Legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza

Disegno

(Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 3 settembre 20081, decreta: I La legge del 25 giugno 19822 sull'assicurazione contro la disoccupazione è modificata come segue: Art. 3 cpv. 2 L'aliquota di contribuzione ammonta al 2,2 per cento sino al guadagno massimo mensile assicurato determinante per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.

2

Art. 11 cpv. 4 L'indennità che l'assicurato ha ricevuto per le ore in esubero non compensate oppure l'indennità di vacanze ricevuta alla cessazione del rapporto di lavoro o che era compresa nel salario non influisce sulla computabilità della perdita di lavoro. Il Consiglio federale può prevedere deroghe per casi speciali.

4

Art. 22 cpv. 2 lett. a e c Ricevono un'indennità giornaliera pari al 70 per cento del guadagno assicurato gli assicurati che:

2

1 2

a.

non hanno obblighi di mantenimento nei confronti di figli di età inferiore ai 25 anni;

c.

non riscuotono una rendita di invalidità corrispondente almeno a un grado di invalidità del 40 per cento.

FF 2008 6761 RS 837.0

2008-1668

6811

Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione

Art. 23 cpv. 3bis (nuovo), 4 e 5 3bis Il guadagno conseguito partecipando a un provvedimento inerente al mercato del lavoro finanziato dall'ente pubblico non è assicurato. Sono fatti salvi i provvedimenti di cui agli articoli 65 e 66a.

4

e 5 Abrogati

Art. 24 cpv. 4 Il diritto alla compensazione della perdita di guadagno sussiste al massimo durante i primi 12 mesi di un'attività lucrativa secondo il capoverso 1; esso sussiste al massimo fino alla fine del termine quadro per la riscossione della prestazione nel caso di assicurati che hanno un obbligo di mantenimento nei confronti dei figli o che hanno più di 45 anni.

4

Art. 27 cpv. 2­5 2

L'assicurato ha diritto a: a.

260 indennità giornaliere al massimo se può comprovare un periodo di contribuzione di 12 mesi in totale;

b.

400 indennità giornaliere al massimo se può comprovare un periodo di contribuzione di 18 mesi in totale;

c.

520 indennità giornaliere al massimo se può comprovare un periodo di contribuzione minimo di 22 mesi e: 1. ha compiuto 55 anni, o 2. riscuote una rendita di invalidità corrispondente almeno a un grado di invalidità del 40 per cento.

Il Consiglio federale può aumentare di 120 unità al massimo il numero di indennità giornaliere e prolungare di due anni al massimo il termine quadro per la riscossione della prestazione e il termine quadro per il periodo di contribuzione per gli assicurati divenuti disoccupati durante gli ultimi quattro anni precedenti il raggiungimento dell'età che dà diritto alla rendita AVS e il cui collocamento risulta impossibile o molto difficile in generale o per motivi inerenti al mercato del lavoro.

3

Le persone esonerate dall'adempimento del periodo di contribuzione hanno diritto a 90 indennità giornaliere al massimo.

4

5

Abrogato

Art. 28 cpv. 4 I disoccupati che hanno esaurito il loro diritto secondo il capoverso 1, la cui capacità lavorativa continua a essere temporaneamente ridotta e che percepiscono indennità giornaliere di un'assicurazione, hanno diritto, in quanto tale capacità ridotta non impedisca il loro collocamento e ove adempiano gli altri presupposti:

4

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Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione

a.

all'intera indennità giornaliera, se la capacità lavorativa è di almeno il 75 per cento;

b.

a un'indennità giornaliera ridotta del 50 per cento, se la capacità lavorativa è di almeno il 50 per cento.

Art. 36 cpv. 1, secondo e terzo periodo ... Il Consiglio federale può prevedere, in casi eccezionali, termini di preannuncio più brevi. Il preannuncio dev'essere rinnovato se il lavoro ridotto dura più di tre mesi.

1

Art. 52 cpv. 1, primo periodo, e 1bis (nuovo) 1 L'indennità per insolvenza copre i crediti salariali concernenti gli ultimi quattro mesi al massimo dello stesso rapporto di lavoro fino a concorrenza, per ogni mese, dell'importo massimo di cui all'articolo 3 capoverso 2. ...

1bis L'indennità per insolvenza copre eccezionalmente i crediti salariali sorti dopo la dichiarazione di fallimento fintantoché l'assicurato non poteva ragionevolmente sapere che il fallimento era stato dichiarato e purché non siano debiti della massa fallimentare. L'indennità non può coprire un periodo superiore a quello fissato nel capoverso 1.

Art. 58 In caso di moratoria concordataria o di dilazione giudiziaria del fallimento le disposizioni del presente capitolo sono applicabili per analogia.

Art. 59 cpv. 1bis, 1ter, 1quater e 3bis (nuovi) 1bis I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro comprendono i provvedimenti di formazione (Sezione 2), i provvedimenti di occupazione (Sezione 3) e i provvedimenti speciali (Sezione 4).

Le persone direttamente minacciate dalla disoccupazione possono pretendere unicamente le prestazioni di cui all'articolo 60.

1ter

1quater Su richiesta del Cantone, l'ufficio di compensazione può autorizzare la partecipazione a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro per persone minacciate dalla disoccupazione nell'ambito di licenziamenti collettivi.

3bis Gli assicurati che hanno più di 50 anni e che adempiono le condizioni di cui al capoverso 3 possono partecipare a provvedimenti di formazione e di occupazione fino alla conclusione del loro termine quadro per la riscossione della prestazione, indipendentemente dal loro diritto all'indennità di disoccupazione.

Art. 59cbis (nuovo)

Sussidi per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro

1

L'assicurazione può accordare alle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, alle istituzioni comuni delle parti sociali, ai Cantoni e ai Comuni, nonché ad 6813

Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione

altre istituzioni pubbliche o private, sussidi alle spese di organizzazione di provvedimenti collettivi inerenti al mercato del lavoro.

L'assicurazione rimborsa agli organizzatori le spese comprovate e necessarie per l'organizzazione di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

2

L'assicurazione rimborsa ai partecipanti le spese comprovate e necessarie per la partecipazione a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

3

La cassa esige la restituzione dei sussidi indebitamente versati per l'organizzazione di provvedimenti collettivi inerenti al mercato del lavoro.

4

L'assicurazione rimborsa ai Cantoni le spese per i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro fino a un determinato importo massimo. Il Dipartimento federale dell'economia fissa gli importi massimi.

5

Art. 59d

Prestazioni per persone che non adempiono il periodo di contribuzione e non ne sono state esonerate

Le persone che non adempiono il periodo di contribuzione, non ne sono state esonerate e non hanno esaurito il diritto all'indennità di disoccupazione possono far valere, entro un periodo di due anni e per 260 giorni al massimo, le prestazioni di cui all'articolo 59cbis capoverso 3 se in base a una decisione del servizio competente partecipano a un provvedimento di formazione o di occupazione allo scopo di esercitare un'attività lucrativa dipendente.

1

I costi dei provvedimenti di formazione e di occupazione di cui al capoverso 1 sono assunti in parti uguali dall'assicurazione e dai Cantoni.

2

Art. 60 cpv. 2 lett. b 2

Per la partecipazione ai corsi possono pretendere prestazioni: b.

le persone direttamente minacciate dalla disoccupazione secondo l'articolo 59cbis capoverso 3.

Art. 61 e 62 Abrogati Art. 64a cpv. 1 lett. b e c nonché 4bis (nuovo) Per provvedimenti di occupazione si intendono in particolare le occupazioni temporanee nell'ambito di:

1

b.

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pratiche professionali in imprese o nell'amministrazione; in caso di disoccupazione elevata il Consiglio federale può prevedere che le persone soggette a un periodo di attesa secondo l'articolo 18 capoverso 2 partecipino a pratiche professionali;

Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione

c.

semestri di motivazione per gli assicurati che al termine della scuola dell'obbligo sono alla ricerca di un posto di formazione se: 1. non dispongono di una formazione professionale completa, e 2. hanno concluso la scuola senza aver conseguito un diploma di maturità.

4bis Il Consiglio federale fissa l'indennità mensile per le persone che partecipano a un semestre di motivazione durante il periodo di attesa.

Art. 64b cpv. 1 Abrogato Art. 66 cpv. 2, 2bis (nuovo) e 3, secondo periodo (nuovo) Durante il termine quadro, gli assegni sono pagati per sei mesi al massimo; in casi eccezionali, per 12 mesi al massimo.

2

2bis Gli assicurati che hanno più di 50 anni hanno diritto agli assegni per il periodo d'introduzione per una durata di 12 mesi.

... Per gli assicurati che hanno più di 50 anni, gli assegni per il periodo d'introduzione sono ridotti di un terzo a partire dal mese successivo alla prima metà della durata prevista.

3

Art. 66c cpv. 1 e 3 Il datore di lavoro paga al lavoratore gli assegni di formazione e un salario pari almeno al salario ottenuto durante una formazione professionale di base corrispondente e che tenga adeguatamente conto della sua esperienza professionale. Egli versa gli usuali contributi dell'assicurazione sociale sugli assegni di formazione e sul salario e deduce al lavoratore la quota a suo carico.

1

La cassa paga al datore di lavoro, su presentazione di un conteggio mensile, gli assegni di formazione, la quota dei contributi del datore di lavoro alle assicurazioni sociali sugli assegni di formazione e l'intero contributo del datore di lavoro alla previdenza professionale.

3

Art. 71a cpv. 2bis (nuovo) 2bis Per questa categoria di assicurati l'assicurazione può assumere gli onorari percepiti dalle organizzazioni di microcredito per l'esame delle domande di credito.

Art. 71d cpv. 2, primo periodo Se l'assicurato intraprende un'attività lucrativa indipendente, per l'eventuale versamento di altre indennità giornaliere il termine quadro per la riscossione della prestazione è prolungato di due anni. ...

2

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Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione

Art. 82, rubrica, nonché cpv. 5 Responsabilità dei titolari delle casse verso la Confederazione Il fondo di compensazione indennizza adeguatamente il titolare per il rischio di responsabilità. Il Consiglio federale fissa l'importo dell'indennità per il rischio di responsabilità.

5

Art. 85g cpv. 5 Il fondo di compensazione indennizza adeguatamente il Cantone per il rischio di responsabilità. Il Consiglio federale fissa l'importo dell'indennità per il rischio di responsabilità.

5

Art. 88 cpv. 1 lett. d 1

I datori di lavoro: d.

soddisfano gli obblighi loro imposti in materia d'informazione e annuncio; in deroga all'articolo 28 capoverso 3 LPGA3, l'autorizzazione della persona che richiede le prestazioni assicurative non è necessaria.

Art. 90a La partecipazione prevista nell'articolo 90 lettera b ammonta allo 0,159 per cento della somma dei salari soggetti a contribuzione.

Art. 92 cpv. 7bis, primo periodo I Cantoni partecipano alle spese degli uffici di collocamento e ai costi dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro con un contributo pari allo 0,053 per cento della somma dei salari soggetti a contribuzione. ...

7bis

Art. 94, rubrica, nonché cpv. 1 e 3 (nuovo) Compensazione, versamento a terzi, esecuzione forzata Le restituzioni e le prestazioni esigibili in virtù della presente legge possono essere compensate reciprocamente così come con restituzioni e rendite o indennità giornaliere esigibili dell'AVS, dell'assicurazione invalidità, della previdenza professionale, in virtù della legge del 25 settembre 19524 sulle indennità di perdita di guadagno, dell'assicurazione militare, dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, dell'assicurazione contro le malattie, nonché con prestazioni complementari dell'AVS/AI e con assegni familiari previsti dalla legge.

1

Gli organismi d'assistenza pubblici o privati che hanno effettuato anticipi a scopo di sostentamento per un periodo in cui vengono versate retroattivamente indennità giornaliere possono esigere l'arretrato di queste indennità fino a concorrenza dei loro

3

3 4

RS 830.1 RS 834.1

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Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione

anticipi. Fino a tale importo, il diritto all'indennità giornaliera non è soggetto a esecuzione forzata.

Art. 95 cpv. 1 e 1bis, primo periodo La domanda di restituzione è retta dall'articolo 25 LPGA5 ad eccezione dei casi di cui agli articoli 55 e 59cbis capoverso 4.

1

1bis L'assicurato che ha ricevuto indennità di disoccupazione e che successivamente riceve per lo stesso periodo rendite o indennità giornaliere dell'assicurazione invalidità, della previdenza professionale, in virtù della legge del 25 settembre 19526 sulle indennità di perdita di guadagno, dell'assicurazione militare, dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, dell'assicurazione contro le malattie o assegni familiari legali è tenuto al rimborso delle indennità giornaliere versate per lo stesso periodo dall'assicurazione contro la disoccupazione. ...

Art. 96c cpv. 2bis (nuovo) Se necessario all'esecuzione della presente legge e della legge del 6 ottobre 19897 sul collocamento (LC), lo scambio di dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione e profili della personalità, tra i sistemi d'informazione dell'assicurazione contro la disoccupazione (art. 83 cpv. 1 lett. i) e del servizio pubblico di collocamento (art. 35 LC) è autorizzato.

2bis

Art. 97a cpv. 1 lett. f n. 6 (nuovo) e cpv. 2bis (nuovo) Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all'articolo 33 LPGA8:

1

f.

in singoli casi e su richiesta scritta e motivata: 6. alle autorità competenti in materia di stranieri, qualora ne necessitino per l'applicazione della legge federale del 16 dicembre 20059 sugli stranieri.

2bis Le casse di disoccupazione pubbliche e private possono comunicare agli organi di cui all'articolo 7 della legge federale dell'8 ottobre 199910 sui lavoratori distaccati in Svizzera i dati necessari per controllare l'osservanza delle condizioni lavorative e salariali minime.

5 6 7 8 9 10

RS 830.1 RS 834.1 RS 823.11 RS 830.1 RS 142.20 RS 823.20

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Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione

Art. 100 cpv. 2 In deroga all'articolo 52 capoverso 1 LPGA, i Cantoni possono conferire ai servizi cantonali la competenza in materia di opposizioni contro le decisioni emanate dagli uffici regionali di collocamento nell'ambito dell'articolo 85b.

2

Titolo ottavo: Disposizioni penali Art. 105, quarta e quinta frase ...

chiunque, nell'esecuzione della presente legge, abusa del suo ufficio come impiegato di una cassa, a suo vantaggio o a vantaggio del titolare oppure a pregiudizio di terze persone, è punito, se non si tratta di un crimine o di un delitto per cui il Codice penale11 commina una pena più grave, con una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere.

Art. 106, ultima frase ...

è punito con la multa, purché non si tratti di una fattispecie di cui all'articolo 105.

II Le seguenti leggi federali sono modificate come segue:

1. Legge del 6 ottobre 198912 sul collocamento Art. 35 cpv. 1 lett. e (nuova) e cpv. 3bis (nuovo) 1

La SECO gestisce un sistema d'informazione che serve a: e.

agevolare la collaborazione fra gli organi dell'assicurazione contro la disoccupazione, il servizio pubblico di collocamento, i collocatori privati e i datori di lavoro.

3bis Se necessario all'esecuzione della presente legge e della legge del 25 giugno 198213 sull'assicurazione contro la disoccupazione, lo scambio di dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione e profili della personalità, tra i sistemi d'informazione del servizio pubblico di collocamento e dell'assicurazione contro la disoccupazione (art. 83 cpv. 1 lett. i LADI) è autorizzato.

11 12 13

RS 311.0 RS 823.11 RS 837.0; FF 2008 6811

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Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione

2. Legge federale dell'8 ottobre 199914 sui lavoratori distaccati in Svizzera Art. 8 cpv. 4 (nuovo) Le casse di disoccupazione pubbliche e private informano le Commissioni tripartite cantonali di cui all'articolo 360a CO15 e gli organi paritetici incaricati dell'esecuzione di un contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale se, nell'ambito della loro attività, rilevano indizi di una violazione delle condizioni salariali e lavorative usuali nel luogo e nella professione.

4

3. Legge federale del 2 settembre 199916 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) Disposizioni transitorie Fino all'entrata in vigore di un'apposita disposizione a seguito della revisione della legge sull'IVA (LIVA, parte B17), sono esentate dal versamento dell'imposta sul valore aggiunto le prestazioni reciproche degli organi di esecuzione dell'assicurazione contro la disoccupazione nonché le prestazioni fornite da tali organi in base ai compiti assegnati loro dalla legge o a favore della previdenza professionale e sociale nonché della formazione e del perfezionamento professionale.

III Disposizione transitoria della modifica del ...

L'aliquota di contribuzione di cui all'articolo 3 capoverso 2 ammonta al 2,3 per cento fino alla fine dell'anno nel quale il capitale proprio del fondo di compensazione, dedotto il capitale di esercizio necessario per la gestione, raggiunge 1 miliardo di franchi. Per lo stesso periodo è riscosso un contributo dell'1 per cento sulla parte di salario situata tra il guadagno massimo assicurato e due volte e mezzo questo importo.

IV 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

14 15 16 17

RS 823.20 RS 220 RS 641.20 B: Legge federale del 25 giugno 2008 concernente l'imposta sul valore aggiunto; (FF 2008 6325)

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