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Messaggio del Consigliò federale all'Assemblea federale concernente ' la ratifica della convenzione conchiusa tra la Svizzera e l'Italia per la costruzione e l'esercizio di

una, ferrovia elettrica a scartamento ridotto da Locamo a Domodossola.

(Del 31 marzo 1919.)

Ori. Si'gg. Presidente e Consiglieri, ' \ Col decreto federale del 23 giugno 1.905 (Ruc.colta ferroviaria ufficiale, XXI, 166, edizione fran¬ cese) venne accordata al sig. Francesco Balli, a Locarno, per conto di una Società anonima per azioni da costituirsi, una concessione per la co¬ struzione e l'esercizio di una ferrovia a scarta¬ mento ridotto da Locamo a Camedo, frontiera na¬ zionale (ferrovia della Cento valli).

La società anonima per azioni si è costituita sotto il nome di « Società Ferrovie Regionali Ti¬ cinesi» con sede a Locamo, ed lia costruito la Se¬ zione, Pontebrqlla-Öamedo (frontiera). I lavori eli costruzione sono quasi ultimati. Questa sezione, che è il prolungamento della linea esistente Lo'carno-Pontebrolla, forma, insieme. vcon quest' ul¬ tima, il tronco svizzero Locarnò-Camedo (frontie¬ ra) della ferrovia internazionale Locamo-CamedoDomodossola. Anche i lavori della sezione italiana Domodossola-frontiera svizzera (Camedo) sono così avanzati che i.due tronchi potranno essere aperti all'esercizio simultaneamente, non appena le circostanze lo permetteranno. ' . .

· La Società Ferrovie Regionali Ticinesi e la Società Subalpina di Imprese Ferroviarie a. Ró¬ ma, concessionaria del tronco italiano Domodossola-

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Camedo, allo scopo di assicurare 1' esercizio rego¬ lare di questa linea internazionale, avevano dap¬ prima elaborato un disegno di contratto di gestione in comune -dell'intera linea. Gerte disposizioni di questo contratto avendo sollevato. serie obbiezioni da parte di alcuni servizi dell'Amministrazione fe¬ derale chiamati a dare il loro' parere sul disegno di contratto, le Società ferroviarie interessate deci"sero di ritirare quest'ultimo) "sostituendolo con un disegno di convenzione internazionale^ Questo disegno di convenzione fu pure sotto¬ posto dal nostro Dipartimento delle ferrovie all'e¬ same dei servizi dell'amministrazione federale. Per tener conto delle modificazioni suggerite da questi · servizi)-il Dipartimento, delle ferrovie dovette ela¬ borare un secondo disegno di convenzione, sotto¬ posto esso pure ad un esame suppletivo dei dipar¬ timénti interessàti che si. dichiararono ora d' ac¬ cordo colle modificazioni introdotte in questo Se¬ condo disegno. Il Consiglio di Stato del Ticino, richiesto del suo parere, si.esprimeva.pure favore¬ volmente sul detto disegno di conyenzione.

Le disposizioni principali della convenzione èlio fu firmata il 12 novembre 1918, a Roma, dei plenipotenziari dei due Stati contraenti, sono1 le seguenti : ' .

I dqe Governi si obbligano ad assicurare l'e¬ sercizio della ferrovia in base alle concessioni ac¬ cordate in' Isvizzera ed in Italia alle due Società interessate (art. 1). Il raccordo dei due tronchi è fatto alla' frontiera, dei due -Stati, à Borgnone-Camedo (art. 2)., La costruzione dei due tronchi .e quella del materiale di trazione essendo fatta in base a principi! uniformi, l'esercizio si farà da Locamo a Domodossola senz'interruzione'alla fron¬ tiera per il cambio del materiale rotabile (art. 4).

Il materiale di trazione controllato, da uno dei due Stati sarà ammesso senza nuovo esame sulla linea dell'altro Stato. Tutto il materiale necessa¬ rio all'esercizio potrà essere. introdotto esente da' ogni dazio sul territorio di ambedue gli Stati con¬ traenti (art. 8). Una convenzione speciale da con¬ cludersi tra le due Società fisserà i particolari del

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servizio di trazione in comune, e questa conven¬ zione sarà sottoposta all'approvazione degli Stati contraenti a richiesta delle autorità competenti dei due paesi (art. 5). Le operazioni doganali do¬ rranno -farsi, per i viaggiatori, alla « Fermata delle dogane» per quanto riguarda l'Italia, ed.a Cameno-confine per la Svizzera. Per le merci e gli ^animali quéste operazioni verranno fatte alla sta¬ gione di Camedo (art. 6). , -I servizi postale, telefonico e telegrafico sa¬ ranno regolati da accordi speciali tra le amministrazioni competenti dei due paesi (art. 7). La polizia ferroviaria sarà ; esercitata da funzionari · delle due Società sotto la vigilanza delle compe¬ tenti autorità dei due Stati e secondo le norme ·çd i regolamenti jn vigore in ciascuno di essi (articolo ,9). Se un. impiegato addetto alla trazione ·della ferròvia. dev'essere arrestato, le autorità de¬ gli Stati contraenti ne daranno avviso in tempo utilç all'amministrazióne cui concerne, affinchè lo \ impiegato grossa all' occorrenza essere sostituito nel servìzio (art. 10). Là convenzione sarà rati- . , ficatà e le ratificazioni saranno scambiate a Poma appena sarà possibile. Essa resterà in vigore fino ad un anno dopo che, sarà stata denunziata dal¬ l'uno o dall'altro dei due Stati contraenti.

La convenzione non dovendo più essere rati-' . -ficata, da parte svizzera, che dall'Assemblea fede¬ rale, noi vi proponiamQ di adottare il disegno di ·decreto seguente e profittiamo dell'occasione per presentarvi, signor ,Presidente e Consiglieri, i sensi .< ·della nostra massima considerazione, Berna, 31 marzo 1919.

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In nome del Consiglio federale svizzero, Jl Presidente della Con federazione : ·ADOR.

Il Cancelliere della Confederazione.' ' Stkigkr.

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Messaggio del Consiglio all´Assemblea federale concernente la ratifica della convenzione conchiusa tra la Svizzera e l´Italia per la costruzione e l´esercizio di una ferrovia elettrica a scartamento ridotto da Locarno a Domodossola. (Del 31 marzo 191...

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10.04.1919

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