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Jtë 8

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Federale

Svizzero

e Raccolta delle Leggi svizzere ----e»:-® : Anno Ilo.

Berna, 12 marzo 1919,

Volume I.

Si pubblica di regola una volta la settimana.. Prezzo. Fr. 1 all'anno per gli abbonati paganti al Foglio officiale del Captone Ticino e per gli abbonati di lingua italiana al Foglio officiale del Cantone dei Grigioni, e fr. 6 per i soli abbonati al Foglio Federale Svizzero. , Le inserzioni costano 20 cent, la riga o suo spazio, e devono essere in¬ dirizzate alla Tipografia Cantonale Grassi é C.°, in Bellinzona.

Legge federale .

circa

l'elezione del Consiglio Nazionale (Del 14 febbraio 1919.)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, In applicazione dell'art. 73 della costituzione federale ; Visto il messaggio 26 novembre 1918 del Consiglio fe¬ derale, decreta.'

· * Art. 1. L'elezione del Consiglio nazionale secondo il principio della rappresentanza proporzionale si fa in confor¬ mità delle disposizioni di questa legge.

Ogni cantorie e ogni mezzo cantone forma un circon¬ dàrio elettorale. .·

Nei circondari elettorali che eleggono un solo rappre¬ sentante l'elezione si fa a maggioranza relativa. In questi circondari non sono .applicabili gli. art. 3 lino a 21, 22, ca¬ poverso 1° e 2°, 24 fino a 26.

' ' * 2:i

272 · Art. 2. Le elezioni per hi rinnovazione ordinaria del Con" siglio nazionale'avvengono l'ultima domenica di ottobre.

I Governo cantonale fissa la data delle ."elezioni suppletorie.'

·Art. 3. Le proposte di candidati devono essere inoltrate a governo cantonale al "più. tardi 20 giorni ossia il terz'ultimo lunedi prima del comizio. Art/4. Le proposte non devono contenere un numero di nomi superiore a quello dei deputati da eleggersi nel circondario e nessun nome vi può figurare più di due Volte.

. Se la proposta contiene uif numero di nomi maggiore di quello dei deputati da eleggersi nel circondario, gli ultimi nomi sono cancellati..

* . ' , / Art. ìi. Ogni 'proposta di candidati dev'essere firmata per¬ sonalmente da almeno Iii elettori domiciliati nel circondario e deve portare in testa una denominazione che la distingua dalle altre. Un elettore", non può firmare più di ùna^ proposta di candidati. Nou può ritirare la sua firma dopo Ja presenta¬ zione della proposta.

I firmatari delle proposte devono designare un loro rap¬ presentante ed un suo sostituto per i rapporti con le auto¬ rità. In mancanza di ciò si riterrà come rappresentante il primo firmatario e come sostituto il secondo firmatario.

.11 rappresentante ha il diritto ed il dovere di fare vali¬ damente in nome dei firmatari le "dichiarazioni necessarie a togliere le difficoltà che potessero sorgere.

Art. 6. Il candidato il cui nome figura sopra più pro¬ poste del medesimo circondario ò subito invitato dal governo cantonale a dichiarare entro il sedicesimo giorno ossia pel terz'ultimo venerdì prima del comizio su quale delle proposte il suo pome debba rimanere Se.non può essere ottenuta una tale dichiarazione entro questo termine, la sorte decide su quale proposta il suo nome debba essere mantenuto. Il nome del candidato ò stralciato dalle altre liste.

'Art. 7. A due o più proposte di candidati può essere ag¬ giunta fino al tredicesimo giorno (penultimo lunedì) prece¬ dente il comizio la dichiarazione concorde dei firmatari o dei loro rappresentanti che le liste sono congiunte (liste con¬ giunte). . -

273 Un gruppo di liste congiunte è considerato in confronto delle altre liste coinè una lista unica.

Art. 8. Ogni candidato può dichiarare per iscritto al più . tardi fino al sedicesimo giorno (terzultimo venerdì) prima del comizio che declina una elezione; in questo caso il suo nome ò stralciato d'ufficio dalla lista.

Art. 9. Il Governo cantonale o l'ufficio da esso delegato esamina le proposte, stralcia i nomi dei candidati ine¬ leggibili e fìssa, ove occorra, al rappresentante dei firmatari il termine necessario per completare firme mancanti, , per so¬ stituire candidati stralciati d'ufficio, per meglio designare la persona dei candidati o per modificare , la denominazione della lista allo scopo di meglio distinguerla dalle altre.

Le proposte di sostituzione devono essere accompagnale .

da una dichiarazione scritta dei candidati che accettano la candidatura. Mancando questa[dichiarazione,^o se il nome del nuovo candidato figura già sopra un'altra lista o se egli ô ine¬ leggibile, il suo nome* ô stralciato dalla proposta di sostitu¬ zione, .

Se il rappresentante dei firmatari noli dispone altrimenti, i candidati sostituiti sono inscritti in fine della lista.

Dopo il tredicesimo giorno (penultimo lunedì) precedente il comizio le proposte di candidati non possono , più essere modificate. ' ArL 10. Le proposte dei candidati definitivamente sta¬ bilite prendono il nome di liste.

Le,liste vengono munite di un numero progressivo se¬ condo l'ordine della loro, presentazione.

Le liste devono essere pubblicate a cui*-del- governò can¬ tonale con la loro denominazione e col loro numero progres¬ sivo. Le liste eongîunte'devono essere designate come tali.

Art. 11. I governi cantonali potranno a loro scelta'autorizzare schede stampate che contengono una delle liste ufficialmente pubblicate, o distribuire d'ufficio agli elettori, al più tardi il venerdì prima del. comizio, tutte le liste per , essere adoperate come schede.

I governi'cantonali .devono inoltre spedire d'ufficio ad ogni elettore e mettere a siia disposizione nel-locale della

274 votazione una scheda in bianco contenente lo spazio suffi¬ ciente per potervi iscrivere la denominazione di una lista-ed i nomi dei candidati.
Il segreto del.voto dev'essere in ogni caso garantito.Art. 12. I ricorsi contro le disposizioni delle autorità
nella procedura preparatoria (art. 3 ad 11) sono decisi dal governo cantonale, riservate le competenze deh Consiglio Nazionale.

Art. 13. È libero ad ogni cittadino di esercitare il suo diritto elettorale mediante una scheda stampata, o riempiendo in tutto o in parte una scheda bianca con nomi di candidati che figurano, sopra qualcuna delle liste pubblicate. Gli è pure permesso di fare delle cancellature, delle variaziotìi o delie aggiunte manoscritte alle, schede stampate.. Le schede moltiplicate meccanicamènte sono nulle se contengono nomi di'diverse liste.

Non ò permesso di ripetere più di due volte il nome di.

-un candidato sopra una scheda.

Art. 14. Se una schèda contiene un numero di suffragi validi inferiore al numero dei deputati da eleggere, i suffragi non emessi - valgono quali suffragi di complemento per la lista la cui denominazione o il cui numero progressivo figu¬ rano stampati o manoscritti sulla scheda. Mancando una tale denominazione od essendone indicata più d'una, i voti non emessi non si contano.

Se la scheda contiene nomi in più del numero dei de¬ putati da eleggersi, gli ultimi nomi sono stralciati.

I nomi non portati da nessuna lista'non sono presi in considerazione; i Suffragi loro dati vengono tuttavia contati come voti non emessi, se la scheda porta una denominazione.

Le schede che portano una denominazione, ma nessun suffragio valido di candidato, sono nulle.

' Sono pure nulle le schede che portano espressioni in¬ giuriose. · , Art. .lo. Finite le operazioni elettorali il governo del Cantone stabilisce sulla base dei verbali degli uffici elettorali: 1. 11 numero dei suffragi raccolti dai singoli candidati di ogni lista (voti personali); . , , '

m '2. Il numero dei suffragi spettiniti ad ogni lista a norma dell'art. 14, capoversi 1 e 3 (voti non emessi); 3. 11 numéro dei suffragi personali- e di quelli non emessi spettanti alle singole liste (voti di partito); . 4. Per le liste congiunte il numero totale dei suffragi spettanti ad ogni gruppo.

Art. 16. Si procede in seguito alla ripartizione dei deputati fra le diverse liste, proporzionalmente al numero dei voti di partito di ciascuna di esse (art. 16, numero 3), di modo che ogni lista ottenga tanti deputati quante volte il quo¬ ziente elettorale é, contenuto nel totale dei suoi suffragi.

Questo riparto si eseguisce a norma degli art. 17 a 20.

Art. 17. Il numero' totale dei suffragi validi (voti di partito) viene diviso per il numero dei deputati da eleggersi aumentati di uno. Il numero intiero immediatamente supe¬ riore al quoziente così ottenuto costituisce il quoziente elet¬ torale provvisorio. .

,· Ad ogni, lista si attribuiscono altrettanti deputati quante volte il quoziente provvisorio ò contenuto nel numero di voti di partito da essa raggiunto.

Qualora da questo riparto non risultassero eletti tanti.

deputati quanti sono quelli da eleggersi, il numero totale dei suffragi di ciascun partito ô diviso per quello dei depu¬ tati già attribuitigli aumentato di uno ed il primo seggio che rimane da ripartire ò attribuito a quella lista clic ottiene il maggior quoziente.,- 1 La- medesima operazione si ripete fino a che non ri¬ manga più alcun seggio vacante.

Art. 18. Se nel caso previsto dai capoversi . 3 e 4 del¬ l'art. 17 due o più liste haiino il medesimo quoziente, ' il seggio è attribuito a quella lista alla quale ò rimasta la maggior^frazione nel riparto col quoziente provvisorio.

Qualora fosse eguale anche il totale dei suffragi di queste liste, la preferenza ô data a quella lista -il cui can¬ didato in competizione ha ottenuto il maggior numero di voti. '· · .

Essendo eguale anche il numero dei voti dei candidati, decide la sorte. '

m . Art, IO. ,Pra i candidati di una stessa lista sodo eletti coloro che hanno ottenuto maggior numero.di voti in base alla ripartizione avvenuta. In caso di parità di voti fra due o più candidati decide l'ordine dei candidati nella lista.

Se il nùmero dei voti d'un candidato, calcolando i suf¬ fragi cumulativi come suffragi semplici, e inferiore alla metà della media dei . voti ottenuti dai candidati della sua lista, egli non A eletto.

In questo caso l'elcziontì complementare avviene secondo le norme delle elezioni generali.

Art. 20. Se ad una o più liste , è attribuito un numero di seggi superiore a quello dei suoi candidati, tutti i candi¬ dati si dichiaranó eletti e per i seggi vacanti si procede ad un'elezione complementare a norma dell'art. 2;>.

Art. 21. Ogni gruppo di liste congiunte è, per l'appli¬ cazione degli art. 17, 18 e 20, considerato dapprima come una lista unica. _ (. . " _ " ' Il totale dei seggi che gli toccano viene poscia suddi¬ viso fra le singole liste del gruppo a nonna degli arti¬ coli 17 a 20.

· . Art. 22. Se esiste una sola lista o' se il numero dei candidati delle liste depositate non sorpassa quello' dei de¬ putati da eleggersi, tutti i candidati sono proclamati eletti dal governo cantonale senza votazione, sotto riserva dell'ar¬ ticolo 23.

, Se il'numero totale dei candidati di tutte le liste non raggiungo quello dèi deputali da eleggersi, il governo can¬ tonale proclama dapprima eletti tutti i candidati. Per i seggi rimasti liberi si fa luogo ad una elezione complementare secondo le norme applicabili alle elezioni principali. Se non è stata depositata alcuna lista, gli elettori po¬ tranno votare liberamente per qualsiasi persona eleggibile, e saranno eletti coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti decide la sorte.

Art. .23. Se la stessa persona risulta eletta in più cir¬ condari, il Consiglio federale la invita subito a dichiarare sollecitamente il circondario per il quale essa opta. Se non è fatta nessuna dichiarazione, il Consìglio federale stabilisce il circondario mediante sorteggio.

271 ti Consiglio federale deve tosto invitare, il governo del cantone dell'altro circondario a procedere alla sostituzione ed a stralciare il nome dell'eletto.

Ove il candidato proposto in più circondari sia eletto in uno solo, sia a primo scrutinio che per successiva vacanza, il suo nome ò stralciato dalle liste degli altri circondari.

- Art. 24. I seggi divenuti vacanti per causa di doppia elezione o durante la legislatura restano acquisiti alla lista cui furono assegnati, nel senso che il governo cantonale di¬ chiara eletto (inolio fra i candidati della medesima lista ri¬ masti esclùsi, che ha ottenuto più suffragi. hi~caso di parità di voti decide l'ordine, dei candidati nella lista.

In caso di morte o di ineleggibilità del candidato che dovrebbe, subentrare, esso è sostituito da quello che segue.

Art. 2ì>. Un'elezione complementare, ha luogo ogni qual¬ volta sopra una determinata lista o, in caso di un' gruppo di' liste congiunte, sulla lista relativa non rimanga più un can¬ didato eleggibile che possa subentrare.

Per le elezioni complementari hanno diritto di fare pro¬ poste anzitutto i firmatari di quelle liste alle quali apparte¬ nevano i membri del Consigliò nazionale da sostituire. Essi possono sostituire colle firmo di altri elettori le tirine della lista primitiva che non si possono più ottenere.

Qualora poi i firmatari della lista primitiva non. faces¬ sero uso di questo diritto, o non potessero accordarsi fra loro per una proposta, le elezioni complementari si faranno secondo le norme ordinarie delle elezioni.-principali, ritenuto applicabile il terzo, capoverso dell'art. 1 se il seggio vacante è uno solo.

L'art. 22 vale anche per le elezioni complementari.

Art. 20. f governi cantonali hanno facoltà, colla appro¬ vazione del Consiglio federale, di prorogare o ridurre, a se¬ conda delle particolari condizioni dei loro .cantoni, i termini fìssati dagli art. 3, (5, 7, 8 e 9, capoverso 4 della presente legge.

Art. 27. I. termini prescritti da questa ' legge o fissati in base alla stessa si ritengono osservati quando la consegna dell'atto ò stata fatta all'autorità o alla posta alle (5 pome¬ ridiane al più tardi. .

278 .

Art. 28. 1 sorteggi previsti da questa legge si lamio dal presidente del governo cantonale sotto controllo di quest'ultimo. E riservato l'art. 23.

Art. 29. Il Consiglio federale ò incaricato dell'esecuzione di questa legge, ed emana a tale scopo le necessarie pre¬ scrizioni. , Art. 30. Gli art. 16, 19 a 23, 26 e 33-, ultimo capoverso della legge federale 19 luglio 1872 concernente le elezioni o votazioni federali, nonché la legge federale del 23 giu¬ gno 1911 sui Circondari elettorali sono abrogati.

Art. 31. Il Consiglio-federale .fissa la data dell'entrata in vigore della presente legge, ' la quale sarà applicata la prima volta alle prossime elezioni generali del Consiglio Nazionale.

Così decite tato dal Consìglio Nazi on ale. Berna,- 14 febbraio 1919 .

// Presidente: H. HA BERLIN.

Il Segretario: Stkigkr.

Così decretato dal Consiglio degli Stati, x Berna, 14 febbraio 1919 .

· Il Presidente : FEDERICO 'BRÜGGEN, P Segretario: Kaksi.in.

Il Consiglio federale decreta: (La presente legge sarà pubblicata in conformità dell'articolo ' 89, capoverso 2", della Costituzione fede- · rale e dell'art. 3 della legge federale 17 giugno 1871 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 14 febbraio 1919.

Per ordino del Consiglio federale svizzero.

Il danne!lier e delta don federazione : Si KIOl li. .

- ' \ · Data della pubblicazione': IO febbraio J0I0.

Termine d'opposizione: 21 maggio I0HK- ·

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Legge federale circa l´elezione del Consiglio Nazionale (Del 14 febbraio 1919.)

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12.03.1919

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