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76.027 Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente l'Accordo internazionale del 1976 sul caffè (Del 24 marzo 1976)

Onorevoli presidente e consiglieri, Ci pregiamo sottoporre alla vostra approvazione l'Accordo internazionale sul caffè aperto alla firma di 31 gennaio 1976 a Nuova York.

1 Compendio L'Accordo internazionale sul caffè del 1968, prorogato nel 1973 e nel 1975, eccettuate le disposizioni a carattere economico, scade alla fine di settembre 1976. Lo scorso dicembre si sono potuti concludere con successo i laboriosi negoziati relativi ad un nuovo accordo. Quest'ultimo entrerà in vigore il 1° ottobre 1976 per la durata di sei anni.

L'Accordo sul caffè persegue l'obiettivo di instaurare un equilibrio a lunga scadenza fra la produzione e il consumo di caffè sul mercato mondiale onde evitare eccessive fluttuazioni di prezzo. In tal modo esso contribuirà parimenti a stabilizzare gli introiti d'esportazione dei Paesi produttori.

Il meccanismo consiste principalmente in un sistema di contingenti d'esportazione, il quale, nei confronti di quello attuale, è stato migliorato e reso più flessibile. La sua applicazione è determinata da disposizioni sui prezzi indicativi. Al Consiglio internazionale del caffè, quale organo esecutivo, sono stati conferiti i poteri necessari per regolare i contingenti e i prezzi tenendo conto della situazione del mercato. Tuttavia, non vi è intervento 1976 -- 181

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fintantoché l'approvvigionamento del mercato mondiale rimane teso e fin quando i prezzi non scendono al di sotto di un determinato livello.

Il caffè occupa una posizione chiave nel commercio tra i Paesi in sviluppo e i Paesi industrializzati. Il presente accordo riveste pertanto un'importanza particolare, rafforzata ancor maggiormente dal fatto che la politica delle materie prime costituisce uno dei problemi principali facenti l'oggetto di discussioni e trattative nell'ambito della Conferenza sulla cooperazione economica internazionale e in quello della CNUCED. L'accordo costituisce la manifestazione di una volontà di cooperazione internazionale nel campo delle materie prime e dimostra che è possibile trovare soluzioni comuni atte a conciliare gli interessi dei produttori e dei consumatori.

2 Parte generale 21 II caffè nel commercio mondiale Oltre 20 milioni di uomini sono direttamente interessati alla produzione ed al commercio del caffè. Sebbene altri prodotti agricoli quali il frumento, la carne bovina, la soia, lo zucchero ed il mais appaiono nella statistica del commercio internazionale con valori più elevati, il caffè rimane per i Paesi in sviluppo, a prescindere dal petrolio e -- nel periodo di rincaro del 1974/75 -- dallo zucchero, di gran lunga la principale fonte di divise.

Per i Paesi in sviluppo gli introiti delle esportazioni di caffè sono passati da 2,7 miliardi di dollari nella media degli anni 1969 a 1971, a 3,2 miliardi nel 1972 e a 4,2 miliardi negli anni 1973 e 1974. Queste cifre rispecchiano lo straordinario aumento di prezzo sul mercato mondiale del caffè, dovuto ai gravi danni causati dal gelo nel luglio 1972 nel Brasile. In termini reali l'aumento degli introiti dei Paesi in sviluppo è stato molto meno grande.

Nonostante gli sforzi di diversificazione, l'economia di taluni Paesi in sviluppo dipende ancora largamente dalle divise procuratele dal caffè. Numerose sono le nazioni per le quali la coltivazione ed il commercio del caffè costituiscono la spina dorsale dell'economia nazionale.

Il valore del caffè esportato, nella media degli anni 1971 a 1973, raggiungeva, in per cento del totale degli introiti delle esportazioni, le cifre seguenti: Burundi 82%, Uganda 57%, Rwanda 55%, Columbia 54%, Etiopia 50%, Haiti 45%, El Salvador 42%, Guatemala 34%, Costa d'Avorio 28%, Madagascar 28%, Kenya 27%, Costa Rica 27%, Camerun 26%, Brasile 25,5% (contro il 41% nel periodo dal 1967 al 1969).

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Dieci di questi Paesi e precisamente Burundi, Uganda, Rwanda, Etiopia, Haiti, El Salvador, Costa d'Avorio, Madagascar, Kenya e Camerun, unitamente a dieci altri Paesi produttori di caffè, fanno parte dei 42 Paesi in sviluppo che secondo i criteri dell'ONU sono stati maggiormente colpiti dalla recente evoluzione della situazione economica internazionale. Di questi 20 Stati, nove sono annoverati fra i 29 meno progrediti il cui prodotto sociale lordo pro capite si situa attorno a 100 dollari all'anno.

Il raccolto del 1974/75 ha prodotto circa 4,8 milioni di tonnellate di caffè grezzo. Il consumo dei Paesi produttori ha rappresentato circa il 25 per cento, sicché complessivamente sono rimaste 3,6 milioni di tonnellate per l'esportazione. Nonostante i 3 grandi geli subiti dal 1969 in poi, il Brasile rimane pur sempre il maggior produttore di caffè. Le forti diminuzioni della produzione che ne risultarono non hanno soltanto influito in modo sensibile sui prezzi del mercato mondiale, ma hanno parimente indebolito la posizione dominante di questo Paese la cui quota di mercato rappresenta tuttora circa un terzo delle esportazioni mondiali di caffè. Il secondo produttore ed esportatore è la. Columbia; la ìsua quota di mercato mondiale oscilla attorno al 12 per cento. Altri importanti Paesi produttori nell'America latina sono: Messico, El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Venezuela, Ecuador, Perù, la Repubblica Dominicana e Honduras. L'Africa, che coltiva il 30 per cento della produzione mondiale annovera fra i maggiori produttori la Costa d'Avorio, l'Uganda e l'Etiopia, seguiti dallo Zaire, dal Camerun, dal Kenya, dal Madagascar e dalla Tanzania. In Asia occorre menzionare l'Indonesia, l'India e le Filippine, in Oceania la Papuasia-Nuova Guinea.

Fra i Paesi importatori di caffè gli Stati Uniti d'America, con il 37 per cento del consumo totale, assumono un ruolo predominante. Tuttavia gli Stati membri della Comunità europea ne importano, globalmente; pressoché altrettanto. La quota d'importazione della Svizzera rappresenta il 2 per cento.

22 I precedenti accordi sul caffè 221 Genesi La capitale importanza del caffè per molti Paesi in sviluppo da un lato e dall'altro la rapida deteriorazione dei prezzi intervenuta dal 1955, dovuta ad una eccessiva offerta di natura strutturale, hanno condotto, alla fine
degli ann cinquanta, ad intensi sforzi internazionali, intesi a mantenere il prezzo del caffè ad un livello accettabile. Un lavoro preliminare d'importanza decisiva è stato fornito, a livello regionale dapprima, dai principali Paesi produttori latino-americani e africani. Poco dopo gli sforzi sono stati coordinati ed è stato concluso un accordo internazionale a breve termine al quale hanno aderito infine 28 Paesi produttori dell'America latina e dell' Africa.

Foglio fédérait 1976, Vol. Il

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594 Gli Stati Uniti d'America avevano già proposto antecedentemente, nell' ambito della FAO, di creare un gruppo di studio. Nel dicembre 1961 questo gruppo ha potuto presentare un primo disegno d'accordo raggnippante tanto i Paesi produttori quanto i Paesi consumatori. Il primo Accordo internazionale sul caffè è sorto nell'autunno 1962 in occasione di una conferenza su questo prodotto convocata dall'ONU. Esso è entrato in vigore nel 1963 per la durata di 5 anni. Dei negoziati protrattisi per vari mesi sono sfociati nel 1968 in un nuovo e migliorato accordo. In seguito a mancato accordo in merito ai nuovi prezzi indicativi, il Consiglio internazionale del caffè ha sospeso nel dicembre 1972 l'applicazione delle disposizioni economiche. Da allora esiste soltanto un accordo-quadro contemplante disposizioni amministrative, prorogato una prima volta nel 1973 per due anni e in seguito per un altro anno, vale a dire fino al 30 settembre 1976. Questo disciplinamento ha permesso di mantenere in efficienza l'Organizzazione internazionale del caffè a Londra quale centro d'informazione statistica sul caffè e quale sede di nuovi negoziati.

La Svizzera ha aderito al primo Accordo internazionale sul caffè il 17 dicembre 19641'. Il secondo accordo è stato da noi ratificato il 30 settembre 1968 2 >.

222 Apprezzamento degli accordi del 1962 e del 1968 L'obiettivo principale dell'accordo sul caffè consisteva sin dall'inizio nell'alleviare le gravi difficoltà, alle quali dovevano far fronte i Paesi produttori, causate soprattutto dalle eccessive fluttuazioni della produzione e dei prezzi oppure da una situazione eccedentaria di natura strutturale sul mercato mondiale del caffè. L'accordo doveva parimenti contribuire ad aumentare il potere d'acquisto dei Paesi esportatori di caffè mantenendo i prezzi ad un livello accettabile e promovendo il consumo.

Non si può negare che i vecchi accordi abbiano contribuito a stabilizzare il mercato ed i prezzi nel corso degli anni sessanta. Il preciso impegno assunto dai Paesi membri di non lasciar cadere il livello dei prezzi del caffè al disotto di quello registrato nel 1962 -- tuttavia molto basso -- ha potuto essere mantenuto. Nondimeno nessuna tensione economica estrema ha influito sul mercato durante tale periodo, di modo che il meccanismo dell' accordo, basato in larga misura
sul sistema dei contingenti d'esportazione, non è stato sottoposto a prove eccessivamente dure.

Alla fine degli anni sessanta, ed in misura più accentuata all'inizio degli anni settanta, la situazione è radicalmente mutata. Da un lato le eccedenze Vedi Messaggio del Consiglio federale del 1° giugno 1964 concernente l'approvazione dell'Accordo internazionale del 1962 sul caffè (FF 1964 II 1161).

Vedi Messaggio del Consiglio federale del 29 maggio 1968 concernente l'approvazione dell'Accordo internazionale del 1968 sul caffè (FF 1968 I 913).

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di produzione fuori del Brasile, e di conseguenza anche le scorte di caffè, sono continuamente aumentate e dall'altro il Brasile ha registrato ripetutamente cattivi raccolti, di modo che le sue eccessive scorte degli anni precedenti sono a poco a poco diminuite. Il sistema piuttosto rigido dei contingenti d'esportazione non ha saputo mantenere un equilibrio sufficiente fra i Paesi produttori, e le tensioni, come pure la concorrenza, aumentarono.

Diversi produttori hanno tentato di smerciare le loro eccedenze eludendo le disposizioni dell'accordo, il che ha provocato anche nei Paesi importatori irregolarità sul mercato difficili da reprimere a causa del loro carattere internazionale. Allorché all'inizio degli anni settanta è scoppiata la crisi monetaria provocando un indebolimento del potere d'acquisto di molti produttori di materie prime, i Paesi esportatori di caffè conclusero fra di loro accordi di carattere cartellistico, contrari alle disposizioni dell'Accordo internazionale sul caffè, ciò che indispose i Paesi consumatori. Nella primavera 1972 i Paesi produttori hanno chiesto un aumento dei prezzi indicativi stabiliti in valuta americana, nell'intento di compensare le conseguenze della svalutazione del dollaro; i Paesi consumatori vi si opposero e chiesero ai loro interlocutori di rinunciare a provvedimenti d'intervento sul mercato. Gli Stati Uniti d'America hanno rifiutato l'adeguamento dei prezzi invocando inoltre motivi di principio.

Queste divergenze d'opinione non hanno potuto essere superate, di modo che alla fine del 1972 la quasi decennale collaborazione economica fra i produttori ed i consumatori di caffè ha dovuto essere sospesa.

Quando, per la prima volta da quasi 20 anni a questa parte, si è delineata la possibilità di una prossima rarefazione mondiale dell'offerta di caffè, ci si rese conto della necessità d'una rielaborazione degli accordi sul caffè degli anni 1962 e 1968 concepiti in periodi di sovraproduzione generale. Si è però subito constatato che la negoziazione di un nuovo accordo avrebbe richiesto molto tempo. Gli insoluti problemi monetari, gli aumenti di prezzo di quasi tutte le materie prime, come pure le nuove speranze suscitate dai Paesi produttori di petrolio presso gli altri produttori di materie prime, hanno potratto ulteriormente le trattative sul caffè. Di conseguenza l'accordo di base, il quale come già detto contiene soltanto prescrizioni amministrative, ha dovuto essere ripetutamente prorogato.

23 La situazione del mercato I grossi danni che il Brasile ha subito lo scorso anno in seguito al gelo ridurranno notevolmente il prodotto dei due prossimi raccolti. Sebbene ricorrendo alle scorte si può a malapena sopperire al disavanzo di produzione, l'approvvigionamento mondiale rimarrà presumibilmente teso almeno fino al 1978. Conscguentemente, nei prossimi tempi non ci si deve attendere una sensibile riduzione dei prezzi del caffè, i quali -- come emerge dal grafico

596 dei prezzi allegato al presente messaggio -- hanno raggiunto, dalla fine del 1975, un livello eccezionalmente alto.

L'evoluzione del mercato a medio e lungo termine dipenderà, in larga misura, dal successo dei programmi di ricostituzione delle colture attualmente in corso nel Brasile, come pure dal rispettivo ruolo che assumeranno, nel periodo critico dell'immediato avvenire, le misure pubbliche e private di sostegno della produzione da un lato e le condizioni atmosferiche e altri fattori d'influenza dall'altro. Sarà indispensabile ricostituire scorte nell'intento di garantire una migliore sicurezza dell'approvvigionamento.

3 Parte speciale 31 L'Accordo internazionale del 1976 sul caffè 311 Osservazioni liminari II nuovo accordo si basa essenzialmente, come finora, sul sistema dei contingenti d'esportazione, quest'ultimo però è stato migliorato e soprattutto reso più flessibile nell'applicazione. Ne è risultata comunque una maggiore difficoltà nella visione d'assieme sul meccanismo. Le esperienze fatte all'inizio degli anni settanta hanno tuttavia dimostrato che un disciplinamento rigido può rappresentare un ostacolo insormontabile per il mantenimento di un accordo in periodi di rapidi cambiamenti delle situazioni di mercato e di influenze esogene, quali i mutamenti dei corsi del cambio.

Questa superiore capacità di adattamento non è soltanto una caratteristica del nuovo accordo, ma anche uno dei motivi della sua favorevole accoglienza tanto fra i Paesi produttori quanto fra quelli consumatori. L'applicazione dimostrerà se le soluzioni di compromesso -- in parte complesse -- ottenute nel corso di lunghi negoziati saranno attuabili. È nondimeno positivo il fatto che le nuove disposizioni tengono conto dell'attuale instabile situazione di mercato. Salvo in caso di necessità non vi sarà intervento sul mercato; fintantoché la situazione dell'approvvigionamento mondiale rimane tesa, il gioco dell'offerta e della domanda potrà svolgersi liberamente.

Ciò sarà presumibilmente il caso nel corso dei primi due anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, il 1° ottobre 1976. Essendo state create condizioni di base favorevoli, l'accordo offre però ai produttori la protezione occorrente a breve e lungo termine al fine di poter promuovere la coltivazione del caffè con l'impiego di ingenti mezzi. Una pianificazione della produzione conforme al mercato consentirà di diminuire enormemente il doppio pericolo della penuria e delle eccedenze.

Si è inoltre potuto dar seguito in larga misura alle rivendicazioni dei Paesi produttori africani e centro-americani intese a migliorare le possibilità

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di esportazione. La nuova determinazione di contingenti base d'esportazione e di conseguenza la partecipazione al mercato dei singoli Paesi esportatori è stato uno dei punti più difficili dei negoziati. Il trattamento di favore dei piccoli Paesi esportatori, la cui cerchia è stata allargata da 12 a 20, ed i criteri d'attribuzione più flessibili per il sistema dei contingenti danno, ai Paesi con capacità di produzione non ancora sfruttate, la possibilità reale di poter aumentare poco a poco le loro esportazioni. In tal modo, contrariamente agli esistenti accordi concernenti le materie prime che contemplano contingenti d'esportazione, non sii tratta più di riprendere né di fissare le strutture di produzione tradizionali per la durata dell'accordo.

I Paesi produttori vengono inoltre stimolati ad aumentare l'approvvigionamento del mercato allorché aumenta la domanda e il prezzo e a desistere da una riduzione speculativa delle forniture. L'incremento delle scorte e delle esportazioni viene premiato con l'assegnazione di contingenti supplementari. La dichiarazione anticipata di qualsiasi disavanzo di contingente d'esportazione in seguito a cattivi raccolti e a scorte insufficienti torna pure a vantaggio dei rispettivi membri, giacché i quantitativi corrispondenti ai deficit dichiarati sono aggiunti l'anno seguente ai contingenti degli stessi.

Originariamente i Paesi consumatori, e segnatamente gli Stati Uniti d'America, avevano chiesto delle sanzioni contro i Paesi esportatori che registravano dei disavanzi non dichiarati; era questo un inconveniente sovente biasimato in precedenti accordi. Molti Paesi produttori hanno ritenuto che l'applicazione di sanzioni, nel senso di decurtare il quantitativo dei contingenti, costituiva una punizione ingiustificata per situazioni d'emergenza involontarie, come ad esempio mancati raccolti dovuti al maltempo, e di conseguenza vi si erano risolutamente opposti.

II nuovo accordo contiene nuovamente disposizioni sulla lavorazione del caffè grezzo. Il rispettivo articolo è sostanzialmente più breve di quello dell'accordo del 1968, benché dal punto di vista materiale abbia cambiato ben poco (vedi osservazioni sull'art. 46 alla cifra 312).

La situazione attuale, completamente diversa da quelle degli anni 1962 e 1968, ha implicato talune modifiche nella politica di
produzione dei Paesi membri esportatori. Presentemente non sono più richiesti concreti obiettivi di produzione, stabiliti per Paese, che devono essere approvati dal Consiglio del Caffè. I membri sono nuovamente liberi di prendere quei provvedimenti che essi ritengono opportuni nell'ambito dell'obiettivo generale. Nuova è la possibilità, da parte del Consiglio, di introdurre una speciale tassa d'esportazione al fine di procurare all'organizzazione i mezzi finanziari occorrenti per gli studi tecnici nel campo della politica della coltivazione. È stato invece lasciato cadere il fondo di diversificazione introdotto con l'accordo del 1968 e la cui attività è cessata gradualmente dalla line del 1972.

Contrariamente a quanto ci si attendeva, con l'aiuto di questo fondo si son potuti realizzare soltanto pochi progetti. Difficoltà d'applicazione pra-

598 tica nei singoli Paesi produttori e i mutamenti della situazione del mercato si sono opposti al rinnovo di questo fondo durante la negoziazione del nuovo accordo.

Un'altra innovazione consiste nell'apertura di un fondo speciale parimenti alimentato da una tassa all'esportazione di due centesimi USA al massimo per ogni sacco di caffè di 60 kg, la quale dev'essere versata dai membri esportatori al momento del ritiro delle marche d'esportazione del caffè.

Grazie a questo fondo speciale l'Organizzazione può finanziare in particolare le spese connesse all'apparato di controllo (sorveglianza delle importazioni ed esportazioni), alla sorveglianza delle scorte presso i Paesi membri esportatori e all'estensione del servizio d'informazione.

Non sono state modificate le disposizioni generali concernenti la politica delle scorte. Il Consiglio del Caffè può emanare tuttavia disposizioni completive, ma, a prescindere da queste, non vengono imposte restrizioni alcune ai membri esportatori. In merito all'introduzione di scorte di caffè amministrate da una centrale si è ampiamente discusso nel corso dei negoziati. Fra le Delegazioni ha predominato l'opinione secondo cui le spese e le difficoltà tecniche sconsigliavano l'istituzione di una scorta régulatrice internazionale intesa a stabilizzare il mercato e i prezzi del caffè. L'accordo impone tuttavia al Consiglio di proseguire l'esame della questione.

312 Disposizioni economiche Al fine di garantire una migliore visione d'assieme verranno esposti qui di seguito soltanto i tratti fondamentali delle disposizioni di portata economica ritenute essenziali.

Impegni generali dei membri (art. 2) I membri esportatori non possono vendere caffè a Paesi non membri a condizioni commerciali più favorevoli di quelle che essi sono disposta ad offrire al medesimo momento a dei membri importatori.

I membri riconoscono che i certificati di provenienza costituiscono un importante fonte d'informazione sul commercio del caffè. Nei periodi in cui i contingenti d'esportazione non sono in vigore, i membri esportatori assumono la responsabilità di vigilare affinchè i certificati di provenienza vengano utilizzati scientemente. Tuttavia, durante questo periodo i membri importatori coopereranno pienamente con l'Organizzazione per la raccolta e la verifica dei certificati; essi non possono comunque essere tenuti a far dipendere l'importazione dalla presentazione di siffatti certificati.

599 Mercati sottoposti al contingentamento (art. 29) Soltanto i mercati dei Membri sono sottoposti al contingentamento, mentre sui mercati dei Paesi non Membri si può esportare liberamente in ogni tempo.

Contingenti di base (art. 30) Ai Membri esportatori viene attribuito un contingente di base; fanno eccezione i piccoli Paesi produttori elencati nell'allegato 1 dell'accordo.

L'ammontare di questi contingenti è calcolato secondo il quantitativo delle esportazioni in un dato periodo di riferimento. Tale periodo cambia a seconda della data dell'introduzione dei primi contingenti.

Disposizioni concernenti l'introduzione, la sospensione e la reintroduzione dei contingenti (art. 33) Di massima, i contingenti vengono introdotti quando il prezzo indicativo è inferiore al prezzo massimo della scala stabilita dal Consiglio del Caffè per tutte le sorte di caffè. Al momento dell'entrata in vigore dell' accordo e in mancanza di una scala dei prezzi stabilita dal Consiglio, ci si basa su un prezzo medio di due sorte di caffè considerate rappresentative (Robusta e altre arabica dolci) nei confronti della media di questi prezzi nell'anno 1975. Il Consiglio può, due volte nel corso della durata dell'accordo, modificare questo valore indicativo.

Disposizioni analoghe disciplinano la sospensione temporanea e la reintroduzione dei contingenti.

Non appena sono adempiute le pertinenti condizioni, i contingenti prendono effetto il più presto possibile e comunque al più tardi il trimestre susseguente. I contingenti sono di massima stabiliti per un periodo di quattro trimestri consecutivi. Il Consiglio si riunisce nel corso del primo di questi trimestri al fine di stabilire o riesaminare i margini di prezzo e prendere altri provvedimenti affinchè il meccanismo dei contingenti funzioni.

Contingente annuo globale (art. 34) II Cosiglio del Caffè stabilisce un contingente annuo globale per l'anno susseguente sulla base di diversi criteri quali, le previsioni del consumo, le probabili variazioni del livello delle scorte nei Paesi membri importatori e delle esportazioni dei Membri esportatori nell'anno decorso.

Assegnazione dei contingenti annui (art. 35) II contingente globale è suddiviso in una parte fissa che corrisponde ad almeno il 70 per cento e in una parte variabile che ammonta a non oltre

600 il 30 per cento del contìngente annuo. Tutti i Membri esportatori entranti in linea di conto ricevono della parte fissa una percentuale pari a quella che otterrebbero giusta l'articolo 30 del totale dei contìngenti di base. Per la ripartizione della parte variabile, il criterio determinante risiede nelle scorte dichiarate alla fine dell'anno, e verificate dall'Organizzazione, dai Membri esportatori che dispongono dei contingenti di base. Il volume di questo conungente supplementare di un Paese determinato è proporzionale al rapporto esistente tra le scorte di questo Paese e il totale di quelle dei Membri esportatori aventi diritto a una parte variabile. Nessun Membro riceverà un quantitativo della parte variabile del contingente superiore al 40 per cento.

Contingenti trimestrali (art. 36) II Consiglio suddivide i contingenti annui in contìngenti trimestrali possibilmente uguali. I Membri esportatori debbono provvedere affinchè durante tutto l'anno il mercato venga rifornito regolarmente nell'ambito dei contingenti. Entro determinati limiti, sono ammesse deroghe e riporti al trimestre susseguente.

Misure concernenti i prezzi (art. 38) Nell'Accordo non sono stabiliti i prezzi indicativi determinanti per l'applicazione dei contingenti d'esportazione. Spetta al Consiglio di introdurre un sistema di prezzi che consenta da un lato di fissare i prezzi indicativi per tutte le sorte di caffè e dall'altro stabilire dei margini di prezzo per i gruppi di caffè più importanti. Per stabilire o adattare questi margini o la scala dei prezzi comprendente la totalità delle sorte di caffè, il Consiglio tiene conto dei livelli e delle tendenze di prezzo predominanti e segnatamente dei fattori che influenzano i prezzi. Oltre all'offerta, alla domanda ed alle scorte sono da annoverare fra questi fattori anche le modificazioni del sistema monetario internazionale e la tendenza dell'inflazione o della deflazione mondiale.

Adeguamento dei contingenti (art. 39) A seconda dell'evoluzione dei prezzi indicativi di tutti i tipi di caffè, il Consiglio può ridurre o aumentare in modo uniforme tutti i contingenti.

Su relativa richiesta, il Consiglio può aumentare -- ma non diminuire -- in modo differenziato i contingenti di singole sorte di caffè.

Nuova distribuzione di contingenti non utilizzati (art. 40) I Membri esportatori debbono notificare all'organizzazione se essi dispongono di un quantitativo sufficiente di caffè per far fronte al totale del loro

601 contingente. I disavanzi vengono ripartiti fra i Membri esportatori capaci e desiderosi d'effettuare
Osservanza del contingentamento (art. 42) Se un membro esportatore supera il contingente, il contingente futuro sarà ridotto d'una quantità uguale al 110 per cento del sorpasso.

Certificati di provenienza e di riesportazione (art. 43) Ciascun membro esportatore deve sempre rilasciare per l'esportazione di caffè un certificato di provenienza rispondente alle prescrizioni dell'Organizzazione. Per contro l'importazione di caffè in provenienza da Paesi Membri dev'essere fatta dipendere dalla presentazione di un certificato valido soltanto allorquando sono in vigore i contingenti. Se i contingenti non sono in vigore i Membri importatori devono però agevolare gli opportuni controlli (v. art. 2). Per le riesportazioni da Paesi importatori vengono rilasciati certificati di provenienza soltanto allorquando i contingenti sono in vigore.

Per il convalidamento dei certificati di provenienza il Consiglio emette marche d'esportazione contro il pagamento di una tassa.

Regolamentazione delle importazioni (art. 45) Per impedke a Paesi esportatori non Membri di aumentare le loro esportazioni a detrimento dei Membri esportatori, ciascun Membro limita le sue importazioni annue da Paesi non membri in quanto il contingentamento sia in vigore. Di massima fa stato il quantitativo medio importato negli anni precedenti dai Paesi non Membri. Se un Membro non si conforma a queste disposizioni gli può essere tolto il diritto di voto.

Misure relative al caffè trasformato (art. 46) I Membri riconoscono che i Paesi in sviluppo, per migliorare le strutture della loro economia, debbono poter aumentare la produzione e l'esportazione di prodotti lavorati, segnatamente mediante la trasformazione del caffè greggio. I Membri si distanziano da provvedimenti governativi che potrebbero seriamente pregiudicare l'industria del caffè di altri Membri. In caso di controversia vanno indette consultazioni, nell'intento di trovare una soluzione bonaria, prima di sottoporre la questione al Consiglio per decisione. Ciascun Membro si riserva il diritto di prendere i provvedimenti necessari alla protezione della sua industria del caffè.

602 Propaganda (art. 47) Per il promovimento del consumo, soprattutto nei Paesi Membri importatori, viene accantonato un fondo di propaganda. Negli anni 1976/77 e 1977/78 tale fondo viene alimentato con un contributo d'esportazione di 5 centesimi degli Stati Uniti d'America per ogni sacco di caffè di 60 kg. per i Membri esportatori con contingenti annui inferiori a 6000 tonnellate, di 10 centesimi degli Stati Uniti d'America per 60 kg. per i Membri esportatori con contingenti annui fra 6 000 e 24 000 tonnellate e di 25 centesimi degli Stati Uniti d'America per 60 kg. per tutti gli altri Membri esportatori. I Membri importatori possono farsi rimborsare da tale fondo fino al 50 per cento delle loro spese nazionali di propaganda. Gli articoli 50, relativo alla politica della produzione, 51, sulla politica delle scorte e 55, concernente un fondo spéciale, sono stati commentati nel capitolo precedente (Cifra 311).

313 Disposizioni d'ordine amministrativo e istituzionale (art. 4 a 27) Questi articoli hanno subito soltanto leggere modificazioni rispetto alle disposizioni dell'accordo del 1968.

Al fine di garantire l'esecuzione dell'accordo e. di servegliarne il funzionamento, l'Organizzazione internazionale del caffè, fondata nel 1962, continua ad esistere, con sede a Londra (art. 8). L'autorità suprema è il Consiglio internazionale del caffè, al quale appartengono tutti i membri partecipanti all'accordo (art. 9). Il Comitato esecutivo si compone di otto membri importatori e di otto Membri esportatori (art. 16). Esso è eletto per la durata di un anno, ciò che consente un certo rinnovo della sua composizione.

I Paesi esportatori e i Paesi importatori dispongono ciascuno di mille voti, di cui 150 come cifra di base; il rimanente è ripartito tra i membri di ogni categoria prorata dei contingenti di base rispettivamente delle importazioni (art. 13). Il Consiglio e il Comitato esecutivo prendono le loro decisioni alla maggioranza ripartita semplice o, nelle questioni importanti, alla maggioranza ripartita dei due terzi (art. 15 e 19). Il termine «ripartito» significa che i voti de'i Paesi esportatori e quelli dei Paesi importatori sono contati separatamente. Una procedura speciale di voto riduce la possibilità che uno, due o tre Membri possano impedire l'ottenimento della maggioranza dei due terzi (art. 15
par. 2). Le decisioni del Consiglio impegnano tutti i Membri (art. 15, par. 3).

Le spese amministrative ordinarie dell'Organizzazione sono coperte dalle quote annue dei Membri, calcolate pro rata del numero dei loro voti (art.

24 e 25).

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314 Disposizioni finali

(art. 59 a 71) L'Accordo è aperto alla firma presso la sede dell'ONU a Nuova York fino al 31 luglio 1976. Il termine per la ratifica scade il 30 settembre 1976.

Per l'entrata in vigore al 1° ottobre 1976 occorre la partecipazione di almeno venti Paesi esportatori e dieci Paesi importatori raggnippanti ciascuno l'80 per cento o più dei voti dei Membri della loro categoria a norma dell'allegato 2 dell'Accordo. Se il quorum per l'entrata in vigore automatica -- contrariamente alle aspettative -- non dovesse essere raggiunto, i Governi, che entro il termine prescritto hanno ratificato l'Accordo o rilasciato una dichiarazione relativa alla sua applicazione provvisoria, possono stabilire, di comune intesa, di mettere in vigore l'Accordo fra di loro.

L'adesione è aperta a tutti gli Stati membri deli'ONU o di una delle sue organizzazioni speciali.

Nessuna disposizione dell'Accordo può essere oggetto di riserva.

Il Consiglio può, mediante decisione presa alla magioranza qualificata, raccomandare alle parti contraenti un emendamento dell'Accordo. Oli emendamenti esplicano effetto dopo che la maggioranza qualificata delle parti contraenti ha approvato tali mutazioni. Le parti contraenti non consenzienti cessano di essere parte dell'Accordo.

In merito afe durata), alla proroga ed alla denunzia dell'Accordo si rimanda al capitalo 4 concernente la costituzionalità.

32 La partecipazione della Svizzera 321 Motivazione Risiede nell'interesse dei produttori, come pure dei consumatori, che vi siano condizioni stabili e chiare sui mercati delle materie prime. Pertanto, le soluzioni ai problemi che si pongono devono essere ricercate in comune. Per talune materie prime si rivela appropriato influenzare la produzione mediante accordi internazionali, nell'intento di garantire un approvvigionamento regolare dei mercati. Per quanto attiene il caffè esistono le condizioni economiche e tecniche necessarie per il successo nell'applicazione di un simile accordo. I provvedimenti da esso previsti sono di larga portata, poiché il caffè è uno dei principali prodotti del commercio mondiale e riveste una grande importanza economica e sociale per i Paesi produttori. La sua coltura, che esige molto lavoro, si estende a numerosi Paesi in sviluppo dell'America latina, dell'Africa e dell'Asia e molte zone di produzione si situano nei Paesi e regioni economicamente meno progrediti.

604 In. un ambito più generale, il successo dei negoziati che sono sfociati in questo accordo rappresenta inoltre un prezioso contributo alla cooperazione internazionale. L'accordo stesso esprime la volontà dei Paesi in sviluppo e dei Paesi industrializzati d'affrontare insieme i problemi sollevati dalle materie prime e (di negoziare soluzioni accettabili per tutti. Questa volontà d'intesa si rivela particolarmente utile, al momento attuale, per i colloqui e le trattative intavolati a livello mondiale sulle questioni delle materie prime, segnatamente in seno alla Conferenza sulla cooperazione economica internazionale, come pure nell'ambito della CNUCED. Tuttavia, provvedimenti del genere di quelli adottati nell'Accordo sul caffè, soddisfano soltanto parzialmente le rivendicazioni dei Paesi in sviluppo produttori di materie prime, volte ad un aumento degli introiti delle esportazioni e ad un incremento delle possibilità di lavorazione e di smercio; questi provvedimenti devono dunque essere completati. Per tale motivo, nei colloqui delle Conferenze sovraccitate proposte più estese figurano tra le principali trattande dell'ordine del giorno. Inseriti in un programma globale relativo alle materie prime, sono previsti diversi provvedimenti che rivestono particolare importanza per i Paesi in sviluppo, quali l'istituzione di un fondo internazionale per il finanziamento delle scorte regolatrici, obblighi di fornitura e d'acquisto, come pure sistemi di stabilizzazione degli introiti delle esportazioni.

Gli accordi sulle materie prime sono tanto più efficaci quanto maggiore è la partecipazione dei Paesi interessati. I motivi che hanno indotto la Svizzera ad aderire nel 1964 al primo accordo sul caffè e a rinnovare la sua partecipazione al secondo accordo del 1968, sono ancora maggiormente giustificati dall'evoluzione tendente verso una politica internazionale delle materie prime più generalizzata. Partecipando al presente accordo, confermiamo il nostro attegiamento e testimoniamo la nostra solidarietà verso la comunità internazionale.

322 Impegni Gli impegni che sorgono per la Svizzera dall'Accordo non sono superiori a quelli ch'essa già aveva assunto con i precedenti accordi sul caffè. Le disposizioni concernenti la limitazione delle importazioni da Paesi non membri (art. 45) non hanno subito notevoli
cambiamenti. Se il contingentamento è in vigore, il nostro Paese, come ciascun altro Stato' membro, è tenuto a limitare le importazioni provenienti da Paesi non Membri nella misura corrispondente a quella stabilita per un determinato periodo di riferimento. Anche se, conformemente alle aspettative, la partecipazione all'accordo sarà molto ampia, essa non dovrebbe punto intralciare le possibilità d'approvvigionamento sul mercato mondiale. Per i Membri importatori, le misure di controllo (art. 43) sono meno rigide in quanto> è stata conferita maggiore responsabilità ai Membri esportatori nell'applicazione delle

605 disposizioni. Dall'Accordo del 1968 vengono riprese, praticamente immutate, le disposizioni programmatiche concernenti l'eliminazione degli ostacoli allo sviluppo del consumo (art. 48), le miscele ed i surrogati di caffè (art. 49), il promovimento della lavorazione del caffè greggio nei Paesi produttori (art. 46) e lo scambio d'informazioni (art. 53).

Tanto il fondo di propaganda (art. 47) quanto quello speciale (art. 55) e presumibilmente anche i mezzi per il finanziamento degli studi relativi alla politica di produzione vengono alimentati con le tasse prelevate unicamente sulle esportazioni dei Membri esportatori e versate soltanto da quest'ultimi.

Per la Svizzera non risulta nula di nuovo nemmeno dalle disposizioni restrittive incluse nell'Accordo secondo le quali le spese per le campagne nazionali di propaganda sono coperte soltanto fino a concorrenza del 50 per cento dal fondo di propaganda. Infatti, già durante i precedenti accordi, gli importatori svizzeri di caffè hanno preso a loro carico, con contributi volontari, la metà delle spese per le campagne di propaganda generali controllate dall'Organizzazione internazionale del caffè.

Come fu già il caso per l'Accordo internazionale sul cacao, si prevede di emanare, a norma del decreto federale del 28 giugno 1972 sulle misure economiche esterne (RS 946.201), un'ordinanza esecutiva per l'applicazione dell'Accordo sul caffè. Dal profilo del diritto interno, quest'ordinanza chiarirà, unitamente alle condizioni d'importazione a norma dell'accordo internazionale sul caffè, anche quelle relative alla legislazione sull'economia di guerra. Le infrazioni a questa ordinanza, come ad esempio la falsificazione di prodotti di caffè oppure l'impiego di certificati falsificat e l'utilizzazione abusiva di certificati legittimi sono perseguiti lin primo luogo come atto di contrabbando ai sensi della legge sulle dogane e come reato secondo il codice penale.

L'Ufficio fiduciario degli importatori svizzeri di derrate alimentari (UFIDA), competente nel campo delle scorte obbligatorie e che, dall'adesione della Svizzera nel dicembre 1964 al primo accordo sul caffè, si è incaricato del controllo preliminare e del rilascio dei certificati, è disposto ad accettare un nuovo mandato. Questo disciplinamento che ha dato completa soddisfazione deve dunque essere
mantenuto.

323 Conseguenze finanziarie e incidenza sull'effettivo del personale II contributo alle spese amministrative dell'Organizzazione internazionale del caffè è calcolato in base al numero di voti attribuiti ai singoli Membri. Per l'anno contabile corrente 1975/76 la quota della Svizzera -- poco più dell'uno per cento del preventivo globale -- ammonta a meno di 60 000 franchi. Questo importo muterà a seconda della partecipazione dei Paesi importatori all'Accordo, nonché del fabbisogno finanziario dell'Or-

606

ganizzazione. Con l'entrata in vigore del nuovo Accordo e con la sua applcazione integrale aumenterà certamente l'attività dell'Organizzazione. Si può comunque ritenere che le maggiori spese in tal modo derivanti saranno, almeno in parte, assunte dal nuovo Fondo speciale il cui finanziamento non incombe ai Membri importatori.

La possibilità d'un contributo volontario della Svizzera al Fondo di diversificazione del caffè, previsto dall'Accordo del 1968, cade, in quanto, nel frattempo, tale Fondo è stato soppresso.

L'applicazione dell'Accordo non causa alcun aumento dell'effettivo del personale.

4 Costituzionalità L'Accordo è stato concluso per una durata di sei anni, vale a dire fino al 30 settembre 1982. Nel corso del terzo anno, le parti contraenti dovranno notificare se intendono continuare la partecipazione per i rimanenti tre anni.

Trascorso il quarto anno il Consiglio internazionale del caffè può decidere di negoziare un nuovo accordo oppure di prorogarlo per un periodo che esso determinerà. Il Consiglio può anche decidere in ogni momento la cessazione prematura dell'Accordo. L'Accordo può essere disdetto in qualsiasi momento da ciascuna parte contraente mediante preavviso di 90 giorni. Il decreto federale non soggiace quindi al referendum facoltativo in materia di trattati internazionali secondo l'articolo 89 capoverso 4 della Costituzione federale.

Il proposto decreto föderale si fonda sull'articolo 8 della Costituzione federale che conferisce alla Confederazione
5 Oneri per i Cantoni ed i Comuni L'esecuzione dell'Accordo spetta esclusivamente alla Confederazione e non grava pertanto i Cantoni e i Comuni.

6 Proposta Fondandoci su quanto precede, ci pregiamo proporvi di accettare l'allegato disegno di decreto federale che approva l'Accordo internazionale del 1976 sul caffè.

607 Gradite, onorevoli presidente e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

Berna, 24 marzo 1976 In nome del Consiglio federale svizzero: II presidente della Confederazione, Gnägi II cancelliere della Confederazione, Huber

608

(Disegno)

Decreto federale concernente l'Accordo internazionale del 1976 sul caffè (Del

)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 8 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 24 marzo 19761), decreta: Art. l L'Accordo internazionale sul caffè, aperto alla firma il 31 gennaio 1976 a Nuova York, è approvato.

2 II Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

1

Art. 2 II presente decreto non soggiace al referendum in materia di trattati internazionali.

" FF 1976 II 591

Evoluzione dei prezzi del caffè *> dal 1962 al 1975 Cents USA par livre

Cents USA par livre

. i_ 80

80 _i

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I 70,

Autres Arabicas doux

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t 1962

1963

1964

1965

1966

'' Media per trimestre dei prezzi indicativi secondo l'Accordo internazionale sul caffè

1967

1968

1969

t

t 1970

1971

1972

1973

1974

1975

Fonte: Organizzazione internazionale del caffè, Londra



^

610

Traduzione dal testo originale francese

1)

Accordo internazionale del 1976 sul caffè Preambolo I Governi partecipanti al presente accordo, Riconoscendo che il caffè riveste una importanza eccezionale per l'economia di molti paesi, dipendenti in larga misura da questo prodotto per le loro entrate d'esportazione e, di conseguenza, per la continuazione dei loro programmi di sviluppo sociale ed economico ; considerando che una stretta cooperazione internazionale nel settore degli scambi del caffè consentirà di promuovere la diversificazione e l'espansione dell'economia dei paesi produttori di caffè, di migliorare le relazioni politiche ed economiche tra paesi produttori e paesi consumatori e di contribuire all' aumento del consumo; riconoscendo che è auspicabile evitare uno squilibrio tra la produzione e il consumo suscettibile di causare accentuate fluttazioni di prezzo pregiudizievoli sia per i produttori sia per i consumatori ; convinti che delle misure internazionali possono aiutare a correggere gli effetti di questo squilibrio e contribuire ad assicurare ai produttori degli introiti sufficienti mediante prezzi rimuneratori; prendendo atto dei vantaggi ottenuti dalla cooperazione internazionale suscitata dalla messa in atto degli accordi internazionali del 1962 e del 1968 sul caffè, hanno convenuto quanto segue.

Capo I - Obiettivi Art. 1 Obiettivi Gli obiettivi dell'accordo sono: 1. Attuare un equilibrio giudizioso fra l'offerta e la domanda di caffè, in condizioni che garantiranno ai consumatori un approvvigionamento suffiII testo originale è pubblicato nella RU 1976, ediz. frane., a pag. . . .

611 dente a prezzi equi e, ai produttori, mercati a prezzi rimuneratori e che permetteranno d'equilibrare in modo duraturo la produzione e il consumo; 2. Evitare fluttuazioni eccessive dell'offerta mondiale, delle scorte e dei prezzi, pregiudizievoli sia ai produttori sia ai consumatori; 3. Contribuire a valorizzare le fonti produttive, a elevare e mantenere l'impiego e il reddito nei paesi Membri e a favorire così la realizzazione di salari equi, di un più alto livello di vita e di migliori condizioni di lavoro; 4. Aumentare il potere d'acquisto dei paesi esportatori di caffè, mantenendo i prezzi a un livello conforme alle disposizioni del paragrafo 1° del presente articolo e aumentando il consumo; 5. Promuovere il consumo del caffè in tutti i modi possibili; 6. Favorire in modo generale, e tenuto conto dei vincoli esistenti fra il commercio del caffè e la stabilità economica dei mercati aperti ai prodotti industriali, la cooperazione internazionale nel settore dei problemi mondiali del caffè.

Art. 2 Impegni generali dei Membri 1. I Membri s'impegnano a condurre la loro politica commerciale in modo da realizzare gli obiettivi enunciati all'articolo 1. Essi s'impegnano inoltre a raggiungere questi obiettivi adempiendo scrupolosamente gli obblighi del presente accordo e osservando le sue disposizioni.

2. I Membri riconoscono la necessità d'adottare politiche che permettano di mantenere i prezzi del caffè a livelli assicuranti ai produttori una rimunerazione sufficiente, tentando nel contempo di garantire ai consumatori prezzi che non ostacolino un aumento auspicabile del consumo.

3. I Membri esportatori s'impegnano a non prendere o a non mantenere in vigore alcun provvedimento governativo che consentirebbe di vendere caffè a paesi non Membri a condizioni commerciali più favorevoli di quelle che essi sono disposti ad offrire nel medesimo momento a Membri importatori, tenuto conto delle normali prassi commerciali.

4. Il Consiglio rivede periodicamente la messa in atto delle disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo e può domandare ai membri di trasmettere le informazioni appropriate, conformemente alle disposizioni dell'articolo 53.

' 5 . 1 membri riconoscono che i certificati d'origine costituiscono una fonte indispensabile d'informazione sugli scambi di caffè. Durante i periodi in cui i contingenti sono sospesi, i Membri esportatori assumono la responsabilità di vigilare affinchè i certificati d'origine vengano utilizzati scientemente. Tut-

612

tavia, malgrado i membri importatori non siano tenuti ad esigere che dei certificati accompagnino le partite di caffè allorquando i contingenti non sono in vigore, essi coopereranno pienamente con l'Organizzazione per la raccolta e la verifica dei certificati relativi a spedizioni in provenienza da Paesi Membri esportatori, affinchè il maggior numero possibile di informazioni sia a disposizione di tutti i paesi Membri.

Capo II - Definizioni Art. 3 Definizioni Ai fini del presente accordo: 1. «Caffè» designa il chicco o la ciliegia della pianta del caffè, sia che si tratti di caffè con buccia, di caffè verde o di caffè torrefatto, e comprende il caffè macinato, il caffè decaffeinato, il caffè liquido e il caffè solubile. Questi termini hanno il seguente significato : a. «caffè verde» designa qualsiasi caffè in chicco, sbucciato, prima della torrefazione; b. «ciliegia di caffè essiccata» designa il frutto essiccato della pianta del caffè; l'equivalente in caffè verde delle ciliege di caffè essiccate si ottiene moltiplicando per 0,50 il peso netto delle ciliegie essiccate; e. «caffè con buccia» designa il chicco di caffè verde nella buccia; l'equivalente in caffè verde del caffè con buccia si ottiene moltiplicando per 0,80 il peso netto del caffè con buccia; d. «caffè torrefatto» designa il caffè verde torrefatto a un grado qualsiasi e comprende il caffè macinato; l'equivalente in caffè verde del caffè torrefatto si ottiene moltiplicando per 1,19 il peso netto del caffè torrefatto; e. «caffè decaffeinato» designa il caffè verde, torrefatto o solubile, dopo l'estrazione della caffeina; l'equivalente in caffè verde del caffè decaffeinato si ottiene moltiplicando per 1,00, 1,19 o 3,00 rispettivamente il peso netto del caffè decaffeinato verde, torrefatto o solubile; /. «caffè liquido» designa i solidi solubili nell'acqua ottenuti dal caffè torrefatto e presentati nella forma liquida; l'equivalente in caffè verde del caffè liquido si ottiene moltiplicando per 3,00 il peso netto dei solidi di caffè disidratati contenuti nel caffè liquido; g. «caffè solubile» designa i solidi, disidratati e solubili nell'acqua, ottenuti dal caffè torrefatto; l'equivalente in caffè verde del caffè solubile si ottiene moltiplicando per 3,00 *> il peso netto del caffè solubile.

1}

II coefficiente di conversione 3,00 è riveduto e può essere modificato dal Consiglio tenuto conto delle decisioni prese a tale proposito dalle autorità internazionali competenti.

613

2. «Sacco» designa 60 kg, cioè 132,276 libbre, di caffè verde; «tonnellata» designa la tonnellata metrica di 1000 kg, cioè 2204,6 libbre; «libbra» designa 453,597 grammi.

3. «Anno caffeario» designa il periodo di dodici mesi dal 1° ottobre al 30 settembre.

4. «Organizzazione» designa l'Organizzazione internazionale del caffè; «Consiglio» designa il Consiglio internazionale del caffè; «Comitato» designa il Comitato esecutivo.

5. «Membro» designa: una Parte contraente compresa un'organizzazione intergovernativa menzionata al paragrafo 3 dell'articolo 4; uno o più territori designati dichiarati come Membro separato in virtù dell'articolo 5; più Parti contraenti, più territori designati o più Parti contraenti e territori designati che partecipano all'Organizzazione come gruppo Membro, in virtù degli articoli 6 e 7.

6. «Membro esportatore» o «paese esportatore» designa rispettivamente un Membro o un paese che è esportatore netto di caffè, cioè un Membro o un paese le cui esportazioni superano le importazioni.

7. «Membro importatore» o «paese importatore» designa rispettivamente un Membro o un paese che è importatore netto di caffè, cioè un Membro o un paese le cui importazioni superano le esportazioni.

8. «Membro produttore» o «paese produttore» designa rispettivamente un Membro o un paese che produce il caffè in quantità sufficienti per avere un significato commerciale.

9. «Maggioranza ripartita semplice» designa la maggioranza assoluta dei voti espressi dai Membri esportatori presenti votanti, più la maggioranza assoluta dei voti espressi dai Membri importatori presenti votanti.

10. «Maggioranza ripartita dei due terzi» designa i due terzi dei voti espressi dai Membri esportatori presenti votanti, più i due terzi dei voti espressi dai Membri importatori presenti votanti.

11. «Entrata in vigore» designa, salvo indicazione contraria, la data alla quale l'accordo entra in vigore, provvisoriamente o definitivamente.

12. «Produzione esportabile» designa la produzione complessiva di caffè d'un paese esportatore durante un determinato anno o campagna caffearia cui è sottratta la quantità prevista per il fabbisogno del consumo interno durante lo stesso anno.

614

13. «Disponibilità per l'esportazione» designa la produzione esportabile di un paese esportatore durante un determinato anno caffeario, cui sono aggiunte le riserve riportate dagli anni precedenti.

14. «Quantità esportabile sotto contingente» designa la quantità complessiva di caffè che un Membro è autorizzato a esportare conformemente all'Accordo, eccettuate le esportazioni fuori contingente effettuate giusta le disposizioni dell'articolo 44.

15. «Disavanzo» designa la differenza tra la quantità di caffè che un Membro esportatore ha diritto di esportare sotto contingente durante un determinato anno caffeario e la quantità che questo Membro ha esportato a destinazione dei mercati sotto contingente durante il citato anno caffeario.

Capo m - Membri Art. 4 Membri dell'Organizzazione 1. Ciascuna Parte contraente costituisce, con quei territori cui l'accordo è applicabile in virtù del paragrafo 1 dell'articolo 64, un solo e stesso Membro dell'Organizzazione, riservati gli articoli 5, 6 e 7.

2. Un Membro può cambiare di categoria, alle condizioni che il Consiglio stabilisce.

3. Nel presente Accordo, qualsiasi menzione della parola «Governo» si ritiene applicabile per la Comunità economica europea o per un'organizzazione intergovernativa avente responsabilità comparabili per quanto concerne il negoziato, la conclusione e l'applicazione di accordi internazionali, segnatamente di accordi su prodotti di base.

4. Una tale organizzazione intergovernativa non possiede essa stessa alcun voto ma, in caso di votazione su questioni di sua competenza, essa è autorizzata a disporre dei voti dei suoi stati membri e li esprime in blocco.

In questo caso, gli Stati membri di questa organizzazione intergovernativa non sono autorizzati a esercitare individualmente i loro diritti di voto.

5. Le disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 16 non sono applicabili a una tale organizzazione intergovernativa; tuttavia, essa può partecipare alle discussioni del Comitato esecutivo sulle questioni di sua competenza. In caso di votazione su questioni di sua competenza, derogando alle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 19, i voti di cui sono autorizzati disporre i suoi stati membri al Comitato esecutivo sono espressi in blocco da uno qualsiasi dei suoi stati membri.

615

Art. 5 Partecipazione separata di territori designati Ciascuna Parte contraente che è importatrice netta di caffè può, in qualsiasi momento, dichiarare, mediante la notificazione prevista al paragrafo 2 dell'articolo 64, che essa partecipa all'Organizzazione indipendentemente da qualsiasi territorio designato dalla stessa tra quelli di cui essa assicura la rappresentanza internazionale che sono esportatori netti di caffè. In tal caso, il territorio metropolitano e i territori non designati costituiscono un solo e stesso Membro; e i territori designati hanno, individualmente o collettivamente secondo i termini della notificazione, la qualità di Membro distinto.

Art. 6 Partecipazione iniziale in gruppo 1. Due o più Parti contraenti, esportatrici nette di caffè, possono dichiarare, mediante notificazione al Consiglio e al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite in occasione del deposito dei loro strumenti rispettivi d'approvazione, di ratificazione, d'accettazione o di adesione, che esse entrano nell'Organizzazione come gruppo. Un territorio, al quale l'accordo è applicabile in virtù del paragrafo 1 dell'articolo 64, può far parte di un gruppo siffatto, se il Governo dello Stato che cura le sue relazioni internazionali ha trasmesso la notificazione prevista al paragrafo 2 dell'articolo 64. Queste Parti contraenti e questi territori designati devono adempiere le condizioni seguenti : a. dichiararsi disposti ad accettare la responsabilità, tanto individuale quanto collettiva, dell'osservanza degli obblighi del gruppo; b. devono provare in seguito, a soddisfazione del Consiglio: i) che il gruppo ha l'organizzazione necessaria all'applicazione di una politica comune in materia di caffè e che essi hanno i mezzi di adempiere, congiuntamente agli altri membri del gruppo, gli obblighi che l'accordo impone loro ; e ii) che un precedente accordo internazionale sul caffè li ha riconosciuti come un gruppo; iii) che essi hanno una politica commerciale ed economica comune o coordinata in materia di caffè e una politica monetaria finanziaria coordinata come pure gli organi necessari all'applicazione di questa politica, in modo di assicurare il Consiglio che il gruppo può conformarsi a tutti gli obblighi collettivi derivanti.

2. Il gruppo membro costituisce un solo e stesso Membro dell'Organizzazione, essendo tuttavia inteso che ciascun Membro del gruppo sarà trattato come Membro distinto per i problemi disciplinati dalle disposizioni seguenti :

616 a. articoli 11, 12 e 20 del capo IV; b. articoli 50 e 51 del capo Vili; e. articolo 67 del capo X.

3. Le Parti contraenti e i territori designati che entrano come gruppo indicano il Governo o l'organizzazione che li rappresenterà al Consiglio per i problemi trattati nell'accordo, salvo quelli enumerati nel paragrafo 2 del presente articolo.

4. II diritto di voto del gruppo è esercitato come segue: a. il gruppo Membro ha, per cifra di base, lo stesso numero di voti di un solo paese Membro entrato a titolo individuale nell'Organizzazione. Il Governo o l'Organizzazione che rappresenta il gruppo riceve questi voti e ne dispone; b. qualora il problema messo in votazione rientri nell'ambito delle disposizioni enunciate nel paragrafo 2 del presente articolo, i diversi membri del gruppo possono disporre separatamente dei voti loro attribuiti dal paragrafo 3 e 4 dell'articolo 13, come se ciascuno di essi fosse un Membro individuale dell'Organizzazione, salvo i voti della cifra di base che rimangono attribuiti al governo o all'organizzazione rappresentante il gruppo.

5. Ciascuna Parte contraente o ciascun territorio designato che fa parte di un gruppo può, mediante notificazione al Consiglio, ritirarsi dal gruppo e diventare Membro distinto. Il ritiro esplicherà effetto dal ricevimento della notificazione da parte del Consiglio. Quando un membro di un gruppo si ritira o cessa di essere un membro dell'Organizzazione, gli altri membri del gruppo possono domandare al Consiglio di mantenere questo gruppo; il gruppo conserva la sua esistenza salvo che il Consiglio respinga la domanda.

In caso di scioglimento del gruppo, ciascuno dei suoi ex membri diventa un Membro distinto. Un Membro che ha cessato di appartenere a un gruppo non può ridiventare membro di alcun gruppo per tutta la durata del presente accordo.

Art. 7

Partecipazione ulteriore in gruppo Due o più Membri esportatori possono, da quando l'accordo è entrato in vigore, domandare, in qualsiasi momento, al Consiglio il permesso di costituirsi in gruppo. Il Consiglio li autorizza se costata che gli hanno trasmesso la dichiarazione e le prove richieste nel paragrafo 1 dell'articolo 6' Quando il Consiglio ha dato il permesso, i paragrafi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 6 diventano applicabili al gruppo.

617

Capo IV - Costituzione e amministrazione Art. 8

Sede e struttura dell'Organizzazione internazionale del caffè 1. L'Organizzazione internazionale del caffè, istituita mediante l'accordo del 1962 continua a esistere per garantire l'esecuzione del presente accordo e sorvegliarne il funzionamento.

2. L'Organizzazione ha sede a Londra, a meno che il Consiglio non decida altrimenti a maggioranza ripartita dei due terzi dei voti.

3. L'Organizzazione esercita le sue funzioni per il tramite del Consiglio internazionale del caffè, del Comitato esecutivo, del Direttore esecutivo e del personale.

Art. 9

Composizione del Consiglio internazionale del caffè 1. L'autorità suprema dell'Organizzazione è il Consiglio internazionale del caffè, che è composto di tutti i Membri dell'Organizzazione.

2. Ciascun Membro nomina un rappresentante al Consiglio e, se lo desidera, uno o più supplenti. Ciascun Membro può inoltre designare uno o più consiglieri per accompagnare il suo rappresentante o i suoi supplenti.

Art. 10

Poteri e funzioni del Consiglio 1. Il Consiglio, investito di tutti i poteri conferitigli espressamente dall'accordo, ha i poteri ed esercita le funzioni necessarie all'esecuzione dell'accordo.

2. Il Consiglio emana, alla maggioranza ripartita dei due terzi, i regolamenti necessari all'esecuzione dell'accordo e conformi alle disposizioni del medesimo, segnatamente il proprio regolamento interno e i regolamenti applicabili alla gestione finanziaria e al personale dell'Organizzazione. Il Consiglio può prevedere nel suo regolamento interno una procedura che gli permetta di prendere, senza riunirsi, decisioni su problemi determinati.

3. Inoltre, il Consiglio tiene aggiornata la documentazione necessaria all'adempimento delle funzioni conferitegli dall'accordo e qualsiasi altra documentazione ritenuta auspicabile.

618

Art. 11 Elezione del Presidente e dei Vicepresidenti del Consiglio 1. Il Consiglio elegge, per ciascun anno caffeario, un Presidente come anche un primo, un secondo e un terzo Vicepresidente.

2. Di regola, il Presidente e il primo Vicepresidente sono ambedue eletti fra i rappresentanti dei Membri esportatori o fra i rappresentanti dei Membri importatori, e il secondo e terzo, Vicepresidente fra i rappresentanti dell'altra categoria. Questa ripartizione si alterna ciascun anno caffeario.

3. Né il Presidente né il Vicepresidente che funge da Presidente hanno diritto di voto. In tal caso, il loro supplente esercita il diritto di voto del Membro.

Art. 12 Sessione del Consiglio y

Di regola, il Consiglio si riunisce due volte all'anno in sessione ordinaria. Esso può decidere di tenere sessioni straordinarie. Sessioni straordinarie sono parimente tenute a domanda del Comitato esecutivo o di cinque Membri o di uno o più Membri rappresentanti 200 voti al minimo. Le sessioni del Consiglio sono annunciate almeno trenta giorni prima, salvo in caso d'urgenza. Le sessioni hanno luogo alla sede dell'Organizzazione, a meno che il Consiglio non decida altrimenti.

Art. 13 Voti 1. I Membri esportatori hanno insieme 1000 voti e così anche i Membri importatori; questi voti sono ripartiti all'interno di ciascuna categoria, quella degli esportatori e quella degli importatori, come è indicato nei paragrafi qui appresso.

2. Ciascun Membro ha, come cifra di base, cinque voti, in quanto il totale di tali voti non superi 150 per ciascuna categoria di Membri. Se vi fossero più di 30 Membri esportatori o più di 30 Membri importatori, la cifra di base attribuita a ciascun Membro della categoria sarebbe adeguata in modo che ii totale delle cifre di base non superi 150 per ciascuna categoria.

3. I membri esportatori enumerati all'allegato 1 e il cui contingente annuo d'esportazione iniziale è uguale o superiore a 100 000 sacchi ma inferiore a 400 000 sacchi avranno, oltre ai voti corrispondenti alla cifra di base, il numero di voti che è loro attribuito nella colonna 2 dell'allegato 1. Se uno dei Membri esportatori ai quali si applicano le disposizioni del presente paragrafo opta per un contingente di base in virtù del paragrafo 5 dell'articolo 31,

619

le disposizioni del presente paragrafo cessano d'essere applicabili per lo stesso.

4. Riservate le disposizioni dell'articolo 32, i rimanenti voti dei membri esportatori è ripartito tra i membri aventi un contingente di base, prorata del volume medio delle loro esportazioni rispettive di caffè a destinazione dei Membri importatori durante gli anni caffeari 1968/69 a 1971/72 inclusi. Ciò costituisce la base per il calcolo dei voti dei Membri esportatori considerati fino al 31 dicembre 1977. A contare dal 1° gennaio 1978, i rimanenti voti dei membri esportatori aventi un contingente di base è calcolato prorata del volume medio delle loro rispettive esportazioni di caffè a destinazione dei Membri importatori, nel modo indicato qui di seguito: A contare dal 1° gennaio

Anni caffeari

1978 1979 1980 1981 1982

1969/70, 1970/71, 1971/72, 1976/77, 1977/78,

1970/71, 1971/72, 1976/77, 1977/78, 1978/79,

1971/72, 1976/77, 1977/78, 1978/79, 1979/80,

1976/77 1977/78 1978/79 1979/80 1980/81

5. Il rimanente dei voti dei Membri importatori è ripartito fra essi prorata del volume medio delle loro importazioni di caffè nei tre anni civili precedenti.

6. All'inizio di ciascun anno caffeario, il Consiglio ripartisce i voti in virtù del presente articolo e questa ripartizione rimane in vigore durante l'anno in questione, salvo nei casi previsti ai paragrafi 4 e 7.

7. Qualora un cambiamento avvenisse nella partecipazione all'Organizzazione o se il diritto di voto di un Membro fosse sospeso o ristabilito in virtù degli articoli 26, 42, 45, o 58, il Consiglio procede a una nuova ripartizione dei voti conforme al presente articolo.

8. Nessun membro ha più di 400 voti.

9. Il frazionamento dei voti non è ammesso.

Art. 14 Procedura di voto del Consiglio

1. Ciascun Membro dispone di tutti i voti che detiene e non può suddividerli. Egli può, tuttavia, disporre in modo differente dei voti che gli sono dati per procura conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo.

620 2. Ciascun Membro esportatore può autorizzare qualsiasi altro Membro esportatore e ciascun Membro importatore può autorizzare qualsiasi altro Membro importatore a rappresentare i suoi interessi e a esercitare il suo diritto di voto a una o più sedute del Consiglio. La limitazione prevista al paragrafo 8 dell'articolo 13 non è applicabile in questo caso.

Art. 15

Decisione del Consiglio 1. Il Consiglio prende tutte le decisioni e fa tutte le raccomandazioni alla maggioranza ripartita semplice, salvo disposizione contraria del presente accordo.

2. La procedura seguente è applicabile a qualsiasi decisione che il Consiglio deve, conformemente all'accordo, prendere alla maggioranza ripartita dei due terzi: a. se la proposta non ottiene la maggioranza ripartita dei due terzi a causa del voto negativo di uno, due o tre Membri esportatori o di uno, due o tre Membri importatori, essa è rimessa in votazione entro 48 ore, in quanto il Consiglio decida così alla maggioranza dei Membri presenti e alla maggioranza ripartita semplice dei voti; b. se, a questo secondo scrutinio, la proposta non ottiene ancora la maggioranza ripartita dei due terzi, a causa del voto negativo di uno o due Membri esportatori o di uno o due Membri importatori, essa è rimessa in votazione entro 24 ore, in quanto il Consiglio decida così alla maggioranza dei Membri presenti e alla maggioranza ripartita semplice dei voti; e. se, a questo terzo scrutinio, la proposta non ottiene ancora la maggioranza ripartita dei due terzi, a causa del voto negativo di un Membro esportatore o di un Membro importatore, essa è considerata come approvata ; d. se il Consiglio non rimette in votazione una proposta, essa è considerata come respinta.

3. I Membri si obbligano ad accettare come vincolanti tutte le decisioni prese dal Consiglio in virtù dell'accordo.

Art. 16

Composizione del Comitato esecutivo 1. Il Comitato esecutivo si compone di otto Membri esportatori e di otto Membri importatori, eletti per ciascun anno caffeario conformemente alle disposizioni dell'articolo 17. Essi sono rieleggibili.

621 2. Ciascun Membro del Comitato esecutivo designa un rappresentante e, se lo desidera, uno o più supplenti. Inoltre, ciascun Membro può designare uno o più consiglieri per accompagnare il suo rappresentante o i suoi supplenti.

3. Eletti dal Consiglio per ciascun anno caffeario, il Presidente e il Vicepresidente del Comitato esecutivo sono rieleggibili. Né il Presidente né il Vicepresidente fungente da Presidente ha il diritto di voto. Se un rappresentante è eletto Presidente o se un Vicepresidente funge da Presidente il loro supplente esercita il diritto di voto. Di regola, il Presidente e il Vicepresidente sono ambedue eletti tra i rappresentanti della stessa categoria di Membri per ciascun anno caffeario.

4. Il Comitato esecutivo si riunisce d'ordinario alla sede dell'Organizzazione, ma può riunirsi anche altrove.

Art. 17

Elezione del Comitato esecutivo 1. I Membri esportatori dell'Organizzazione eleggono i membri esportatori del Comitato esecutivo e i Membri importatori dell'Organizzazione i Membri importatori del Comitato esecutivo. Le elezioni di ciascuna categoria si svolgono secondo le disposizioni seguenti.

2. Ciascun Membro vota per un solo candidato, accordandogli tutti i voti di cui dispone in virtù dell'articolo 13. I voti di cui disporrebbe per procura conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 14, li può accordare anche a un altro candidato.

3. Gli otto candidati che raccolgono il maggior numero di voti sono eletti; tuttavia, nessun candidato è eletto al primo turno di scrutinio se non ha ottenuto almeno 75 voti.

4. Se meno di 8 candidati sono eletti al primo turno di scrutinio secondo il paragrafo 3 del presente articolo, hanno luogo nuovi turni di scrutinio ai quali partecipano soltanto i Membri che non hanno votato per alcuno dei candidati eletti. A ciascun nuovo turno di scrutinio, il minimo dei voti necessario per essere eletto diminuisce successivamente di cinque unità, sino a quando gli otto candidati sono eletti.

5. Il Membro che non ha votato per alcuno dei Membri eletti conferisce a uno di essi i voti di cui dispone, riservati i paragrafi 6 e 7 del presente articolo.

6. Si considera che un Membro ha ottenuto i voti che gli sono stati dati al momento dell'elezione, più quelli che gli sono stati conferiti più tardi, in quanto il totale dei voti non superi i 499 per ciascun Membro eletto.

622 7. Qualora i voti considerati ottenuti da un Membro eletto superassero i 499, i Membri che hanno votato per questo Membro eletto o che gli hanno conferito i loro voti si intenderanno affinché uno o più di essi ritirino i voti che gli hanno accordato e li conferiscano o li trasferiscano a un altro Membro eletto, in modo che i voti ottenuti da ciascun Membro eletto non superino la cifra limite di 499.

Art. 18 Competenze del Comitato esecutivo 1. Il Comitato esecutivo è responsabile di fronte al Consiglio e lavora secondo le direttive generali del medesimo.

2. Il Consiglio può, alla maggioranza ripartita dei due terzi dei voti, delegare al Comitato esecutivo, in tutto o in parte, i suoi poteri eccettuati i seguenti : a. approvare il conto di previsione amministrativo e determinare i contributi, in virtù dell'articolo 25; b. sospendere il diritto di voto di un Membro, in virtù dell'articolo 45 o 58 ; e. dispensare un Membro dai suoi obblighi, in virtù dell'articolo 56; d. pronunciarsi sulle controversie, in virtù dell'articolo 58; e. stabilire le condizioni di adesione, in virtù dell'articolo 62; /. decidere di domandare l'esclusione di un Membro dall'Organizzazione, in virtù dell'articolo 66; g. prendere una decisione sulla questione di sottoporre l'Accordo a nuovi negoziati, di prorogarlo o abrogarlo, in virtù dell'articolo 68; h. raccomandare un emendamento ai Membri, in virtù dell'articolo 69; 3. In qualsiasi momento, il Consiglio può, alla maggioranza ripartita semplice, annullare i poteri che ha delegato al Comitato.

Art. 19 Procedura di voto nel Comitato esecutivo 1. Ciascun Membro del Comitato esecutivo dispone dei voti ottenuti in virtù dei paragrafi 6 e 7 dell'articolo 17. Il voto per procura non è ammesso.

Nessun membro del Comitato esecutivo è autorizzato a suddividere i suoi voti.

2. Le decisioni del Comitato sono prese alla stessa maggioranza delle decisioni analoghe del Consiglio.

Art. 20 Quorum alle riunioni del Consiglio e del Comitato 1. Il quorum richiesto per qualsiasi riunione del Consiglio è costituito dalla maggioranza dei Membri, ove essa rappresenti la maggioranza ripartita

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dei due terzi del totale dei voti. Se, all'ora stabilita per l'inizio di una seduta del Consiglio, il quorum non è raggiunto, il Presidente del Consiglio può decidere di ritardare di almeno tre ore l'apertura della seduta. Se, all'ora prevista per la nuova riunione, il quorum non è ancora raggiunto, il Presidente può differire nuovamente di almeno tre ore l'apertura della seduta.

Questa procedura può essere ripetuta finché al momento stabilito per l'inizio della seduta il quorum sia raggiunto. I Membri rappresentati per procura in virtù del paragrafo 2 dell'articolo 14 sono considerati come presenti.

2. Il quorum richiesto per qualsiasi riunione del Comitato esecutivo è costituito dalla maggioranza dei Membri, ove essa rappresenti la maggioranza ripartita dei due terzi del totale dei voti.

Art. 21 Direttore esecutivo e personale 1. Il Consiglio nomina il Direttore esecutivo su raccomandazione del Comitato esecutivo. Esso stabilisce le condizioni d'impiego del Direttore esecutivo, che sono comparabili a quelle dei funzionari omologhi di organizzazioni intergovernative simili.

2. Il Direttore esecutivo è il capo dei servizi amministrativi dell'Organizzazione; egli è responsabile dell'esecuzione dei compiti che gli competono nell'amministrazione del presente accordo.

3. Il Direttore esecutivo nomina il personale conformemente al regolamento emanato dal Consiglio.

4. Il Direttore esecutivo e gli altri funzionari non devono avere alcun interesse finanziario nell'industria del caffè né nel commercio o nel trasporto del caffè.

5. Nell'adempimento dei loro doveri, il Direttore esecutivo e il personale non sollecitano né accettano istruzioni da alcun Membro, né da alcuna autorità estranea all'Organizzazione. Essi si astengono da qualsiasi atto incompatibile con la loro condizione di funzionari internazionali e rispondono soltanto verso l'Organizzazione. Ciascun Membro si obbliga a osservare la natura esclusivamente internazionale delle funzioni del Direttore esecutivo e del personale e a non influire su di essi nell'esercizio del loro ufficio.

Art. 22 Collaborazione con altre organizzazioni II Consiglio può prendere qualsiasi disposizione richiesta per consultare l'Organizzazione delle Nazioni Unite e le istituzioni specializzate, come an-

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che altre organizzazioni intergovernative appropriate e per collaborare con esse. Il Consiglio può invitare queste organizzazioni, come anche qualsiasi organizzazione che tratta questioni caffearie, a inviare osservatori alle sue riunioni.

Capo V - Privilegi e immunità Art. 23

Privilegi e immunità 1. All'Organizzazione è attribuita personalità giuridica. Segnatamente, essa ha facoltà di contrattare, acquistare e alienare beni mobili e immobili nonché di stare in giudizio.

2. Lo statuto, i privilegi e le immunità dell'Organizzazione, del Direttore esecutivo, dei membri del personale e dei periti, nonché dei rappresentanti dei paesi membri quando, nell'esercizio delle loro funzioni, soggiornano sul territorio del Regno unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord, continueranno ad essere retti dall'Accordo di sede concluso tra il governo del Regno unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord (chiamato qui di seguito governo ospitante) e l'Organizzazione, in data 28 maggio 1969.

3. L'accordo di sede di cui al paragrafo 2 del presente articolo è indipendente dal presente accordo. Tuttavia, essoprenderà fine: a. per mutuo consenso del governo ospitante e dell'organizzazione; b. nel caso in cui la sede dell'Organizzazione venisse trasferita fuori del territorio del governo ospitante; o e. nel caso in cui l'Organizzazione cessasse d'esistere.

4. L'Organizzazione può conchiudere con uno o più membri accordi, che dovranno essere approvati dal Consiglio, concernenti i privilegi e le immunità che potrebbero essere necessarie per il buon funzionamento del presente Accordo.

5. A prescindere dal governo ospitante, i governi dei paesi Membri accordano all'Organizzazione le stesse facilitazioni, per quanto concerne i disciplinament monetari o di cambio, il mantenimento di conti bancari e il trasferimento di fondi, di quelle accordate agli istituti specializzati dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

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Capo VI - Finanze Art. 24

Disposizioni finanziarie 1. Le spese delle delegazioni al Consiglio, come anche dei rappresentanti al Comitato esecutivo e a qualsiasi altro comitato del Consiglio o del Comitato esecutivo sono a carico dello Stato che essi rappresentano.

2. Per coprire le altre spese cagionate dall'applicazione del presente accordo, i Membri pagano un contributo annuo; questi contributi sono ripartiti come stabilito dall'articolo 25. Tuttavia, il Consiglio può esigere una retribuzione per determinati servizi.

3. L'esercizio finanziario dell'Organizzazione coincide con l'anno caffeario.

Art. 25 Voto del conto di previsione e determinazione dei contributi 1. Nel secondo semestre di ciascun esercizio finanziario, il Consiglio vota il conto di previsione amministrativo dell'Organizzazione per l'esercizio finanziario seguente e ripartisce i contributi dei Membri al conto.

2. Per ciascun esercizio finanziario, il contributo di ciascun Membro è proporzionale al rapporto, esistente al momento del voto del conto di previsione, fra il numero dei voti, di cui esso dispone, e il numero dei voti, di cui tutti i Membri dispongono insieme. Se, tuttavia, all'inizio dell'esercizio finanziario per il quale i contributi sono stabiliti, la ripartizione dei voti fra i Membri è mutata in virtù del paragrafo 6 dell'articolo 13, il Consiglio adegua in corrispondenza i contributi per questo esercizio. Per la determinazione dei contributi, si contano i voti di ciascun Membro senza considerare l'eventuale sospensione del diritto di voto di un Membro e la conseguente ridistribuzione dei voti.

3. Il Consiglio stabilisce il contributo iniziale di ciascun Paese che diventa Membro dell'Organizzazione dopo l'entrata in vigore del presente accordo fondandosi sul numero di voti che gli sono attribuiti e sulla frazione non decorsa dell'esercizio; i contributi assegnati agli altri Membri per l'esercizio in corso rimangono, tuttavia, immutati.

Art. 26

Pagamento dei contributi 1. I contributi al conto di previsione amministrativo di ciascun esercizio finanziario sono pagabili in moneta liberamente convertibile e sono esigibili il primo giorno dell'esercizio.

Foglio federale 1976, Voi. II

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2. Il Membro, che non ha pagato integralmente il suo contributo al conto di previsione amministrativo entro sei mesi dalla esigibilità, perde, sino al pagamento, il diritto di votare nel Consiglio e di votare o far votare per sé nel Comitato esecutivo. Tuttavia, salvo decisione del Consiglio alla maggioranza ripartita dei due terzi, esso non è privato di alcun altro diritto conferitogli dal presente accordo né liberato da alcun obbligo impostogli dal medesimo.

3. Un Membro, il cui diritto di voto è sospeso in applicazione sia delle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo sia delle disposizioni degli articoli 42, 45 o 58, è, non di meno, tenuto al pagamento del suo contributo.

Art. 27 Verificazione e pubblicazione dei conti II più presto possibile dopo la chiusura di ciascun esercizio finanziario, al Consiglio è presentato, per approvazione e pubblicazione, un resoconto delle entrate e delle uscite dell'Organizzazione durante questo esercizio finanziario, verificato da un perito autorizzato.

Capo VII - Regolamentazione delle esportazioni e delle importazioni Art. 28 Disposizioni generali 1. Tutte le decisioni che il Consiglio adotta in virtù delle disposizioni del presente capo sono prese alla maggioranza ripartita dei due terzi.

2. La parola «annuo» designa, nel presente capo, ciascun periodo di dodici mesi stabilito dal Consiglio. Tuttavia, quest'ultimo può adottare delle procedure per applicare le disposizioni del presente capo durante un periodo superiore a dodici mesi.

Art. 29 Mercati sottoposti al contingentamento Ai fini del presente accordo, il mercato mondiale del caffè è suddiviso in mercati dei paesi membri sotto contingente e in mercati dei paesi non membri fuori contingente.

Art. 30 Contingenti di base 1. Ciascun membro esportatore ha il diritto, riservate le disposizioni degli articoli 31 e 32, a un contingente di base calcolato conformemente alle disposizioni del presente articolo.

627 2. Se, in applicazione delle disposizioni dell'articolo 33, il contingentamento entra in vigore durante l'anno caffeario 1976/77, il contingente di base da utilizzare per la ripartizione della parte fissa dei contingenti è calcolato sulla base del volume medio delle esportazioni annue di ciascun membro esportatore verso i paesi membri importatori durante gli anni caffeari 1968/69 a 1971/72. Questa ripartizione della parte fissa resta in vigore fino al momento in cui i contingenti sono sospesi per la prima volta in virtù dell'articolo 33.

3. Se i contingenti non sono introdotti durante l'anno caffeario 1976/77, ma prendono effetto nel corso del 1977/78, il contingente di base da usare per la ripartizione della parte fissa dei contingenti è calcolato scegliendo per ciascun membro esportatore la cifra qui di seguito più elevata: a. il volume delle sue esportazioni a destinazione dei paesi membri importatori nel corso dell'anno caffeario 1976/77, calcolato in base alle informazioni fornite dai certificati d'origine; b. la cifra ottenuta dall'applicazione della procedura esposta al. paragrafo 2 del presente articolo.

Questa ripartizione della parte fissa del contingente resta in vigore fino al momento in cui i contingenti sono sospesi per Ja prima volta in virtù dell'articolo 33.

4. Se i contingenti prendono effetto per la prima volta, o se sono ristabiliti durante l'anno caffeario 1978/79 o a qualsiasi data ulteriore, il contingente di base da utilizzare per la ripartizione della parte fissa dei contingenti è calcolato scegliendo per ciascun membro esportatore la cifra qui di seguito più elevata: a. la media del volume delle sue esportazioni a destinazione dei paesi membri importatori durante gli anni caffeari 1976/77 e 1977/78, calcolata sulla base delle informazioni fornite dai certificati d'origine; b. la cifra ottenuta dall'applicazione della procedura esposta al paragrafo 2 del presente articolo.

5. Se i contingenti sono introdotti, conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, e sono sospesi in seguito, il loro ristabilimento nel corso del 1977/78 è retto dalle disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo e da quelle del paragrafo 1 dell'articolo 35. Il ristabilimento dei contingenti nel corso dell'anno caffeario 1978/79 o a qualsiasi data ulteriore è retto dalle disposizioni del paragrafo 4 del presente articolo e da quelle del paragrafo 1 dell'articolo 35.

Art. 31

Membri esportatori ai quali non è assegnato alcun contingente di base 1. Riservate le disposizioni dei paragrafi 4 e 5 del presente articolo, non vengono assegnati contingenti di base ai membri esportatori enumerati

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all'allegato 1. Questi membri avranno, durante l'anno caffeario 1976/77, riservate le disposizioni dell'articolo 33, il contingente annuo d'esportazione iniziale menzionato nella colonna 1 del citato allegato. Riservate le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo e le disposizioni dell'articolo 33, il contingente di questi membri è aumentato, durante ciascuno degli anni caffeari successivi, nel modo seguente: a. del 10 per cento del contingente annuo d'esportazioni iniziale, nel caso dei membri il cui contingente annuale d'esportazione iniziale è inferiore a 100000 sacchi; b. del 5 per cento del contingente annuo d'esportazione iniziale, nel caso dei membri il cui contingente annuale d'esportazione iniziale raggiunge o supera 100 000 sacchi ma è inferiore a 400 000 sacchi.

Nell'intento di stabilire i contingenti annui dei membri interessati allorquando il contingentamento è introdotto o ristabilito in virtù dell'articolo 33, si considera che questi aumenti annui hanno preso effetto dall'entrata in vigore del presente accordo.

2. Al più tardi il 31 luglio di ogni anno, ciascuno dei membri, a cui sono applicabili le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, notifica al Consiglio le quantità di caffè di cui disporrà presumibilmente per l'esportazione nel corso dell'anno caffeario successivo. Le quantità cosi indicate dal membro esportatore interessato costituiscono il contingente di questo membro per l'anno caffeario successivo, a condizione che esse si situino entro i limiti autorizzati, definiti al paragrafo 1 del presente articolo.

3. Allorquando il contingente annue di un membro esportatore il cui contingente annuo iniziale d'esportazione è inferiore a 100000 sacchi raggiunge o supera il volume massimo di 100 000 sacchi menzionato al paragrafo 1 del presente articolo, questo membro è sottoposto alle disposizioni applicabili ai membri esportatori il cui contingente annuo d'esportazione iniziale è uguale o superiore a 100000 sacchi ma inferiore a 400000 sacchi.

4. Allorquando il contingente annuo di un membro esportatore il cui contingente annuo d'esportazione iniziale è inferiore a 400 000 sacchi raggiunge la cifra massima di 400 000 sacchi menzionata al paragrafo 1 del presente articolo, questo membro è sottoposto alle disposizioni dell'articolo 35 e il Consiglio fissa un
contingente di base per questo paese membro.

5. Ciascun membro esportatore menzionato nell'allegato 1 e le cui esportazioni si elevano a 100 000 o più sacchi può, in qualsiasi momento, domandare al Consiglio di fissargli un contingente di base.

6. I membri il cui contingente annuo è inferiore a 100 000 sacchi non sono sottoposti alle disposizioni degli articoli 36 e 37.

629 Art. 32

Disposizioni relative all'adeguamento dei contingenti di base 1. Se un paese importatore, che non partecipava né all'accordo internazionale del 1968 sul caffè né all'accordo internazionale del 1968 sul caffè così come prorogato, partecipa al presente Accordo, il Consiglio adegua i contingenti di base risultanti dall'applicazione delle disposizioni dell'articolo 30.

2. L'adeguamento menzionato al paragrafo 1 del presente articolo è effettuato sia in funzione della media delle esportazioni di ciascun membro esportatore a destinazione del paese membro importatore di cui si tratta durante il periodo 1968 a 1972, sia in funzione della partecipazione prorata di ciascun membro esportatore alla inedia delle importazioni di questo paese, calcolata durante lo stesso periodo.

3. Il Consiglio approva i dati numerici sulla base dei quali è calcolato l'adeguamento dei contingenti di base come pure i criteri applicabili per l'esecuzione delle disposizioni del presente articolo.

Art. 33 Disposizioni concernenti l'introduzione, la sospensione e la reintroduzione dei contingenti 1. A meno che il Consiglio disponga altrimenti, i contingenti sono stabiliti in qualsiasi momento durante la validità del presente accordo se: a. il prezzo indicativo composto è in media, durante 20 giorni consecutivi di mercato, uguale o inferiore al prezzo massimo del margine di prezzo in vigore stabilito dal Consiglio conformemente alle disposizioni dell'articolo 38; b. mancando un margine di prezzo stabilito dal Consiglio : i) la media tra i prezzi indicativi degli altri Arabicas dolci e dei Robustas è in media, durante venti giorni consecutivi di mercato, uguale o inferiore alla media di questi prezzi per l'anno civile 1975, mantenuta dall'Organizzazione mentre l'accordo internazionale del 1968 sul caffè così come prorogato era in vigore ; o ii) riservate le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, il prezzo indicativo composto calcolato conformemente alle disposizioni dell' articolo 38 è in media, durante venti giorni consecutivi di mercato inferiore del 15 o più per cento alla media del prezzo indicativo composto registrato nel corso dell'anno caffeario precedente durante il quale l'accordo era in vigore.

In deroga alle disposizioni del presente paragrafo, i contingenti non sono stabiliti al momento dell'entrata in vigore dell'accordo, a meno che la media tra

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i prezzi indicativi degli altri Arabicas dolci e dei Robustas non sia stata, in media, durante i venti giorni consecutivi di mercato che precedono immediatamente questa data, uguale o inferiore alla media di questi prezzi durante l'anno civile 1975.

2. Nonostante le disposizioni del capoverso è) ii) del paragrafo 1 del presente articolo, i contingenti non sono stabiliti, a meno che il Consiglio disponga altrimenti, se la media tra i prezzi indicativi degli altri Arabicas dolci e dei Robustas è in media, durante venti giorni consecutivi di mercato, superiore del 22,5 o più per cento alla media di questi prezzi durante l'anno civile 1975.

3. I prezzi specificati al capoverso b) i) del paragrafo 1 e al paragrafo 2 del presente articolo saranno riesaminati e potranno essere riveduti dal Consiglio prima del 30 settembre 1978 e prima del 30 settembre 1980.

4. A meno che il Consiglio disponga altrimenti, il contingentamento è sospeso : a. se il prezzo indicativo composto è in media, durante venti giorni consecutivi di mercato, superiore del 15 per cento al prezzo massimo del margine, fissato dal Consiglio, in vigore in siffatto momento; o b. mancando un margine di prezzo stabilito dal Consiglio, se il prezzo indicativo composto è in media, durante venti giorni consecutivi di mercato, superiore del 15 o più per cento alla media del prezzo indicativo composto registrato durante l'anno civile precedente.

5. A meno che il Consiglio disponga altrimenti, il contingentamento è ristabilito, dopo una sospensione effettuata in virtù del paragrafo 4 del presente articolo, conformemente alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 6.

6. Allorquando sono adempiute le pertinenti condizioni concernenti i prezzi enunciate al paragrafo 1 del presente articolo e con riserva delle disposizioni del paragrafo 2, i contingenti prendono effetto il più presto possibile, e comunque al più tardi il trimestre seguente, il momento in cui le dette condizioni sono state adempiute. Salvo disposizioni contrarie del presente accordo, i contingenti sono stabiliti per un periodo di quattro trimestri. Se il Consiglio non ha stabilito precedentemente il contingente annuo globale e i contingenti trimestrali, il Direttore esecutivo stabilisce un contingente sulla base dell'utilizzazione effettiva («dissapearance») del caffè nei mercati sotto
contingente, valutata conformemente ai criteri contemplati nell'articolo 34; questo contingente è assegnato ai Membri esportatori conformemente alle disposizioni degli articoli 31 e 35.

7. Il Consiglio si riunisce nel corso del primo trimestre dopo che i contingenti hanno preso effetto al fine di stabilire dei margini di prezzo e di riesaminare, come pure, se del caso, rivedere i contingenti per il periodo che egli

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considera auspicabile, a condizione che questo periodo non ecceda dodici mesi a decorrere dalla data in cui sono stati introdotti i contingenti.

Art. 34 Contingente annuo globale Riservate le disposizioni dell'articolo 33, il Consiglio stabilisce, durante la sua ultima sessione ordinaria dell'anno caffeario un contingente annuo globale tenendo conto segnatamente dei seguenti elementi: a. previsione del consumo annuo dei Membri importatori; b. previsione delle importazioni dei paesi Membri in provenienza d'altri Membri importatori e da paesi non Membri; e. previsione delle variazioni del livello delle scorte nei paesi Membri importatori e nei punti franchi; d. osservanza delle disposizioni dell'articolo 40 concernente i disavanzi e la loro ridistribuzione; e. esportazioni dei Membri esportatori a destinazione dei Membri importatori e dei paesi non Membri durante il periodo di dodici mesi precedenti l'introduzione dei contingenti, allorquando trattasi d'introdurre o di ristabilire i contingenti in virtù dei paragrafi 1 e 5 dell'articolo 33.

Art. 35 Assegnazione dei contingenti annuì 1. Tenuto conto della decisione presa in virtù dell'articolo 34 e fatta deduzione del volume di caffè necessario per osservare le disposizioni dell' articolo 31, ai Membri esportatori aventi diritto a un contingente di base sono assegnati dei contingenti annui ripartiti secondo una parte fissa e una parte variabile. La parte fissa corrisponde al 70 per cento del contingente annuo globale, debitamente adeguato per adempiere le disposizioni dell'articolo 31, ed è ripartita tra i Membri esportatori conformemente alle disposizioni dell'articolo 30. La parte variabile corrisponde al 30 per cento del contingente annuo globale, debitamente adeguata per adempiere le disposizioni dell'articolo 31. Queste proporzioni possono essere modificate dal Consiglio, tuttavia la parte fissa non deve mai essere inferiore al 70 per cento. Riservate le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, la parte variabile è ripartita tra i Membri esportatori in funzione del rapporto esistente tra le scorte verificate di ogni Membro esportatore e il totale delle scorte verificate di tutti i membri esportatori aventi dei contingenti di base, restando inteso che nessun Membro riceverà una quota della parte variabile del contingente superiore al 40 per cento del volume totale di questa parte variabile, a meno che il Consiglio non stabilisca un limite differente.

632 2. Le scorte da prendere in considerazione ai fini del presente articolo sono le scorte verificate, conformemente al pertinente regolamento sulla verificazione delle scorte, alla fine della campagna di ogni membro esportatore che precede immediatamente la determinazione dei contingenti.

Art. 36

Contingenti trimestrali 1. Immediatamente dopo l'assegnazione dei contingenti annui, in virtù del paragrafo 1 dell'articolo 35, e riservate le disposizioni dell'articolo 31, il Consiglio assegna dei contingenti trimestrali a ogni Membro esportatore nell'intento di assicurare un flusso ordinato di caffè sul mercato mondiale durante l'intero periodo per il quale sono fissati i contingenti.

2. Questi contingenti devono essere il più vicino possibile al 25 per cento del contingente annuo di ogni membro. Nessun Membro è autorizzato a esportare più del 30 per cento nel corso del primo trimestre, più del 60 per cento nel corso dei due primi trimestri e più dell'80 per cento nel corso dei tre primi trimestri. Se, durante un trimestre, le esportazioni di un Membro non raggiungono il contingente cui ha diritto per detto trimestre, il saldo non utilizzato è aggiunto al suo contingente del trimestre seguente.

3. Le disposizioni del presente articolo sono parimenti applicabili al paragrafo 6 dell'articolo 33.

4. Allorquando, causa circostanze eccezionali, un Membro esportatore ritiene che le limitazioni previste al paragrafo 2 del presente articolo sono di natura tale da arrecare grave pregiudizio alla sua economia, il Consiglio può, su domanda di questo Membro, prendere le misure appropriate ai sensi dell' articolo 56. Il Membro interessato deve adurre la prova di pregiudizio e fornire delle garanzie adeguate riguardo al mantenimento della stabilità dei prezzi. Tuttavia, in alcun caso, il Consiglio autorizza un Membro a esportare più del 35 per cento del suo contingente annuo nel corso del primo trimestre, più del 65 per cento nel corso dei primi due trimestri e più dell'85 per cento nel corso dei primi tre trimestri.

Art. 37

Adeguamento dei contingenti annui e trimestrali 1. Ove la situazione del mercato lo esiga, il Consiglio può modificare i Contingenti annui e trimestrali assegnati in virtù degli articoli 33, 35 e 36.

Riservate le disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 35 e salvo nei casi previsti all'articolo 31 e al paragrafo 3 dell'articolo 39, i contingenti di ogni Membro esportatore sono modificati in base alla medesima percentuale.

633 2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, il Consiglio può, se ritiene che la situazione del mercato lo esiga, adeguare i contingenti trimestrali dei Membri esportatori per il trimestre in corso e i trimestri successivi, senza tuttavia modificare i contingenti annui.

Art. 38

Misure concernenti i prezzi 1. Il Consiglio istituisce un sistema di prezzi indicativi atto a fornire un prezzo indicativo quotidiano composto.

2. Partendo da questo sistema, il Consiglio può stabilire dei margini di prezzo e dei prezzi differenziali per i principali tipi e/o gruppi di caffè, come pure un margine di prezzi composti.

3. Allorquando stabilisce o adegua un margine di prezzo ai fini del presente articolo, il Consiglio tiene conto dei livelli e delle tendenze di prezzo allora predominanti, e segnatamente dell'influenza esercitata su questi prezzi da: -- i livelli e le tendenze del consumo e della produzione, come pure delle scorte dei paesi esportatori e dei paesi importatori ; -- le modificazioni del sistema monetario internazionale; -- la tendenza dell'inflazione o della deflazione mondiale; -- qualsiasi altro fattore che potrebbe essere pregiudizievole alla realizzazione degli obiettivi enunciati nel presente accordo.

Il Direttore esecutivo fornisce le informazioni necessario per consentire al Consiglio di prendere debitamente in considerazione gli elementi summenzionati.

4. Il Consiglio adotta un regolamento concernente l'incidenza del contingentamento o dell'adeguamento dei contingenti sui contratti stipulati prima che i contingenti siano stati stabiliti o adeguati.

Art. 39

Altre misure d'adeguamento dei contingenti 1. Se il contingentamento è in vigore, il Consiglio si riunisce nell'intento d'istituire un meccanismo d'adeguamento prorata dei contingenti, in funzione dei movimenti del prezzo indicativo composto, secondo quanto previsto all' articolo 38.

2. Questo sistema contiene delle disposizioni concernenti i margini di prezzo, il numero di giorni di mercato sui quali si riferiranno i calcoli, come pure il numero e il volume degli adeguamenti.

634

3. Il Consiglio può parimenti istituire un meccanismo che prevede degli aumenti di contingenti in funzione del movimento dei prezzi dei principali tipi e/o gruppi di caffè.

Art. 40 Disavanzi 1. Ciascun Membro esportatore dichiara ogni disavanzo anticipato delle quantità che ha diritto ad esportare sotto contingente al fine di consentire di ridistribuire, durante il medesimo anno caffeario, tra i Membri esportatori in grado di esportarli e disposti a farlo, le quantità corrispondenti ai disavanzi.

Il settanta per cento della quantità dichiarata, conformemente alle disposizioni del presente paragrafo, sarà offerta innanzitutto ai fini della ridistribuzione tra altri Membri esportatori del medesimo tipo di caffè proporzionalmente al loro contingente di base, e il trenta per cento innanzitutto ai Membri esportatori di altri tipi di caffè, parimenti in proporzione del loro contingente di base.

2. Se un paese Membro dichiara un disavanzo durante i primi sei mesi di un anno caffeario, il contingente annuo di questo Membro è aumentato, durante l'anno caffeario seguente, del 30 per cento del volume dichiarato e non esportato. Questo ammontare è conteggiato sulle quantità annue da esportare sotto contingente dai Membri esportatori che hanno accettato la ridistribuzione effettuata in virtù del paragrafo 1 del presente articolo, prorata della loro partecipazione a questa ridistribuzione.

Art. 41 Quantità da esportare sotto contingente da un gruppo Membro

Allorquando più paesi formano un gruppo Membro in virtù degli articoli 6 e 7, i contingenti di base di questipaesi o, se del caso, le quantità da esportare sotto contingente da questi Membri, sono addizionate, e il loro totale è considerato, ai fini del presente capitolo, come un contingente di base unico o una quantità da esportare sotto contingente unico.

Art. 42 Osservanza del contingentamento 1. I Membri esportatori prendono i provvedimenti richiesti per garantire l'osservanza assoluta di tutte le disposizioni del presente accordo concernente il contingentamento. Il Consiglio può esigere da questi Membri che prendano, oltre ai provvedimenti che potrebbero essi stessi adottare, dei provvedimenti complementari per applicare in modo effettivo il contingentamento previsto dal presente Accordo.

635 2. I Membri esportatori non possono superare il contingente attribuito loro per l'anno e per il trimestre.

3. Se un Membro esportatore supera il suo contingente durante un determinato trimestre, il Consiglio riduce uno o più contingenti futuri del medesimo, d'una quantità uguale al 110 per cento del sorpasso.

4. Se un Membro esportatore supera una seconda volta il suo contingente trimestrale, il Consiglio procede alla stessa riduzione di quella prevista al paragrafo 3 del presente articolo.

5. Se un Membro esportatore supera una terza volta o più spesso il suo contingente trimestrale, il Consiglio applica la riduzione prevista nel paragrafo 3 del presente articolo e sospende i diritti di voto del Membro interessato finché ha deciso se occorre escludere questo Membro dall'Organizzazione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 66.

6. Le riduzioni di contingente previste ai paragrafi 3, 4 e 5 del presente articolo sono considerate come disavanzi ai fini del paragrafo 1 dell'articolo 40.

7. Non appena in possesso delle informazioni necessarie, il Consiglio applica le disposizioni dei paragrafi 1 a 5 del presente articolo.

Art. 43

Certificati di provenienza e di riesportazione 1. Qualsiasi caffè esportato da un Membro è accompagnato da un valido certificato di provenienza. I certificati di provenienza sono rilasciati, conformemente al pertinente regolamento del Consiglio, dall'organismo qualificato scelto dal detto Membro e approvato dall'Organizzazione.

2. Se i contingenti .hanno preso effetto, qualsiasi caffè riesportato da un Membro è accompagnato da un valido certificato di riesportazione. I certificati di riesportazione sono rilasciati, conformemente al pertinente regolamento del Consiglio, da un organismo qualificato scelto dal detto Membro e approvato dall'Organizzazione, ed attestano che il caffè in questione è stato importato in applicazione delle disposizioni del presente accordo.

3. Il regolamento menzionato nel presente articolo contiene disposizioni che consentono di applicarlo ai gruppi di Membri importatori formanti un' unione doganale.

4. Il Consiglio può adottare un regolamento concernente la stampa, la convalidazione, il rilascio e l'utilizzazione dei certificati, e prendere i provvedimenti necessari per rilasciare marche per l'esportazione di caffè mediante il versamento di una tassa il cui ammontare dev'essere stabilito dal Consiglio. L'apposizione di queste marche sui certificati di provenienza può essere

636 uno dei mezzi prescritti per convalidarli. Il Consiglio può prendere disposizioni analoghe per convalidare altri moduli di certificati e rilasciare altri tipi di marche d'esportazione, a condizioni da determinarsi.

5. Ciascun Membro comunica all'Organizzazione il nome dell'organismo governativo o non governativo, da esso designato per adempiere le funzioni previste ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. L'Organizzazione approva nominativamente un organismo non governativo dopo aver, dal Membro interessato, ricevuto la prova che questo organismo è in grado d'assumere, giusta i regolamenti compilati in virtù del presente accordo, le responsabilità incombenti al Membro e che ne ha l'intenzione. Il Consiglio può, in qualsiasi momento, dichiarare, con una decisione motivata, di non poter accettare oltre tale organismo non governativo. Il Consiglio prende, direttamente o tramite un organismo mondiale di reputazione internazionale, tutti i provvedimenti necessari per essere in grado di garantire, in ogni momento, che i diversi moduli di certificati sono rilasciati ed utilizzati correttamente, nonché di verificare i quantitativi di caffè esportati da ciascun Membro.

6. Un organismo non governativo ammesso come servizio di certificazione, giusta le disposizioni del paragrafo 5 del presente articolo, conserva i registri dei certificati rilasciati, come anche i giustificativi del rilascio, durante almeno un periodo di quattro anni. Prima di venir approvato in qualità di servizio di certificazione, giusta le disposizioni del paragrafo 5 del presente articolo, un organismo non governativo deve accettare di tenere i citati registri a disposizione dell'Organizzazione ai fini d'ispezione.

7. Se il contingentamento è in vigore, i Membri vietano, riservate le disposizioni dell'articolo 44 e quelle dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 45, l'importazione di qualsiasi spedizione di caffè non accompagnata d'un certificato valido compilato in base al modulo appropriato e rilasciato conformemente al regolamento adottato dal Consiglio.

8. Ridotti quantitativi di caffè, nella forma che il Consiglio potrà stabilire, o il caffè destinato ad essere consumato direttamente a bordo di navi, aerei o altri veicoli di trasporto internazionale, non cadono sotto il disposto dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

Art. 44

Esportazioni fuori contingente 1. Come previsto dalle disposizioni dell'articolo 29, le esportazioni di caffè destinate a paesi che non partecipano al presente Accordo non sono computate sui contingenti. Il Consiglio può stabilire un regolamento concernente segnatamente il modo di effettuare e di sorvegliare questi scambi, di trattare la deviazione e la riesportazione del caffè destinato a paesi non membri verso paesi Membri, e le sanzioni eventualmente applicabili, come pure i documenti

637

necessari per l'accompagnamento delle esportazioni a destinazione dei paesi.

Membri, nonché dei paesi non membri.

2. Le esportazioni di caffè in chicchi come materia prima da trasformare industrialmente a fini diversi da quelli del consumo umano, come bevanda o come alimento non sono contingentati, in quanto il Membro esportatore provi, a soddisfazione del Consiglio, che questo caffè in chicchi avrà effettivamente il detto uso.

3. Il Consiglio può, su richiesta di un Membro esportatore, decidere che le esportazioni di caffè effettuate da questo Membro a fini umanitari o non commerciali non siano imputabili sul suo contingente.

Art. 45 Regolamentazione delle importazioni 1. Per impedire a paesi non membri d'aumentare le loro esportazioni a detrimento dei Membri esportatori, ciascun membro limita, allorquando il contingentamento è in vigore, le sue importazioni annue di caffè in provenienza da paesi non Membri che non facevano parte dell'Accordo internazionale del 1968 sul caffè, ad una quantità pari alla media annua delle sue importazioni di caffè in provenienza da paesi non membri, sia dell'anno civile 1971 all'anno civile 1974 incluso, sia dell'anno civile 1972 all'anno civile 1974 incluso.

2. Allorquando il contingentamento è in vigore, i Membri limitano parimenti le loro importazioni annue di caffè in provenienza da ciascun paese non membro che faceva parte dell'Accordo internazionale del 1968 sul caffè 0 dell'Accordo internazionale del 1968 sul caffè così come prorogato a una quantità che non supera una determinata percentuale della media delle importazioni annue in provenienza da questo paese non Membro durante gli anni caffeari 1968/69 a 1971/72. Questa percentuale corrisponde al rapporto esistente tra la parte fissa e il contingente annuo globale, in virtù del paragrafo 1 dell'articolo 35, al momento in cui i contingenti prendono effetto.

3. Il Consiglio può sospendere o modificare tali limitazioni quantitative se ritiene che queste misure occorrano per permettere di conseguire gli scopi del presente accordo.

4. Gli obblighi definiti nei paragrafi precedenti del presente articolo sono intesi senza pregiudizio degli obblighi contrari, bilaterali o multilaterali, che 1 Membri importatori hanno contratto rispetto a paesi non membri prima dell'entrata in vigore del presente accordo, in quanto qualsiasi Membro importatore che ha contratto tali obblighi contrari li adempia in modo da attenuare il più possibile il conflitto che li oppone agli obblighi definiti nei paragrafi precedenti. Questo Membro prende, il più presto possibile, provvedi-

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menti per conciliare questi obblighi e le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo ed espone particolareggiatamente al Consiglio la natura dei detti obblighi e i provvedimenti presi per attenuare il conflitto o farlo sparire.

5. Se un Membro importatore non si conforma al presente articolo, il Consiglio può sospendere il diritto di voto del Membro nel Consiglio e il diritto di votare o far votare per sé nel Comitato esecutivo.

Capo Vili - Altre disposizioni economiche Art. 46 Misure relative al caffè

trasformato

1. I Membri riconoscono che i paesi in sviluppo necessitano d'ampliare le basi della loro economia, segnatamente con l'industrializzazione e l'esportazione di manufatti, compresa la trasformazione del caffè e l'esportazione del caffè trasformato.

2. A tale proposito, i Membri evitano di prendere provvedimenti governativi che potrebbero disorganizzare il settore caffeario di altri Membri.

3. Se un Membro considera che le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo non vengono osservate, egli da l'avvio a consultazioni con gli altri Membri interessati, tenendo debitamente conto delle disposizioni dell' articolo 57. I Membri interessati si sforzano di venire ad un accomodamento bonario su una base bilaterale. Se queste consultazioni non consentono di giungere ad un'intesa soddisfacente per le parti in causa, l'una o l'altra delle parti può deferire la controversia al Consiglio, conformemente alle disposizioni dell'articolo 58.

4. Nessuna delle disposizioni del presente accordo porterà pregiudizio al diritto di ciascun Membro di prendere provvedimenti necessari per impedire che il settore caffeario della sua economia venga disorganizzato da importazioni di caffè trasformato, o se del caso, per migliorare la situazione.

Art. 47 Propaganda 1. I Membri si impegnano a promuovere il consumo di caffè in qualsiasi modo possibile. A tale fine, viene istituito un fondo di propaganda il cui obiettivo è di stimolare il consumo nei paesi importatori con tutti i mezzi appropriati, indipendentemente dall'origine, dal tipo o dalla denominazione del caffè, e di migliorare questa bevanda o di conservarne la più grande purezza e la più alta qualità possibile.

2. Il fondo di propaganda è amministrato da un comitato. La partecipazione al fondo è limitata ai Membri che vi apportano un contributo finanziario.

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3. Durante gli anni caffeari 1976/77 e 1977/78, il fondo è finanziato mediante una tassa obbligatoria sulle marche d'esportazione o le autorizzazioni d'esportazione equivalenti, da pagare dai Membri esportatori a decorrere dal 1° ottobre 1976. Questa tassa ammonta a 5 cents degli Stati Uniti per sacco per i Membri enumerati all'Allegato 1 e il cui contingente annuo d'esportazione iniziale è inferiore a 100000 sacchi; a 10 cents degli Stati Uniti per sacco per i Membri enumerati all'Allegato 1 e il cui contingente annuo d'esportazione iniziale è pari o superiore a 100 000 ma inferiore a 400 000 sacchi; e di 25 cents degli Stati Uniti per sacco per tutti gli altri Membri esportatori.

Il fondo potrà parimente essere finanziato da contributi facoltativi versati da altri Membri a condizioni che il comitato approverà.

4. Il comitato può decidere in qualsiasi momento di continuare a percepire una tassa obbligatoria durante il terzo anno caffeario e gli anni caffeari seguenti, se esso deve disporre di risorse supplementari per soddisfare gli obblighi contratti in virtù del paragrafo 7 del presente articolo. Esso può parimente decidere di ricevere contributi da altri Membri a condizioni che lo stesso dovrà approvare.

5. Le risorse del fondo sono utilizzate essenzialmente per finanziare le campagne di propaganda condotte nei paesi Membri importatori.

6. Il fondo può sostenere delle ricerche e degli studi concernenti il consumo del caffè.

7. I Membri importatori o, nei paesi Membri importatori, delle associazioni commerciali accettabili dal comitato possono presentare proposte sulle campagne da condurre in favore del consumo di caffè. Il fondo può finanziare queste campagne fino a concorrenza del 50 per cento dei loro costi. Allorquando le condizioni relative alle campagne sono state accettate di comune accordo, la percentuale del contributo del comitato resta invariata. La durata delle campagne può superare un anno ma non è superiore a cinque anni.

8. Il pagamento menzionato al paragrafo 3 è effettuato contro la consegna di marche d'esportazione o d'autorizzazioni d'esportazione equivalenti.

Il regolamento concernente l'applicazione di un sistema di certificati di provenienza stabilito in virtù dell'articolo 43 contiene disposizioni relative al pagamento della tassa menzionata al paragrafo 3.

9. La
tassa menzionata ai paragrafi 3 e 4 è pagabile in dollari degli Stati Uniti al Direttore esecutivo che depositerà i fondi che ne provengono su un conto speciale da denominare Conto del fondo di propaganda.

10. Il comitato controlla tutti i mezzi depositati nel fondo di propaganda.

Non appena possibile, dopo la chiusura di ciascun esercizio finanziario, viene presentato al comitato, ai fini dell'approvazione, un rendiconto delle entrate ed uscite del fondo di propaganda durante l'esercizio trascorso, verificato da

640 un perito autorizzato. I conti verificati, debitamente approvati dal comitato, sono trasmessi al Consiglio soltanto a titolo informativo.

11. Il Direttore esecutivo è il Presidente del comitato e sottopone periodicamente al Consiglio un rapporto sulle attività del comitato.

12. Le spese amministrative causate dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo, come pure quelle relative all'attività concernente la propaganda, sono a carico del fondo di propaganda.

13. Il comitato stabilisce i propri statuti.

Art. 48

Eliminazione degli ostacoli 1. I Membri riconoscono della massima importanza l'attuazione nei termini più brevi del maggiore sviluppo possibile del consumo di caffè, segnatamente eliminando progressivamente qualsiasi ostacolo a tale sviluppo.

2. I Membri riconoscono che taluni provvedimenti attualmente in vigore potrebbero, in proporzioni più o meno grandi, ostacolare l'aumento del consumo del caffè, in particolare : a. taluni sistemi d'importazione applicabili al caffè, comprese le tariffe preferenziali o altre, i contingenti, le operazioni dei monopoli governativi o degli organi ufficiali di acquisto e altre norme amministrative o pratiche commerciali ; b. taluni sistemi d'esportazione per quanto concerne i sussidi diretti o indiretti e altre norme amministrative o pratiche commerciali; e. talune condizioni interne di commercializzazione e disposizioni interne di natura legislativa e amministrativa che potrebbero ostacolare il consumo.

3. Considerati gli scopi surriferiti e le disposizioni del paragrafo 4 del presente articolo, i Membri si sforzano di continuare la riduzione delle tariffe sul caffè o di prendere altre misure per eliminare gli ostacoli all'aumento del consumo.

4. Considerato il loro interesse comune, i Membri si obbligano a ricercare i mezzi mediante cui potrebbero progressivamente essere ridotti e, in quanto possibile, eliminati gli ostacoli allo sviluppo del commercio e del consumo menzionati nel paragrafo 2 o mediante cui i loro effetti potrebbero essere sostanzialmente diminuiti.

5. Riguardo agli impegni contratti a' termini del paragrafo 4, i Membri informano ogni anno il Consiglio su tutte le misure prese in esecuzione delle disposizioni del presente articolo.

641 6. Il Direttore esecutivo prepara periodicamente uno studio sugli ostacoli all'aumento del consumo, che è riveduto dal Consiglio.

7. Per conseguire gli scopi previsti nel presente articolo, il Consiglio può impartire raccomandazioni ai Membri, che a loro volta gli fanno tempestivamente rapporto circa le misure prese per eseguire le raccomandazioni in questione.

Art. 49

Miscele e surrogati 1. I Membri non mantengono in vigore alcuna regolamentazione la quale esigesse che altri prodotti siano mescolati, trattati o usati con caffè, a scopo di vendita commerciale sotto il nome di caffè. I membri si sforzano di vietare la pubblicità e la vendita, sotto il nome di caffè, di prodotti contenenti meno dell'equivalente del novanta per cento di caffè verde come materia prima di base.

2. Il Consiglio può chiedere a un paese Membro di prendere i provvedimenti necessari a garantire l'osservanza delle disposizioni del presente articolo.

3. Il Direttore esecutivo sottopone periodicamente al Consiglio un rapporto sul modo in cui sono osservate le disposizioni del presente articolo.

Art. 50

Politica di produzione 1. Per consentire di conseguire più agevolmente l'obiettivo menzionato al paragrafo 1 dell'articolo 1, i Membri esportatori s'impegnano a fornire tutti gli sforzi possibili nell'intento di adottare e di mettere in atto una politica di produzione.

2. Il Consiglio può stabilire delle procedure al fine di coordinare le politiche di produzione menzionate al paragrafo 1 del presente articolo. Queste procedure possono comprendere i provvedimenti appropriati di diversificazione o di promovimento della diversificazione, come pure i mezzi secondo cui i Membri potranno ottenere un'assistenza tecnica, nonché finanziaria.

3. Il Consiglio può stabilire un contributo che i Membri esportatori devono pagare, destinato a permettere all'Organizzazione d'effettuare gli studi tecnici appropriati nell'intento di aiutare i Membri esportatori a prendere i provvedimenti necessari per l'applicazione di un'adeguata politica di produzione. Questo contributo non deve essere superiore ai due cents degli Stati Uniti per sacco esportato a destinazione dei paesi Membri importatori e dev'essere pagato in moneta convertibile.

Foglio federale 1976, Voi. II

41

642

Art. 51 Politica relativa alle scorte 1. Nell'intento di completare le disposizioni del capo VII e dell'articolo 50, il Consiglio stabilisce alla maggioranza ripartita dei due terzi, la politica da seguire per quanto concerne le scorte di caffè nei paesi Membri produttori.

2. Il Consiglio prende i provvedimenti occorrenti per verificare annualmente, conformemente alle disposizioni dell'articolo 35, il volume delle scorte di caffè dei singoli Membri esportatori. I Membri interessati agevolano tale inchiesta annua.

3. I Membri produttori accertano l'esistenza nei rispettivi paesi dei mezzi di deposito sufficienti per immagazzinare appropriatamente le scorte di caffè.

4. Il Consiglio effettua uno studio sulla possibilità di facilitare il raggiungimento degli obiettivi del presente accordo mediante un ordinamento concernente una scorta internazionale.

Art. 52 Collaborazione con la professione 1. L'Organizzazione rimane in stretto collegamento con le adeguate organizzazioni extragovernative che s'occupano di commercio internazionale del caffè e con gli specialisti del caffè.

2. I Membri regolano l'azione da essi esercitata nell'ambito del presente accordo in modo di rispettare le strutture della professione e di evitare le pratiche di vendita discriminatorie. In tale azione, essi si sforzano di tenere debitamente conto degli interessi legittimi della professione.

Art. 53 Informazione 1. L'Organizzazione serve da centro per raccogliere, scambiare e pubblicare: a. informazioni statistiche su la produzione, i prezzi, le esportazioni e importazioni, la distribuzione e il consumo del caffè nel mondo; b. nella misura da essa ritenuta opportuna, informazioni tecniche su la coltivazione, il trattamento e l'uso del caffè.

2. Il Consiglio può domandare ai Membri di dargli, in materia di caffè, le informazioni da esso ritenute necessarie alla sua attività, segnatamente rapporti statistici periodici su la produzione, le tendenze della produzione, le esportazioni e le importazioni, la distribuzione, il consumo, le scorte, i prezzi e l'imposizione, ma non rende pubblica alcuna informazione che permettesse

643 di identificare le operazioni di individui o di ditte che producono, trattano o smerciano caffè. I Membri comunicano, in una forma il più possibile particolareggiata e precisa, le informazioni domandate.

3. Se un Membro non da o esita a dare in un termine normale le informazioni statistiche o altre, di cui il Consiglio abbisogna per il buon andamento dell'Organizzazione, il Consiglio può esigere dal Membro considerato che spieghi le cause di questo atteggiamento. Se accerta che occorre fornire a tale riguardo un aiuto tecnico, il Consiglio può prendere i provvedimenti necessari.

4. A complemento delle disposizioni previste al paragrafo 3 del presente articolo, il Direttore esecutivo può, dopo aver dato il preavviso necessario e a meno che il Consiglio non disponga altrimenti, sospendere il rilascio delle marche o di altre autorizzazioni d'esportazione equivalenti, conformemente alle disposizioni dell'articolo 43.

Art. 54 Studi 1. Il Consiglio può favorire studi su le condizioni economiche della produzione e della distribuzione del caffè; l'incidenza dei provvedimenti presi dal " Governo, nei paesi produttori e in quelli consumatori, sulla produzione e sul consumo del caffè; la possibilità di aumentare il consumo del caffè nel suo uso tradizionale o eventualmente in nuovi usi ; gli effetti dell'applicazione del presente accordo sui paesi produttori e consumatori di caffè, segnatamente per quanto concerne i rapporti di scambio.

2. L'Organizzazione può studiare la possibilità di stabilire norme minime per le esportazioni di caffè dei Membri produttori.

Art. 55

Fondo speciale 1. Un fondo speciale è istituito per consentire all'Organizzazione di prendere e finanziare i provvedimenti supplementari necessari a garantire l'esecuzione delle pertinenti disposizioni del presente Accordo, con effetto a decorrere dalla sua entrata in vigore o ad una data la più vicina possibile alla stessa.

2. I versamenti al fondo consistono in una tassa di 2 cents degli Stati Uniti per ogni sacco di caffè esportato a destinazione dei Membri importatori, che i Membri esportatori devono pagare a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo, a meno che il Consiglio non decida di ridurre siffatta tassa o di sospenderne il percepimento.

3. La tassa menzionata al paragrafo 2 del presente articolo è versata in dollari degli Stati Uniti al Direttore esecutivo contro il rilascio di marche

644 d'esportazione o d'autorizzazioni d'esportazione equivalenti. Il regolamento concernente l'applicazione di un sistema di certificati di provenienza stabilito conformemente alle disposizioni dell'articolo 43 contiene disposizioni relative al pagamento di questa tassa.

4. Riservata l'approvazione del Consiglio, il Direttore esecutivo è autorizzato a prelevare, sulle risorse del fondo, le somme necessario per coprire i costi derivanti dall'applicazione del sistema dei certificati di provenienza menzionati all'articolo 43, le spese relative alla verificazione delle scorte effettuate conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 51 e le spese causate dal miglioramento del sistema applicato per raccogliere e trasmettere le informazioni statistiche menzionate all'articolo 53.

5. Entro i limiti del possibile, e malgrado sia separato dal preventivo amministrativo, il fondo è gestito e amministrato in modo analogo al preventivo amministrativo e sottoposto alla verificazione annua, da parte di un perito autorizzato, prevista per i conti dell'Organizzazione dalle disposizioni dell'articolo 27.

Art. 56 Dispense

1. Il Consiglio può, alla maggioranza ripartita dei due terzi, dispensare un Membro da un obbligo a causa di circostanze eccezionali o critiche, di un caso di forza maggiore, di disposizioni costituzionali o di obblighi internazionali risultanti dalla Carta delle Nazioni Unite per territori amministrati in tutela.

2. Quando accorda una dispensa a un Membro, il Consiglio precisa esplicitamente in quali modi, a quali condizioni e per quanto tempo il Membro interessato è esentato dall'obbligo.

3. Il Consiglio non considera una domanda di dispensa dagli obblighi inerenti ai contingenti se essa è fondata sull'esistenza di un Paese Membro, durante uno o più anni, d'una produzione esportabile superiore alle esportazioni concesse a detto Membro o dovuta al fatto che il Membro in questione non ha osservato le disposizioni degli articoli 50 e 51.

Capo IX - Consultazioni, controversie e reclami Art. 57

Consultazioni Ciascun Membro accoglie favorevolmente le osservazioni che fossero presentate da un altro Membro, concernenti qualsiasi questione inerente al presente accordo e accetta le consultazioni in materia. Durante quest'ultima,

645 su domanda di una parte e con il consenso dell'altra, il Direttore esecutivo istituisce una Commissione indipendente che offre i suoi buoni uffici per giungere a una conciliazione. Le spese della Commissione non vanno a carico dell'Organizzazione. Se una delle parti non accetta che il Direttore esecutivo istituisca la Commissione o se la consultazione non conduce a una soluzione la questione può essere sottoposta al Consiglio in virtù dell'articolo 58. Se la consultazione porta a una soluzione è presentato un rapporto al Direttore esecutivo che lo distribuisce a tutti i Membri.

Art. 58

Controversie e reclami 1. Qualsiasi controversia circa l'interpretazione o l'applicazione del presente accordo che non sia risolta per negoziati è, su domanda di qualsiasi Membro parte nella controversia, deferita al Consiglio per decisione.

2. Quando una controversia è deferita al Consiglio in virtù del paragrafo 1 del presente articolo, la maggioranza dei Membri o più Membri fruenti insieme di almeno un terzo.del totale dei voti possono domandare al Consiglio di sollecitare, dopo discussione del caso e prima di far conoscere la sua decisione, l'opinione della commissione consultiva, menzionata nel paragrafo 3 del presente articolo, sulle questioni in litigio.

3. a. Salvo decisione contraria presa all'unanimità dal Consiglio, la detta commissione è composta di: i) due persone designate dai Membri esportatori, di cui l'una con grande esperienza in questioni analoghe a quella in litigio e l'altra con autorità ed esperienza in materia giuridica; ii) due persone ugualmente qualificate, designate dai Membri importatori; iii) un presidente scelto all'unanimità dalle quattro persone nominate in virtù delle lettere i) e ii) o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio ; b. i cittadini dei paesi che sono Parte al presente accordo possono appartenere alla commissione consultiva; e. i membri della commissione consultiva agiscono a titolo personale e senza ricevere istruzioni da alcun Governo; d. le spese della commissione consultiva sono a carico dell'Organizzazione.

4. L'opinione motivata della commissione consultiva è sottoposta al Consiglio, che risolve la controversia dopo aver considerati tutti i dati pertinenti.

5. Il Consiglio decide su qualsiasi controversia che gli è stata deferita, entro sei mesi a contare dalla data alla quale la controversia gli è stata sottoposta.

646 6. Quando un Membro reclama che un altro Membro non ha adempito gli obblighi impostigli dal presente accordo, il reclamo è, a richiesta del reclamante, deferito al Consiglio, che decide.

7. Un Membro può essere riconosciuto colpevole di una infrazione al presente accordo soltanto per votazione alla maggioranza ripartita semplice.

Qualsiasi costatazione di una infrazione all'accordo da parte di un Membro deve specificare la natura dell'infrazione.

8. Se il Consiglio accerta che un membro ha commesso un'infrazione al presente accordo, esso può, senza pregiudizio degli altri provvedimenti coercitivi previsti in altri articoli dell'accordo e per votazione alla maggioranza ripartita dei due terzi, sospendere il diritto che questo Membro ha di votare nel Consiglio e di votare o di far votare per sé nel Comitato esecutivo, sino a quando avrà adempito i suoi obblighi, o esigere la sua esclusione dall'organizzazione, in virtù dell'articolo 66.

9. Un Membro può richiedere un preavviso dal Comitato esecutivo, in caso di controversia o di reclamo, prima che la questione sia esaminata dal Consiglio.

Capo X - Disposizioni finali Art. 59 Firma II presente accordo sarà aperto, dal 31 gennaio 1976 fino al 31 luglio 1976 incluso, alla sede dell'organizzazione delle Nazioni Unite, alla firma delle parti contraenti all'accordo internazionale del 1968 sul caffè così come prorogato mediante protocollo, come pure a quella dei governi invitati alle sessioni del Consiglio internazionale del caffè tenute ai fini della negoziazione dell'Accordo internazionale del 1976 sul caffè.

Art. 60 Ratifica, accettazione, approvazione 1. Il presente accordo è sottoposto alla ratifica, accettazione o approvazione dei governi firmatari, conformemente alla loro procedura costituzionale 2. Tranne i casi previsti dall'articolo 61, gli strumenti di ratifica, d'accettazione o d'approvazione vanno depositati presso il Segretario generale dell' organizzazione delle Nazioni Unite al più tardi il 30 settembre 1976. Tuttavia, il Consiglio può accordare proroghe di termine ai governi firmatari che non sono in grado di depositare i loro strumenti prima di questa data.

647

Art. 61 Entrata in vigore 1. Il presente Accordo entrerà in vigore a titolo definitivo il 1° ottobre 1976 se, a questa data, dei governi rappresentanti almeno venti Membri esportatori raggruppanti al minimo l'80 per cento dei voti dei Membri esportatori, e almeno dieci Membri importatori raggruppanti al minimo l'80 per cento dei voti dei Membri importatori, in base alla ripartizione indicata all'allegato 2, hanno depositato i loro strumenti di ratifica, d'accettazione o d'approvazione.

D'altra parte, l'Accordo entrerà definitivamente in vigore in qualsiasi momento dopo il 1° ottobre 1976, se è provvisoriamente in vigore, conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, e se le condizioni concernenti la percentuale sono adempiute con il deposito degli strumenti di ratifica, d'accettazione o d'approvazione.

2. L'accordo può entrare provvisoriamente in vigore il 1° ottobre 1976.

A tal fine, se un Governo firmatario, o qualsiasi altra Parte contraente dell'accordo internazionale del 1968 sul caffè, così come prorogato mediante protocollo, notifica, al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, il quale riceverà la notificazione al più tardi il 30 settembre 1976, che esso si obbliga ad applicare provvisoriamente le disposizioni del presente accordo e a cercare di ottenere, il più presto consentito dalla sua procedura costituzionale, la ratifica, l'accettazione o l'approvazione, questa notificazione è considerata dello stesso effetto che uno strumento di ratifica, di accettazione o d'approvazione.

Un Governo che si obbliga ad applicare provvisoriamente l'accordo in attesa del deposito di uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione verrà provvisoriamente considerato come parte all'accordo sino a quella delle due date seguenti che sarà la più prossima: la data di deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione oppure il 31 dicembre 1976 incluso.

Il Consiglio può accordare una proroga del termine durante il quale un Governo applicante provvisoriamente l'accordo può depositare uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

3. Se l'accordo non è entrato definitivamente o provvisoriamente in vigore il 1° ottobre 1976, conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 o 2 del presente articolo, i Governi che hanno depositato
degli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione oppure che hanno inoltrato le notificazioni in virtù delle quali si impegnano ad applicare provvisoriamente le disposizioni dell'Accordo e a cercare di ottenere la ratifica, l'accettazione o l'approvazione possono decidere, di comune intesa, che esso entrerà tra di loro in vigore. Inoltre, ove l'Accordo fosse entrato in vigore il 31 dicembre 1976, provvisoriamente ma non definitivamente, i Governi che hanno depositato degli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, o che hanno fatto le notificazioni menzionate al paragrafo 2, possono decidere, di comune intesa, che esso continuerà a restare provvisoriamente in vigore oppure che entrerà definitivamente in vigore tra di loro.

648 Art. 62

Adesione 1. Il Governo di qualsiasi Stato Membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o Membro di una delle istituzioni speciali può, prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, aderirvi alle condizioni fissate dal Consiglio.

2. Gli strumenti d'adesione saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. L'adesione prende effetto al momento del deposito dello strumento.

Art. 63 Riserve Nessuna disposizione dell'accordo può essere oggetto di riserve.

Art. 64

Applicazione a territori designati 1. Qualsiasi Governo può, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, o poi in qualsiasi momento, notificare al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che il presente Accordo è applicabile a questo o a quel territorio, del quale esso provvede alla rappresentanza internazionale; l'Accordo è applicabile ai territori designati nella notificazione a contare dalla data della notificazione.

2. Qualsiasi Parte contraente che desidera esercitare, verso questo o quel territorio del quale essa provvede alla rappresentanza internazionale, il diritto conferitogli dall'articolo 5 o che desidera autorizzare l'uno o l'altro di questi territori a far parte di un gruppo Membro costituito in virtù dell'articolo 6 o dell'articolo 7, può provvedervi trasmettendo una siffatta notificazione al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, sia al momento del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, sia in seguito in qualsiasi momento.

3. Qualsiasi Parte contraente che ha fatto la dichiarazione prevista al paragrafo 1 del presente articolo può in seguito notificare, in qualsiasi momento, al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che l'Accordo cessa di essere applicabile a questo o a quel territorio da essa indicato; l'Accordo cessa di essere applicabile a questo territorio a contare dalla data della notificazione.

649 4. Allorquando un territorio al quale si applica il presente Accordo in virtù del paragrafo 1 diventa indipendente, il Governo del nuovo Stato può, entro 90 giorni dalla sua accessione all'indipendenza, notificare al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che esso ha assunto i diritti e gli obblighi di una Parte contraente dell'Accordo. Esso diventa Parte contraente del presente Accordo a contare dalla data della notificazione. Il Consiglio può accordare una deroga del termine concesso per fare questa notificazione, Art. 65

Ritiro volontario Qualsiasi Parte contraente può, in ogni momento, recedere dal presente Accordo, notificandolo per scritto al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il recesso prende effetto 90 giorni dopo la ricezione della notificazione.

Art. 66

Esclusione Se il Consiglio ritiene che un Membro ha commesso un'infrazione agli obblighi impostigli dal presente Accordo e se egli stima inoltre che questa mancanza ostacola gravemente il funzionamento dell'Accordo, esso può, alla maggioranza ripartita dei due terzi, escludere tale Membro dall'Organizzazione.

Il Consiglio notifica immediatamente la decisione al Segretario generale dell' Organizzazione delle Nazioni Unite. Novanta giorni dopo la decisione del Consiglio, il Membro cessa di appartenere all'Organizzazione internazionale del caffè e, se il Membro è Parte contraente, di essere Parte all'Accordo.

Art. 67

Liquidazione dei conti in caso di ritiro o d'esclusione .1. In caso di ritiro o d'esclusione di un Membro, il Consiglio, ove occorra, liquida i conti con il medesimo. L'Organizzazione tiene le somme già pagate dal Membro, che deve, d'altra parte, pagare qualsiasi somma di cui è debitore alla data effettiva del ritiro o dell'esclusione dall'Organizzazione; tuttavia, trattandosi di una Parte contraente che non può accettare un emendamento e che di conseguenza, in virtù del paragrafo 2 dell'articolo 69, cessa di partecipare all'Accordo, il Consiglio può liquidare i conti nella maniera che gli sembra equa.

2. Un Membro che ha cessato di partecipare al presente accordo non ha diritto ad alcuna quota del prodotto della liquidazione o degli altri averi dell' Organizzazione; non gli si può nemmeno imputare nessuna parte dell'eventuale disavanzo dell'Organizzazione al momento in cui ha termine l'accordo.

650

Art. 68 Durata e scadenza o abrogazione 1. L'Accordo rimane in vigore durante un periodo di sei anni, fino al 30 settembre 1982, a meno che venga prorogato in virtù del paragrafo 3 del presente articolo o abrogato in virtù del paragrafo 4.

2. Nel corso del terzo anno in cui l'Accordo è in vigore, ossia nell'anno caffeario spirante il 30 settembre 1979, le parti contraenti notificano al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite la loro intenzione di continuare a partecipare all'Accordo durante i rimanenti tre anni in cui esso sarà in vigore. Se una Parte contraente, o un territorio che è Membro o fa parte di un gruppo Membro, non ha notificato o fatto notificare, il 30 settembre 1979, la sua intenzione di continuare a partecipare all'Accordo durante i rimanenti tre anni in cui esso sarà in vigore, questa Parte contraente o questo territorio cessa, a decorrere dal 1° ottobre 1979, d'essere Parte all' Accordo.

3. In qualsiasi momento dopo il 30 settembre 1980, il Consiglio può, mediante decisione presa alla maggioranza del 58 per cento dei membri che detengono almeno una maggioranza ripartita del 70 per cento dei voti, decidere che il presente Accordo costituirà l'oggetto di nuovi negoziati o sarà prorogato, con o senza modificazione, per il periodo di tempo che esso determina. Se una Parte contraente o un territorio che è Membro o fa parte di un gruppo Membro non ha notificato o fatto notificare al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite la sua accettazione del nuovo Accordo o dell'Accordo prorogato alla data in cui questo nuovo Accordo o questo Accordo prorogato entra in vigore, questa Parte contraente o questo territorio cessa a tale data d'essere Parte all'Accordo.

4. In qualsiasi momento, il Consiglio può, se così decide alla maggioranza dei Membri ma almeno alla maggioranza ripartita dei due terzi dei voti, risolvere di abrogare il presente accordo. L'abrogazione esplica effetto dalla decisione del Consiglio.

5. Nonostante l'abrogazione dell'accordo, il Consiglio sussiste durante il tempo necessario per liquidare l'Organizzazione, stabilire il rendiconto e disporre degli averi; esso ha, allora, i poteri e le funzioni necessari a tale scopo.

Art. 69 Emendamenti 1. Il Consiglio può, mediante decisione presa alla maggioranza ripartita dei due terzi, raccomandare alle Parti contraenti un emendamento dell'Accordo. L'emendamento esplica effetto 100 giorni dopo che Parti contraenti rappresentanti almeno il 75 per cento dei Membri esportatori con almeno l'85 per cento dei voti dei Membri esportatori e Parti contraenti rappresen-

651

tanti almeno il 75 per cento dei Membri importatori con almeno l'80 per cento dei voti dei Membri importatori hanno notificato la loro accettazione al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Prima della scadenza del termine stabilito dal Consiglio, le Parti contraenti notificano al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che accettano l'emendamento. Se, alla scadenza di questo termine, le condizioni relative alla percentuale richiesta per l'entrata in vigore dell'emendamento non sono adempite, esso è considerato come ritirato.

2. Se una Parte contraente o un territorio che è Membro o fa parte di un gruppo Membro non ha notificato o fatto notificare l'accettazione di un emendamento entro il termine stabilito a tale proposito dal Consiglio, questa Parte contraente o questo territorio cessa di essere Parte all'Accordo a decorrere dalla data in cui l'emendamento entra in vigore.

Art. 70 Disposizioni suppletive e transitorie 1. Il presente Accordo va considerato come continuativo di quello del 1968 sul caffè così come prorogato mediante protocollo.

2. Per agevolare l'applicazione ininterrotta dell'accordo internazionale del 1968 sul caffè così come prorogato mediante protocollo: a. tutti i provvedimenti presi in virtù dell'accordo del 1968 così come prorogato mediante protocollo, sia direttamente dall'Organizzazione o da uno dei suoi organi, sia in loro nome, e ancora vigenti il 30 settembre 1976 senza che si sia specificata una loro caducità in tale data, rimangono in vigore, in quanto non risultino modificati dalle disposizioni del presente Accordo; b. tutte le decisioni che il Consiglio dovrà prendere nel corso dell'anno caffeario 1975/76, per applicazione durante l'anno 1976/77, vanno prese nell'ultima sessione ordinaria del consiglio da indire nel corso dell'anno caffeario 1975/76; esse saranno eseguite a titolo provvisorio, come se l'Accordo fosse già entrato in vigore.

Art. 71 Testi dell'accordo facenti fede i. testi del presente accordo in inglese, spagnuolo, francese, portoghese fanno tutti ugualmente fede. Gli originali sono depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a questo scopo dal loro Governo, hanno firmato il presente Accordo alle date indicate rispetto alla loro firma.

652

Allegato 1

Membri esportatori le cui esportazioni a destinazione dei Membri importatori sono inferiori ai 400 000 sacchi Membri esportatori

Contingente annuo iniziale d'esportazione (in migliaia di sacchi)

Numero di voti da aggiungere ai voti corrispondenti alla cifra di base

(1)

(2)

Meno di 100 000 sacchi Gabon Giamaica Congo Panama Dahomey Bolivia Ghana Trinidad e Tobago Nigeria Paraguay Timor Totale

.

25 25 25 41 33 73 66 69 70 70 82

. O O O O O O O O O O O

579

Oltre 100 000 sacchi Liberia Guinea Sierra Leone Repubblica Centro Africana Togo Ruanda Venezuela Burundi Haiti

100 1 2 7 180 205 225 300 325 360 360

Totale

2182

Totale generale

2761

.

2 2 3 3 4 5 5 6 6

653

Allegato 2

Ripartizione dei voti Esportatori

Totale Australia Belgio * Bolivia Brasile Burundi Camerun Canada Cecoslovacchia Cipro Columbia Congo Costa d'Avorio Costa Rica Danimarca Daomey Ecuador Etiopia Finlandia Francia Gabon Ghana Giamaica Giappone Gran Bretagna Guatemala Guinea Haiti Honduras India Indonesia Manda Jugoslavia Kenia

Importatori

1000

1000

--

12 29 --

4 336 8 20 -- -- -- 114 4 49 22 --

4 16 28 -- -- 4 4 4 -- -- 33 6 12 11 11 26 -- -- 17

-- -- -- 32 10 5 -- -- -- -- 23 -- -- -- 22 87 -- -- -- 37 51 -- -- -- -- -- · -- 6 18 --

654 Esportatori

Liberia Madagascar Messico Nicaragua Nigeria Norvegia Nuova Zelanda Paesi Bassi Panama Papuasia - Nuova Guinea Paraguay Perù Portogallo Repubblica Centroafricana Repubblica Dominicana Repubblica Federale di Germania Ruanda Salvador Sierra Leone Spagna Stati Uniti Svezia Svizzera Tanzania Timor Togo Trinidad e Tobago Uganda Venezuela Zaire

1

Compreso il Lussemburgo

4 18

32 13 4 -- -- -- 4 4 4 16 -- 7 12 -- 6 35 6 -- -- -- -- 15 4 7 4 42 9 21

Importatori

-- -- -- --

16 7 47

-- -- -- -- '12 -- -- 104 -- -- -- 29 392 37 24 -- -- -- -- -- -- --

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente l'Accordo internazionale del 1976 sul caffè (Del 24 marzo 1976)

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Jahr

1976

Année Anno Band

2

Volume Volume Heft

19

Cahier Numero Geschäftsnummer

76.027

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

17.05.1976

Date Data Seite

591-654

Page Pagina Ref. No

10 111 883

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