Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per l'artigianato svizzero della macelleria Rimessa in vigore e modifica del 23 luglio 2008 Il Consiglio federale svizzero decreta: I I decreti del Consiglio federale del 18 febbraio 2002, del 4 novembre 2004, del 13 marzo 2006 e del 24 maggio 20071, che conferiscono obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro (CCL) per l'artigianato svizzero della macelleria sono rimessi in vigore.

II Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel CCL per l'artigianato svizzero della macelleria, allegato ai decreti del Consiglio federale menzionati alla cifra I sono dichiarati d'obbligatorietà generale2: Allegato, n. 2: Salari (Dall'allegato al Contratto collettivo, n. 1) III Il presente decreto entra in vigore il 1° settembre 2008 e ha effetto sino al 31 dicembre 2011.

23 luglio 2008

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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FF 2002 1520­1521, 2004 5913, 2006 2803­2804, 2007 3897 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

2008-1712

6005

Contratto collettivo di lavoro per l'artigianato svizzero della macelleria. DCF

6006