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FOGLIO JEDER ALE Anno XVII0. Berna, 11 aprile 1934. Volume I.

Si pubblica di regola una volta la settimana. Prezzo: Fr. 1 l'anno per gli abbonati paganti al Foglio officiale del Cantone Ticino e per gli abbonati di lingua italiana al Loglio officiale del Cantone dei Grigioni, e fr. 10 per i soli abbonati al Foglio Federale.

Rivolgersi all'Amministrazione del Foglio Officiale dèi Cantone Ticino in Bellinzona.

Termine d'opposizione ; 26 giugno 1934.

Legge federale sulle garanzie politiche e di polizia in favore della Confederazione.

, (Del 26 marzo 1934.)

L' ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto il messaggio del Consiglio federale del 9 ottobre 1933, decreta : Art. 1.

Durante le sessioni parlamentari, nessun deputato del Consiglio nazionale o del Consiglio degli Stati può, senza il previo suo consenso o la preventiva autorizzazione del Consiglio a cui appartiene, essere ' perseguito in via giudiziaria o di polizia per crimini o delitti che non si riferiscono alle sue funzioni.

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Rimane riservato l'arresto preventivo in caso di presunzióne di fuga o, se si tratta di crimine, in caso di flagrante reato ; l'autorità che ordina tale arresto dovrà peraltro chiedere direttamente, entro le ventiquattro ore, il consenso del Consiglio interessato, salvo che il de¬ putato in causa non lo dia egli stesso per iscritto.

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130 Art. 2.

Quando, all'apertura di una sessione, per uno dei reati previsti all'articolo Io sia già stato iniziato procedimento di polizia o giudi¬ ziario contro un deputato, questi può, 'per mezzo del Consiglio fede¬ rale, domandare al Consiglio a cui appartiene che vengano sospesi così l'arresto come le citazioni od operazioni giudiziarie importanti.

La domanda non ha effetto sospensivo.

2 Por gli arresti ordinati durante una sessione, si procede in con¬ formità del secondo capoverso dell'articolo 1°.

Art. 3.

·L'immunità parlamentare non può essere invocata quando si tratta d'una pena di detenzione pronunciata con una sentenza cresciuta in giudicato, la cui esecuzione è stata ordinata già prima della sessione.

Art. 4.

I membri del Consiglio federale, il Cancelliere della Confede¬ razione e i rappresentanti o commissari federali non possono essere perseguiti nel senso dell'articolo lo senza il loro consenso scritto o l'au¬ torizzazione del Consiglio federale.

2 Parimente un membro del Tribunale federale non può essere perseguito nelle stesse condizioni, senza il proprio consenso scritto o l'autorizzazione del Tribunale federale.

s Le disposizioni degli articoli 1 a 3 concernenti l'apertura o la durata delle sessioni parlamentari s'applicano per analogia all'inizio o alla durata delle funzioni o missioni qui contemplate.

4 L'articolo 1, secondo capoverso, e l'articolo 2, secondo capoverso, sono applicabili per analogia.

5 I termini di prescrizione o di perenzione non decorrono finche ò in corso la procedura per la concessione o il rifiuto dell'immunità.

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Art. 5.

Se il Consiglio federale o il Tribunale federale negano l'autoriz¬ zazione a procedere, l'autorità competente per l'azione penale può, en¬ tro dieci giorni dalla comunicazione della decisione, ricorrere all'As¬ semblea federale plenaria. .

Art. 6.

· 1 . Chiunque, scientemente e senza il consenso dell'interessato o l'autorizzazione del Consiglio competente, opera òdi ordina l'arresto di persone protétte dagli articoli precedenti, ovvero omette di chiedere

131 il consenso prescritto nel secondo capoverso dell'articolo .1, sarà punito con multa fino a duemila franchi, combinata nei casi gravi con la de¬ tenzione fino a sei mesi. Rimangono riservati gli arresti preventivi, di cui all'articolo 1, secondo capoverso, e 2, secondo capoverso.

2 II reato è sottoposto alla giurisdizione della Corte penale federale.

Art. 7.

È nullo qualsiasi atto di procedimento penale intrapreso, violando la presente legge, contro una delle persone da essa protette.

Art. 8.

I crimini e delitti contro la vita, l'incolumità e la libertà perso¬ nale di membri del /Consiglio federale o del Cancelliere della Confe¬ derazione sono giudicati dal Tribunale federale. Lo stesso è dei cri¬ mini e delitti contro l'onore, in quanto essi si riferiscano alla gestione di questi magistrati.

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Questi reati sono sottoposti alla giurisdizione del Tribunale fe¬ derale anche quando sono commessi contro la persona di membri del¬ l'Assemblea federale o del Tribunale federale, di giurati federali, del procuratore generale della Confederazione o di giudici istruttori fede¬ rali, di supplenti o di sostituti di questi funzionari, o di rappresentanti o commissari federali, mentre queste persone si trovano in effettivo servizio della Confederazione.

s Rimangono riservate le disposizioni concernenti la competenza del Tribunale federale in quanto si tratti di crimini e delitti contro la Confederazione e i poteri federali.

Art. 9.

I membri del Consiglio federale e del Tribunale federale come pure il Cancelliere della Confederazione conservano il loro domicilio politico e civile nel Cantone dove hanno il diritto di cittadinanza. Se posseggono questo diritto in più Cantoni, saranno considerati, per riguardo all'arti¬ colo 96 della Costituzione federale, come cittadini del Cantone nel quale avevano il loro domicilio al momento della loro elezione e, se non erano domiciliati in uno di questi Cantoni, saranno considerati come cittadini del Cantone in cui il diritto di cittadinanza è stato acquistato da ultimo.

1 ssi sottostanno alla sovranità e alla legislazione di questo Cantone per tutto ciò che li concerne come persone private. Questa massima non è pero applicabile al possesso dei beni immobili nè alle imposte indirette.

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m Art. 10.

La Cassa foderale e tutti i fondi amministrati dalla Confederazione, come pure gl'immobili, stabiliménti e materiali destinati ad uno scopo federale immediato, sono esenti da ogni imposta diretta cantonale.

Art. l'I.

il Cantoni sono responsabili di qualsiasi distruzione o danneggia¬ mento di beni della Confederazione cagionati da torbidi verificatisi sul loro territorio.

Art. 12.

Quando, per eausa di torbidi, il Consiglio federale reputi minac¬ ciata la sicurézza delie autorità federali nei luogo della loro sede, esso ha la facoltà, indipendentemente dalle misure di · sicurezza previste nella Costituzione, di trasferire le proprie sedute in un altro luògo e di ivi convocare anche l'Assemblea fédérale.

Art. 13.

Se, in seguito ad una sommossa od altro atto di violenza, il Con¬ siglio federale non si trovasse più in istato di agire, il presidente del Consiglio nazionale o, in caso d'impedimento, il presidente del Consi¬ glio degli Stati, ha l'obbligo di radunare immediatamente i due Con¬ sigli legislativi in un Cantone che egli sceglierà.

Art. U 1 di edifici destinati all'uso delle autorità federali sono sottopo¬ sti all'immediata polizia di quest'ultime.

2 Durante le sessioni dell'Assemblea federale, ciascun Consiglio esercita la polizia, nell'aula delle sue sedute.

Art. 15.

1 Le contestazioni che potessero sorgere intorno all'applicazione della presente legge sono di competenza dell'Assemblea federale ple¬ naria. Fanno eccezione le contestazioni intorno all'applicazione del¬ l'articolo 10 che rientrano nella competenza del Tribunale federale.

2 " Il Consiglio federale prende le misure provvisorie che si ren¬ dessero necessarie...

Art. 16.

·Sono abrogati dalla presente legge : a) la legge del 23 dicembre 1851 sulle garanzie politiche e di poli« zia della Confederazione ;

133 b) l'articolo 60 del Codice penale federale del 4 febbraio 1853 ; e) l'articolo 15, secondo capoverso, della legge del 22 marzo '1893 sull'organizzazione giudiziaria federale.

Art. 17.

Il Consiglio federale fissa il giórno in cui la presente legge en¬ trerà in vigore.

Così decretato dal Consiglio nazionale, Berna, 2'2 marzo 1934. ' Il Presidente : J. Huber.

Il Segretario : F. V. Ernst.

Così decretato dal Consiglio degli Stati, Berna, .26 marzoi 1934.

Il Presidente : A. Riva.

Il Segretario : Leimgrnber.

. Il Consiglio federale decreta: La presente legge federale sarà pubblicata in conformità dell'arti¬ colo 89, secondo capoverso, della Costituzione federale e dell'art. 3 della legge federale 117 giugno .1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 26 marzo 1934.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Vicecanceüiere :
Lefmgruber.
Data della pubblicazione : 28 marzo 1934.

Termine d'opposizione : 26 giugno 1934.

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Legge federale sulle garanzie politiche e di polizia in favore della Confederazione. (Del 26 marzo 1934.)

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