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Decreto federale sul referendum in materia di trattati internazionali # S T #

(Del 17 dicembre 1976)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, vista l'iniziativa popolare «contro la limitazione del diritto di voto in materia di trattati internazionali», presentata il 20 marzo 1973 1'>; visto il messaggio del Consiglio federale del 23 ottobre 1974 2) , decreta: Art. l L'iniziativa popolare del 20 marzo 1973 «contro la limitazione del diritto di voto in materia di trattati internazionali» è sottoposta al voto del popolo e dei Cantoni.

2 Essa recita: 1

La Costituzione federale del 29 maggio 1874 è completata come segue:

Articolo 89 capo verso 3 3 1 trattati internazionali conchiusi per una durata determinata o indeterminata devono essere parimente sottoposti al popolo per l'accettazione o il rifiuto quando ciò sia domandato da 30 000 cittadini svizzeri aventi diritto di voto oppure da otto Cantoni.

L'articolo 89 capoverso 4 è abrogato.

" FF 19731 833 > FF 1974 II 1113

2

1976 -- 907

Foglio federale 1976, Voi. Ili

96

1522 II

L'articolo 89 capoverso 3 entra immediatamente in vigore dopo l'accettazione da parte del popolo e dei Cantoni e dopo il decreto d'accertamento dell'Assemblea federale.

Allo stesso momento decorre il termine di referendum per i trattati internazionali in vigore, conchiusi per una durata determinata.

Art. 2 1

Simultaneamente è sottoposto al voto del popolo e dei Cantoni il controprogetto dell'Assemblea federale.

2

Esso recita: L'articolo 89 della Costituzione federale è modificato come segue: 3

II capoverso 2 s'applica parimente ai trattati internazionali: a. conchiusi per una durata indeterminata e indenunciabili; b. prevedenti l'adesione a un'organizzazione internazionale; e. implicanti un'unificazione multilaterale del diritto.

4

Per decisione dei due Consigli, il capoverso 2 può essere applicato anche ad altri trattati internazionali.

5 L'adesione ad organizzazioni di sicurezza collettiva o a comunità sopranazionali deve essere sottoposta al popolo e ai Cantoni per l'accettazione o il rifiuto.

Art. 3 Si raccomanda al popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa popolare e di accettare il controprogetto.

Così decretato dal Consiglio nazionale Berna, 17 dicembre 1976 II presidente, Wyer II segretario, Hufschmid Così decretato dal Consiglio degli Stati Berna, 17 dicembre 1976 II presidente, Münz II segretario, Sauvant

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Decreto federale sul referendum in materia di trattati internazionali (Del 17 dicembre 1976)

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1976

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27.12.1976

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