Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro nel settore svizzero dei copritetto e dei costruttori di facciate Proroga e modifica del 28 febbraio 2008 Il Consiglio federale svizzero decreta: I La validità del decreto del Consiglio federale dell'11 novembre 20041 che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro nel settore svizzero dei copritetto e dei costruttori di facciate è prorogata.

II Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro nel settore svizzero dei copritetto e dei costruttori di facciate, allegato al decreto del Consiglio federale menzionati alla cifra I, sono dichiarate d'obbligatorietà generale2: Appendice 6, Art. 1 e 2 Art. 1

Adeguamenti salariali

Art. 2

Salari minimi

III I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2008, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'appendice 6 del contratto collettivo di lavoro.

1 2

FF 2004 6023­6025 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

2008-0693

2043

Contratto collettivo di lavoro nel settore svizzero dei copritetto e dei costruttori di facciate. DCF

IV Il presente decreto entra in vigore il 1° aprile 2008 e ha effetto sino al 30 giugno 2010.

28 febbraio 2008

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2044