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Decreto federale concernente l'iniziativa popolare del Partito repubblicano «per la protezione della Svizzera» # S T #

(Quarta iniziativa contro l'inforestierimento) (Dell'8 ottobre 1976)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, vista l'iniziativa popolare «per la protezione della Svizzera», depositata 11 12 marzo 19741) dal Partito repubblicano; visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 marzo 19762 >, decreta: Art. l L'iniziativa popolare «per la protezione della Svizzera», depositata il 12 marzo 1974 dal Partito repubblicano, è sottoposta al voto del popolo e dei Cantoni.

2 L'iniziativa è del seguente tenore: 1

Alla Costituzione federale del 29 maggio 1874 è fatta la seguente aggiunta: I Articolo 64 quater (nuovo) 1. La Confederazione provvede affinchè il numero degli stranieri, domiciliati e dimoranti, residenti in Svizzera, non superi il 12,5 per cento della popolazione svizzera residente.

2. Se il numero degli stranieri a beneficio di un permesso di domicilio o di dimora supera il 12,5 per cento del numero dei cittadini svizzeri secondo l'ultimo censimento della popolazione entrano in vigore, in deroga all'articolo 69ter, le seguenti disposizioni: "FF 1974 I 1165 2) FF 1976 11317 1976 -- 714

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3.

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La Confederazione limita la validità di tutti i nuovi permessi di dimora e di tutte le proroghe di detti permessi in modo che il cittadino straniero non possa far valere alcun diritto ad ottenere il domicilio.

Come unico provvedimento di lotta contro l'inforestierimento mediante la naturalizzazione agevolata, il Consiglio federale può stabilire, in virtù dell'articolo 44 capoverso 3 della Costituzione, che il figlio nato da genitori stranieri sia cittadino svizzero fin dalla nascita quando la madre sia stata cittadina svizzera dalla nascita e i genitori abbiano il loro domicilio nella Svizzera al momento della nascita del figlio.

Non sono contali nel numero degli stranieri e sono esclusi così dalle misure contro Pinforestierimento: gli stagionali, i frontalieri, i docenti e gli allievi di istituti superiori d'insegnamento, i rifugiati politici, gli ammalati, i membri delle rappresentanze diplomatiche e consolari, i funzionari di organizzazioni internazionali.

Il personale straniero deve essere accordato di preferenza a aziende di importanti prestazioni comunitarie, quali ospedali, case di riposo e case di cura, servizi pubblici, agricoltura, industria alberghiera, industria alimentare, piccole imprese artigianali, servizi familiari.

La Confederazione provvede affinchè nessun lavoratore svizzero possa essere licenziato, per motivi di razionalizzazione o a cagione di provvedimenti restrittiv:., fintanto che nella stessa azienda e nella stessa categoria professionale siano occupati degli stranieri.

II a. L'articolo 69quater entra in vigore non appena l'Assemblea federale ne abbia accertata l'approvazione da parte del popolo e dei Cantoni.

b. La misura secondo I, 1: La riduzione dell'effettivo degli stranieri al 12,5 per cento del numero dei cittadini svizzeri deve essere realizzata entro dieci anni.

Art. 2 Si propone al popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

Così decretato dal Consiglio nazionale Berna, 8 ottobre 1976 II presidente, Etter II segretario, Hufschmid

Così decretato dal Consiglio degli Stati Berna, 8 ottobre 1976 II presidente, Wenk II segretario, Sauvant

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Decreto federale concernente l'iniziativa popolare del Partito repubblicano «per la protezione della Svizzera» (Quarta iniziativa contro l'inforestierimento) (Dell'8 ottobre 1976)

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1976

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18.10.1976

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