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Termine di referendum: 4 ottobre 1976

Legge federale sulla concessione di fideiussioni nelle regioni montane # S T #

(Del 25 giugno 1976)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 22 water e 31 bis della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 3 settembre 19751), decreta: Capo I: Finalità Art. l La legge è intesa ad agevolare l'ottenimento di mutui a lunga e breve scadenza in favore delle piccole e medie aziende nelle regioni montane.

2 A tal fine, la Confederazione promuove la concessione di fideiussioni sussidiando la Cooperativa svizzera di fideiussione per l'artigianato (Cooperativa di fideiussione).

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Capo II: Campo d'applicazione Art. 2

Luogo La legge si applica nelle regioni montane a tenore dell'articolo 2 della legge federale del 28 giugno 19742) sull'aiuto agli investimenti nelle regioni montane.

"FF 1975 II 1299 > RU 1975 392

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1976 -- 464

1019 Art. 3 Materia 1

La legge si applica alla concessione di fideiussioni in favore di piccole e medie aziende, esistenti o costituende, efficienti o in grado di svilupparsi, in quanto corrispondano a un programma di sviluppo elaborato secondo la legge federale sull'aiuto agli investimenti nelle regioni montane.

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Prestazioni giusta la presente legge sono concesse soltanto per aziende non altrimenti sussidiate dalla Confederazione, come anche per le aziende sostenute in virtù della legge federale sull'aiuto agli investimenti nelle regioni montane e necessarie per l'approvvigionamento della popolazione e la depurazione ecologica, nonché per l'attuazione di programmi d'economia regionale.

Capo III: Sussidi federali Sezione I: Principio, destinatario ed estensione Art. 4 Principio I sussidi federali sono destinati ad assumere parte delle spese amministrative e delle perdite derivanti da fideiussioni.

Art. 5 Destinatari I sussidi federali sono corrisposti alla Cooperativa di fideiussione.

Art. 6 Spese amministrative La Confederazione assume le spese amministrative della Cooperativa di fideiussione in quanto derivino dalla concessione di fideiussioni giusta la presente legge.

2 II beneficiario della fideiussione può essere tenuto a partecipare alle spese amministrative.

Art. 7 1

Fideiussioni II debito principale oggetto della fideiussione non può superare i 500 000 franchi.

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1020 2

La Cooperativa di fideiussione assume il 10 per cento della perdita, al massimo però 50 000 franchi; la perdita rimanente è a carico della Confederazione.

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II Consiglio federale può adeguare al rincaro e all'evoluzione economica le aliquote massime di cui ai capoversi 1 e 2.

Sezione II: Concessione dei sussidi Art. 8

Dovere di diligenza I sussidi federali sono pagati soltanto se le fideiussioni sono concesse con la dovuta diligenza.

Art. 9 Esame preliminare delle domande 1

La Cooperativa di fideiussione sottopone le domande di fideiussione alla Centrale dello sviluppo economico regionale dell'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro.

2 L'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro, udito l'ufficio cantonale competente, decide se la domanda corrisponde per luogo e materia al programma di sviluppo regionale.

Art. 10

Concessione delle fideiussioni 1

La Cooperativa di fideiussione esamina dall'aspetto personale e aziendale le domande corrispondenti al programma di sviluppo regionale. Decide inappellabilmente sulla concessione delle fideiussioni e stipula con i richiedenti i contratti di fideiussione.

2

Le domande che non corrispondono al programma di sviluppo regionale possono essere trattate secondo il decreto federale del 22 giugno 19491) inteso a promuovere le cooperative di fideiussione delle arti e mestieri.

Capo IV: Protezione giuridica Art. 11 Alle decisioni degli uffici federali si applicano le disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

" RS 951.24

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Capo V: Disposizioni finali Art. 12

Esecuzione 1

II Consiglio federale emana le disposizioni esecutive; in particolare, disciplina le ulteriori condizioni per la concessione dei sussidi.

2

L'esecuzione incombe all'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro, sotto la vigilanza del Dipartimento federale dell'economia -pubblica.

Art. 13

Referendum e entrata in vigore 1

La presente legge sottosta al referendum facoltativo.

2

II Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Così decretato dal Consiglio degli Stati Berna, 25 giugno 1976 II presidente, Wenk II segretario, Sauvant Così decretato dal Consiglio nazionale Berna, 25 giugno 1976 II presidente, Etter II segretarjo, Hufschmid

Data di pubblicazione: 5 luglio 1976 *> Termine di referendum: 4 ottobre 1976

FF 1976 II 1018

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Legge federale sulla concessione di fideiussioni nelle regioni montane (Del 25 giugno 1976)

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1976

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26

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05.07.1976

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1018-1021

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