321

Foglio Federale Berna, 9 febbraio 1976

Anno LIX

Volume I

N° 5 Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento annuo fr. 55.-- (semestrale fr. 30.50, estero fr. 73.--) con allegata la Raccolta delle leggi federali.

Rivolgersi alla Tipografia Grassi & Co. (già Cantonale), 6500 Bellinzona Telefono 092/25 18 71 - 25 1,8 72 -- Ccp 65-690

# S T #

76.001

Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente una legge federale sulla metrologia (Del 9 gennaio 1976)

Onorevoli presidente e consiglieri, Ci pregiamo di sottoporvi un messaggio a sostegno di un disegno di legge federale sulla metrologia, equivalente a una revisione totale della legge vigente su i pesi e le misure.

1 Compendio Tenuto conto dell'evoluzione scientifica, tecnica ed economica, come anche della partecipazione della Svizzera alle istituzioni internazionali di metrologia, risulta necessaria una completa revisione della legge federale su i pesi e le misure, allo scopo di adeguarla alle esigenze attuali.

-- -- -- -- --

Il nostro disegno innova segnatamente riguardo ai punti seguenti: Introduzione del sistema internazionale d'unità; Ridefinizione dell'obbligo d'indicare, nel commercio dei beni misurabili, la quantità, il prezzo e, se necessario, il prezzo di base; Allargamento del campo d'applicazione del sistema metrico legale; Ridefinizione dei compiti dell'Ufficio federale dei pesi e delle misure e della Commissione federale di metrologia (commissione consultiva); Adeguamento delle disposizioni penali e miglioramento della procedura di ricorso.

1975 -- 729 Foglio federale 1976, Voi. I

22

322 2 Situazione 21 Sguardo retrospettivo 211 Sviluppo in Svizzera II sistema metrico decimale adottato ufficialmente in Francia nel 1793, fu introdotto nel nostro Paese già nel 1801, ossia sotto la Repubblica Elvetica, ma scomparve assai presto facendo posto a una molteplicità di unità regionali. Il concordato del 1835, inteso all'unificazione dei pesi e delle misure, s'ispirò bensì al sistema suddetto, ma non potè estendersi all'insieme della Svizzera, ancorché la dieta, nel 1836, lo dichiarasse obbligatorio per gli affari federali e la Costituzione del 1848 ne avesse previsto l'introduzione per tutto il territorio nazionale. Il 23 dicembre 1851 fu promulgata una legge federale su i pesi e le misure, fondata sulla Costituzione del 1848, la cui applicazione era integralmente affidata ai Cantoni, sotto l'alta sorveglianza del Consiglio federale, e il cui scopo consisteva nel rendere obbligatorie le misure verificate e bollate come anche le unità legali. Nel 1864 fu emanato un regolamento concernente l'Ufficio di verificazione federale e, nel 1866, la revisione parziale della legge del 1851 istituì il sistema metrico, opzionale rispetto al sistema concordatario già in vigore. L'articolo 40 della Costituzione del 1874, finora immutato, attribuisce alla Confederazione la cura di stabilire il sistema dei pesi e delle misure e affida l'esecuzione delle leggi corrispondenti ai Cantoni sotto la sorveglianza della Confederazione. La nuova legge federale su i pesi e le misure del 31 luglio 1875, fondata su detto articolo, dichiara il sistema metrico l'unico sistema legale e istituisce un'Ufficio federale dei pesi e delle misure. La vigente legge, emanata nel 1909, affida all'Ufficio dei pesi e delle misure, oltre a compiti di metrologia procedenti da transazioni commerciali, il controllo d'altri strumenti di misurazione non sottoposti all'obbligo della verificazione.

Le revisioni parziali del 1928 e 1949 soppressero l'obbligo di verificare i contatori d'acqua e introdussero nuove unità. Più rilevante fu la revisione parziale del 1954 poiché essa incaricò l'Ufficio di procedere alla ricerca di sviluppo nel settore della metrologia e d'eseguire lavori per altri servizi federali o per terzi, disciplinò la competenza d'emanare ordinanze federali e fornì il fondamento per l'ordinanza cosiddetta «sulle dichiarazioni»,
istituente prescrizioni sulle dichiarazioni di quantità e di prezzo nel commercio, segnatamente per i beni preimballati.

212 Organizzazioni internazionali La necessità d'adottare, per i pesi e le misure, un sistema internazionale divenne vieppiù impellente nella misura in cui ebbe sviluppo il commercio internazionale e fu all'origine, in occasione del congresso inter-

323 nazionale di statistiche a Parigi, del 1855, dell'istituzione di un'associazione destinata a promuovere il sistema decimale dei pesi, delle misure e delle monete; in occasione dell'esposizione universale del 1867 fu istituito un comitato dei pesi, delle misure e delle monete e il 20 marzo 1875, dopo una conferenza internazionale del Metro, fu fondata a Parigi la convenzione del Metro alla quale la Svizzera aderì in qualità di Stato fondatore e nella quale sono presentemente rappresentati 43 Paesi. L'organo supremo di quest'organizzazione è costituito dalla Conferenza generale dei pesi e delle misure, che si aduna almeno ogni quadriennio e sceglie le unità di base del sistema come anche le nuove unità che possono esservi successivamente integrate.

La Conferenza generale elegge un comitato internazionale dei pesi e delle misure, composto di 18 membri, che si aduna annualmente e prepara ed esegue le risoluzioni della Conferenza generale. Questo comitato dirige e sorveglia l'Ufficio internazionale dei pesi e delle misure (BIPM) che ha la sede a Sèvres, presso Parigi, e procede dalla Convenzione del Metro. Il BIPM è incaricato non soltanto di conservare unità di base e di trasmetterle agli Stati membri, ma anche di lavori di ricerca e di sviluppo nel campo della metrologia, nonché di compiti amministrativi e organizzativi concernenti i lavori della Conferenza generale, del Comitato internazionale e di tutta una gamma di commissioni peritali. La Svizzera partecipa attivamente ai lavori del comitato e di parecchie commissioni peritali. Nelle risoluzioni della Conferenza generale, sono state stabilite le sette unità di base valevoli presentemente per la lunghezza, il tempo, la massa, l'intensità della corrente elettrica, la temperatura termodinamica, l'intensità luminosa e la quantità di materia come pure un numero rilevante di unità cosiddette derivate. È nato pertanto un sistema di unità razionale e coerente che la Conferenza generale ha denominato nel 1960 «Système international d'Unités» (abbreviato con «SI»). L'introduzione effettiva di questo sistema d'unità in tutti gli Stati membri è uno degli scopi dell'Organizzazione internazionale di metrologia legale (OIML), alla quale la Svizzera ha aderito nel 1955.

22 Opportunità di una revisione totale 221 Evoluzione a contare dal 1909 Al momento in cui la legge vigente su i pesi e sulle misure entrò in vigore nel 1909, i pesi e le misure convenzionali di lunghezza, superficie e volume utilizzati nel commercio erano quasi esclusivamente gli unici strumenti di misurazione di interesse pubblico. Nel frattempo sono però intervenuti mutamenti rilevanti: -- Il progresso scientifico e tecnico ha indotto a misurare altre grandezze fisiche come, ad esempio, l'elettricità, il magnetismo, il calore, i suoni, le radiazioni ionizzanti.

324

-- Le misurazioni interessano non soltanto il commercio, ma anche e sempre maggiormente la scienza e l'industria, le quali esigono misure vieppiù precise.

-- L'esattezza delle misurazioni non mira unicamente a garantire un corretto svolgimento degli scambi commerciali, ma è pure necessaria nell' interesse dell'igiene e della sicurezza pubbliche.

--' Le nuove forme di commercio, come i servisol, dotati di moderne tecniche di distribuzione (preimballaggi, imballaggi persi) rendono necessari nuovi metodi di controllo per proteggere il consumatore.

-- Soprattutto però la cooperazione internazionale, che ebbe origine un secolo fa nel settore della metrologia e che ha subito un intenso sviluppo in questi ultimi anni.

222 Precedenti adeguamenti della legge L'opportunità di una revisione totale della legge del 1909 non si è palesata anteriormente, nonostante l'intensità dell'evoluzione, avantutto a cagione della natura stessa di questa legge-quadro che determina solo l'essenziale. Non sussiste invero il minimo dubbio che l'articolo 40 della Costituzione federale non s'applicava meramente ai pesi e alle misure esistenti a quel momento, ma si riferiva a tutto quanto risultava o sarebbe poi risultato misurabile. Fu pertanto possibile di tener conto, attraverso revisioni parziali in cui fu ovvio rinunciare all'eleganza e alla coerenza del testo legislativo, dello sviluppo scientifico e dei nuovi compiti della Confederazione nei settori dell'igiene pubblica (protezione contro le radiazioni), della sicurezza (traffico stradale) e della polizia del commercio (controllo del contenuto dei preimballaggi), nel modo seguente: -- Le definizioni delle unità fisiche sono state adottate conformemente alle risoluzioni della Conferenza generale dei pesi e delle misure del 1940.

-- L'Ufficio dei pesi e delle misure (UFPM) è stato esplicitamente incaricato d'avviare gli studi scientifici e tecnici necessari ad una sicura istituzione della metrologia.

-- Fu prevista l'esecuzione di lavori assai importanti per terzi, segnatamente per altri servizi dell'Amministrazione federale.

-- Le categorie di strumenti sottoposti all'esame e alla verificazione sono stati definiti tenuto conto dell'evoluzione prevedibile.

-- L'obbligo di verificazione, ridefinito in funzione dei progressi manifestatisi, è stato applicato agli strumenti di misurazione come anche agli imballaggi e ai recipienti utilizzati nel commercio.

325 223 Carenze della legge attuale Una revisione totale della legge era già stata prevista al momento delle revisioni del 1949 e 1954, ma vista la celerità dei processi evolutivi si preferì accettare gli inconvenienti di una revisione parziale. Attualmente però la legge presenta insufficienze sostanziali che ingenerano gravi ripercussioni pratiche.

-- Le disposizioni penali stabiliscono per le multe una somma massima assolutamente inadeguata alle condizioni attuali e non indicano i rimedi di diritto.

-- La collaborazione, che assume un'importanza vieppiù rilevante, con la Divisione di polizia, nel settore degli strumenti di misurazione adibiti al controllo del traffico stradale o dell'inquinamento e con il Servizio federale dell'igiene pubblica, nel campo della protezione contro le radiazioni ionizzanti, si fonda meramente su una prescrizione generale disciplinante la collaborazione dell'UFPM con altri uffici federali.

-- L'obbligo di dichiarare le quantità e i prezzi sui preimballaggi si fonda unicamente su una prescrizione generale di verificazione.

-- La definizione dei compiti e delle attribuzioni dei Cantoni, dell'UFPM e della Commissione federale dei pesi e delle misure non è completa né precisa.

-- A cagione delle importanti modificazioni avvenute negli ultimi 20 anni nel settore delle unità, le definizioni legali di quest'ultime non corrispondono più al sistema attuale e devono pertanto essere adeguate al Sistema internazionale di unità, menzionato sotto 212, la cui introduzione è raccomandata dall'Organizzazione internazionale di metrologia legale, cui la Svizzera appartiene dal 1955.

La Svizzera deve dunque promuovere l'adesione a questo sistema, che sta persino sottentrando alle unità anglosassoni, non soltanto a cagione della sua posizione nella comunità dei popoli, ma pure per evidenti motivi economici. Nel quadro del Mercato comune, il cui Consiglio ha dichiarato il SI obbligatorio nel 1973, la Germania vi ha già provvisto nel 1970; la Gran Bretagna, la Francia, il Bénélux hanno adeguato le loro leggi a detto sistema, che sta per essere introdotto anche negli Stati Uniti. La nostra industria non può pertanto rinunciare di seguire i suoi partner economici in un'evoluzione di siffatta portata.

In compendio, i vantaggi di una essaustiva-revisione della legge, comparati con gli
inconvenienti che cagionerebbe una nuova inevitabile rappezzatura, suggeriscono incontestabilmente una revisione totale.

La fattiva situazione testé descritta ha indotto ad avviare, all'inizio degli anni settanta, i lavori preparatori di una revisione totale della legge. Il 7 agosto 1974, il Consiglio federale autorizzava l'apertura della procedura di consultazione; il disegno che vi presentiamo tiene perciò conto delle osservazioni espresse.

326

23 Principali riforme del disegno Nuova definizione delle unità legali di metrologia in seguito all'introduzione del sistema internazionale d'unità.

Le nuove prescrizioni di metrologia legale s'applicano non soltanto al commercio, ma pure esplicitamente all'igiene e alla sicurezza pubbliche.

Introduzione nella legge dell'obbligo di dichiarare la quantità, il prezzo e, se necessario, il prezzo unitario dei beni misurabili, sussistente dal 1970 (ordinanza sulle dichiarazioni).

Nuova definizione dei compiti dell'Ufficio federale di metrologia e della Commissione federale di metrologia.

Riforma delle disposizioni penali e adeguamento dei rimedi di diritto alle disposizioni vigenti del diritto federale.

3 Risultati della procedura di consultazione 31 Compendio Le 59 autorità, organizzazioni e associazioni che hanno risposto nella procedura di consultazione approvano unanimemente, non soltanto l'idea di una riforma completa della legge sui pesi e sulle misure, ma anche la concezione stessa del disegno, tenuto conto che 10 di esse lo approvano senza apportarvi modificazioni. Prescindendo da proposte di natura redazionale, di cui abbiamo tenuto conto in ogni possibile misura, gli interventi concernevano avantutto i punti seguenti: dichiarazione obbligatoria delle quantità e dei prezzi, obbligo di utilizzare le unità legali, competenze dei Cantoni, istituzione di laboratori di controllo oltre all'Ufficio federale, sistema delle unità di base, determinazione delle multe, denominazione dell'Ufficio e titolo della legge.

32 Dichiarazione obbligatoria delle quantità e dei prezzi Otto Cantoni e cinque associazioni o partiti suggeriscono di rafforzare il sistema delle dichiarazioni obbligatorie delle quantità e dei prezzi; l'Ufficio svizzero del commercio e dell'industria (Vorort), come anche l'Unione svizzera delle arti e dei mestieri disapprovano l'introduzione di prescrizioni sui prezzi in una legge concernente la metrologia.

Nel presente disegno, l'obbligo di dichiarare le quantità, i prezzi e, se necessario, i prezzi unitari risulta stabilito in modo inequivoco, ciò che appunto postulava un numero elevato di Cantoni, partiti e associazioni professionali. Non è stato ovviamente possibile soddisfare il desiderio del

327

Vorort e dell'Unione svizzera delle arti e mestieri di rinunciare all'inserimento di disposizioni sui prezzi. L'indicazione obbligatoria dei prezzi riguarda soltanto la vendita al consumo di beni misurabili e persegue meramente lo scopo di agevolare la comparazione delle diverse offerte espresse, in base sia della misurazione mediante appositi strumenti verificati, sia dell'indicazione della quantità sui preimballaggi. All'uopo è invero indispensabile esigere l'indicazione della quantità, del prezzo e, ove occorra, del prezzo unitario. Queste disposizioni d'altronde escludono esplicitamente qualsiasi intervento statale sulla formazione dei prezzi.

33 Unità legali II Vorort propone di estendere l'obbligo di utilizzare le unità legali non soltanto alle scuole sottoposte alla legislazione federale, ma a tutte le scuole del Paese.

Il Dipartimento militare, a sua volta, suggerisce di mantenere il permill come unità d'angolazione per l'artiglieria.

Il desiderio del Vorort di estendere l'obbligo d'impiegare le unità SI a tutti gli istituti scolastici è stato soddisfatto con l'inserimento di una semplice raccomandazione nell'articolo 7 capoverso 3; in ossequio alla sovranità scolastica dei Cantoni, l'obbligo d'impiego del SI può invero riferirsi solo alle scuole sottoposte alla legislazione federale.

Le PTT, il Politecnico federale di Losanna, il Vorort, il Laboratorio federale di prova dei materiali (EMPA) e la Società svizzera degli ingegneri e degli architetti (SIA) hanno presentato talune proposte teoriche circa le unità di base stesse e il loro numero. È però evidente che il nostro Paese deve attenersi alle norme internazionali.

34 Circondari di verificazione La nuova formulazione dell'articolo 15 tiene conto del desiderio della maggior parte dei Cantoni di poter decidere direttamente, come finora, circa il numero dei circondari di verificazione, con riserva dell'approvazione della Confederazione.

35 Laboratori di controllo L'ordinamento ripreso dall'articolo 16 della legge vigente (che consente al Consiglio federale di istituire laboratori di controllo oltre all'Ufficio o di affidare a taluni istituti compiti nel settore della metrologia) ha suscitato,

328

in taluni Cantoni, il timore di veder sottratte agli uffici cantonali determinate attribuzioni. Va nondimeno osservato che siffatti istituti verrebbero attuati soltanto dopo consultazione dei Cantoni e che i loro compiti consisterebbero unicamente in lavori che, dall'aspetto delle conoscenze e degli effettivi, superano le possibilità dei Cantoni.

36 Disposizioni penali Parecchi Cantoni domandano che la somma della multa sia stabilita in funzione dei guadagni illegalmente conseguiti e delle spese di controllo, mentre taluni altri auspicano la determinazione di una somma massima. Il riveduto articolo 58 capoverso 1 lettera a del Codice penale tiene però già conto di queste osservazioni.

Il Cantone di Vaud e l'Unione liberale democratica domandano un migliore adeguamento del testo all'articolo 248 del Codice penale (falsificazione dei pesi e delle misure).

37 Nuova denominazione dell'Ufficio Soltanto il Vorort si esprime riguardo alla denominazione dell'Ufficio e pertanto, della legge, suggerendo di mantenere la locuzione «pesi e misure».

Essendo più esatto, è però preferibile il termine proposto di «metrologia».

38 Commissione federale dei pesi e delle misure La commissione, che ha esaminato il disegno di legge minutamente, ne raccomanda l'approvazione.

4 Commenti sulle disposizioni della legge 41 Capo primo: Oggetto della legge Articolo 1 L'articolo 1 elenca le diverse materie disciplinate dalla legge nei limiti delle competenze attribuite dalla Costituzione federale alla Confederazione nel settore della metrologia legale. Una nuova disposizione alla lettera e allarga il sistema dell'approvazione e della verificazione parimente ai settori dell'igiene e della sicurezza pubbliche. La lettera d disciplina la dichiarazione obbligatoria delle quantità e dei prezzi nel commercio (che era stata introdotta nell'articolo 25 al momento della revisione del 1954). I lavori e le

329 ricerche indicate alla lettera e già figuravano nel testo riveduto del 1954. La lettera g non modifica il compito dei Cantoni.

42 Capo secondo: Unità di misura Articolo 2, unità legali L'impiego di un sistema internazionale unico e inequivoco, utilizzato in comune da tutti gli interessati, agevola considerevolmente la comprensione vicendevole negli scambi scientifici e commerciali, sia a livello mondiale, sia a livello nazionale.

Articolo 3, unità di base I vantaggi di un sistema d'unità unico, pratico e utilizzabile ovunque, sia per gli scambi, sia per l'insegnamento e la ricerca, hanno indotto la Conferenza generale dei pesi e delle misure a fondare il sistema internazionale d'unità su sette unità ben definite e considerate indipendenti le une dalle altre: il metro, il chilogrammo, il secondo, l'ampère, il kelvin, la mole e la candela. Esse sono chiamate unità di base (cfr. allegato).

II desiderio di circoscrivere in modo vieppiù preciso le unità di base necessita una disamina assai frequente delle definizioni scientifiche che pertanto devono essere inserite nell'ordinanza sulle unità e non nella legge.

Questo sistema a sette pilastri è riconosciuto e utilizzato dalla Commissione elettronica internazionale (CEI), dall'Organizzazione internazionale di normalizzazione (ISO), dall'Organizzazione internazionale di metrologia legale (OIML), da tutti gli Stati europei e segnatamente dalla Comunità europea, della quale una direttiva prevede l'obbligo di introdurre il sistema SI prima del 1978.

Articolo 4, unità derivate Al livello attuale delle conoscenze, si può esprimere qualsiasi grandezza fisica combinando le sette unità di base; questo articolo istituisce pertanto le norme per la formazione delle unità derivate. Al fine però di evitare un riferimento continuo alle unità di base, occorre assegnare una denominazione particolare a certe combinazioni utilizzate per esprimere la misura delle grandezze fisiche d'uso corrente. Il Consiglio federale è pertanto autorizzato a designare queste unità mediante un nome o un simbolo e già è stato approntato il disegno di una pertinente ordinanza.

Articolo 5, unità che non fanno parte del SI Per soddisfare esigenze pratiche, l'ordinanza sulle unità disciplinerà i casi delle unità di impiego corrente che non fanno parte del SI, come ad esempio il kilowattora.

330

Articolo 6, multipli e sottomultipli decimali delle unità SI Poiché le grandezze fisiche da misurare oscillano in una gamma di valori considerevolmente ampia, occorre determinare una serie di termini abbreviati («chilo», «milli»), atti a esprimere i multipli e i sottomultipli delle unità equivalenti matematicamente alle potenze di dieci. Questi «prefissi SI» e i loro simboli sono determinati dalla Conferenza generale e il Consiglio federale ne disciplina l'impiego in Svizzera.

Articolo 7, obbligo di impiegare le unità legali L'obbligo di impiegare le unità legali è definito esplicitamente e minutamente.

Capoverso 2: Nelle transazioni commerciali, dove pertanto una delle parti almeno tratta a titolo professionale, l'obbligo di utilizzare le unità legali s'impone automaticamente, non foss'altro che per garantire la sicurezza del diritto. Un ordinamento chiaro e semplice giova bensì parimente agli interessi dell'economia, in particolare del commercio internazionale e dell'industria ma, se assoluto, oltre che incontrollabile sarebbe contrario al nostro concetto di libertà individuale. Le transazioni concluse fra privati a titolo non professionale non sono pertanto nulle se sono redatte sul fondamento di altre unità. Evidentemente, nel caso di contestazione, il giudice dovrebbe tradurle in unità legali.

Capoverso 3: Anche le scuole devono promuovere rapidamente l'impiego generalizzato delle nuove unità che, per gli istituti sottoposti alla legislazione federale, è d'obbligo. La proposta, presentata nel quadro della procedura di consultazione, di allargare l'obbligo a tutte le scuole è incompatibile con la struttura federalista dell'insegnamento nel nostro Paese.

Capoverso 4: L'elenco delle eccezioni che possono essere ammesse consentirà di risolvere circa i casi in cui è giustificabile una deroga.

43 Capo terzo: Approvazione e verificazione degli strumenti di misurazione Artìcolo 8, strumenti di misurazione Questo articolo definisce gli «strumenti di misurazione».

Una misura (misura materializzata) è il più semplice degli strumenti di misurazione e riproduce permanentemente, durante l'impiego, uno o più valori conosciuti di una determinata grandezza, come ad esempio una scala o una misura di capacità.

Gli apparecchi misuratori sono strumenti complessi che danno direttamente il risultato di una misurazione e consentono di eseguirla nel commer-

331 cio (strumenti di pesatura, contatori ad erogazione continua, contatori d' energia elettrica, ecc.).

Gli strumenti di misurazione ausiliari sono dispositivi che agevolano le operazioni di misurazione o il controllo degli strumenti (ad esempio una lampada-campione per la verificazione dei fotometri, un materiale il cui punto di fusione permette di controllare i termometri, un preparato di radio per la verificazione dei dosimetri).

Articolo 9, approvazione e verificazione Capoverso 1: Per approvazione s'intende l'autorizzazione di utilizzare uno strumento di misurazione, con l'obbligo, se necessario, di una verificazione unica o periodica. La verificazione consiste nell'insieme delle operazioni di controllo e di bollatura di uno strumento di misurazione individuale, eseguita da un servizio competente. Il procedimento di misurazione è la misurazione eseguita secondo una prescrizione vincolante. Le caratteristiche metrologiche incidono, ad esempio, sull'osservanza dei limiti d'errore o sulla riproduttibilità di un risultato.

Capoverso 2: Le prescrizioni disciplinanti le condizioni d'ammissione perseguono lo scopo di assicurare il rispetto di determinate condizioni pratiche o organiche, ad esempio di garantire il servizio di manutenzione, di agevolare il controllo dello strumento, di preservare quest'ultimo da interventi non autorizzati. La realizzazione materiale di queste condizioni è assicurata grazie alle prescrizioni disciplinanti il modo di costruzione di siffatti strumenti, norme che devono continuamente essere adeguate al progresso tecnico e non costituiscono una notevole ingerenza nei diritti degli assoggettati. È pertanto logico di demandare al Dipartimento la competenza di emanare le prescrizioni suddette.

Capoverso 3: Questo Capoverso definisce i doveri della persona responsabile degli strumenti di pesatura.

Articolo IO, campo d'applicazione territoriale Tenuto conto dello sviluppo crescente del commercio internazionale, occorre disciplinare il riconoscimento delle approvazioni e verificazioni eseguite da altri Stati.

44 Capo quarto: Dichiarazione di quantità e di prezzo Articolo 11, metodo della dichiarazione Questo articolo mira a garantire il rispetto dei principi della metrologia legale negli scambi commerciali, tenuto conto segnatamente degli interessi dei consumatori, e recipisce il disciplinamento dell'articolo 25 capoverso 2

332 della legge del 1909 (revisione parziale del 1954), in una forma simultaneamente più generale e più precisa.

Il capoverso 1 obbliga chiunque offra beni o servizi misurabili a esprimere la quantità offerta in unità legali e a indicare su ogni conteggio la quantità fornita. Questo obbligo non vieta, ad esempio, alle centrali energetiche di esigere un acconto mensile per l'energia fornita, ma impone l'allestimento di un conteggio periodico indicante al consumatore il prezzo totale riscosso per una determinata quantità d'energia.

Il capoverso 2 prevede il caso in cui può essere derogato all'obbligo di indicare la quantità, ossia ogniqualvolta la severa osservanza di questo principio provocherebbe difficoltà eccessive.

Il capoverso 3 introduce, ma soltanto negli scambi commerciali con i consumatori, l'obbligo di indicare, oltre alla quantità, il prezzo e, se necessario, il prezzo unitario. Siffatta prescrizione collima logicamente con le finalità della metrologia legale, la quale aspira costantemente alle possibilità di comparazione, le più sicure, le più agevoli e le più precise, tenuto conto che nella scienza e nella tecnica trattasi avantutto, o anzi esclusivamente, di comparare fra di loro grandezze fisiche, mentre che nelle transazioni commerciali si tende piuttosto a comparare grandezze fisiche con prezzi o costi.

Questo modo di procedere implica dunque ovviamente l'indicazione del prezzo e anche quella del prezzo unitario nei casi, in particolare, in cui il contenuto di un preimballaggio non equivale a un numero tondo di unità e non consente dunque di calcolare agevolmente il prezzo unitario. L'obbligo di indicare il prezzo s'imbrica con quello d'esporre i prezzi di dettaglio, previsto nell'articolo 2 del decreto federale del 19 dicembre 1975 concernente .la vigilanza sui prezzi (RU 7975 2552). Occorrerà pertanto armonizzare le prescrizioni esecutive sull'indicazione dei prezzi, che saranno emanate in virtù della legge sulla metrologia e del decreto concernente la vigilanza sui prezzi.

Il capoverso 4 completa queste disposizioni mediante il divieto di presentazioni fallaci.

Articolo 12, prescrizioni disciplinanti le dichiarazioni di quantità e di prezzo È stato ripreso il disciplinamento dell'artcolo 25 capoverso 2 della legge del 1909, costituente il fondamento giuridico dell'ordinanza
sulle dichiarazioni. È peraltro escluso esplicitamente qualsiasi intervento sulla formazione dei prezzi attraverso l'obbligo d'indicare la quantità e il prezzo.

333 45 Capo quinto: Ricerca e sviluppo in metrologia Articolo 13 I rapidi progressi della tecnica continueranno a far sorgere nuovi compiti che potranno essere adempiuti soltanto alla condizione di migliorare continuamente le conoscenze delle persone che sono chiamate a eseguirli. A tal fine devono appunto giovare le ricerche scientifiche dell'Ufficio come anche la sua partecipazione ai lavori di organizzazione nazionali e internazionali.

46 Capo sesto: Competenza e organizzazione dell'amministrazione Articolo 14, compiti dei Cantoni Questo articolo assegna ai Cantoni i compiti che essi già svolgono da lungo tempo.

II capoverso 1 affida loro la verificazione degli strumenti di misurazione e il controllo delle dichiarazioni di quantità e di prezzo.

Il capoverso 2 li incarica delle ispezioni generali, ossia dei controlli periodici riguardo all'osservanza delle prescrizioni sulla metrologia nel settore di loro competenza. I controlli s'allargano alla compilazione e all'aggiornamento di un elenco dei proprietari e fabbricanti di strumenti di misurazione sottoposti alla verificazione, come anche all'ispezione di questi strumenti per controllare se sono stati verificati ufficialmente. L'articolo 22 della vigente legge esigeva un'ispezione generale almeno ogni triennio; le esperienze fatte giustificano per contro di esigerla in futuro soltanto ogni quattro anni.

La possibilità, prevista nell'articolo 17 capoverso 2, di istituire laboratori di controllo oltre all'Ufficio deve essere scelta soltanto per compiti che non possono essere affidati ai Cantoni per motivi tecnici (come ad esempio l'attuale verificazione dei contatori di gas e d'elettricità). I timori espressi nel quadro della procedura di consultazione riguardo a una possibile restrizione del campo d'attività dei verificatori risultano dunque infondati. D'altronde le autorità cantonali verrebbero comunque consultate prima dell'istituzione di nuovi laboratori.

Articolo 15, uffici e circondari di verificazione Questa disposizione riprende analogicamente quella attuale, contenuta nell'articolo 22 della legge del 1909.

334

Articolo 16, prescrizioni disciplinanti i compiti e la competenza dei Cantoni in materia di metrologia legale Queste prescrizioni disciplinano, in margine ai compiti cantonali costituenti l'oggetto degli articoli 14 e 15, i particolari della collaborazione fra i Cantoni, gli uffici di verificazione e la Confederazione. L'ordinanza del 12 marzo 1973 che definisce i compiti e le competenze dei Cantoni nel settore dei pesi e delle misure, entrata in vigore il 1° aprile 1973 sul fondamento degli articoli Ia3,15 e 22 e segg. della vecchia legge, stabilisce il campo d'applicazione e le principali nozioni in materia, determina la ripartizione e l'equipaggiamento dei Cantoni, designa le autorità cantonali competenti e gli altri organi, descrive la bollatura e gli atti ufficiali, regola la formazione e il perfezionamento dei funzionari incaricati dei pesi e delle misure e fissa i rimedi di diritto.

Articolo 17, istituzioni della Confederazione Capoverso 1: La legge non stabilisce più il dipartimento cui è aggregato l'Ufficio ma ne affida la decisione al Consiglio federale.

Capoverso 2: Come già accennammo nel commento dell'articolo 14, i laboratori di controllo assumeranno meramente i compiti che, per motivi tecnici, non possono essere affidati ai Cantoni.

Articolo 18, competenza dell'Ufficio

federale di metrologia

L'articolo 18 corrisponde, pur essendo stato redatto in forma più sistematica, all'articolo 15 della legge del 1909, dal quale si scosta nondimeno riguardo ad un punto; l'elenco dei compiti non è più tassativo, ma enumera soltanto gli attuali lavori concreti, procedenti dalla missione dell'Ufficio che consiste nella preparazione e nell'esecuzione della legislazione relativa alla metrologia.

Articolo 19, Commissione federale di metrologia La Commissione federale di metrologia, indipendente dall'amministrazione non esercita direttamente alcuna delle attività indicate nell'articolo 1 del disegno. Il suo compito principale, esplicitamente definito, consiste nella consulenza all'Ufficio e al Consiglio federale in tutte le questioni di natura assai specializzata, scientifica o tecnica, risultanti dalla metrologia legale.

Articolo 20, emolumenti Questa disposizione permette di istituire tariffe uniformi per tutta la Svizzera.

335

47 Capo settimo: Disposizioni penali Osservazioni In rapporto alla legge attuale, le disposizioni penali sono state sensibilmente aggravate, aumentando le pene e prevedendo nuove infrazioni. Le pertinenti norme sono state introdotte nel disegno allo scopo di punire le infrazioni cui non si applicano le disposizioni dell'articolo 248 del Codice penale, concernente la falsificazione dei pesi e delle misure, ossia le infrazioni riguardanti la sicurezza e l'igiene pubblica come anche le dichiarazioni concernenti beni misurabili.

Articolo 21, impiego di strumenti di misurazione illegali Queste disposizioni puniscono l'utilizzazione degli strumenti di misurazione che sono sottoposti alla verificazione o all'approvazione e che non sono stati verificati o approvati conformemente alle prescrizioni.

Il capoverso 1 reprime la falsificazione di strumenti di misurazione, nei casi in cui non vi è frode nel commercio e nelle relazioni d'affari secondo l'articolo 248 CP.

Il capoverso 3 dell'articolo ordina misure amministrative e prevede la possibilità, per le autorità competenti, di ritirare dal commercio strumenti di misurazione non conformi. Secondo l'articolo 249 del CP, il giudice può ordinare la confisca di siffatti strumenti.

Articolo 22, violazione delle prescrizioni disciplinanti le dichiarazioni di quantità e di prezzo Queste disposizioni consentono di reprimere dichiarazioni false di beni misurabili. Le nuove forme di distribuzione associate a nuove tecniche di vendita, segnatamente il commercio dei beni preimballati, esigono al riguardo disposizioni penali efficaci, per garantire la correttezza degli scambi commerciali. L'esperienza insegna che nel settore dei preimballaggi, fabbricati frequentemente in grandi serie, è possibile conseguire guadagni enormi, in un tempo relativamente breve, indicando quantità false oppure eludendo le prescrizioni concernenti il contenuto. La possibilità per il giudice di ordinare la restituzione allo Stato dei benefici indebitamente conseguiti è disciplinata nell'articolo 58 capoverso 1 lettera a del CP.

Articolo 23, infrazioni commesse in un'azienda Accade sovente che un'infrazione sia commessa nella gestione di un' azienda o nell'esercizio di un'attività per conto di terzi, per cui risulta necessario un disciplinamento speciale. All'uopo abbiamo ripreso le
disposizioni del diritto amministrativo che già hanno fatto buona prova (cfr. art. 6 della legge federale sul diritto penale amministrativo, RS 313; messaggio nel FF 1971 I pag. 727 e segg.).

336

Articolo 24, competenze II perseguimento penale spetta come finora ai Cantoni.

48 Capo ottavo: Rimedi di diritto Articoli 25 e 26, opposizioni e ricorso Contro le decisioni dell'Ufficio può essere mossa opposizione oppure interposto ricorso. È stata ammessa la possibilità di fare opposizione alle decisioni dell'Ufficio poiché quest'ultime sono soprattutto di natura tecnica.

Le decisioni su opposizioni prese dall'Ufficio possono essere deferite al Dipartimento; del rimanente, la procedura è disciplinata nella legge sulla procedura amministrativa e nella legge sull'organizzazione giudiziaria.

49 Capo nono: Disposizioni finali Articolo 27, esecuzione; articolo 28, abrogazione Non esigono alcuna osservazione.

Articolo 29, disposizioni transitorie Per diversi motivi tecnici o di opportunità, non si può esigere che le unità legali previste nella nuova legge siano rese obbligatorie negli atti e nelle transazioni a contare dall'entrata in vigore della legge. Le autorità devono d'altronde avere la possibilità di stabilire i termini durante i quali le unità previste nella legge del 1909 possono ancora essere utilizzate.

Articolo 30, entrata in vigore Non esige alcuna osservazione.

5 Incidenza finanziaria e conseguenze sull'effettivo del personale II presente disegno di legge tiene conto degli sviluppi scientifici, tecnici, commerciali e politici degli ultimi decenni che hanno particolarmente contrassegnato la metrologia legale. Esso non affida, né alla Confederazione né ai Cantoni, compiti che non fossero stati previsti nell'articolo 40 della Costituzione federale; rispetto alla legislazione attuale, non prevede compiti nuovi, ma disciplina unicamente la materia in modo più trasparente e più siste-

337

matico e definisce le mansioni e le attribuzioni delle autorità, come anche gli obblighi delle persone assoggettate alla legge, in modo sufficientemente intelliggibile e preciso per garantire la sicurezza del diritto.

La nuova legge non cagionerà alcun aumento del personale della Confederazione o dei Cantoni. Sotto l'egida della legge attuale, il dipartimento competente aveva autorizzato, nel quadro della pianificazione a lungo termine del personale, un aumento annuo di due collaboratori fino a un limite di settanta agenti, che sarebbe stato raggiunto nel 1976.

La nuova legge sulla metrologia non consentirebbe di aumentare il personale in deroga alle restrizioni decise dal Parlamento. Alla questione a sapere se le nuove prescrizioni cagioneranno nuove spese per la Confederazione, i Cantoni o i comuni può essere risposto negativamente: infatti, se la metrologia dovesse cagionare in avvenire costi più cospicui, l'aumento sarebbe stato inevitabile anche con le disposizioni vigenti; anzi, poiché la periodicità delle ispezioni generali è stata aumentata da 3 a 4 anni, i Cantoni dovrebbero perfino realizzare risparmi.

Per quanto concerne l'industria, le nuove prescrizioni non causeranno alcuna spesa suppletiva. Già presentemente, chiunque offre beni misurabili deve esprimerli in unità legali e chiunque mette in circolazione preimballaggi è tenuto ad etichettarli nel modo più chiaro possibile; il commercio dovrà utilizzare le nuove unità stabilite a livello internazionale per seguire l'evoluzione ed è proprio per questo motivo che, nelle cerehie in contatto con l'estero, la nuova legge è attesa con impazienza.

6 Costituzionalità II disegno di legge si fonda avantutto sull'articolo 40 della Costituzione federale che conferisce alla Confederazione la competenza di stabilire il sistema dei pesi e delle misure per tutta la Svizzera. Per garantire la sicurezza e la correttezza degli scambi commerciali, la Confederazione è autorizzata a istituire un disciplinamento uniforme dei pesi e delle misure ovunque appare utile di emanare prescrizioni. Per questo motivo, il disegno di legge disciplina parimente, oltre alle misure iniziali (lunghezza, capacità, peso) la misurazione dell'intensità della corrente elettrica, della quantità di calore, delle radiazioni ionizzanti, ecc. Nella misura in cui il disegno contiene misure di polizia del commercio, ad esempio quando obbliga in taluni settori della distribuzione a definire in unità legali i beni forniti e venduti, la base costituzionale è data dall'articolo 31bis capoverso 2 della Costituzione.

Foglio federale 1976, Voi. I

23

338

7 Proposta Visto quanto precede, vi invitiamo ad approvare il disegno di legge allegato.

Gradite, onorevoli presidente e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

Berna, 9 gennaio 1976 In nome del Consiglio federale svizzero: II presidente della Confederazione, Gnägi II cancelliere della Confederazione, Huber

339

Allegato al messaggio Le definizioni adottate per le unità di base dalla Conferenza generale dei pesi e delle misure sono le seguenti: 1. Unità di lunghezza L'unità di lunghezza è il metro (m). Il metro è la lunghezza equivalente a 1 650 763,73 lunghezze d'onda della radiazione diffusa nel vuoto, emessa da un atomo del nuclide 86Kr al passaggio dallo stato 5d5 allo stato 2p10 (11a C.G.P.M. (1960), Risoluzione 6).

2. Unità di massa L'unità di massa è il chilogrammo (kg). Il chilogrammo è equivalente alla massa del prototipo internazionale K, conservato all'Ufficio internazionale dei pesi e delle misure a Sèvres. (l a C.G.P.M. 1889).

3. Unità di tempo L'unità di tempo (periodo di tempo) è il secondo (s). Il secondo è la durata di 9 192 631 770 periodi della radiazione corrispondente al passaggio tra i due livelli iperfini dello stato fondamentale di un atomo del nuclide 133 Cs (13a C.G.P.M. (1967), Risoluzione 1).

4. Unità di intensità di corrente elettrica L'unità di intensità di corrente elettrica è l'ampère (A). L'ampère è l'intensità di una corrente elettrica costante che attraversando in due conduttori paralleli, rettilinei, di lunghezza infinita, di una sezione circolare trascurabile e posti a una distanza di un metro l'uno dall'altro nel vuoto, produrrebbe fra detti conduttori una forza uguale a 2X10-7 newton per metro di lunghezza (CIPM (1946), Risoluzione 2 approvata dalla 9a C.G.P.M. (1948) ).

5. Unità di temperatura termodinamica L'unità di temperatura termodinamica è il kelvin (K). Il kelvin è la frazione 1/273,16 della temperatura termodinamico del punto triplo dell' acqua (13a CGPM 1967, risoluzioni 3 e 4).

Osservazione: Oltre alla temperatura termodinamica (simbolo T) espressa in kelvin, si utilizza parimenti la temperatura Celsius (simbolo t), definita dall'equazione: t = T- T nella quale T0 = 273,15 K per definizione. La temperatura Celsius è indicata in gradi Celsius (simbolo °C). L'unità «grado Celsius» è equi-

340

valente all'unità «kelvin» e un intervallo o una differenza di temperatura Celsius possono pure essere indicati in gradi Celsius.

6. Unità di quantità di materia L'unità di quantità di materia è la mole (Mol).

1 ° II Mol è la quantità di materia di un sistema contenente tante entità elementari quanti atomi in 0,012 chilogrammi del nuclide 12C.

2° Quando è utilizzato il Mol, le entità elementari devono essere specificate e possono essere atomi, molecole, ioni, elettroni, altre particelle o gruppi specificati di siffatte particelle.

Osservazione: II nome di questa grandezza è in francese «quantité de matière» e in inglese «amount of substance»; la traduzione in tedesco è «Stoffmenge». Il nome francese si richiama a «quantitas materiae» utilizzato nel passato per definire la grandezza presentemente designata massa; questo vecchio significato deve essere ignorato poiché la massa e la quantità di materia (come numero di particelle) sono due grandezze ben distinte.

7. Unità di intensità luminosa L'unità di intensità luminosa è la Candela (ed). La Candela è l'intensità luminosa, nella direzione perpendicolare, di una superficie di 1/600 000 metro quadrato di un corpo nero alla temperatura di solidificazione del platino, sotto la pressione di 101 325 newton per metro quadrato (13a C.G.P.M. (1967), Risoluzione 5).

341

(Disegno)

Legge federale sulla metrologia (Del

)

L'Assemblea federale della Confederazione Svìzzera, visti gli articoli 31bis capoverso 2 e 40 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 9 gennaio 19761), decreta:

Capo primo: Oggetto Art. l In materia di metrologia, la presente legge disciplina: a. le unità di misura vincolanti in Svizzera; b. l'obbligo di utilizzare le unità legali; e. l'ammissione dei modelli e la verificazione degli strumenti di misurazione utilizzati nel commercio, come anche in taluni settori dell'igiene e della sicurezza pubbliche; d. l'obbligo d'indicare le quantità e i prezzi nel commercio; e. l'esecuzione di determinati lavori e ricerche; /. i compiti spettanti ai Cantoni.

" FF 1976 I 321

342

Capo secondo: Unità di misura Art. 2 Unità legali 1

Le unità di misura legali comprendono: a le unità di base del Sistema internazionale d'unità (SI), indicate nell' articolo 3; b. le unità SI derivate, giusta l'articolo 4; e. le unità indipendenti dal SI, secondo l'articolo 5; d. i multipli e i sottomultipli delle unità SI, formati mediante i prefissi conformemente all'articolo 6.

2

II Consiglio federale disciplina i particolari (Ordinanza sulle unità).

Art. 3

Unità di base del Sistema internazionale 1

Le unità di base del Sistema internazionale sono definite dalla Conferenza generale dei pesi e delle misure (Convenzione del 20 maggio 1875 1) sullo stabilimento di un Ufficio internazionale dei pesi e delle misure / Convenzione del metro).

2

Le unità di base sono:

Grandezza

Nome dell'unità

Simbolo

Lunghezza Massa . . .

Tempo Intensità di corrente elettrica .

Temperatura termodinamica . . . . .

Quantità di materia . .

Intensità luminosa

metro chilogrammo secondo ampère kelvin mole candela

m ke

s A K mol cd

Art. 4

Unità derivate Le unità derivate sono espresse, procedendo dalle unità di base, mediante formule algebriche utilizzanti i simboli matematici di moltiplicazione e di divisione. Il Consiglio federale designa le unità derivate che sono contrassegnate con nomi speciali e simboli particolari.

1)

CS 14 275

343

Art. 5 Unità indipendenti dal SI II Consiglio federale può stabilire altre unità destinate a scopi particolari. Ne disciplina l'impiego.

Art. 6 Multipli e sottomultipli decimali delle unità SI 1

1 multipli e i sottomultipli decimali delle unità SI si formano mediante l'aggiunta di un prefisso alla denominazione dell'unità (prefisso SI).

2

II Consiglio federale designa i prefissi ammessi e ne disciplina l'im-

piego.

Art. 7 Obbligo d'utilizzare le unità legali 1

Per la graduazione e qualsiasi altra indicazione recata sugli strumenti di misurazione, designati dal Consiglio federale nell'articolo 9 capoverso 1, possono essere utilizzate soltanto le unità legali.

2

Le grandezze fisiche sono espresse in unità legali:

a. nel commercio; b. negli atti legislativi, nelle decisioni, nei contratti e negli altri atti ufficiali della Confederazione, dei Cantoni e delle altre collettività territoriali; e. in tutti gli atti vincolanti di organizzazioni private o di singole persone incaricate di compiti di diritto pubblico.

3 Gli istituti scolastici sottoposti alla legislazione federale sono tenuti ad utilizzare le unità legali. Nelle scuole sottoposte alla sovranità cantonale, l'impiego delle unità legali dev'essere promosso.

4

L'impiego delle unità legali non è prescritto per: a. i contratti che hanno per oggetto, sia immobili situati all'estero, sia beni o servizi destinati all'estero; b. gli atti e i beni per i quali accordi internazionali stabiliscono l'impiego di altre unità; e. l'acquisto e l'utilizzazione del materiale di guerra; d. le indicazioni di tempo secondo il calendario.

344

Capo terzo: Ammissione e verificazione degli strumenti di misurazione

Art. 8 Strumenti di misurazione , Sono considerati strumenti di misurazione le misure, gli apparecchi e gli strumenti ausiliari di misurazione di ogni genere, che servono a determinare grandezze fisiche.

Art. 9

Ammissione e verificazione 1

II Consiglio federale designa gli strumenti di misurazione che devono essere ammessi e quelli che devono essere sottoposti alla verificazione e i casi in cui un metodo di misurazione dev'essere sottoposto all'obbligo d'ammissione. Esso emana prescrizioni sulle caratteristiche metrologiche degli strumenti di misurazione, segnatamente di quelli: a. utilizzati nel commercio, e in particolare nello scambio di beni o servizi; b. utilizzati nei settori dell'igiene e della sicurezza pubbliche; e. che servono alla determinazione ufficiale di fatti inerenti a grandezze fisiche.

2 II dipartimento designato dal Consiglio federale disciplina le condizioni d'ammissione e, se necessario, il genere di costruzione.

3

Chiunque è tenuto ad utilizzare gli strumenti di misurazione definiti nel capoverso 1, deve persuadersi che l'ammissione prescritta è stata concessa e che la verificazione è stata eseguita entro i termini stabiliti.

Art. 10

Campo d'applicazione territoriale 1

L'ammissione e la verificazione di strumenti di misurazione avvenute in conformità della presente legge sono valevoli in tutta la Svizzera.

2

II Consiglio federale disciplina il riconoscimento delle ammissioni e delle verificazioni estere.

345

Capo quarto: Dichiarazione di quantità e di prezzo Art. 11 Obbligo di indicare 1

Chiunque offre nel commercio beni e servizi misurabili è tenuto a indicare la quantità offerta in unità legali. Nel caso di forniture successive di beni misurabili o di prestazioni continue di servizi misurabili, la quantità fornita dev'essere indicata in ogni conteggio.

2

Gli atti giuridici concernenti beni o servizi misurabili sono ammessi nel commercio senza le indicazioni della quantità (come, ad esempio, nel caso di vendite fatturate al pezzo, globalmente o in blocco), solo se altrimenti lo svolgimento degli affari risulterebbe eccessivamente complicato; la trasparenza del mercato deve essere inoltre assicurata in ogni caso.

3

Chiunque offre al consumatore beni alla rinfusa o preimballati oppure servizi misurabili, è tenuto a menzionare la quantità e il prezzo e ad agevolare la comparazione con altre offerte indicando il prezzo unitario. Il Consiglio federale può stabilire norme la cui osservanza esonera dall'obbligo d'indicare il prezzo unitario. Per consumatore s'intende qualsiasi persona fisica o giuridica che acquista privatamente merci per uso personale. Non è considerato consumatore chiunque acquista beni professionalmente per lavorarli, trasformarli o rivenderli a terzi.

4

Gli imballaggi devono contenere la quantità dichiarata nei limiti delle prescrizioni di riempitura secondo l'articolo 12 ed essere presentati in modo da non indurre in errore riguardo alla quantità contenuta.

Art. 12 Prescrizioni sulle indicazioni di quantità e di prezzo II Consiglio federale emana prescrizioni sull'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 11. Non può però esercitare alcun influsso sulla formazione dei prezzi.

Capo quinto: Lavori di ricerca e sviluppo nella metrologia Art. 13 L'Amministrazione federale esegue gli studi tecnici e scientifici di metrologia richiesti dall'interesse generale, in particolare quelli che giovano alla preparazione di attività future e assicurano l'applicazione di metodi di misurazione e di controllo rispondenti allo stato più recente delle conoscenze scientifiche, tenuto conto delle possibilità pratiche d'attuazione.

1

346 2

A tale scopo, essa può partecipare ai lavori di organizzazioni nazionali e internazionali nel campo della metrologia.

Capo sesto: Competenza e organizzazione dell'amministrazione Sezione 1: Cantoni Art. 14

Compiti dei Cantoni La verificazione (esame e bollatura ufficiali) degli strumenti di misurazione utilizzati o utilizzabili nel commercio, come anche il controllo delle indicazioni di quantità e di prezzo nel commercio, spettano ai Cantoni. Sono riservati i compiti previsti nell'articolo 17 capo verso 2.

2 I Cantoni procedono, a intervalli regolari ma almeno ogni quadriennio, a un'ispezione generale (sorveglianza ufficiale dell'osservanza delle prescrizioni legali). Essi provvedono ai controlli correnti richiesti.

1

Art. 15

Uffici e circondari di verificazione I Cantoni istituiscono uffici di verificazione per lo svolgimento dei compiti indicati nell'articolo 14. Essi stabiliscono il numero dei circondari di verificazione con riserva dell'approvazione del Dipartimento federale competente.

Art. 16 Compiti e competenze dei Cantoni in materia di metrologia legale II Consiglio federale, uditi i Cantoni, disciplina i loro compiti e le loro competenze essenziali in materia di metrologia legale.

Sezione 2: Confederazione Art. 17

Organi d'esecuzione 1

1 compiti assegnati alla Confederazione dalla presente legge spettano all'Ufficio federale di metrologia (qui di seguito: «Ufficio»). Il Consiglio federale decide a quale dipartimento esso è aggregato.

347 2

II Consiglio federale può, per i compiti che non sono svolti dai Cantoni, istituire laboratori di controllo in più dell'Ufficio o incaricare determinate istituzioni di compiti di metrologia; esso ne disciplina i rapporti con l'Ufficio.

Art. 18 Competenza

dell'Ufficio

L'Ufficio svolge segnatamente i compiti seguenti: a. Appronta la legislazione sulla metrologia e ne assicura l'esecuzione.

b. Determina valori di misurazione sufficientemente esatti per le unità impiegate in metrologia, provvede alla loro diffusione ed esegue gli studi scientifico-tecnici e i lavori di sviluppo corrispondenti.

e. Elabora le prescrizioni necessarie per la precisa determinazione, trasmissione e valutazione di grandezze fisiche.

d. Verifica gli strumenti di misurazione e decide circa l'ammissione e la verificazione.

e. Consiglia e istruisce il personale degli uffici di verificazione e dei laboratori di controllo, emana direttive per questi uffici e laboratori e verifica i loro strumenti di misurazione.

/. Sorveglia l'esecuzione della legge da parte dei Cantoni.

g. Da consultazioni e provvede a perizie.

h. Esegue, nei limiti delle sue possibilità e verso rimunerazione, lavori di metrologia per terzi. Per lavori importanti, è necessaria l'approvazione del Dipartimento federale competènte.

Art. 19 Commissione federale di metrologia 1

II Consiglio federale nomina una commissione specializzata di metrologia, composta di 7 membri al massimo. Quest'ultima svolge segnatamente i compiti seguenti: a. esprime il proprio parere riguardo a questioni di metrologia; b. consiglia l'Ufficio in materia scientifica e tecnica come anche riguardo a speciali lavori di pianificazione; e. esamina le opposizioni alle decisioni dell'Ufficio.

2

II Consiglio federale disciplina l'organizzazione e i compiti della commissione specializzata.

348

Sezione 3: Emolumenti

Art. 20 II Consiglio federale emana le tariffe degli emolumenti applicabili dagli uffici di verificazione e dai laboratori di controllo, come anche dalle istituzioni loro parificate, nonché le prescrizioni secondo le quali l'ufficio determina gli emolumenti o la rimunerazione dei lavori eseguiti per ordine di terzi.

Capo settimo: Disposizioni penali Art. 21

Utilizzazione di strumenti di misurazione falsificati o illegali 1

Chiunque falsifica strumenti di misurazione verificati è punito con l'arresto o con la multa, purché non risulti adempiuta una fattispecie più grave.

2

Chiunque, intenzionalmente o per negligenza,

a. utilizza strumenti di misurazione non ammessi o non verificati secondo le prescrizioni, pur essendo sottoposti all'ammissione o alla verificazione, b. utilizza strumenti di misurazione sottoposti alla verificazione, che eccedono i limiti di tolleranza stabiliti legalmente, è punito con la multa fino a 10 000 franchi, purché non risulti adempiuta una fattispecie più grave.

.

3

Gli strumenti di misurazione non conformi alla legge sono rettificati e, se necessario, verificati a spese del proprietario. Se ciò non è possibile, sono ritirati dal commercio.

Art. 22 Violazioni delle prescrizioni disciplinanti l'indicazione delle quantità e dei prezzi Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, fa indicazioni false di quantità, omette le indicazioni prescritte di quantità e di prezzo secondo gli articoli 11 e 12 o mette in commercio merci preimballate che non sono conformi alle prescrizioni di riempitura, è punito con l'arresto o con la multa fino a 20 000 franchi, purché non risulti adempiuta una fattispecie più grave.

349

Art. 23 Infrazioni commesse nell'azienda 1

Se l'infrazione è commessa nella gestione degli affari di una persona giuridica, di una società in nome collettivo o in accomandita, di una ditta individuale o di una comunità di persone senza personalità giuridica, o altrimenti nell'esercizio delle incombenze d'affari o di servizio per terze persone, le disposizioni penali si applicano alle persone fisiche che l'hanno commessa.

2 II padrone d'azienda, il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata che, intenzionalmente o per negligenza, in violazione di un obbligo giuridico, omette di impedire un'infrazione del subordinato, mandatario a rappresentante ovvero di paralizzarne gli effetti, soggiace alle disposizioni penali che valgono per l'autore che agisce intenzionalmente o per negligenza.

3

Se il padrone d'azienda, il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata è una persona giuridica, una società in nome collettivo o in accomandita, una ditta individuale o una comunità di persone senza personalità giuridica, il capoverso 2 si applica agli organi, ai membri degli organi, ai soci preposti alla gestione, alle persone effettivamente dirigenti o ai liquidatori colpevoli.

Art. 24 Competenza II perseguimento penale spetta ai Cantoni.

Capo ottavo: Rimedi di diritto Art. 25 Opposizioni Contro le decisioni dell'Ufficio, l'interessato può muovere opposizione per scritto entro trenta giorni dalla notificazione.

2 L'opposizione deve contenere le conclusioni dell'opponente, come anche i fatti e i mezzi di prova che la giustificano.

3 L'Ufficio provvede alle inchieste necessarie. Prima di decidere trasmette l'opposizione, per parere, alla Commissione federale di metrologia.

1

Art. 26 Ricorsi Contro le decisioni su opposizione è ammissibile il ricorso al Dipartimento federale competente.

1

350 2

Ai ricorsi sono applicabili le disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

Capo nono: Disposizioni finali Art. 27 Esecuzione 1

II Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.

2

Gli organi esecutivi hanno diritto all'informazione e all'assistenza gratuite e al libero accesso agli oggetti da sorvegliare.

Art. 28 Abrogazione La legge federale del 24 giugno 1909 1) sui pesi e sulle misure è abrogata.

Art. 29 Disposizioni transitorie L'uso delle unità indicate negli articoli 4 a 14 della legge federale del 24 giugno 1909 1) sui pesi e sulle misure è ammesso durante ancora quattro anni dopo l'entrata in vigore dell'ordinanza sulle unità. Per le unità, che non erano ancora contenute nella legge federale del 24 giugno 1909, l'ordinanza sulle unità può prevedere particolari prescrizioni transitorie.

1

2

L'uso di misure verificate secondo l'articolo 25 della legge federale del 24 giugno 1909 1) sui pesi e sulle misure è permesso fino alla scadenza dei termini stabiliti nelle corrispondenti ordinanze.

Art. 30 Referendum ed entrata in vigore La presente legge sottosta al referendum facoltativo.

2 II Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

1

" RS 941.20

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente una legge federale sulla metrologia (Del 9 gennaio 1976)

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1976

Année Anno Band

1

Volume Volume Heft

05

Cahier Numero Geschäftsnummer

76.001

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

09.02.1976

Date Data Seite

321-350

Page Pagina Ref. No

10 111 789

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.