X 14 Foglio

Federale

*

;485 ;

Svizzero

e Raccolta delle Leggi svizzere . 'Anno''II«-.

Berna, 30 aprile 1919. ·

Volume I.

Si pubblica di regola una volta la settimana. Prezzo. Fr. 1 all'anno per gli abbonati paganti al Foglio officiale del Canto,ne Ticino e per gli abbonati di lingua italiana al Foglio officiale del Cantone dei Grigioni, e fr. 6 per i soli abbonati al Foglio Federale Svizzero.

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Legge federale sull'organizzazione del' Dipartimento federale delle finanze e delle dogane.

. (Del 5 aprile 1919.)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, Vistò i;l messaggio del Consiglio 'federale 10 set. temlbre' 1918,

decreta: Art. I' ' . Il, Dipartimento federale, dielle finanze e delle do¬ gane comprende le seguenti, divisioni: 1. 'L'ulfifiicdo delle 'finanze; 2. Il controllo delle finanze; 3. Il servizio di cassa e contabilità; 4. La zecca; 5. L'ufficio dii statistica; 0, L'ulffiicio cj,ei pési e, delle misure;

7. L'ufficio delle materie d'oro e d'argento; 8. L'ufficio delle contribuzioni; 9/ L'amministrazione delle dogane; : , ·10. La regia degli alcool.

Organizzazione delle divisioni.

·

· Art. 2.

Ufficio delle finanze.

L'ufficio delle finanze comprende il seguente personale: .

' , 'Capodivisione; ' la aggiunto e sostituto del capodivisione; 2° aggiunto; Segretario traduttore; iSegretari di cancelleria ; Registratore; Tenitor,è dell'inventario degli immobili; Commessi di la e di 2a classe; Intendenti degli immobili;

Aiuti di cancelleria.

Art. 3.

. .

Controllo delle finanze.

Il controllo dèlie finantee comprende il seguente1 personale: · 'Capodivisione; , ' 1° aggiunto e sosti tufo del capodivisione; 2° aggiunto; , · Segretario della delegazione délié finanze e delle commissioni delle finanze delle 'Camere fe¬ derali'; , · Uno, o due segretari; Uno o due capire vis ori ; ·., Un registratore; ~ Revisori d.i,la .e di 2a classe; Aiuti dei revisori. -

Art. 4.

Cassa e contabilità.

11 servizio di cassa e contabilità comprende il u en te personale: · 'Capo-divisione; Aggiunto e sostituto elei capodivisione; 'Cassiere d'i 'Stato; Aggiunto 'del Cassiere di, Stato; Primo contabile; Segretario di elivisione; Secondo cassiere (cassiere militare); 'Contabile; ^ '

.Revisore eli la classe; Aiuti contabili'; Revisore di 2a classe; ; v . Registratore-co mfmesso ; Com messii di ìa classe; ' Aiuto cassiere; . » Spedizioniere; . · -Commessi dii 2a classe; .Contatori delle monete; Aiuto di 'cancelleria;Altri aiuti d'ambo i sessi.

'

Art. 5.

Zecca.

La zecca comprende il seguente personale: Direttore della zecca; Contabile-verificatore, vicedirettore; Capo delle officine monetarie; 'Capo della: tipografia dei", francobolli; Primo meccanico; . Primo macchinista; ' ' Portinaio.

' 0

438

'

Art G.

Ufficio di statistica.

All'ufficio di statistica è proposto un direttore,, il quale da alle sue dipendenze due .sezioni ecl'-di per¬ sonale seguente: '
a) Sam$'zk) fenico: -,
Aggiunto tecnico e vicedirettóre; Statistici di la e di 2a classe; Aiuti-statistici di la e di 2a classe; -Altri -aiuti d'amlx) i sessi.

b) Semino wmimMrntmtnvo: (Aggiunto amministrativo; 'Bibliotecario; Uno o due traduttori; Aiutosbiblioteoarip; ' · Stenod a ttil ografo ; Commessi di lu e- di 2a classe. / .

-Art. 7.

Ufficio dei pesi e delle misure. ' iL'ûflficio dei. pesi e delle misure comprende il se¬ guente personale: · · .· ' / 'Direttore; , , , 4 Aggiunto e vicedirettore; .

.

· Tre o quattro ingegneri e fisici; · Funzionari tecnici; Segretario di cancelleria; 1 Commessi. ' ' .V Art. 8. ·" Ufficio delle materie d'oro e d'argento.

, D'ufficio delle materie d'oro e d'argento c o m pr e n - ·: '§ de i seguenti funzionari:

' ' .Direttore che funge anche da commissario della '.

.

zecca; 1 · -,

439 Aggiunto e vicie -direttore; .

Verificatori' di la e di 2a classe; Segretari di cancelleria, di la e di- 2a classe; "Commessi di la e di 2a classe: Aiuti.

·V - .

''

Art. 9.

' · -v · ^ < Ï:

Ufficio delle contribuzioni, Amministrazione delle dogane e Regia degli alcool.
'
.

"
.
Per l'organizzazione dii 'queste amministrazioni saranno emanate disposizioni speciali.

.

"· ' ' Art, 10. ^
I funzionari del Dipartimento delle finanze sono
sottoposti alla legge generale sugli stipendi e distri. buiti come segue nelle- classi di stipendio: ;

iv-:/

S, Classa col massimo aum ntato.

. I capid ivi sione dell'uffibio delle finanze, del con¬ trollo delle finanze, del servizio di cassa e contabilità : e il direttore dell'ufficio di statistica.

.

.

; A I. Classe "senza aumento del massimo.

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-v.A

:

. 11 19 aggiùnto dell'ufficio delle finanze, il direttore della zecca', il i°. aggiunto del servizio di cassa e con¬ tabilità, raggiunto' tecnico dell'ufficio eli statistica, il direttoredell'ufficio .dei pesi, e delle misure"e il di' rettore dell'ufficio delle materie d'oro e d'argento.

II. Classe.

Ili 2° aggiuntò .dell'ufficio delle finanze, il contaèile-'verif.icatore della zecca, il 2° aggiunto del con¬ trollo delle .finanze, il segretario della delegazione delle finanze delle Camere federali, il cassiere di Stalo, l'aggiunto'del cassiere di Stato, il primo contabile ed> : il segretario di divisione del servizio di cassa è con.

· . .

"... '

440

,

labilità; raggiunto amministrativo dell'ufficio di stati¬ stica, raggiunto1 deiU'iu'fficio dei pesi e delle misure, lo aggiunto dell'ufficio delle materie d'oro e d'argentò.

III. o II. Classe.

·Il segretario-traduttore dell'ufficio delle finanze,, i segretari e i capire viso ri del controlio delle finanze, gli ingegneri ed i fisici dell'uifîicio dei pesi e delle misure.

: III. Classe.

il segretari di cancelleria ed il tenitore dell'inven¬ tario degli immobili presso l'ufficiò delle finanze, ilcapo delle otflficine monetarie ed il capo della tipogra¬ fia dei francobolli postali presso la zecca, i revisori di la 'classe del controllo delle finanze, il secondo cassie¬ re (cassiere militare), il contabile-ed il-revisore d'i j.a classe del -servizio, di cassa e-contabilità, gli statistici ·di lil classe, il bibliotecario ed i traduttori dell'ufficio di statistica, i segretari di -cancelleria di ia classe e i verificatori di la classe dell'ufficio delle' materie d'ora e d'argento. , IV. o III. Classe.

ili registratore dell'ufficio delle finanze, il regi¬ stratore del controllo delle finanze-, il segretario di cancelleria dell'uifificio dei pesi e delle misure.

IV. Classe.

IT primo meccànico ed il primo macchinista della zecca, i. revisori di 2a classe'del controllo delle finanze, gli aiuti contabili, il revisore di 2a classe ed il regi¬ stratore-commesso del servizio di cassa e contabilità, gli statistici di 2a alasse dell'ufficio di statistica, i fun¬ zionari tecnici ed il segretario di cancelleria dell'ufficio dei pesi e delle misure, i 'segretari' di cancelleria, ed i verificatori di 2a classe dell'ufficio' . dei pesi-e delle misure. · ,
·
,'

441 V. Classe.

a

·1 compiessi di i classe, g*li aiuti-revisori,' l'aiu-tocassiere e lo spedizioniere della cassa di Siate, gli aiuti, gli- aiuti-statistici' di ta classe e lo stenodattilo¬ grafe dell'ufficio d'i statistica. 0 VI. Classe.

a

I commessi di 2 classe, gli aiuti-revisori, i -con¬ tatori delle monete, gli aiuti-statistici di 2a classe.

VII. Classe.

Gli aiuti' di cancelleria, gli aiuti d'ambo i sessi e il'portinaio della zecca. » . Gli intendenti degli immobili delle piazze d'armi sono diesjgnati dal Consiglio -federale in quanto sia possibile tra. i funzionari che vi abitino già, perchè possa essere loro affidata l'aimiiinisirazione degli im¬ mobili come impiego accessorio; la loro retribuzione annua ò fissata (lai Consiglio 'federale. Quando fosse riconosciuta necessaria là creazione d'uffici speciali d'intendenti d'immobili, il Consiglio federale è auto¬ rizzato a crearli e a determinarne la classe di stipendio.

·Il portinaio della zecca fruisce dell'alloggio, della ; illuminazione e del riscaldamento gratuiti.

Art. * i I.

'Le condizioni d'assunzione e di retribuzione degli °Peraj delle intendenze degli immobili e'della "zecca sono fissate dal dipartimento delle 'finanze.

·

' ' / Art. \2.

II Consiglio federale distribuisce nelle categorie e c-lassi di stipendio previste dalla pre-sente legge i ,'funzionari attuali delle divisioni del dipartimento del¬ le, finanze elencq^e all'art-. 1, numeri-t a 6, inclusiva-

442 mente, e decide quali saranno i loro, stipendi all'en¬ trate in vigore di questa legge.

Ili Consiglio federale emana inoltre le ordinanze necessarie per l'esecuzione della presente1 legge, spe¬ cialmente quelle concernenti l'assetto, la direzione, la vigilanza e la gestione di tutta l'amministrazione delle finanze della Confederazione.

Art. 13.

La ' presente legge entra in vigore allo spirare del termine di referendum.

A contare da questa data, tutte le disposizioni emanate ciarla Confederazione che siano in contraddi¬ zione con-quelle della presente legge saranno abrogate.

iSono particolarmente abrogate: ;1. La. legge federale del I'll dicembre 1882 sulla riorganizzazione del dipartimento delle finanze, ' gli.

onorari e le cauzioni dei. suoi funzionari ed impie¬ gati *).

/ ' .

' 2. La legge federale del 18 settembre 1891 sulla creazione di un'amministrazione dei titoli dèlia Con¬ federazione * *).

...

3. La legge'federale del 21 giugno 1017 che modi¬ fica l'art. .10 della legge federale del 24 giugno 1009 sui pesi e le misure ***). [ .

I · Così decretato dial Consiglio degli Stati, , - Berna, o aprile 1010.

»

11 Presidente: FEDERICO BRÙGBER.

Il Segretario: Kasi.in.

*) Vedi Raccolta Ufficiale, N. S.,-voi. VII,, pag. 59.

**) Vedi Raccolta Ufficiale, X. S., vol. XII, pag. 690.

***) Tedi Raccolta Ufficiale, N. S., vol. XXXIII, pag. 898.

Wò Così decretato cfal Consiglio Nazionale, Berna, 5 aprile 1910.

Il Presidente : li. HABERLIN.

, il Segretario.' Stkigkh.

Il Consiglia federale décréta : La presente legge.sarà pubblicata in conformità dell'articolo 89, capoverso 2°, delta. Costituzione fede¬ rale e dieli'art. 3 della legge federale 17 giugno 1874 , concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna,. 5 aprile 1919. ,

^

Per . ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione.'

Stkigeh. .

Data della pubblicazione : 9 aprile 19 Î9.

Termine d'opposizione : 8 luglio 1919.

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Legge Federale sull´organizzazione del Dipartimento federale delle finanze e delle dogane (Del 5 aprile 1919.)

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30.04.1919

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