Traduzione1

Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Cile Concluso a Santiago il 24 novembre 2006 Approvato dall'Assemblea federale il ...2 Entrato in vigore con scambio di note il ...

La Confederazione Svizzera e la Repubblica del Cile, di seguito gli Stati contraenti, nell'intento di concludere un trattato di assistenza giudiziaria in materia penale per rendere più efficace la cooperazione tra gli Stati contraenti in materia di indagini, di perseguimento e di repressione dei reati, hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I: Disposizioni generali Art. 1

Obbligo di accordare l'assistenza

1. Gli Stati contraenti si impegnano, conformemente alle disposizioni del presente Trattato, ad accordarsi la massima assistenza giudiziaria in tutte le indagini o procedimenti giudiziari concernenti reati, la cui repressione rientra nella giurisdizione dello Stato richiedente.

2. Per la comunicazione di domande d'assistenza giudiziaria possono essere competenti nella Repubblica del Cile, oltre alle autorità giudiziarie, anche le procure pubbliche così come previste dal diritto nazionale.

3. L'assistenza giudiziaria comprende i seguenti provvedimenti presi nello Stato richiedente ai fini di un procedimento penale:

1 2

a)

l'assunzione di testimonianze o di altre dichiarazioni;

b)

la consegna di oggetti, documenti, incarti e mezzi di prova;

c)

la restituzione di oggetti e di beni per confisca o restituzione;

d)

lo scambio di informazioni;

e)

la perquisizione di persone e locali;

f)

l'individuazione, il sequestro e la confisca di proventi di reati;

Dal testo originale tedesco.

RU 2008 ...

2007-0932

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Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Cile

g)

la consegna di atti;

h)

il trasferimento di persone detenute per l'audizione o il confronto;

i)

l'invito a testimoni e periti di presentarsi o di testimoniare nello Stato richiedente;

j)

qualsiasi altra misura di assistenza compatibile con gli scopi del presente Trattato e accettabile per gli Stati contraenti.

Art. 2

Inapplicabilità

Il presente Trattato non è applicabile: a)

all'estradizione e alle misure ad essa connesse come l'arresto e la detenzione di persone perseguite o condannate penalmente;

b)

all'esecuzione di sentenze penali.

Art. 3

Motivi di rifiuto o di differimento dell'assistenza giudiziaria

1. L'assistenza giudiziaria in materia penale può essere rifiutata se:

3

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a)

la domanda si riferisce a un reato che lo Stato richiesto considera come reato politico o come reato connesso a reati politici;

b)

la domanda si riferisce a un reato militare che non costituisce reato di diritto comune;

c)

la domanda si riferisce a reati fiscali; lo Stato richiesto può tuttavia dare seguito alla domanda se l'oggetto dell'indagine o del procedimento è una frode fiscale;

d)

lo Stato richiesto ritiene che l'esecuzione della domanda possa compromettere la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico o altri interessi essenziali del proprio Paese, così come determinati dalla sua autorità competente;

e)

la domanda si riferisce a fatti in base ai quali la persona perseguita è stata definitivamente assolta o condannata nello Stato richiesto con sentenza passata in giudicato per un reato sostanzialmente simile e sempre che la sanzione penale eventualmente pronunciata sia in corso di esecuzione o sia già stata eseguita;

f)

vi è fondato motivo di ritenere che la domanda di assistenza giudiziaria sia stata presentata a scopo di pregiudicare una persona a cagione della sua razza, religione, etnia, sesso o opinioni politiche;

g)

vi è fondato motivo di ritenere che il procedimento penale contro la persona perseguita non rispetti le garanzie previste dagli strumenti internazionali di protezione dei diritti dell'uomo, in particolare il Patto internazionale del 16 dicembre 19663 relativo ai diritti civili e politici;

RS 0.103.2

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h)

la domanda si riferisce a un reato per il quale il diritto dello Stato richiedente, ma non dello Stato richiesto, prevede la pena di morte; alla domanda può tuttavia essere dato seguito se lo Stato richiedente fornisce allo Stato richiesto assicurazioni sufficienti che la pena di morte non verrà pronunciata o, nel caso in cui fosse pronunciata, non sarà eseguita.

2. Lo Stato richiesto può differire l'assistenza giudiziaria se l'esecuzione della domanda pregiudica un procedimento penale in corso in detto Stato.

3. Prima di rifiutare o differire l'assistenza giudiziaria conformemente al presente articolo, lo Stato richiesto: a)

informa immediatamente lo Stato richiedente del motivo del rifiuto o del differimento dell'assistenza giudiziaria; e

b)

esamina se l'assistenza giudiziaria può essere accordata alle condizioni che ritiene necessarie; tali condizioni, se accettate, devono essere rispettate dallo Stato richiedente.

4. Ogni rifiuto totale o parziale d'assistenza deve essere motivato.

Capitolo II: Commissioni rogatorie Art. 4

Diritto applicabile

1. La domanda è eseguita conformemente al diritto dello Stato richiesto.

2. Se lo Stato richiedente desidera che nell'esecuzione di una domanda d'assistenza sia applicata una procedura specifica, ne farà espressa domanda e lo Stato richiesto vi darà seguito se il diritto del suo Paese non vi si oppone.

Art. 5

Misure coercitive

1. L'esecuzione di una domanda implicante misure coercitive può essere respinta se i fatti indicati nella domanda non corrispondono agli elementi oggettivamente costitutivi di un reato punito secondo il diritto dello Stato richiesto, supponendo che il reato sia stato ivi commesso.

2. Le misure coercitive comprendono: a)

la perquisizione di persone e locali;

b)

il sequestro di mezzi di prova, inclusi gli strumenti con i quali è stato commesso un reato, nonché degli oggetti e dei beni provento del reato;

c)

ogni misura che comporta la divulgazione di segreti protetti dal diritto penale dello Stato richiesto;

d)

ogni altra misura che implica l'impiego della coercizione e che è prevista in quanto tale nel diritto procedurale dello Stato richiesto.

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Art. 6

Misure provvisorie

1. Su domanda espressa dello Stato richiedente e se il procedimento di cui tratta la domanda non sembra manifestamente inammissibile o inopportuno secondo il diritto dello Stato richiesto, l'autorità competente dello Stato richiesto ordina misure provvisorie al fine di mantenere una situazione esistente, di proteggere interessi giuridici minacciati o di preservare mezzi di prova.

2. Se vi è pericolo nel ritardo e qualora vi siano indicazioni sufficienti per giudicare se i presupposti sono adempiuti, queste misure possono anche essere ordinate appena annunciata la domanda. Esse sono annullate se lo Stato richiedente non presenta la domanda d'assistenza giudiziaria entro il termine stabilito.

Art. 7

Presenza di persone che partecipano al procedimento

Su richiesta espressa dello Stato richiedente, l'Autorità centrale dello Stato richiesto lo informa in merito alla data e al luogo dell'esecuzione della domanda. Le autorità e le persone in causa possono presenziare all'esecuzione, se lo Stato richiesto acconsente.

Art. 8

Deposizioni di testimoni nello Stato richiesto

1. I testimoni sono uditi conformemente al diritto dello Stato richiesto. Tuttavia essi possono rifiutare di testimoniare se è ammesso dal diritto dello Stato richiedente.

2. Nella misura in cui il rifiuto di testimoniare si fonda sul diritto dello Stato richiedente, lo Stato richiesto gli trasmette l'incarto per decisione. Quest'ultima deve essere motivata.

3. Se fa valere il diritto di rifiutare la testimonianza, il testimone non può, per tale ragione, essere oggetto di alcuna sanzione legale nello Stato richiedente.

Art. 9

Consegna di oggetti, di documenti, di incarti o di mezzi di prova

1. Lo Stato richiesto consegna allo Stato richiedente che ne facesse domanda gli oggetti, i documenti, gli incarti o i mezzi di prova.

2. Lo Stato richiesto può limitarsi a trasmettere soltanto copie certificate conformi dei documenti, degli incarti o dei mezzi di prova domandati. Se lo Stato richiedente domanda espressamente la consegna degli originali, lo Stato richiesto dà seguito alla domanda nella misura del possibile.

3. Lo Stato richiedente restituisce appena possibile quanto consegnatogli, al più tardi dopo la chiusura del procedimento, a meno che lo Stato richiesto non vi rinunci esplicitamente.

4. I diritti fatti valere da terzi nello Stato richiesto in merito a oggetti, atti, incarti o mezzi di prova non impediscono la loro consegna allo Stato richiedente.

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Art. 10

Incarti di tribunali o di procedura istruttoria

1. Su domanda, lo Stato richiesto mette a disposizione delle autorità dello Stato richiedente gli incarti di tribunali o di procedura istruttoria, comprese sentenze e decisioni, se detti documenti sono importanti per un procedimento giudiziario.

2. I documenti, gli incarti e altro materiale probatorio sono consegnati solo se si riferiscono a un caso archiviato. Se tale non è il caso, decide l'autorità competente dello Stato richiesto se la consegna è comunque permessa.

Art. 11

Restituzione di oggetti e beni

1. Gli oggetti e i beni che costituiscono provento di un reato perseguito dallo Stato richiedente e confiscati dallo Stato richiesto nonché il valore di rimpiazzo di tali oggetti e beni, possono altresì essere restituiti allo Stato richiedente in vista della loro confisca, fatte salve le pretese su di essi avanzate in buona fede da terzi.

2. Di regola la restituzione avviene su decisione definitiva ed esecutoria dello Stato richiedente; la restituzione da parte dello Stato richiesto può tuttavia avvenire anche in una fase anteriore della procedura.

Art. 12

Suddivisione dei beni confiscati

Se necessario, questo articolo costituisce la base giuridica per gli Stati contraenti che intendono suddividere i beni confiscati.

Art. 13

Uso limitato

1. Le informazioni, i documenti o gli oggetti ottenuti mediante assistenza giudiziaria in base al presente Trattato non possono essere utilizzati nello Stato richiedente ai fini di un'indagine né prodotti come mezzi di prova in procedimenti relativi a un reato in merito al quale non è ammessa l'assistenza giudiziaria.

2. Per qualsiasi altro uso delle informazioni è necessario l'assenso dello Stato richiesto. L'assenso non è necessario se: a)

il reato cui si riferisce la domanda costituisce un'altra fattispecie penale per la quale può essere concessa l'assistenza giudiziaria;

b)

il procedimento penale estero è istituito nei confronti di altre persone che hanno preso parte al reato; o

c)

il materiale probatorio giusta il paragrafo 1 è utilizzato per un'indagine o un procedimento riguardante il pagamento di un risarcimento correlato a un procedimento per il quale è stata accordata l'assistenza giudiziaria.

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Capitolo III: Notifica di atti procedurali e di decisioni giudiziarie ­ comparizione di testimoni e periti Art. 14

Notifica di atti procedurali e di decisioni giudiziarie

1. Lo Stato richiesto provvede alla notifica di atti procedurali e di decisioni giudiziarie che gli sono trasmessi a questo scopo dallo Stato richiedente.

2. L'atto o la decisione può essere notificato per semplice trasmissione al destinatario. Se lo Stato richiedente ne fa espressa domanda, lo Stato richiesto effettua la notifica in una delle forme previste nella sua legislazione per trasmissioni analoghe o in una forma speciale compatibile con la sua legislazione.

3. La notifica è comprovata da una ricevuta datata e firmata dal destinatario o da una dichiarazione dello Stato richiesto accertante il fatto, la forma e la data della notifica. L'uno o l'altro di questi documenti è trasmesso senza indugio allo Stato richiedente. Su domanda dello Stato richiedente, lo Stato richiesto precisa se la notifica è stata effettuata conformemente alla sua legge. Se la notifica non ha avuto luogo, lo Stato richiesto ne comunica senza indugio per scritto i motivi allo Stato richiedente.

4. La domanda di notifica della citazione a comparire per una persona perseguita o accusata che si trova sul territorio dello Stato richiesto va trasmessa all'Autorità centrale di detto Stato il più tardi 45 giorni prima della data stabilita per la comparizione.

Art. 15

Comparizione di testimoni o di periti nello Stato richiedente

1. Se lo Stato richiedente ritiene che la comparizione personale di un testimone o di un perito davanti alle sue autorità giudiziarie sia particolarmente necessaria, ne fa menzione nella domanda di notifica della citazione; lo Stato richiesto invita il testimone o il perito a comparire.

2. Il testimone o il perito viene invitato a comparire. Lo Stato richiesto comunica allo Stato richiedente senza indugio per scritto la risposta del testimone o del perito.

3. Il testimone o il perito che accetta di comparire nello Stato richiedente può esigere da quest'ultimo un anticipo per le spese di viaggio e di soggiorno.

Art. 16

Indennità

Le indennità nonché le spese di viaggio e di soggiorno sono pagate al testimone o al perito dallo Stato richiedente; sono calcolate a partire dal luogo di residenza e accordate secondo aliquote almeno uguali a quelle previste nelle tariffe e nei regolamenti in vigore nello Stato contraente ove l'audizione deve avere luogo.

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Art. 17

Non comparizione

Il testimone o il perito che non ottempera a una citazione a comparire non può essere sottoposto ad alcuna sanzione o misura coercitiva, anche se la citazione contiene ingiunzioni, salvo che si rechi poi spontaneamente sul territorio dello Stato richiedente e ivi sia regolarmente citato di nuovo.

Art. 18

Salvacondotto

1. Nessun testimone o perito, di qualsiasi cittadinanza, che compare su citazione davanti alle autorità giudiziarie dello Stato richiedente può essere perseguito, detenuto o sottoposto ad altra limitazione della libertà personale sul territorio di questo Stato per fatti o condanne anteriori alla sua partenza dal territorio dello Stato richiesto.

2. Nessuna persona, a prescindere dalla sua cittadinanza, citata davanti alle autorità giudiziarie dello Stato richiedente per rispondere di fatti per i quali è oggetto di perseguimento, può essere perseguita, detenuta o sottoposta a restrizioni della libertà personale per fatti o condanne anteriori alla sua partenza dal territorio dello Stato richiesto e non indicati nella citazione.

3. L'immunità prevista nel presente articolo cessa quando il testimone, il perito o la persona perseguita penalmente, avendo avuto la possibilità di lasciare il territorio dello Stato richiedente per 30 giorni consecutivi dopo che la sua presenza non era più richiesta dalle autorità giudiziarie, rimane nondimeno su questo territorio oppure vi ritorna dopo averlo lasciato.

Art. 19

Portata della testimonianza nello Stato richiedente

1. La persona che compare nello Stato richiedente in seguito a citazione può essere costretta a testimoniare o a produrre mezzi di prova salvo che il diritto di uno dei due Stati le consenta di rifiutare.

2. L'articolo 8 paragrafi 2 e 3 e l'articolo 13 paragrafo 1 si applicano per analogia.

Art. 20

Trasferimento temporaneo di persone detenute

1. Qualsiasi persona detenuta, di cui lo Stato richiedente domanda la comparizione personale in qualità di testimone o per un confronto, è trasferita temporaneamente sul territorio in cui deve aver luogo l'audizione, a condizione che sia ricondotta nel termine indicato dallo Stato richiesto e fatte salve le disposizioni dell'articolo 18, nella misura in cui queste possano essere applicate.

2. Il trasferimento può essere rifiutato se: a)

la persona detenuta non vi acconsente;

b)

la sua presenza è necessaria in un procedimento penale in corso sul territorio dello Stato richiesto;

c)

il trasferimento è suscettibile di prolungare la sua detenzione; o

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d)

altre considerazioni preponderanti si oppongono al suo trasferimento nello Stato richiedente.

3. La persona trasferita deve restare in detenzione sul territorio dello Stato richiedente, salvo che lo Stato richiesto ne domandi la messa in libertà.

4. In virtù del presente articolo, il periodo di detenzione che la persona trasferita ha scontato nello Stato richiedente è computato sull'espiazione della pena inflitta nello Stato richiesto.

Art. 21

Audizione per videoconferenza

1. Se una persona che deve essere ascoltata dalle autorità giudiziarie dello Stato richiedente in qualità di testimone o di perito si trova nel territorio dello Stato richiesto, quest'ultimo può chiedere che l'audizione si svolga mediante videoconferenza ai sensi dei paragrafi 2­7 qualora per la persona in questione non sia opportuno o possibile comparire personalmente nel suo territorio.

2. Lo Stato richiesto consente all'audizione mediante videoconferenza se ciò non è contrario ai suoi principi fondamentali e se dispone di strumenti tecnici per realizzare una simile audizione. Qualora lo Stato richiesto non disponga degli strumenti tecnici per realizzare la videoconferenza, lo Stato richiedente può fornirglieli previo comune accordo.

3. Le richieste di audizione mediante videoconferenza contengono, oltre ai dati di cui all'articolo 27, l'indicazione del motivo per cui non è appropriata o possibile la presenza del testimone o del perito, il nome dell'autorità giudiziaria nonché delle persone che procederanno all'audizione.

4. L'autorità giudiziaria dello Stato richiesto emana la citazione a comparire per la persona in questione secondo le forme prescritte dal proprio diritto interno.

5. All'audizione mediante videoconferenza si applicano le disposizioni seguenti: a)

all'audizione è presente un rappresentante dell'autorità giudiziaria dello Stato richiesto, se necessario assistito da un interprete. Il rappresentante provvede anche all'identificazione della persona da ascoltare e al rispetto dei principi fondamentali del diritto dello Stato richiesto. L'autorità giudiziaria dello Stato richiesto, che durante l'audizione riscontrasse una violazione dei principi fondamentali del proprio ordinamento giuridico, prende immediatamente i provvedimenti necessari affinché l'audizione continui a svolgersi conformemente a tali principi;

b)

le autorità competenti dello Stato richiedente e dello Stato richiesto possono, se del caso, concordare misure volte a proteggere la persona da ascoltare;

c)

l'audizione è condotta direttamente dall'autorità giudiziaria dello Stato richiedente o sotto la sua direzione, in conformità alle disposizioni del proprio diritto interno;

d)

su richiesta dello Stato richiedente o della persona da ascoltare, lo Stato richiesto provvede a che la persona da ascoltare sia, se necessario assistita, da un interprete;

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e)

la persona da ascoltare può avvalersi della facoltà di non rispondere prevista dal diritto dello Stato richiesto ovvero dello Stato richiedente.

6. Fatte salve le misure eventualmente convenute per la protezione delle persone dopo l'audizione, l'autorità giudiziaria dello Stato richiesto redige un verbale indicante la data e il luogo dell'audizione, le generalità delle persone ascoltate, le generalità e la funzione delle altre persone che hanno partecipato all'audizione, tutte le eventuali prestazioni di giuramento e le condizioni tecniche nelle quali si è svolta l'audizione. II verbale è trasmesso dall'Autorità centrale dello Stato richiesto all'Autorità centrale dello Stato richiedente.

7. Ogni Stato contraente prende le misure necessarie per assicurare che, anche nel caso di testimoni o periti sentiti sul suo territorio conformemente al presente articolo, i quali si rifiutano di testimoniare o non testimoniano il vero pur avendone l'obbligo, si applichi il diritto nazionale, alla stregua delle audizioni effettuate in un procedimento nazionale.

8. Nei casi in cui apparisse opportuno e con l'assenso delle autorità giudiziarie competenti, gli Stati contraenti possono, a loro insindacabile giudizio applicare le disposizioni del presente articolo alle audizioni per videoconferenza alle quali partecipa la persona perseguita penalmente o sospetta. La decisione di svolgere la videoconferenza e le modalità di svolgimento sono oggetto di un accordo tra gli Stati contraenti e devono essere conformi al loro diritto interno nonché agli strumenti internazionali in materia, in particolare al Patto internazionale del 16 dicembre 19664 relativo ai diritti civili e politici. Le audizioni alle quali partecipa la persona perseguita penalmente o la persona sospetta possono avvenire solo con il suo consenso.

Art. 22

Squadre investigative comuni

Le autorità competenti degli Stati contraenti possono, per un determinato scopo e un periodo di tempo limitato che può essere prolungato di comune accordo, istituire squadre investigative comuni per lo svolgimento delle indagini.

Art. 23

Consegne sorvegliate

1. Ogni Stato contraente s'impegna a garantire che, su richiesta dell'altro Stato contraente, possano essere autorizzate consegne sorvegliate sul suo territorio nazionale nel quadro di indagini penali per reati che possono dar luogo a estradizione.

2. Caso per caso, le autorità competenti dello Stato richiesto decidono sull'esecuzione di consegne sorvegliate ai sensi del loro diritto nazionale.

3. Le consegne sorvegliate sono eseguite conformemente alle procedure previste dallo Stato richiesto. Il compito d'intervenire, dirigere e controllare l'operazione spetta alle autorità competenti dello Stato richiesto.

4

RS 0.103.2

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Capitolo IV: Casellario giudiziale e scambio di notificazioni di condanna Art. 24

Casellario giudiziale e scambio di notificazioni di condanna

1. Lo Stato richiesto trasmette, nella misura in cui le sue autorità giudiziarie possono ottenerli in casi simili, estratti e informazioni del casellario giudiziale chiesti dalle autorità giudiziarie dello Stato richiedente ai fini di una questione penale.

2. Nei casi non previsti al paragrafo 1 del presente articolo, è dato seguito a siffatta domanda alle condizioni previste dalla legislazione, dai regolamenti o dalla prassi dello Stato richiesto.

3. Almeno una volta all'anno, ciascuno Stato contraente notifica all'altro Stato interessato le sentenze penali e le misure successive che concernono i cittadini di questo Stato e sono state oggetto di un'iscrizione nel casellario giudiziale.

Capitolo V: Procedura Art. 25

Autorità centrale

1. Ai fini del presente Trattato, le Autorità centrali sono l'Ufficio federale di giustizia del Dipartimento federale di giustizia e polizia per la Confederazione Svizzera, e l'Ufficio per le questioni giuridiche del Ministero degli affari esteri per la Repubblica del Cile.

2. L'Autorità centrale dello Stato richiedente presenta le domande di assistenza giudiziaria di cui nel presente Trattato per conto dei tribunali o delle autorità.

3. Le Autorità centrali degli Stati contraenti comunicano direttamente fra di loro oppure adiscono, se necessario, la via diplomatica.

4. Ciascuno Stato contraente può cambiare la propria Autorità centrale; tale cambiamento è comunicato mediante un avviso scritto all'altro Stato contraente inviato per via diplomatica.

Art. 26

Vie di trasmissione

1. Le domande di assistenza giudiziaria sono redatte per scritto.

2. In casi urgenti la trasmissione può avvenire per fax o attraverso l'Organizzazione internazionale della polizia criminale (Interpol). Entro otto giorni lo Stato richiedente conferma la sua domanda trasmettendone la versione originale.

Art. 27

Contenuto della domanda

1. La domanda deve indicare: a)

l'autorità che la presenta e, all'occorrenza, l'autorità incaricata del procedimento penale nello Stato richiedente;

b)

l'oggetto e il motivo della domanda;

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c)

una descrizione particolareggiata delle azioni richieste;

d)

nella misura del possibile, il nome completo, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza e l'indirizzo della persona oggetto del procedimento penale al momento della presentazione della domanda; e

e)

la ragione principale per la quale le prove o le informazioni sono richieste, come pure una breve descrizione dei fatti essenziali (data, luogo e circostanze in cui è stato commesso il reato) che nello Stato richiedente sono motivo d'indagine, tranne se si tratta di domande di notifica ai sensi dell'articolo 14.

2. La domanda deve inoltre contenere: a)

in caso di applicazione del diritto estero in vista dell'esecuzione della domanda di assistenza (art. 4 par. 2), il testo delle disposizioni legali applicabili nello Stato richiedente e la ragione della loro applicazione;

b)

in caso di presenza di persone che partecipano al procedimento (art. 7), la designazione della persona che deve presenziare all'esecuzione della domanda e la ragione della sua presenza;

c)

il probabile luogo e la descrizione degli oggetti e dei beni provento del reato (art. 11) o il motivo principale per il quale si presume che tali oggetti e beni si trovino sul territorio dello Stato richiesto;

d)

in caso di notifica di atti procedurali, di decisioni giudiziarie e di citazioni (art. 14 e 15), il nome e l'indirizzo del destinatario;

e)

in caso di citazione di testimoni o di periti (art. 15), una dichiarazione attestante che lo Stato richiedente assume le spese e le indennità e che, se richiesto, verserà un anticipo;

f)

in caso di trasferimento di persone detenute (art. 20), il loro nome;

g)

in caso di audizione mediante videoconferenza (art. 21), il motivo che rende inopportuno o impossibile la comparizione del testimone o del perito e il nome dell'autorità giudiziaria e delle persone incaricate di effettuare l'audizione.

Art. 28

Esecuzione della domanda

1. Se la domanda non è conforme alle disposizioni del presente Trattato, l'Autorità centrale dello Stato richiesto ne dà avviso senza indugio all'Autorità centrale dello Stato richiedente, chiedendogli di modificarla o completarla; rimane salva l'adozione di misure provvisorie o urgenti ai sensi dell'articolo 6.

2. Se la domanda risulta conforme al Trattato, l'Autorità centrale dello Stato richiesto la trasmette senza indugio all'autorità competente.

3. Eseguita la domanda, l'autorità competente trasmette all'Autorità centrale dello Stato richiesto la domanda nonché le informazioni e i mezzi di prova ottenuti. L'Autorità centrale si accerta che la domanda sia eseguita in modo completo e regolare e comunica i risultati all'Autorità centrale dello Stato richiedente.

4. Il paragrafo 3 non si oppone a un'esecuzione parziale della domanda.

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Art. 29

Esenzione dalla legalizzazione, dall'autenticazione e da altre formalità

1. I documenti, gli incarti, le deposizioni e altro materiale probatorio sono esenti dalla legalizzazione, dall'autenticazione o da altre formalità.

2. I documenti, gli incarti, le deposizioni e altro materiale probatorio trasmessi dall'Autorità centrale dello Stato richiesto sono accettati come prove senza altra formalità, giustificazione o attestato di autenticazione.

3. La lettera di trasmissione dell'Autorità centrale garantisce l'autenticità dei documenti trasmessi.

Art. 30

Lingua

1. Le domande e gli atti allegati sono redatti nella lingua dello Stato richiedente e accompagnati da una traduzione ufficiale nella lingua dello Stato richiesto indicata, caso per caso, dall'Autorità centrale.

2. La traduzione dei documenti allestiti o ottenuti nel quadro dell'esecuzione della domanda è a carico dello Stato richiedente.

Art. 31

Spese di esecuzione della domanda

1. Su domanda dello Stato richiesto, lo Stato richiedente rimborsa unicamente le spese seguenti derivanti dall'esecuzione di una domanda: a)

indennità, spese di viaggio e spese di soggiorno per testimoni ed eventuali loro patrocinatori;

b)

spese relative al trasferimento di detenuti;

c)

onorari, spese di viaggio e spese di soggiorno per periti;

d)

le spese per l'installazione e l'esercizio del collegamento video nello Stato richiesto, la ricompensa degli interpeti messi a disposizione da quest'ultimo e le indennità per testimoni come pure le loro spese di viaggio nello Stato richiesto.

2. Se risulta che l'esecuzione della domanda è connessa con spese straordinarie, lo Stato richiesto ne informa lo Stato richiedente per stabilire le condizioni cui è assoggettata l'esecuzione della domanda.

Capitolo VI: Trasmissione spontanea e denuncia ai fini di perseguimenti o di confisca Art. 32

Trasmissione spontanea di informazioni e di mezzi di prova

1. Per il tramite della sua Autorità centrale e nei limiti del proprio diritto interno, l'autorità di perseguimento penale di uno Stato contraente può, senza richiesta 106

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preventiva di un'autorità di perseguimento penale dell'altro Stato contraente, trasmettere informazioni e mezzi di prova concernenti fatti penalmente perseguibili ottenuti nel quadro delle proprie indagini, se ritiene che tale trasmissione possa consentire di: a)

presentare una domanda ai sensi del presente Trattato;

b)

promuovere un procedimento penale; o

c)

facilitare un'istruzione penale in corso.

2. L'autorità che fornisce l'informazione può, conformemente al proprio diritto interno, porre determinate condizioni d'uso delle informazioni da parte dell'autorità destinataria. Tali condizioni devono essere rispettate dall'autorità destinataria.

Art. 33

Denuncia ai fini di perseguimenti e di confisca

1. Ogni denuncia inoltrata da uno Stato contraente in vista di perseguimenti davanti ai tribunali dell'altro Stato o di confisca di beni provenienti da un reato è oggetto di comunicazioni fra le Autorità centrali.

2. L'Autorità centrale dello Stato richiesto rende noto il seguito dato a una simile denuncia e, ove occorra, trasmette una copia di tutte le decisioni prese.

3. Le disposizioni dell'articolo 29 sono applicabili alle denunce previste al paragrafo 1.

Art. 34

Traduzione

La lettera di trasmissione dell'Autorità centrale relativa alla trasmissione spontanea di informazioni e di mezzi di prova e alle denunce è tradotta secondo quanto previsto dall'articolo 30. La traduzione dei relativi allegati non è tuttavia richiesta.

Capitolo VII: Disposizioni finali Art. 35

Altri accordi o convenzioni

Le disposizioni del presente Trattato non pregiudicano un'assistenza giudiziaria più estesa che gli Stati contraenti hanno concluso o potrebbero concludere in altre convenzioni o accordi o che potrebbe risultare dal diritto interno.

Art. 36

Scambio di opinioni

Quando lo ritengono opportuno, le Autorità centrali procedono a scambi di opinione verbali o scritti sull'applicazione o l'esecuzione del presente Trattato in modo generale o in un caso particolare.

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Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Cile

Art. 37

Componimento delle controversie

Le controversie sull'interpretazione, l'applicazione e l'esecuzione del presente Trattato sono risolte per via diplomatica se non possono essere composte dalle Autorità centrali.

Art. 38

Entrata in vigore e denuncia

1. Il presente Trattato entra in vigore 60 giorni dopo la data in cui gli Stati contraenti si sono comunicati che le rispettive condizioni per l'entrata in vigore sono adempite.

2. Ciascuno dei due Stati contraenti può denunciare il presente Trattato in qualsiasi momento mediante un avviso scritto di denuncia all'altro Stato contraente inviato per via diplomatica. La denuncia ha effetto sei mesi dopo la data di ricezione della suddetta notifica e non pregiudica l'assistenza giudiziaria in corso.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno sottoscritto il presente Trattato.

Fatto a Santiago, il 24 novembre 2006 in due esemplari in lingua inglese, spagnola e tedesca, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza, fa stato il testo inglese.

Per la Confederazione Svizzera:

Per la Repubblica del Cile:

Christoph Blocher

Isidro Solis

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