficio è ora di nuovo occupato, dopo parec¬ chi anni di vacanza essendo l'ex titolare passato al sérvizio della S; S; S., facciamo osservare' che la sua mansione principale è quella di vigilare che le traduzioni francesi delle decisioni del Consiglio ' federale siano esatte e di forma impeccabile. Egli, non deve-soltanto controllare la redazione francese. delle suddette decisioni ; deve fare egli stesso le tra¬ duzioni di quelle che rivestono speciale. impor¬ tanza, segnatamente quelle di natura giuridica, ßltre le traduzioni in francese ed in italiano vanno considerate ancora le versioni in' lingua tedesca, specialmente dall'italiano è dall'inglese. Ad esse attende un funzionario poliglotta, che .ricéve una indennità speciale per tali lavori, quando non possa esegnirlo nelle ore regolamentari d'ufficiò; Facciamo, inoltre osservare che in tutti i bi¬ lanci; preventivi è inscritta la posta, «traduzióni /stràOrdinarie », alla quale si fa' capo quando occor-l'aliò traduzioni importanti ed tirgenti. · Gli uscieri'fanno parte del servizio della Can¬ celleria. Gli uscièri federali figurano nella VTa' e nella' YF èTasse di stipendio;" gli aiutanti-uscieri ed i fattoi-Ini nella V.FIa (stipendio attuale-fino à fr. 2800). '

m Vi raccomandiamo l'adozione dell' allegato di¬ segno di ' legge, e approfittiamo della presente oc¬ casione per rinnovarvi, onorevoli Signori Presi¬ dente e Deputati, i sensi della nostra alta consi¬ derazione.

Berna, 21 febbraio 1919.

In nome del Consiglio federale svizzero, II Presidente della Confederazione: ADOR.

Il Cancelliere della Confederazione .· ' Stkigkr.

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Messaggio del Consiglio federale all´Assemblea federale sull´organizzazione della Cancelleria federale. (Del 21 febbraio 1919.)

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