Termine di referendum: 2 ottobre 2008

Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento del codice frontiere Schengen (Sviluppo dell'acquis di Schengen) del 13 giugno 2008

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 24 ottobre 20072, decreta: Art. 1 Lo scambio di note del 28 marzo 20083 tra la Svizzera e la Comunità europea relativo al recepimento del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 20064 che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) è approvato.

1

Conformemente all'articolo 7 capoverso 2 lettera b dell'Accordo del 26 ottobre 20045 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, il Consiglio federale è autorizzato a informare la Comunità europea circa l'adempimento dei requisiti costituzionali riguardanti lo scambio di note di cui al capoverso 1.

2

1 2 3 4 5

RS 101 FF 2007 7149 RS ...; FF 2007 7149 7185 GU n. L 105 del 13 aprile 2006, pag. 1.

RS 0.360.268.1

2007-1048

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Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero dello scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del codice frontiere Schengen. DF

Art. 2 La legge federale del 16 dicembre 20056 sugli stranieri (LStr) è modificata come segue: Art. 7 cpv. 27 e 3 Il Consiglio federale disciplina i controlli sulle persone che possono essere svolti al confine in conformità degli accordi suddetti. Se l'entrata è rifiutata, l'autorità competente per il controllo al confine emana, su richiesta, una decisione motivata e impugnabile, mediante un modulo. La richiesta va presentata immediatamente dopo il rifiuto. Lo straniero va reso attento a questa possibilità. Il rifiuto d'entrata è immediatamente esecutivo. Un eventuale ricorso non ha effetto sospensivo.

2

3 Se, giusta l'articolo 23 del codice frontiere Schengen8, i controlli al confine svizzero sono ripristinati e l'entrata è rifiutata, l'autorità competente per il controllo al confine emana una decisione motivata e impugnabile, mediante il modulo previsto nell'Allegato V Parte B del codice frontiere Schengen9. Il rifiuto d'entrata è immediatamente esecutivo. Un eventuale ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 64 cpv. 2 Su richiesta presentata senza indugio, l'autorità competente emana mediante un modulo una decisione motivata e impugnabile. Il ricorso contro tale decisione deve essere presentato entro tre giorni dalla notificazione. Esso non ha effetto sospensivo.

Su richiesta, l'autorità di ricorso decide entro dieci giorni sulla restituzione dell'effetto sospensivo.

2

Art. 65

Rifiuto d'entrata e allontanamento all'aeroporto

Se l'entrata in Svizzera è rifiutata al momento del controllo di confine all'aeroporto, lo straniero deve lasciare immediatamente la Svizzera.

1

L'Ufficio federale emana entro 48 ore mediante il modulo previsto nell'Allegato V Parte B del codice frontiere Schengen10 una decisione motivata e impugnabile. Il ricorso contro tale decisione deve essere presentato entro 48 ore dalla notificazione.

Esso non ha effetto sospensivo. L'autorità di ricorso decide sul ricorso entro 72 ore.

2

La persona allontanata è autorizzata a trattenersi per 15 giorni al massimo entro la zona di transito dell'aeroporto per preparare la prosecuzione del viaggio, sempreché non siano disposti nei suoi confronti il rinvio coatto (art. 69), la carcerazione in vista di rinvio coatto o la carcerazione cautelativa (art. 76, 77 e 78). Sono fatte salve le disposizioni relative all'ammissione provvisoria (art. 83) e alla presentazione di una domanda d'asilo (art. 22 LAsi11).

3

6 7 8 9 10 11

RS 142.20 Modifica dell'art. 7 cpv. 2 nella versione dell'art. 127 LStr.

GU n. L 105 del 13 aprile 2006, pag. 1.

GU n. L 105 del 13 aprile 2006, pag. 23.

GU n. L 105 del 13 aprile 2006, pag. 23.

RS 142.31

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Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero dello scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del codice delle frontiere Schengen. DF

Art. 66 rubrica e cpv. 2 Allontanamento dopo un soggiorno autorizzato 2

Con l'allontanamento è impartito un termine di partenza adeguato.

Art. 3 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).

1

Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della legge federale di cui all'articolo 2.

2

Consiglio degli Stati, 13 giugno 2008

Consiglio nazionale, 13 giugno 2008

Il presidente: Christoffel Brändli Il segretario: Philippe Schwab

Il presidente: André Bugnon Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 24 giugno 200812 Termine di referendum: 2 ottobre 2008

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Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero dello scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del codice frontiere Schengen. DF

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