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Foglio Federale Berna, 23 febbraio 1976

Anno LIX

Volume I

N° 7

Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento annuo fr. 55.-- (semestrale fr. 30.50, estero fr. 73.--) con allegata la Raccolta delle leggi federali.

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Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente quattro accordi sui trasporti aerei regolari (Del 28 gennaio 1976) Onorevoli presidente e consiglieri,

1 Introduzione La Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944, costituisce la base tecnico-giuridica indispensabile allo sviluppo dei trasporti aerei internazionali dopo il secondo conflitto mondiale. Essa è entrata in vigore per la Svizzera il 4 aprile 1947 (RU 1971 1299) ed è stata ratificata da 132 Stati. L'articolo primo della convenzione sancisce la sovranità assoluta ed esclusiva di ogni Stato sullo spazio aereo al di sopra del proprio territorio; l'articolo 6 precisa che nessun servizio aereo regolare internazionale può essere esercitato, al di sopra del territorio o all'interno di uno Stato contraente, senza un permesso speciale di quest'ultimo. Ogni tentativo sinora intrapreso onde ordinare su base multilaterale i diritti di traffico nel servizio internazionale regolare è fallito; pertanto gli Stati interessati s'attribuiscono reciprocamente i diritti di traffico necessari concludendo accordi bilaterali.

Le questioni da disciplinare, nella maggior parte dei casi, sono quasi sempre identiche; i negoziati si svolgono quindi sulla base di testi normalizzati sottoposti dall'una o dall'altra Parte contraente. Il testo normalizzato svizzero s'attiene alle linee direttive seguenti: --· Normativa liberale dei diritti di traffico basata sul principio di possibilità concorrenziali equivalenti, senza predeterminazione dell'offerta di capacità ammessa (frequenza dei voli, tipo d'aereo, numero dei posti, ecc.); 1976 -- 30 Foglio federale 1976, Voi. I

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--· Esonero reciproco dai dazi doganali per gli aeromobili impiegati; -- Riconoscimento reciproco dei certificati di navigabilità, dei brevetti d'idoneità e delle licenze; -- Approvazione reciproca delle tariffe applicabili; --' Libero trasferimento degli introiti; -- Composizione arbitrale delle controversie; --' Applicabilità provvisoria dell'accordo dal giorno della firma del medesimo; -- Possibilità d'adeguare l'accordo agli sviluppi futuri e ai bisogni, fermo restando che i particolari saranno disciplinati mediante allegati.

I diritti di traffico -- detti parimenti libertà del traffico aereo -- che le Parti contraenti s'attribuiscono reciprocamente possono essere suddivisi in due categorie: le libertà dette tecniche e quelle commerciali. Le libertà tecniche autorizzano le Parti a sorvolare il territorio dello Stato partecipante senza atterrarvi (la libertà) e ad effettuarvi scali tecnici senza scopo commerciale (2a libertà). Gli Stati contraenti s'attribuiscono reciprocamente queste due libertà nell'accordo concernente il transito dei servizi aerei internazionali del 7 dicembre 1944 (accordo sul transito), entrato in vigore per la Svizzera il 6 luglio 1945 (CS 13 601). Le libertà commerciali permettono di trasportare a titolo commerciale passeggeri, carico e invii postali non solo dal proprio territorio a quello dello Stato partecipante o viceversa (3a e 4a libertà, traffico di vicinato), ma anche dal territorio di uno Stato terzo a quello dello Stato partecipante o viceversa (5a libertà, traffico intermedio).

La Svizzera figura tra gli Stati che hanno conchiuso il maggior numero d'accordi aeronautici. Sino ad ora ne sono stati conchiusi o siglati 84 di cui 71 in vigore, 10 firmati e 3 siglati. Tale politica attiva in materia di trasporti aerei ha contribuito in modo decisivo ad assicurare al nostro Paese un posto preminente nel traffico intemazionale. Attualmente, gli aeromobili di 52 compagnie estere toccano gli aeroporti svizzeri mentre Swissair assicura collegamenti nel mondo intero con 85 città di 61 Paesi diversi.

I quattro accordi che sottoponiamo alla vostra approvazione col presente messaggio contribuiscono parimenti a sviluppare il traffico aereo in partenza e a destinazione della Svizzera.

Trattasi dei quattro accordi seguenti: -- Accordo firmato a Khartoum il 15 aprile 1975
conchiuso con la Repubblica del Sudan; -- Accordo firmato a Berlino il 30 luglio 1975 con la Repubblica democratica tedesca; -- Accordo firmato a Cotonou il 6 novembre 1975 con la Repubblica del Dahomey; -- Accordo firmato a Berna il 15 dicembre 1975 con la Repubblica di Corea.

379 2 I quattro accordi 21 Accordo con la Repubblica del Sudan 211 Genesi Nel giugno 1973, le autorità sudanesi sollecitarono dei negoziati allo scopo di modificare l'allegato all'accordo conchiuso il 18 febbraio 1963 con la Svizzera. Le trattative si svolsero a Berna dal 5 all'8 agosto 1974 e sfociarono nella nuova versione dell'articolo 10 dell'allegato.

212 Importanza Le autorità aeronautiche possono d'ora in avanti convenire direttamente tra di loro le modificazioni all'allegato, rendendo superflue le formalità abituali. La nuova tavola delle linee permette a Swissair di servire dei punti importanti in 5a libertà e di scegliere liberamente la rotta a destinazione del Sudan e oltre.

213 Diversità rispetto al testo normalizzato La nuova versione corrisponde in sostanza al nostro testo normalizzato.

22 Accordo con la Repubblica democratica tedesca 221 Genesi I rappresentanti delle autorità della Repubblica democratica tedesca avevano a più riprese manifestato il loro interesse a stabilire delle relazioni aeree con la Svizzera; trattative in merito si svolsero a Berlino dal 17 al 20 marzo 1975. Il testo parafato il 20 marzo fu firmato il 30 luglio 1975.

222 Importanza L'accordo costituisce una' base utile e permette di' sviluppare e di favorire i servizi aerei tra i due Paesi. Non ci si dovrà aspettare per il momento un volume di traffico importante. Swissair non intende iniziare i suoi voli su detta linea in un prossimo avvenire.

223 Diversità rispetto al testo normalizzato II testo normalizzato svizzero ha costituito la! base per i negoziati.

L'accordo conchiuso corrisponde in ampia misura a detto testo. Sono risul-

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tate nondimeno necessaria talune modificazioni e integrazioni poiché la Repubblica democratica tedesca non è ancora membro dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (OACI).

Rileviamo le seguenti divergenze: Articolo 1 lettere ce/: Articolo 2 paragrafo 3: Articolo 6 paragrafo 1 : Articolo 10 paragrafo 1:

Definizione dei termini «territorio» e «tariffa»; Interdizione espressa di cabotaggio; Approvazione reciproca degli orari; Diritto delle imprese designate di utilizzare i servizi tecnici disponibili; Articolo 11 paragrafo 1: Disposizione relativa ai marchi di nazionalità e d' immatricolazione; Articolo 13 paragrafo 2: Nazionalità del personale delle rappresentanze; Articolo 13 paragrafo 3: Reciprocità quanto all'attività commerciale delle rappresentanze delle due imprese; Articolo 15: Esonero fiscale reciproco per quanto concerne i redditi realizzati durante l'esercizio dei servizi; Articolo 17: Disposizione sulle procedure da seguire in caso di incidente d'aeromobile; Articolo 20: La delegazione della Repubblica democratica tedesca respinge una clausola d'arbitrato propria-, mente detta; 'la regolamentazione convenuta è contemplata in diversi accordi conchiusi con i Paesi dell'Est (Bulgaria, Ungheria, Polonia, Romania, Unione sovietica).

23 Accordo con la Repubblica del Dahomey 231 Genesi

Su richiesta del Governo della Repubblica del Dahomey una delegazione svizzera ha condotto dei negoziati a Cotonou, dal 17 al 24 aprile 1975, allo scopo di conchiudere un accordo sui trasporti aerei. Il testo fu firmato il 6 novembre dello stesso anno.

232 Importanza

La tabella delle linee offre a Swissair interessanti possibilità in traffico intermedio con tutti i diritti di traffico. I punti che non figurano nella tavola delle linee possono essere inclusi nell'itinerario senza diritti di traffico in 5a libertà. Swissair non ha ancora progetti concreti quanto all'applica-

381 zione prossima dei diritti accordatile. L'attuale volume di traffico è relativamente importante. Cotonou può nondimeno assumere un'importanza considerevole nel caso di un itinerario suppletivo a destinazione di un punto in Africa del Sud.

233 Diversità rispetto al testo normalizzato II testo normalizzato svizzero ha costituito la base per i negoziati e l'accordo firmato non s'i discosta da tale quadro se non nel seguente punto: Articolo 6: La Repubblica del Dahomey non possiede per il momento una propria compagnia nazionale ed essa può designare per l'esercizio dei servizi convenuti nell'allegato', un'impresa comune costituita con altri Stati come propria. Lo stesso disposto si ritrova in altri accordi conchiusi con la Repubblica Centro Africana, il Rwanda, il Camerun, il Gabon e la Costa d'Avorio.

24 Accordo con la Repubblica di Corea 241 Genesi Nel giugno 1974 le autorità della Corea del Sud chiesero di aprire dei negoziati allo scopo di conchiudere un accordo sui trasporti aerei. Dopo aver esaminato se sussistesse per noi un interesse alla conclusione del medesimo, accettammo i negoziati che si svolsero a Berna dal 27 al 30 marzo 1975. L'accordo fu firmato il 15 dicembre 1975.

242 Importanza La tavola delle linee permette a Swissair di esercitare una rotta attraverso tutti i punti intermedi importanti a destinazione della Corea del Sud, con tutti i diritti di traffico. È garantita la libera scelta della rotta. Attualmente Swissair non ha ancora progetti quanto ad una prossima apertura dell'esercizio, dacché l'accordo costituisce per il momento una riserva di diritti di traffico.

243 Diversità rispetto al testo normalizzato II testo normalizzato svizzero fu accettato in ampia misura. Sono stati modificati o completati solamente i disposti seguenti: Articolo 2 paragrafo 2: Interdizione espressa di cabotaggio; Articolo 8 paragrafo 6: Reciprocità quanto all'attività commerciale delle rappresentanze delle due imprese;

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Articolo 11:

Applicazione della legislazione interna al trasferimento delle eccedenze d'introiti delle imprese presso la loro sede principale.

3 Costituzionalità La costituzionalità dell'allegato disegno è basata sull'articolo 8 della Costituzione federale, che conferisce alla Confederazione il diritto di conchiudere trattati con gli Stati esteri. L'Assemblea federale è competente per approvarli in virtù dell'articolo 85 numero 5 della Costituzione. In quanto denunciabili in ogni momento, gli accordi di cui si tratta non sono sottoposti a referendum giusta l'articolo 89 capoverso 4 della Costituzione.

4 Proposta Fondandoci su quanto precede, vi proponiamo di accettare l'allegato disegno di decreto concernente i trasporti aerei regolari.

Gradite, onorevoli presidente e consiglieri, l'assicurazione della nostra alta considerazione.

Berna, 28 gennaio 1976 In nome del Consiglio federale svizzero: II presidente della Confederazione, Gnägi

II cancelliere della Confederazione, Huber

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(Disegno)

Decreto federale che approva quattro accordi sui trasporti aerei regolari (Del

)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 8 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 28 gennaio 19761), decreta: Art. l 1

Sono approvati i seguenti accordi sui trasporti aerei regolari: a. L'accordo conchiuso il 15 aprile 1975 con la Repubblica del Sudan; b. L'accordo conchiuso il 30 luglio 1975 con la Repubblica democratica tedesca; e. L'accordo conchiuso il 6 novembre 1975 con la Repubblica del Dahomey; d. L'accordo conchiuso il 15 dicembre 1975 con la Repubblica di Corea.

2

II Consiglio federale è autorizzato a ratificarli.

Art. 2 II presente decreto non sottosta al referendum in materia di trattati internazionali.

" FF 1976 I 377

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Traduzione dal testo originale francese1)

Accordo sulla modificazione dell'Accordo fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Sudan concernente i trasporti aerei tra i loro territori rispettivi e oltre // Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica democratica del Sudan, animati dal desiderio di modificare l'accordo fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Sudan, firmato a Khartoum il 18 febbraio 1963 2), hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 L'articolo X dell'Accordo è annullato e sostituito dal seguente testo: 1. Qualora una o l'altra delle Parti contraenti reputi necessario modificare una clausola del presente Accordo, può domandare che si svolgano delle consultazioni tra le autorità aeronautiche delle due Parti, in tal caso le consultazioni devono iniziare entro un termine di sessanta giorni a decorrere dalla data della domanda.

2. Qualsiasi modificazione dell'Accordo entrerà in vigore non appena le due Parti si saranno reciprocamente notificato l'adempimento delle loro formalità costituzionali, concernenti la conclusione e l'entrata in vigore degli accordi internazionali.

3. Modificazioni dell'Allegato potranno essere convenute direttamente fra le autorità aeronautiche delle Parti. Esse entreranno in vigore dopo essere state confermate mediante scambio di note diplomatiche.

4. Ove una convenzione multilaterale generale relativa ai trasporti aerei entrasse in vigore per le due Parti, il presente Accordo sarà modificato conformemente alle disposizioni di detta convenzione.

11 :>

II testo originale è pubblicato nel FF 1976 I, ediz. franc., a pag. 380 RU 1964 965

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Tavola delle linee La tavola delle linee all'Accordo è annullata e sostituita dall'Allegato seguente: Allegato A

Tavola delle linee I Linee sulle quali l'impresa designata dal Sudan può esercitare servizi aerei: > Punti di partenza:

Punti intermedi:

Punti in Svizzera:

Punti oltre la Svizzera:

Punti in Sudan

II Cairo Atene o Belgrado *' Roma

Zurigo *> o Ginevra *' o Basilea *'

Franco forte Londra

Tavola delle lìnee n Linee sulle quali l'impresa designata dalla Svizzera può esercitare servizi aerei: Punti di partenza:

Punti intermedi:

Punti in Sudan:

Punti oltre il Sudan:

Punti in Svizzera

Atene Tripoli o Bengasi *>

Khartoum

Lusaka Un punto in Mozambico *'

*' A scelta di ciascuna delle imprese designate

386 B Note 1. A scelta delle imprese designate, possono essere tralasciati, totalmente o parzialmente, i punti lungo le linee indicate, durante tutti o taluni voli.

2. I punti sulle linee indicate non devono necessariamente essere serviti nell'ordine in cui sono enumerati.

3. L'impresa designata di ciascuna Parte ha il diritto di terminare qualsiasi suo servizio convenuto nel territorio dell'altra Parte.

4. Ciascuna impresa designata ha il diritto di servire punti non menzionati, alla condizione che non siano esercitati diritti di traffico fra detti punti e il territorio dell'altra Parte.

5. Ciascun servizio sarà esercitato lungo una rotta ragionevolmente diretta.

In fede di che, i rappresentanti delle Parti contraenti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Khartoum il 15 aprile 1975, in doppio esemplare, nelle lingue francese e araba, i due testi facenti parimenti fede. In caso di divergenze quanto all'interpretazione dei due testi, prevarrà la traduzione ufficiale in lingua inglese di dette modificazioni, allegata al presente Accordo.

Per il Consiglio federale svizzero:

Per il Governo della Repubblica democratica del Sudan:

R. Godet

Mohammed Nur El Sheikh

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Traduzione dal testo originale tedesco 1>

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica democratica tedesca concernente i trasporti aerei regolari

// Consiglio federale svizzero

e il Governo della Repubblica democratica tedesca, animati dal desiderio di sviluppare e consolidare le reciproche relazioni nel settore dell'aviazione civile e di conchiudere un accordo a detto scopo, hanno designato i loro plenipotenziari i quali, debitamente autorizzati hanno convenuto quanto segue:

a.

b.

e.

d.

1}

Articolo 1 1. Per l'applicazione del presente Accordo e del suo Allegato: il termine «Convenzione» indica la Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944; l'espressione «autorità aeronautiche» indica, per la Svizzera, l'Ufficio aeronautico federale e, per la Repubblica democratica tedesca, il Ministero dei trasporti -- Amministrazione centrale dell'aviazione civile -- o, in ambedue i casi, qualsiasi persona o ente autorizzato ad assumere le funzioni attualmente esercitate da dette autorità; il termine «territorio» indica le regioni terrestri e marittime e le acque territoriali adiacenti poste sotto la sovranità d'uno Stato, nonché lo spazio aereo situato al disopra di esse; l'espressione «territori delle Parti contraenti» indica i territori della Confederazione Svizzera e della Repubblica democratica tedesca;

II testo originale è pubblicato nel FF 1976 I, ediz. ted., a pag. 411

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e. l'espressione «impresa designata» indica un'impresa di trasporti aerei che è stata designata e autorizzata conformemente all'articolo 3 del presente Accordo; /. l'espressione «servizi convenuti» indica i servizi aerei convenuti nell' allegato del presente Accordo per le linee ivi specificate; g. il termine «tariffa» indica il prezzo per il trasporto dei passeggeri, dei bagagli e delle merci e le condizioni d'applicazione, nonché le rimunerazioni e le condizioni relative ai servizi d'agenzia e ad altri servizi ausiliari, ad eccezione tuttavia delle indennità e condizioni concernenti il trasporto della posta.

2. L'Allegato è parte integrante del presente Accordo. Salvo che una disposizione contraria non lo preveda espressamente, qualsiasi riferimento all'Accordo concerne parimenti l'Allegato.

Articolo 2 1. Le Parti s'accordano l'un l'altra i diritti specificati nel presente Accordo per l'apertura dei servizi convenuti sulle linee indicate nell'Allegato.

2. L'impresa designata di ciascuna Parte fruisce, nell'esercizio dei servizi convenuti sulle linee indicate, dei seguenti diritti: a. effettuare dei sorvoli senza atterraggi da e verso Stati terzi; b. fare scali non commerciali; e. effettuare degli atterraggi allo scopo di sbarcare e imbarcare in traffico internazionale passeggeri, bagagli, posta e merci nei punti menzionati nell'Allegato.

3. Nessun disposto del presente articolo potrà essere considerato come conferente all'impresa di una Parte il diritto d'imbarcare, sul territorio dell' altra, passeggeri, bagagli, merci e posta diretti in un altro punto del territorio di quest'altra Parte.

Articolo 3 1. Ciascuna Parte ha il diritto di designare un'impresa di trasporti aerei per l'esercizio dei servizi convenuti. La designazione sarà oggetto di una comunicazione scritta tra autorità aeronautiche delle due Parti.

2. Appena informata della designazione l'altra Parte accorda senza indugio, all'impresa designata dall'altra la necessaria autorizzazione d'esercizio, salve le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo.

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3. L'autorità aeronautica di una Parte può esigere che l'impresa designata dall'altra provi d'essere in grado di soddisfare alle condizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti da loro normalmente applicati, conformemente alle disposizioni della Convenzione, per l'esercizio dei servizi aerei internazionali.

4. Ciascuna Parte può rifiutare l'autorizzazione d'esercizio, di cui al paragrafo 2 del presente articolo, oppure, nei limiti ch'essa ritenga necessari, condizionare l'attuazione, ad opera dell'impresa designata, dei diritti definiti nell'articolo 2 del presente Accordo, qualora detta Parte non avesse la prova che una parte preminente della proprietà nonché il controllo effettivo dell'impresa stessa appartengono alla Parte che l'ha designata o a suoi cittadini.

5. Ricevuta l'autorizzazione d'esercizio prevista nel paragrafo 2 del presente articolo, l'impresa designata può iniziare, in ogni momento, ad esercitare i servizi convenuti sempreché sia entrata in vigore, per i servizi di cui si tratta, la tariffa conformemente alle disposizioni dell'articolo 12.

Articolo 4 1. Ciascuna Parte ha il diritto di revocare un'autorizzazione d'esercizio o di sospendere l'esercizio, ad opera dell'impresa designata dell'altra, dei diritti menzionati nell'articolo 2, oppure di sottoporne l'attuazione alle condizioni ch'essa reputa necessarie se: a. non ha la prova che una parte preminente della proprietà nonché il controllo effettivo- dell'impresa appartengono alla Parte che l'ha designata o a suoi cittadini, o se b. l'impresa non si è conformata alle leggi e ai regolamenti della Parte che ha accordato i diritti, o se e. l'impresa non osserva, nell'esercizio dei servizi convenuti, le condizioni specificate nel presente Accordo e nel suo Allegato.

2. Tranne ove la revoca, la sospensione o il condizionamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo risultassero immediatamente indispensabili per evitare altre infrazioni a leggi e regolamenti, tale diritto potrà essere esercitato solamente dopo consultazione con l'altra Parte.

Articolo 5 1. Le imprese designate fruiscono di possibilità pari ed eque per l'esercizio dei servizi convenuti fra i tenitori delle Parti.

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2. L'impresa designata di ciascuna Parte deve tener conto degli interessi dell'impresa designata dell'altra Parte, al fine di non pregiudicare indebitamente i servizi convenuti di quest'ultima impresa.

3. La capacità di trasporto offerta dalle imprese designate dovrà essere adeguata alla domanda di traffico.

4. I servizi convenuti mirano essenzialmente a offrire una capacità di trasporto corrispondente alla domanda di traffico fra gli aeroporti della Parte che ha designato l'impresa e i punti serviti sulle linee indicate.

5. Il diritto di ciascuna impresa designata di effettuare trasporti nel traffico internazionale fra gli aeroporti dell'altra Parte e i territori di Paesi terzi deve essere esercitato giusta i principi generali di sviluppo normale ammessi dalle due Parti e alla condizione che la capacità sia adeguata: a. alla domanda di traffico da e verso gli aeroporti della Parte che ha designato l'impresa; b. alla domanda di traffico delle regioni attraversate, considerati i servizi locali e regionali; e. alle esigenze di un esercizio economico dei servizi convenuti.

Articolo 6 1. Trenta (30) giorni al più tardi prima dell'inizio dei servizi convenuti, l'impresa designata sottoporrà all'approvazione dell'autorità aeronautica dell'altra Parte gli orari prospettati e i tipi d'aeromobili impiegati per l'esercizio di detti servizi. Le autorità aeronautiche delle due Parti potranno stabilire termini più brevi. ' 2. Per i voli al di fuori dell'orario approvato, sarà chiesta l'autorizzazione, giusta le leggi e i regolamenti vigenti dell'altra Parte.

Articolo 7 1. Gli aeromobili impiegati in servizio internazionale dall'impresa designata di una Parte, come anche le loro attrezzature normali, riserve di carburanti e lubrificanti e provviste di bordo (comprese le derrate alimentari, le bevande e i tabacchi) saranno, all'entrata nel territorio dell'altra Parte, esonerati da ogni diritto doganale, spese d'ispezione e altre tasse o imposte, alla condizione che dette attrezzature, riserve e provviste rimangano a bordo degli aeromobili sino a riesportazione avvenuta.

2. Vanno parimente esonerati da questi diritti, spese e tasse, eccetto gli emolumenti per servizi resi:

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a. le provviste di bordo prese -sul territorio di una Parte, nei limiti stabiliti dalle sue autorità, per essere consumate a bordo degli aeromobili impiegati nel servizio internazionale dell'impresa dell'altra Parte; b. i pezzi di ricambio e le attrezzature normali di bordo importati sul territorio di una delle Parti per la manutenzione o la riparazione degli aeromobili impiegati nel servizio internazionale; e. i carburanti e lubrificanti per l'approvvigionamento degli aeromobili impiegati nel servizio internazionale dall'impresa designata dell'altra Parte, anche se detti approvvigionamenti vanno utilizzati dagli aeromobili in volo sopra il territorio della Parte ove furono imbarcati; d. il materiale di pubblicità delle imprese di trasporto aereo designate, nella misura abituale sul piano internazionale.

3. L'attrezzatura normale di bordo, come anche i prodotti e approvvigionamenti a bordo degli aeromobili impiegati dall'impresa designata di una Parte, potranno essere sbarcati sul territorio dell'altra Parte solamente con il consenso delle autorità doganali di questa. In tal caso essi saranno posti sotto la vigilanza di dette autorità fintanto che non siano riesportati o adibiti ad altro uso, conformemente ai regolamenti doganali.

Articolo 8 I passeggeri, i bagagli e le merci in transito diretto sul territorio di una Parte, se rimangono nella zona dell'aeroporto loro riservata, sono sottoposti a un controllo semplificato, giusta le leggi e i regolamenti di questa Parte. I bagagli e le merci in transito diretto sono esenti da dazi e tasse simili.

Articolo 9 1. Le leggi e i regolamenti che disciplinano, sul territorio di una Parte, l'entrata e l'uscita degli aeromobili adibiti alla navigazione aerea internazionale, o i loro voli sopra detto territorio, sono pure applicabili all'impresa designata dell'altra Parte.

2. Gli aeromobili, equipaggi, passeggeri, merci e posta di una delle Parti saranno sottoposti, nel territorio dell'altra Parte, alle leggi e altre prescrizioni legali di quest'ultima Parte relativi all'ordine e alla sicurezza pubblica, segnatamente le prescrizioni legali sul controllo al confine, il controllo doganale e il controllo dei cambi nonché le disposizioni sui passaporti, le dichiarazioni, i servizi sanitari e veterinari e la protezione delle piante.

3. Ciascuna Parte si obbliga, per quanto concerne il trasporto di passeggeri, bagagli, merci e posta, a non favorire la propria impresa rispetto a

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quella designata dell'altra nell'applicazione delle leggi e dei regolamenti menzionati nel presente articolo.

Articolo 10 1. Onde assicurare i voli lungo le linee indicate, ciascuna Parte garantisce agli aeromobili ammessi sul territorio dell'altra, l'uso di tutti i servizi disponibili, compresi i collegamenti radio e l'assistenza alla navigazione, gli estintori e gli apparecchi di salvataggio, le installazioni al suolo e il servizio meteorologico.

2. Per l'uso degli aeroporti ed altre attrezzature offerti da una Parte, l'impresa designata dell'altra non dovrà pagare emolumenti superiori a quelli normalmente stabiliti dagli organi competenti di questa Parte.

Articolo 11 1. Gli aeromobili delle imprese designate, allorquando sorvolano il territorio dell'altra Parte, recheranno i contrassegni di nazionalità e di immatricolazione loro attribuiti per i voli internazionali.

2. I certificati di navigabilità, i brevetti d'idoneità e le licenze rilasciati o convalidati da una Parte sono riconosciuti dall'altra durante la loro validità.

3. Ciascuna Parte si riserva il diritto di non riconoscere, per la circolazione sul proprio territorio, i brevetti d'idoneità e le licenze rilasciati o convalidati ai suoi cittadini dall'altra Parte o da uno Stato terzo.

Articolo 12 1. Le tariffe riscosse dall'impresa di una Parte per i trasporti da e verso gli aeroporti del territorio dell'altra, saranno fissate a aliquote ragionevoli, tenendo debito conto di tutti gli elementi determinanti, comprendenti le spese d'esercizio, un utile ragionevole e le caratteristiche del servizio.

2. Le tariffe menzionate nel paragrafo 1 del presente articolo saranno convenute tra le imprese delle Parti e dopo consultazione delle altre imprese che servono completamente o parzialmente la stessa linea.

3. Le tariffe così fissate saranno sottoposte all'approvazione delle autorità aeronautiche delle Parti almeno trenta (30) -giorni prima della loro

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entrata in vigore. Questo termine può essere ridotto in casi speciali, con riserva dell'accordo di dette autorità.

4. Se le imprese designate non possono intendersi su una tariffa o se, per un'altra ragione, una tariffa non può essere fissata giusta le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, le autorità aeronautiche delle due Parti cercheranno di compilare la tariffa di comune intesa.

5. Persistendo il disaccordo, la controversia sarà sottoposta alla procedura arbitrale prevista nell'articolo 20.

6. Con riserva delle disposizioni del paragrafo 4 del presente articolo, una tariffa entrerà in vigore solamente dopo essere stata approvata dalle autorità aeronautiche delle due Parti.

7. Le tariffe stabilite conformemente alle disposizioni del presente articolo, resteranno in vigore fino a quando, giusta le stesse disposizioni, saranno state fissate nuove tariffe, tuttavia non oltre dodici (12) mesi a decorrere dal giorno della negata approvazione da parte delle autorità aeronautiche di una Parte.

Articolo 13 1. L'impresa designata di una Parte avrà il diritto di stabilire delle rappresentanze sul territorio dell'altra. Le rappresentanze potranno includere personale commerciale, operativo e tecnico.

2. Il personale di tale rappresentanza sarà composto di cittadini dell' uno, dell'altro o dei due Stati; le eccezioni dovranno essere approvate dall autorità competente dello Stato di residenza. Al detto personale sono applicabili le prescrizioni legali dello Stato di sede.

3. L'attività commerciale della rappresentanza dell'impresa designata di una Parte, sul territorio dell'altra sottosta al principio della reciprocità.

Articolo 14 Ciascuna Parte s'impegna ad accordare all'impresa designata dell'altra il libero trasferimento, presso la sua sede, al saggio ufficiale di cambio, delle eccedenze d'introiti realizzate sul proprio territorio col trasporto di passeggeri, bagagli, merci e posta, effettuato da questa impresa. Se il servizio dei pagamenti tra le Parti è disciplinato da un accordo speciale, questo sarà applicabile.

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Articolo 15 1. Ciascuna Parte esenterà l'impresa designata dell'altra da tutte le imposte sul reddito e sui guadagni provenienti dall'esercizio degli aeromobili in traffico internazionale. Detto esonero sarà parimenti applicabile al capitale mobiliare impiegato per l'esercizio degli aeromobili.

2. Se la tassazione delle imprese di aerotrasporto è disciplinata da un accordo specifico, saranno applicabili le disposizioni del medesimo.

Articolo 16 Le autorità aeronautiche delle Parti si comunicheranno, a domanda, statistiche o altri dati analoghi concernenti il volume del traffico sui servizi convenuti.

Articolo 17 Nel caso in cui un aeromobile dell'impresa designata di una Parte sia in pericolo o subisca un infortunio nel territorio dell'altra, questa darà istruzioni alle proprie autorità per: 1. informare senza indugio la prima Parte dell'infortunio; 2. dare inizio immediato ad un'operazione di ricerche e di salvataggio; 3. assistere e soccorrere i passeggeri e l'equipaggio; 4. prendere tutte le misure di sicurezza per l'aeromobile e il suo contenuto; 5. condurre un'inchiesta sull'infortunio; 6. permettere ai rappresentanti e ai periti della prima Parte d'accedere all' aeromobile e di partecipare all'inchiesta; 7. liberare l'aeromobile e il suo contenuto non appena siano divenuti irrilevanti per l'inchiesta; 8. comunicare per iscritto alla prima Parte i risultati dell'inchiesta.

Articolo 18 1. Le Parti o le autorità aeronautiche, potranno in ogni momento chiedere reciproche consultazioni.

2. La consultazione, chiesta da una Parte o dalle sue autorità aeronautiche, dovrà iniziare entro sessanta (60) giorni dal'la data di ricezione della domanda.

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Articolo 19 1. Ogni modificazione del presente Accordo entrerà in vigore quando le Parti si saranno notificate l'adempimento delle reciproche formalità costituzionali.

2. Modificazioni dell'Allegato al presente Accordo potranno essere convenute direttamente fra le autorità aeronautiche delle Parti. Esse entreranno in vigore dopo essere state confermate con scambio di note diplomatiche.

Articolo 20 Ove sorgesse una controversia tra le Parti inerente all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo, le Parti si sforzeranno di comporta mediante negoziati diretti tra le proprie autorità aeronautiche. Mancando l'intesa, la controversia sarà composta per via diplomatica tra le Parti contraenti.

Articolo 21 II presente Accordo ed eventuali emendamenti saranno registrati presso l'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale.

Articolo 22 II presente Accordo e il suo Allegato devono essere messi in concordanza con qualsiasi convenzione di carattere multilaterale che dovesse vincolare le due parti.

Articolo 23 1. Ciascuna Parte può, in ogni momento, notificare all'altra per via diplomatica la sua decisione di disdire il presente Accordo; la notificazione va fatta simultaneamente all'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale.

2. La disdetta diverrà effettiva alla fine di quel periodo d'orario nel corso del quale sarà giunto a scadenza un termine di dodici (12) mesi, sempreché la disdetta stessa non sia stata frattanto revocata di comune intesa.

Articolo 24 Le disposizioni del presente Accordo saranno applicate provvisoriamente dal giorno della firma; l'Accordo entrerà in vigore non appena le due

396 Parti si saranno notificate l'adempimento delle rispettive formalità costituzionali.

In fede di che, i plenipotenziari delle due Parti hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Berlino, il 30 luglio 1975, in doppio esemplare, in lingua tedesca.

Per il Consiglio federale svizzero:

Per il Governo della Repubblica democratica tedesca:

Hans Miesch

Klaus Henkes

397

Allegato

Tavola delle linee Tavola delle linee I -- Linee sulle quali l'impresa designata dalla Svizzera può esercitare servizi aerei: Punti di partenza:

Punti intermedi:

Punti in Svizzera

Punti in Repubblica democratica tedesca:

Punti oltre la Repubblica democratica tedesca:

Berlino Schönefeld o Dresda

Tavola delle linee II -- Linee sulle quali l'impresa designata dalla Repubblica democratica tedesca può esercitare servizi aerei: Punti di partenza:

Punti intermedi:

Punti in Repubblica democratica tedesca

Punti in Svizzera:

Zurigo o Ginevra

Punti oltre la Svizzera:

398

Traduzione dal testo originale francese ^

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Dahomey concernente i trasporti aerei regolari

// Consiglio federale svizzero

e il Governo della Repubblica del Dahomey, considerato che la Svizzera e il Dahomey fanno parte della Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, animati dal desiderio di sviluppare la cooperazione internazionale nel settore dei trasporti aerei, e animati dal desiderio di conchiudere un accordo inteso a stabilire servizi regolari tra i due Paesi e oltre, hanno designato i loro plenipotenziari i quali, debitamente autorizzati hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Per l'applicazione del presente Accordo e dell'Allegato: a. il termine «Convenzione» indica la Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944; b. l'espressione «autorità aeronautiche» indica, per la Svizzera, l'Ufficio aeronautico federale e, per la Repubblica del Dahomey, il Ministero dei lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni o, in ambedue i casi, qualsiasi persona o ente autorizzato ad assumere le funzioni attualmente esercitate da dette autorità; J)

II testo originale è pubblicato nel FF 1976 I, ediz. franc., a pag. 394

399

e. l'espressione «impresa designata» indica un'impresa di trasporti aerei che una Parte ha designato, conformemente all'articolo 3 del presente Accordo, per svolgere i servizi aerei convenuti.

Articolo 2 1. Le Parti s'accordano l'un l'altra i diritti specificati nel presente Accordo per l'apertura dei servizi aerei sulle linee stabilite nell'Allegato. Detti servizi e linee sono qui di seguito designati «servizi convenuti» e «linee indicate».

2. Salvo restando le disposizioni del presente Accordo, l'impresa designata di ciascuna Parte fruisce, nell'esercizio dei servizi internazionali: a. · del diritto di sorvolare, senza atterrarvi, il territorio dell'altra Parte; b. del diritto di effettuare, su detto territorio, scali non commerciali; e. del diritto d'imbarcare e sbarcare in traffico internazionale, su detto territorio, nei punti specificati nell'Allegato, passeggeri, merci e posta.

Articolo 3 1. Ciascuna Parte ha il diritto di designare un'impresa di trasporti aerei per l'esercizio dei servizi convenuti. La designazione avviene per scritto fra le autorità aeronautiche delle due Parti.

2. Appena informata della designazione, ciascuna Parte accorda senza indugio all'impresa designata la necessaria autorizzazione d'esercizio, salve le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo.

3. Le autorità aeronautiche di una Parte possono esigere che l'impresa designata dall'altra provi d'essere in grado di soddisfare alle condizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti da loro normalmente applicati, conformemente alle disposizioni della Convenzione, per l'esercizio dei servizi aerei convenuti.

4. Ciascuna Parte può rifiutare l'autorizzazione d'esercizio, di cui al paragrafo 2 del presente articolo, oppure, nei limiti ch'essa ritenga necessari, condizionare l'attuazione, ad opera dell'impresa designata, dei diritti definiti nell'articolo 2 del presente Accordo, qualora non avesse la prova che una quota sostanziale della proprietà nonché il controllo effettivo dell'impresa stessa appartengono alla Parte che l'ha designata o ai suoi cittadini.

· 5. Ricevuta l'autorizzazione d'esercizio prevista nel paragrafo 2 del presente articolo, l'impresa designata può iniziare, in ogni momento, ad esercitare qualsiasi servizio convenuto, sempreché sia entrata in vigore, per

400

il servizio di cui si tratta, la tariffa stabilita conformemente alle disposizioni dell'articolo 10.

Articolo 4 1. Ciascuna Parte ha il diritto di revocare un'autorizzazione d'esercizio o di sospendere l'esercizio, ad opera dell'impresa designata dell'altra, dei diritti menzionati nell'articolo 2 del presente Accordo, oppure di sottoporne l'attuazione alle condizioni ch'essa reputa necessarie se: a. non ha la prova che una quota sostanziale della proprietà nonché il controllo effettivo dell'impresa appartengono alla Parte che l'ha designata o ai suoi cittadini, o se b. l'impresa non si è conformata alle leggi e ai regolamenti della Parte che ha accordato i diritti, o se e. l'impresa non svolge i servizi convenuti conformemente alle condizioni prescritte nel presente Accordo e nel suo Allegato.

2. Tranne ove la revoca, la sospensione o il condizionamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo risultassero immediatamente necessari per evitare altre infrazioni a leggi e regolamenti, tale diritto potrà essere esercitato solamente dopo consultazione con l'altra Parte.

Articolo 5 1. Le imprese designate fruiscono, di possibilità pari ed eque per l'esercizio, dei servizi convenuti tra i territori delle Parti.

2. L'impresa designata di ciascuna Parte deve tener conto degli interessi dell'impresa designata dell'altra Parte, al fine di non pregiudicarne indebitamente i servizi convenuti.

3. La capacità di trasporto offerta dalle imprese designate dev'essere adeguata alla domanda di traffico.

4. I servizi convenuti mirano essenzialmente a offrire una capacità di trasporto corrispondente alla domanda di traffico fra il territorio della Parte che ha designato l'impresa e i punti serviti sulle linee indicate.

5. Il diritto di ciascuna impresa designata di effettuare trasporti nel traffico internazionale fra il teritorio dell'altra Parte e i territori di Paesi terzi deve essere esercitato giusta i principi generali di sviluppo normale ammessi dalle due Parti e alla condizione che la capacità sia adeguata: a. alla domanda di traffico da e verso il territorio della Parte che ha designato l'impresa; b. alla domanda di traffico delle regioni attraversate, considerati i servizi locali e regionali; e. alle esigenze d'uno svolgimento economico dei servizi convenuti.

401

Articolo 6 Nonostante le disposizioni degli articoli 3 e 5 del presente Accordo, una Parte contraente potrà designare un'impresa comune di trasporti aerei costituita conformemente agli articoli 77 e 79 della Convenzione, e detta impresa sarà accettata dall'altra Parte.

Articolo 7 1. Gli aeromobili Impiegati in servizio internazionale dall'impresa designata di una Parte, come anche le loro attrezzature normali, riserve di carburanti e lubrificanti e loro provviste di bordo, comprese le derrate alimentari, le bevande e i tabacchi, saranno, all'entrata nel territorio dell'altra Parte, esonerati da ogni diritto doganale, spese d'ispezione e altri diritti o tasse, alla condizione che dette attrezzature, riserve e provviste rimangano a bordo degli aeromobili sino a riesportazione avvenuta.

2. Vanno parimenti esonerati da questi diritti, spese e tasse, eccetto gli emolumenti per servizi resi: a. le provviste di bordo prese sul territorio di una Parte, nei limiti stabiliti dalle sue autorità, per essere consumate a bordo degli aeromobili impiegati nel servizio internazionale dall'impresa designata dell'altra Parte; b. 1 pezzi di ricambio e le attrezzature normali di bordo importati sul territorio di una Parte per la manutenzione o la riparazione degli aeromobili impiegati nel servizio internazionale; e. i carburanti e lubrificanti per l'approvvigionamento degli aeromobili impiegati nel servizio internazionale dall'impresa designata dell'altra Parte, anche se detti approvvigionamenti vanno utilizzati dagli aeromobili in volo sopra il territorio della Parte ove furono imbarcati.

3. L'attrezzatura normale di bordo, come anche i prodotti e approvvigionamenti a bordo degli aeromobili impiegati dall'impresa designata di una Parte, potranno essere sbarcati sul territorio dell'altra Parte solamente con il consenso delle autorità doganali di questa. In tal caso essi saranno posti sotto la vigilanza di dette autorità fintante che non siano riesportati o adibiti ad altro uso, conformemente ai regolamenti doganali.

Articolo 8 I passeggeri, i bagagli e le merci in transito sul territorio di una Parte contraente, se rimangono nella zona dell'aeroporto loro riservata, sono sottoposti a un controllo molto semplificato. I bagagli e le merci in transito diretto sono esenti da dazi e tasse analoghe.

402

Articolo 9 1. Le leggi e i regolamenti che disciplinano, sul territorio di una Parte, l'entrata e l'uscita degli aeromobili adibiti alla navigazione aerea internazionale, o i loro voli sopra detto teritorio, sono pure applicabili all'impresa designata dell'altra Parte.

2. Le leggi e i regolamenti che disciplinano, sul territorio di una Parte, l'entrata, la permanenza e l'uscita di passeggeri, equipaggi, merci o posta, segnatamente le modalità d'entrata, d'uscita, d'emigrazione e d'immigrazione, la dogana e i provvedimenti sanitari, sono applicabili ai passeggeri, equipaggi, merci e posta, trasportati dagli aeromobili dell'impresa designata dell'altra Parte quando questi aeromobili si trovano su detto territorio.

3. Ciascuna Parte si obbliga a non favorire le proprie imprese rispetto a quella designata dell'altra quanto all'applicazione delle leggi e dei regolamenti indicati nel presente articolo.

4. Per l'impiego degli aeroporti ed altre agevolazioni offerti da una Parte, l'impresa designata dell'altra non dovrà pagare tasse superiori a quelle riscotibili per gli aeromobili nazionali adibiti a servizi internazionali regolari.

5. L'impresa designata di una Parte avrà il diritto di tenere rappresentanze sul territorio dell'altra. Le rappresentanze potranno includere personale commerciale, operativo e tecnico.

Articolo 10 1. I certificati di navigabilità, i brevetti d'idoneità e le licenze rilasciati o convalidati da una Parte sono riconosciuti dall'altra durante la loro validità.

2. Tuttavia ogni Parte si riserva il diritto di non riconoscere, per la circolazione sopra il proprio territorio, i brevetti d'idoneità e le licenze rilasciati o convalidati ai suoi cittadini dall'altra Parte o da qualsiasi altro Stato.

Articolo 11 1. Le tariffe dei servizi convenuti sono fissate a aliquote ragionevoli, tenendo conto di tutti gli elementi determinanti, comprendenti le spese d' esercizio, un utile ragionevole, le caratteristiche di ogni servizio e le tariffe in uso presso altre imprese di trasporti aerei.

2. Le tariffe di cui al paragrafo 1 sono fissate quanto possibile mediante intesa fra le imprese designate e dopo consultazione delle altre im-

403

prese di aerotrasporti che servono, completamente o parzialmente, la stessa linea. Le imprese designate devono, per quanto possibile, attuare tale intesa secondo la procedura d'allestimento delle tariffe definita dall'organismo internazionale che formula proposte in materia.

3. Le tariffe così fissate saranno sottoposte all'approvazione delle autorità aeronautiche delle Parti almeno trenta (30) giorni prima della loro entrata in vigore. Questo termine può essere ridotto in casi speciali, con riserva del consenso di dette autorità.

4. Se le imprese designate non possono intendersi o se le autorità aeronautiche d'una Parte non approvano la tariffa, le autorità aeronautiche delle due Parti cercheranno di compilare la tariffa di comune intesa.

5. Persistendo il disaccordo, la controversia è sottoposta alla procedura arbitrale conformemente all'articolo 16.

6. Le tariffe stabilite resteranno in vigore fino a quando, giusta il presente articolo o l'articolo 16, saranno state fissate nuove tariffe, tuttavia non oltre dodici (12) mesi a contare dal giorno della negata approvazione da parte delle autorità aeronautiche di una Parte.

Articolo 12 Ciascuna Parte s'impegna ad accordare all'impresa designata dell'altra il libero trasferimento, al saggio ufficiale di cambio, delle eccedenze d'introiti realizzate sul proprio territorio col trasporto di passeggeri, bagagli, merci e posta, effettuato da questa impresa. Se il servizio dei pagamenti tra le Parti è disciplinato da un accordo speciale, questo sarà applicabile.

Articolo 13 Le autorità aeronautiche delle Parti si comunicheranno, a domanda, statistiche periodiche o altri dati analoghi, concernenti il volume di traffico sui servizi convenuti.

Articolo 14 1. Le Parti, o le loro autorità aeronautiche, potranno in ogni momento chiedere reciproche consultazioni.

2. La consultazione, chiesta da una Parte o dalle sue autorità aeronautiche, dovrà iniziare entro sessanta (60) giorni dalla data di ricezione della domanda.

404

Articolo 15 1. Qualsiasi modificazione del presente Accordo entrerà in vigore non appena le Parti si saranno reciprocamente notificato l'adempimento delle loro formalità costituzionali, concernenti la conclusione e l'entrata in vigore degli accordi internazionali.

2. Ogni modificazione dell'Allegato può essere convenuta direttamente fra le autorità aeronautiche delle Parti. Essa entrerà in vigore dopo essere stata confermata mediante scambio di note diplomatiche.

Articolo 16 1. Qualsiasi controversia fra le Parti inerente a'11'interpretazione o all applicazione del presente Accordo, se non può essere composta mediante negoziati diretti o per via diplomatica, sarà sottoposta, su domanda d'una delle Parti, a un tribunale arbitrale trimembre.

2. A tal fine, ciascuna Parte designerà un arbitro e i due arbitri procederanno a cooptarne un terzo, cittadino d'un altro Stato, come presidente.

Se, dopo due mesi a contare dal giorno in cui una Parte ha designato un arbitro, l'altra Parte non avrà designato il proprio oppure se, dopo un mese dalla designazione del secondo, i due arbitri non avranno ancora cooptato il presidente, ciascuna Parte potrà chiedere al presidente del Consiglio dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (OACI) di procedere alle designazioni necessarie.

3. Il tribunale arbitrale stabilirà la propria procedura e deciderà circa la ripartizione delle relative spese.

4. Le Parti s'impegnano a conformarsi a qualsiasi decisione presa in applicazione del presente articolo.

Articolo 17 II presente Accordo come anche i suoi emendamenti saranno registrati presso l'OACI.

Articolo 18 II presente Accordo e il suo Allegato devono essere messi in concordanza con qualsiasi convenzione di carattere multilaterale che fosse ratificata dalle Parti.

Articolo 19 1. Ciascuna Parte può in ogni momento, notificare all'altra la sua decisione di disdire il presente Accordo; la notificazione va fatta simultaneamente all'OACI.

405 2. La disdetta diverrà effettiva alla fine di quel periodo d'orario nel corso del quale sarà giunto a scadenza un termine di dodici (12) mesi, sempreché la disdetta stessa non sia. stata frattanto revocata di comune intesa.

3. Qualora l'altra Parte non riscontrasse la notificazione, si reputa l'abbia ricevuta quattordici (14) giorni dopo la ricezione da parte dell' OACI.

Articolo 20 II presente Accordo sarà applicato provvisoriamente dal giorno della firma; esso entrerà in vigore non appena le due Parti si saranno notificate l'adempimento delle rispettive formalità costituzionali concernenti la conclusione e l'entrata in vigore degli accordi internazionali.

In fede di che, i plenipotenziari delle due Parti hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Cotonou, il 6 novembre 1975, in doppio esemplare, in lingua francese.

Per il Consiglio federale svizzero:

Per il Governo della Repubblica del Dahomey:

F.- H. Andres

M. Alladaye

406

Allegato

Tavola delle linee Tavola I -- Linee sulle quali l'impresa designata dalla Svizzera può esercitare servizi aerei: Punti di partenza:

Punti intermedi:

Punti in Dahomey:

Punti oltre il Dahomey:

Punti in Svizzera

Accra o Lagos

Cotonou

Un punto in Africa Australe

Tavola II -- Linee sulle quali l'impresa designata dal Dahomey può esercitare servizi aerei: Punti di partenza:

Punti intermedi:

Punti in Svizzera:

Punti oltre la Svizzera:

Punti in Dahomey

Roma

BasileaMulhouse o Ginevra o Zurigo

Parigi

407

Note 1. A scelta delle imprese designate possono essere tralasciati, totalmente o parzialmente, i punti lungo le linee indicate, durante tutti o taluni voli.

2. I punti sulle linee indicate non devono necessariamente essere serviti nell'ordine in cui sono enumerati.

3. L''impresa designata di ciascuna Parte può terminare qualsiasi suo servizio convenuto sul territorio dell'altra Parte.

4. Ciascuna impresa designata ha il diritto di servire punti non menzionati, alla condizione che non siano esercitati diritti di traffico fra detti punti e il territorio dell'altra Parte.

5. Qualsiasi servizio sarà esercitato seguendo una rotta ragionevolmente diretta.

408

Traduzione dal testo originale francese1)

Accordo fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Corea concernente i trasporti aerei regolari // Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Corea, considerato che la Svizzera e la Repubblica di Corea fanno parte della Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, animati dal desiderio di sviluppare la cooperazione internazionale nel settore dei trasporti aerei, e animati dal desiderio di conchiudere un accordo inteso a stabilire servizi regolari tra i due Paesi e oltre, hanno designato i loro plenipotenziari i quali, debitamente autorizzati, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 1. Per l'applicazione del presente Accordo e dell'Allegato: a. il termine «Convenzione» indica la Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944; b. l'espressione «autorità aeronautiche» indica, per la Svizzera, l'Ufficio aeronautico federale e, per la Repubblica di Corea, il Ministero dei trasporti o, in ambedue i casi, qualsiasi ente o persona autorizzata ad assumere le funzioni attualmente esercitate da dette autorità; e. l'espressione «impresa designata» indica un'impresa di trasporti aerei che una Parte ha designato conformemente all'articolo 3 del presente Accordo per svolgere i servizi aerei convenuti.

2. L'Allegato è parte integrante del presente Accordo, e qualsiasi suo riferimento includerà l'Allegato stesso, salve disposizioni contrarie.

1}

II testo originale è pubblicato nel FF 1976 I, ediz. franc., a pag. 403

409

Articolo 2 1. Le Parti s'accordano l'un l'altra i diritti specificati nel presente Accordo per l'apertura dei servizi aerei sulle linee indicate nelle tavole dell' Allegato. Detti servizi e linee sono qui di seguito designati «servizi convenuti» e «linee indicate».

2. Salve restando le disposizioni del presente Accordo, l'impresa designata di ciascuna Parte fruisce, nell'esercizio dei servizi internazionali: a. del diritto di sorvolare, senza atterrarvi, il territorio dell'altra Parte; b. del diritto di effettuare, su detto territorio, scali non commerciali; e. del diritto d'imbarcare e sbarcare, in traffico internazionale, su detto territorio e nei punti specificati nell'Allegato, passeggeri, merci e posta.

3. Nessun disposto del paragrafo 2 del presente articolo, potrà essere considerato come conferente all'impresa designata di una Parte il diritto di imbarcare, sul territorio dell'altra, passeggeri, merci o posta mediante rimunerazione o locazione e diretti in un altro punto del territorio di quest'altra Parte.

Articolo 3 1. Ciascuna Parte ha il diritto di designare un'impresa di trasporti aerei per l'esercizio dei servizi convenuti. La designazione avviene per scritto fra le autorità aeronautiche delle due Parti.

2. Appena informata della designazione, ciascuna Parte accorda senza indugio all'impresa designata dall'altra la necessaria autorizzazione d'esercizio, salve le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo.

3. Le autorità aeronautiche di una Parte possono esigere che l'impresa designata dall'altra provi d'essere in grado di soddisfare alle condizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti da loro normalmente applicati, conformemente alle disposizioni della Convenzione, per l'esercizio dei servizi aerei internazionali.

4. Ciascuna Parte può rifiutare l'autorizzazione d'esercizio di cui al paragrafo 2 del presente articolo, oppure, nei limiti ch'essa ritenga necessari, condizionare l'attuazione, ad opera dell'impresa designata, dei diritti definiti nell'articolo 2 del presente Accordo, qualora non avesse la prova che una quota preminente della proprietà nonché il controllo effettivo dell' impresa stessa appartengono alla Parte che l'ha designata o ai suoi cittadini.

5. Ricevuta l'autorizzazione d'esercizio prevista nel paragrafo 2 del presente articolo, l'impresa designata può iniziare in ogni momento, ad esercitare qualsiasi servizio convenuto, sempreché sia entrato in vigore, per Foglio federale 1976, Voi. I

28

410

il servizio di cui si tratta, la tariffa stabilita conformemente alle disposizioni dell'articolo 10.

Articolo 4 1. Ciascuna Parte ha il diritto di revocare un'autorizzazione d'esercizio o di sospendere l'esercizio, ad opera dell'impresa designata dell'altra, dei diritti menzionati nell'articolo 2, oppure di sottoporrle l'attuazione alle condizioni ch'essa reputa necessarie se: a. non ha la prova che una quota preminente della proprietà nonché il controllo effettivo dell'impresa appartengono alla Parte che l'ha designata o ai suoi cittadini, o se b. T'impresa non si è conformata alle leggi e ai regolamenti della Parte che ha accordato i diritti, o se e. l'impresa non svolge i servizi convenuti conformemente alle condizioni prescritte nel presente Accordo.

2. Tranne ove la revoca, la sospensione o il condizionamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo risultassero immediatamente necessari per evitare altre infrazioni a leggi e regolamenti, o per ragioni di sicurezza della navigazione aerea, tale diritto potrà essere esercitato solamente dopo consultazione con l'altra Parte.

Articolo 5 1. Le imprese designate fruiscono di possibilità pari ed eque per l'esercizio dei servizi convenuti tra i territori delle Parti.

2. L'impresa designata di ciascuna Parte deve tener conto degli interessi dell'impresa designata dell'altra Parte, al fine di non pregiudicarne indebitamente i servizi convenuti.

3. La capacità di trasporto offerta dalle imprese designate dev'essere adeguata alla domanda di traffico.

4. I servizi convenuti mirano essenzialmente a offrire una capacità di trasporto corrispondente alla domanda di traffico fra il territorio della Parte che ha designato l'impresa e i punti serviti sulle linee indicate.

5. Il diritto di ciascuna impresa designata di effettuare trasporti nel traffico internazionale fra il territorio dell'altra Parte e i territori di Paesi terzi deve essere esercitato giusta i principi generali di sviluppo normale ammessi dalle due Parti e alla condizione che la capacità sia adeguata: a. alla domanda di traffico da e verso il territorio della Parte che ha designato l'impresa;

411

b. alla domanda di traffico delle regioni attraversate, considerati i servizi . locali e regionali; e. alle esigenze d'uno svolgimento economico dei servizi convenuti.

Articolo 6 1. Gli aeromobili impiegati in servizio internazionale dall'impresa designata di una Parte, come anche le loro attrezzature normali, riserve di carburanti e lubrificanti e loro provviste di bordo, comprese le derrate alimentari, le bevande e i tabacchi, saranno, all'entrata nel territorio dell'altra Parte, esonerati da ogni diritto doganale, spese d'ispezione e altri diritti o tasse, alla condizione che dette attrezzature, riserve e provviste rimangano a bordo degli aeromobili sino a riesportazione avvenuta.

2. Vanno parimenti esonerati da questi diritti, spese e tasse, eccetto gli emolumenti per servizi resi: a. le provviste di bordo prese sul territorio di una Parte, nei limiti stabiliti dalle sue autorità, per essere consumate a bordo degli aeromobili impiegati nel servizio internazionale dall'impresa designata dell'altra Parte; b. i pezzi di ricambio e le attrezzature normali di bordo importati sul territorio di una Parte per la manutenzione o la riparazione degli aeromobili impiegati nel servizio internazionale; e. i carburanti e lubrificanti per l'approvvigionamento degli aeromobili impiegati nel servizio internazionale dall'impresa designata dell'altra Parte, anche se detti approvvigionamenti vanno utilizzati dagli aeromobili in volo sopra il territorio della Parte ove furono imbarcati.

3. L'attrezzatura normale di bordo, come anche i prodotti e approvvigionamenti a bordo degli aeromobili impiegati dall'impresa designata di una Parte, potranno essere sbarcati sul territorio dell'altra Parte solamente con il consenso delle autorità doganali di questa. In tal caso essi saranno posti sotto la vigilanza di dette autorità fintante che non siano riesportati o adibiti ad altro uso, conformemente ai regolamenti doganali.

Articolo 7 I passeggeri, i bagagli e le merci in transito sul territorio di una Parte contraente, se rimangono nella zona dell'aeroporto loro riservata, sono sottoposti a un controllo molto semplificato. I bagagli e le merci in transito diretto sono esenti da dazi e tasse analoghe.

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Articolo 8 1. Le leggi e i regolamenti che disciplinano, sul territorio di una Parte, l'entrata e l'uscita degli aeromobili adibiti alla navigazione aerea internazionale, o i loro voli sopra detto territorio, sono pure applicabili all'impresa designata dell'altra Parte.

2. Le leggi e i regolamenti che disciplinano, sul territorio di una Parte, l'entrata, la permanenza e l'uscita di passeggeri, equipaggi, merci o posta, segnatamente le modalità d'entrata, d'uscita, d'emigrazione e d'immigrazione, la dogana e i provvedimenti sanitari, sono applicabili ai passeggeri, equipaggi, merci e posta, trasportati dagli aeromobili dell'impresa designata dell'altra Parte quando questi aeromobili si trovano su detto territorio.

3. Ciascuna Parte si obbliga a non favorire le proprie imprese rispetto a quella designata dell'altra quanto all'applicazione delle leggile dei regolamenti menzionati nel presente articolo.

4. Per l'impiego degli aeroporti ed altre agevolazioni offerti da una Parte, l'impresa designata dell'altra non dovrà pagare tasse superiori a quelle riscotibili per gli aeromobili nazionali adibiti a servizi internazionali regolari.

5. L'impresa designata di una Parte avrà il diritto di tenere rappresentanze sul territorio dell'altra. Le rappresentanze potranno includere personale commerciale, operativo e tecnico.

6. Per quanto concerne l'attività commerciale della rappresentanza dell' impresa designata di una Parte sul territorio dell'altra, il principio di reciprocità si applicherà nei limiti delle leggi e regolamenti di quest'altra Parte.

Articolo 9 1. I certificati di navigabilità, i brevetti d'idoneità e le licenze rilasciati o convalidati da una Parte sono riconosciuti dall'altra durante la loro validità.

2. Tuttavia ogni Parte si riserva il diritto di non riconoscere, per la circolazione sopra il proprio territorio, i brevetti d'idoneità e le licenze rilasciati o convalidati ai suoi cittadini dall'altra Parte o da qualsiasi altro Stato.

Articolo 10 1. Le tariffe dei servizi convenuti sono fissate a aliquote ragionevoli, tenendo conto di tutti gli elementi determinanti, comprendenti le spese d' esercizio, un utile ragionevole, le caratteristiche di ogni servizio e le tariffe in uso presso altre imprese di trasporti aerei.

413

2. Le tariffe di cui ai paragrafo 1 sono fissate quanto possibile mediante intesa fra le imprese designate e dopo consultazione delle altre imprese di aerotrasporti che servono, completamente o parzialmente, la stessa linea. Le imprese designate devono, per quanto possibile, attuare tale intesa secondo la procedura d'allestimento delle tariffe definita dall'organismo internazionale che formula proposte in materia.

3. Le tariffe così fissate saranno sottoposte all'approvazione delle autorità aeronautiche delle Parti almeno trenta (30) giorni prima della loro entrata in vigore. Questo termine può essere ridotto in casi speciali, con riserva del consenso di dette autorità.

4. Se le imprese designate non possono intendersi o se le autorità aeronautiche d'una Parte non approvano la tariffa, le autorità aeronautiche delle due Parti cercheranno di compilare la tariffa di comune intesa.

5. Persistendo il disaccordo, la controversia è sottoposta alla! procedura arbitrale conformemente all'articolo 15.

6. Le tariffe stabilite resteranno in vigore fino a quando, giusta il presente articolo o l'articolo 15, saranno state fissate nuove tariffe, tuttavia non oltre dodici (12) mesi a contare dal giorno della negata approvazione da parte delle autorità aeronautiche di una delle Parti.

Articolo 11 Ciascuna Parte s'impegna a garantire all'impresa designata dell'altra il diritto di trasferire alla sua sede le eccedenze d'introiti realizzate sul proprio territorio. La procedura per tale trasferimento dovrà nondimeno essere conforme alle leggi e regolamenti sui cambi della Parte sul cui territorio è realizzato il reddito. Se il servizio dei pagamenti tra le Parti è disciplinato da un accordo speciale, questo sarà applicabile.

Articolo 12 Le autorità aeronautiche delle Parti si comunicheranno, a domanda, statistiche periodiche o altri dati analoghi concernenti il volume di traffico sui servizi convenuti.

Articolo 13 1. Le Parti o le loro autorità aeronautiche potranno, in ogni momento, chiedere reciproche consultazioni.

2. La consultazione, chiesta da una Parte o dalle sue autorità aeronautiche, dovrà iniziare entro sessanta (60) giorni dalla data di ricezione della domanda.

414

Articolo 14 1. Qualsiasi modificazione del presente Accordo entrerà in vigore non appena le Parti si saranno reciprocamente notificato l'adempimento delle loro formalità costituzionali, concernenti la conclusione e l'entrata in vigore degli accordi internazionali.

2. Ogni modificazione dell'Allegato può essere convenuta direttamente fra le autorità aeronautiche delle Parti. Essa entrerà in vigore dopo essere stata confermata mediante scambio di note diplomatiche.

Articolo 15 1. Qualsiasi controversia fra le Parti inerente all'interpretazione o all applicazione del presente Accordo, se non può essere composta mediante negoziati diretti o per via diplomatica, sarà sottoposta, su domanda d'una delle Parti, a un tribunale arbitrale trimembre.

2. A tal fine, ciascuna Parte designerà un arbitro e i due arbitri procederanno a cooptarne un terzo, cittadino d'un altro Stato, come presidente. Se, dopo due mesi a contare dal giorno in cui una Parte ha designato un arbitro, l'altra Parte non avrà designato il proprio oppure se, dopo un mese dalla designazione del secondo, i due arbitri non avranno ancora cooptato il presidente, ciascuna Parte potrà chiedere al presidente del Consiglio dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (OACI) di procedere alle designazioni necessarie.

3. Il tribunale arbitrale stabilirà la propria procedura e deciderà circa la ripartizione delle relative spese.

4. Le Parti s'impegnano a conformarsi a qualsiasi decisione presa in applicazione del presente articolo.

Articolo 16 II presente Accordo come anche i suoi emendamenti saranno registrati presso l'OACI.

Articolo 17 II presente Accordo sarà messo in concordanza con qualsiasi convenzione di carattere multilaterale che fosse ratificata dalle Parti.

Articolo 18 1. Ciascuna Parte può, in ogni momento, notificare all'altra la sua decisione di disdire il presente Accordo; la notificazione va fatta simultaneamente all'OACI.

415 2. La disdetta diverrà effettiva alla fine di quel periodo d'orario nel corso del quale sarà giunto a scadenza un termine di dodici (12) mesi, sempreché la disdetta stessa non sia stata frattanto revocata di comune intesa.

3. Qualora l'altra Parte non riscontrasse la notificazione, si reputa l'abbia ricevuta quattordici (14) giorni dopo la ricezione da parte dell'OACI.

Articolo 19 II presente Accordo sarà applicato provvisoriamente dal giorno della firma; esso entrerà in vigore non appena le due Parti si saranno notificate l'adempimento delle rispettive formalità costituzionali concernenti la conclusione e l'entrata in vigore degli accordi internazionali.

In fede di che, i plenipotenziari delle due Parti contraenti hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Berna il 15 dicembre 1975, in doppio esemplare, nelle lingue francese, coreana e inglese, i tre testi facenti parimente fede. In caso di divergenze quanto alla loro interpretazione, prevarrà il testo inglese.

Per il Consiglio federale svizzero:

Per il Governo della Repubblica di Corea:

P. Graber

Kun Pak

416

Allenato

Tavola delle linee Tavola I -- Linee sulle quali l'impresa designata dalla Svizzera può esercitare servizi aerei: Punti di partenza:

Punti intermedi:

Punti in Repubblica di Corea:

Punti in Svizzera

Vienna o Atene o Istambul II Cairo o Beyrouth Un punto in Arabia Saudita Un punto nel Golfo arabo Teheran Karachi o Bombay o Delhi o Colombo Bangkok Singapore o Kuala-Lumpur Hong Kong o Manila o Taipeh

Due punti in Repubblica di Corea

Punti oltre la Repubblica di Corea:

417

Tavola II -- Linee sulle quali l'impresa designata dalla Repubblica di Corea può esercitare servizi aerei: Punti di partenza:

Punti intermedi:

Punti in Svizzera:

Punti in Corea

Hong Kong o Manila o Taipeh Singapore o Kuala-Lumpur Bangkok Karachi o Bombay o Delhi o Colombo Teheran Un punto nel Golfo arabo Un punto in Arabia Saudita II Cairo o Beyrouth Atene o Istambul o Roma

Due punti in Svizzera

Punti oltre la Svizzera:

418

Note 1. A scelta delle imprese designate possono essere tralasciati, totalmente o parzialmente, i punti lungo le linee indicate, durante tutti o taluni voli.

2. I punti sulle linee indicate non devono necessariamente essere serviti nell'ordine in cui sono enumerati.

3. L'impresa designata di ciascuna Parte ha il diritto di terminare qualsiasi suo servizio convenuto nel territorio dell'altra Parte.

4. Ciascuna impresa designata ha il diritto di servire punti non menzionati, alla condizione che non siano esercitati diritti di traffico fra detti punti e il territorio dell'altra Parte.

5. Qualsiasi servizio sarà esercitato seguendo una rotta ragionevolmente diretta.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente quattro accordi sui trasporti aerei regolari (Del 28 gennaio 1976)

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1976

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23.02.1976

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