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Parere del Consiglio federale all'Assemblea federale circa l'iniziativa parlamentare sul diritto di voto e di eleggibilità per i diciottenni (Del 20 ottobre 1976)

Onorevoli presidenti e consiglieri, II 12 marzo 1975, il consigliere nazionale Ziegler-Ginevra ha presentato, giusta l'articolo 93 capoverso 1 della Costituzione federale, un'iniziativa individuale intesa ad abbassare a diciott'anni l'età richiesta per l'esercizio del diritto di voto e di eleggibilità.

Il 17 dicembre 1975, il Consiglio nazionale ha deciso di dar seguito all iniziativa. Nel rapporto del 14 giugno 1976, la commissione incaricata dell' esame preliminare propone conseguentemente di abbassare a diciott'anni l'età richiesta per l'esercizio del diritto di voto e di eleggibilità e di sottoporre al voto del popolo e dei Cantoni una corrispondente modificazione dell'articolo 74 capoverso 2 della Costituzione federale. Il rapporto commissionale (FF 7976 II 1377) ci è stato trasmesso per parere in applicazione dell'articolo 21 octles della legge sui rapporti fra i Consigli (LRC).

1. Sulla scorta di due interventi parlamentari (postulato Tanner del 3 giugno 1970 e postulato Ulrich del 17 giugno 1970), a suo tempo avevamo già incaricato la Cancelleria federale di istituire una commissione di studio per esaminare fra l'altro l'opportunità di abbassare la maggiore età civica.

Il 21 marzo 1973, abbiamo preso conoscenza del rapporto di questa commissione (Commissione di studio per l'esame di proposte di riforme per l'elezione del Consiglio nazionale e la maggiore età civica) e incaricato ad un tempo la Cancelleria federale di procedere a una pertinente consultazione presso i Cantoni e i partiti.

Il 14 novembre 1973, abbiamo deciso di non più trattare il problema del diritto di voto e di eleggibilità in considerazione delle elezioni al Consi1976 -- 748

1136 glio nazionale del 1975, bensì di riprenderne, se del caso, l'esame a tempo debito, talché l'eventuale riforma potesse essere messa in vigore per il 197.9.

Questa nostra decisione fu dettata soprattutto dalle seguenti considerazioni: a. la procedura di consultazione presso i Cantoni e i partiti, nonché un' inchiesta svolta dalla Cancelleria federale presso 30 000 giovani di tutto il Paese, non avevano rilevato una tendenza univoca; b. nel 1972 e nel 1973, l'abbassamento della maggiore età civica era stata respinta, in parte a forte maggioranza, in 5 Cantoni (BL, GÈ, SH, GL, BS); e. l'apparato legislativo della Confederazione era già sovraccarico; d. la proposta in esame non aveva urgenza particolare.

Di questa nostra decisione vi abbiamo informato nel rapporto di gestione del 1973. Successivamente, ritenendo ancor valide le considerazioni suesposte, non abbiamo inserito nemmeno nelle direttive della politica governativa per gli anni 1975-1979 una corrispondente proposta di revisione costituzionale.

2. Ancor oggi -- come già nel 1973 -- riteniamo che vi siano motivi prò e contro un abbassamento della maggiore età civica. Non si può per esempio dimenticare che ::1 corpo elettorale è invecchiato e che vi sarebbero anche sicuri vantaggi a sottoporre una volta alla decisione del popolo e dei Cantoni una questione di anni sul tappeto a livello federale e cantonale.

Tuttavia, a nostro parere le considerazioni che tre anni or sono ci indussero a soprassedere sull'affare sono tutt'ora valide e preminenti. Lo dimostra soprattutto il fatto che nel frattempo in sei Cantoni il responso del popolo è stato ancora negativo (nel Cantone Sciaffusa per la seconda volta; nel Cantone Friburgo si trattava di portare da 25 a 20 anni l'età richiesta per il diritto di eleggibilità). Pur comprendendo le argomentazioni della commissione non possiamo dunque condividerne la proposta. Anzi, ancor oggi riteniamo che la questione debba essere per il momento accantonata.

3. Se le Camere federali dovessero però decidere di sottoporre la questione al popolo e ai Cantoni, la disposizione costituzionale proposta dovrebbe essere redatta nei termini seguenti: " Ha diritto di voto, in tali elezioni e votazioni, ogni Svizzero o Svizzera che abbia compiuto il diciottesimo anno d'età, né sia privato, secondo la legislazione della Confederazione (invece di « . . . secondo la legislazione della Confederazione o del Cantone di domicilio»), dei diritti politici.

Fino a poco tempo fa, il legislatore federale non aveva fatto uso della sua facoltà (art. 74 cpv. 3 Cost.) di emanare disposizioni uniformi sul diritto di voto in materia federale. I Cantoni, in virtù dell'articolo 74 capoverso 2 della Costituzione federale, erano dunque liberi di estendere le

1137 cause di privazione del diritto di voto previste dal diritto federale (art. 66 Cost.). L'entrata in vigore della nuova legge federale sui diritti politici modificherà questa situazione giuridica nel senso che potrà essere escluso dal diritto di voto in materia federale soltanto l'interdetto per infermità o debolezza mentali. Il legislatore federale esaurisce pertanto la facoltà conferitagli dalla Costituzione di disciplinare definitivamente i motivi d'esclusione in materia federale, rendendo così senza oggetto la corrispondente riserva in favore dei Cantoni giusta l'articolo 74 capoverso 2 della Costituzione federale. Nell'ambito dell'eventuale riforma preconizzata dall'iniziativa Ziegler si dovrebbe dunque abrogare anche a livello formale la riserva fatta in favore della legislazione cantonale.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

Berna, 20 ottobre 1976 In nome del Consiglio federale svizzero: II presidente della Confederazione, Gnagi II cancelliere della Confederazione, Huber

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22.11.1976

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