Contratto di affiliazione alla Cassa di previdenza della Confederazione Approvato dall'organo paritetico della Cassa di previdenza della Confederazione il 1° giugno 2007 Approvato dal Consiglio federale il 15 giugno 2007 Entrato in vigore il 1° luglio 2008

Visto l'articolo 4 della legge del 20 dicembre 20061 su PUBLICA; visti gli articoli 32b capoversi 1 e 2, 32c e 32d capoverso 2 della legge del 24 marzo 20002 sul personale federale (LPers), i datori di lavoro 1.

Consiglio federale, rappresentato dal DFF

2.

Regìa federale degli alcool (RFA), rappresentata dal Direttore

3.

Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA, rappresentata dal Direttore ­ datore di lavoro ­

concludono con la Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA, Eigerstrasse 57, 3000 Berna 23, rappresentata dalla presidenza della Commissione della Cassa ­ PUBLICA ­ il seguente contratto di affiliazione

1. Scopo Il presente contratto di affiliazione disciplina i diritti e gli obblighi reciproci dei datori di lavoro e della Cassa pensioni della Confederazione (PUBLICA), sempre che ciò sia necessario all'attuazione della previdenza professionale nell'ambito delle disposizioni del diritto federale.

2. Basi e parti integranti del contratto Le basi per la regolamentazione dei diritti e dei doveri dei datori di lavoro e di PUBLICA nel quadro del contratto di affiliazione sono la LPers e la legge su PUBLICA.

1

Il regolamento di previdenza, il Service level agreement prestazioni generali (SLA prestazioni) nonché il Service level agreement esame medico (SLA esame medico) sono convenuti nell'ambito del presente contratto di affiliazione. Insieme con il regolamento di liquidazione parziale concernente la Cassa di previdenza della Confederazione, essi sono parti integranti del presente contratto di affiliazione e sono ad esso allegati (art. 32c cpv. 2 LPers, art. 4 cpv. 3 legge su PUBLICA).

2

1 2

RS 172.222.1 RS 172.220.1

2007-1961

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Contratto di affiliazione alla Cassa di previdenza della Confederazione

Se il contratto di affiliazione e le sue parti integranti disciplinano in modo contraddittorio i diritti e gli obblighi dei datori di lavoro o di PUBLICA, il contratto di affiliazione prevale. In caso di contraddizione tra le parti integranti, lo SLA prestazioni, lo SLA esame medico e il regolamento di liquidazione parziale prevalgono sul regolamento di previdenza.

3

3. Diritti e obblighi PUBLICA attua la previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (previdenza professionale) secondo le disposizioni legali e il presente contratto di affiliazione per la cerchia di persone definita nei regolamenti di previdenza. Lo SLA prestazioni e lo SLA esame medico disciplinano le prestazioni fornite da PUBLICA.

1

Il contratto di affiliazione e le sue parti integranti disciplinano esaustivamente le spese derivanti dall'attuazione della previdenza professionale assunte dai datori di lavoro.

2

I datori di lavoro mettono a disposizione di PUBLICA tutti i documenti e le informazioni necessarie per l'attuazione della previdenza professionale conformemente allo SLA prestazioni e allo SLA esame medico.

3

I datori di lavoro sono responsabili della costituzione dell'organo paritetico della Cassa di previdenza della Confederazione.

4

Gli altri diritti e obblighi delle parti contraenti risultano dalle disposizioni legali, dal contratto di affiliazione e dalle sue parti integranti.

5

4. Esame medico PUBLICA effettua esami medici finalizzati alla gestione strategica dei premi di rischio di decesso e invalidità. I dettagli, in particolare la procedura e l'assunzione delle spese, sono disciplinati dallo SLA esame medico.

5. Scambio di dati Lo scambio di dati tra i datori di lavoro e PUBLICA è di regola effettuato elettronicamente.

1

2 Le parti contraenti si impegnano a sistemare a proprie spese le installazioni EED necessarie per l'elaborazione dei dati e ad adeguarle costantemente allo stato attuale della tecnica.

In caso di scambio reciproco di dati il mittente è sempre responsabile della completezza ed esattezza dei dati trasmessi.

3

4

I dettagli sono discipinati dallo SLA prestazioni e dallo SLA esame medico.

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Contratto di affiliazione alla Cassa di previdenza della Confederazione

6. Scambio reciproco di informazioni Lo SLA prestazioni e lo SLA esame medico disciplinano gli obblighi particolari di annuncio dei datori di lavoro e di PUBLICA.

1

Essi disciplinano inoltre lo scambio reciproco di informazioni sull'evoluzione della politica del personale e sugli sviluppi finanziari e giuridici capaci di influire sull'attuazione e il finanziamento della previdenza professionale della Cassa di previdenza della Confederazione.

2

7. Rapporti tra PUBLICA e i datori di lavoro I rapporti concernenti il contratto di affiliazione e l'attuazione della previdenza professionale tra PUBLICA, l'organo paritetico della Cassa di previdenza della Confederazione e i datori di lavoro sono mantenuti attraverso il segretariato dell'organo paritetico della Cassa di previdenza della Confederazione, che è aggregato amministrativamente all'Ufficio federale del personale.

1

Se la Commissione della cassa di PUBLICA emana regolamenti interni concernenti i rapporti tra PUBLICA e la Cassa di previdenza della Confederazione, essa ne dà comunicazione al segretariato dell'organo paritetico della Cassa di previdenza della Confederazione entro un termine ragionevole e precedente alla loro entrata in vigore.

2

3

I dettagli sono discipinati dallo SLA prestazioni e dallo SLA esame medico.

8. Contributi di risparmio, premi di rischio (spese attuariali); tasse dell'autorità di vigilanza, contributi al fondo di garanzia LPP I datori di lavoro devono a PUBLICA i contributi di risparmio secondo il regolamento di previdenza.

1

2 Lo SLA prestazioni disciplina il contenuto e la procedura concernenti la comunicazione di PUBLICA ai datori di lavoro, se si delinea che i contributi del datore di lavoro raggiungono il limite massimo stabilito nell'articolo 32g capoverso 1 LPers.

I premi per le prestazioni per i rischi di decesso e invalidità (premi di rischio) sono assunti dal datore di lavoro (art. 32g cpv. 4 LPers).

3

4 I premi di rischio sono stabiliti in conformità alle basi tecniche di PUBLICA e secondo l'esperienza acquisita in materia di rischio nell'ambito di ciascun contratto individuale (modello di tariffazione empirica). Lo SLA prestazioni disciplina il contenuto e la procedura di comunicazione di PUBLICA con i datori di lavoro, nonché la forma e i termini in caso di contestazioni da parte dei datori di lavoro e la data di applicazione del nuovo premio.

Lo SLA prestazioni disciplina se le tasse versate da PUBLICA all'autorità di vigilanza sono finanziate con i proventi del patrimonio o dai datori di lavoro proporzionalmente alla propria quota. La stessa regola è applicata ai contributi al Fondo di garanzia LPP.

5

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Contratto di affiliazione alla Cassa di previdenza della Confederazione

6 Le ulteriori modalità, in particolare la fatturazione e il pagamento dei contributi del datore di lavoro e del lavoratore, sono disciplinate dallo SLA prestazioni.

9. Spese amministrative (costi economici) Le spese amministrative indennizzano gli oneri per le prestazioni sostenuti da PUBLICA (principio della copertura dei costi).

1

Le spese sono ripartite tra i datori di lavoro secondo il principio di causalità e sono fatturate separatamente a ciascuno di essi (principio dell'equivalenza).

2

Ai sensi dello SLA prestazioni le spese amministrative sono composte dai costi delle prestazioni necessarie all'attuazione della previdenza professionale (prestazioni di base) e dei costi calcolati in base agli oneri per le prestazioni speciali effettuate su richiesta dei datori di lavoro e dietro loro speciale incarico. Le tariffe delle prestazioni speciali sono adeguate al rincaro (indicizzazione).

3

Le spese amministrative secondo lo SLA esame medico sono calcolate in base ai costi.

4

5

I dettagli sono discipinati dallo SLA prestazioni e dallo SLA esame medico.

10. Investimenti patrimoniali PUBLICA amministra il patrimonio della Cassa di previdenza della Confederazione nel rispetto delle disposizioni legali. Le spese di amministrazione del patrimonio sono coperte con i redditi patrimoniali.

1

Con il raggiungimento della capacità di rischio, vale a dire non appena è completata la costituzione degli accantonamenti e delle riserve secondo il regolamento accantonamenti e riserve di PUBLICA, l'organo paritetico è consultato per le questioni concernenti gli investimenti patrimoniali.

2

11. Modifiche del contratto Le modifiche del contratto di affiliazione e delle sue parti integranti richiedono per la loro validità la forma scritta, la firma legalmente valida di tutte le parti contraenti e il consenso scritto dell'organo paritetico.

1

Ogni modifica delle basi di calcolo può avvenire unicamente nell'ambito del contratto di affiliazione e delle sue parti integranti o mediante modifica del contratto.

La competenza di modificare i contributi del datore di lavoro è retta dall'articolo 32g capoverso 2 LPers.

2

3

Non si considerano modifiche del contratto: a.

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l'adeguamento al rincaro delle tariffe per le prestazioni speciali (n. 9 cpv. 3 del presente contratto, n. 6.2 SLA prestazioni);

Contratto di affiliazione alla Cassa di previdenza della Confederazione

b.

la modifica dei tassi d'interesse dell'allegato 1 del regolamento di previdenza.

12. Procedura in caso di divergenza tra le parti contraenti Fatte salve le competenze e la procedura legali i firmatari del contratto convengono la seguente procedura per la composizione delle divergenze (procedura di contestazione):

1

2

a.

la direzione dell'UFPER, la direzione di PUBLICA e la presidenza dell'organo paritetico comunicano vicendevolmente e per scritto le contestazioni. La risposta alle contestazioni avviene per scritto;

b.

se non è raggiunto un accordo, il capo del DFF e la presidenza della Commissione della Cassa intervengono;

c.

i firmatari del contratto possono convenire in particolare anche una comune istanza di arbitrato, compreso un regolamento per l'assunzione delle spese.

L'ammissione di un'istanza di arbitrato non esclude l'adizione dei giudici o dell'autorità di vigilanza nell'ambito della procedura legale.

È fatta salva la procedura di contestazione dello SLA prestazioni.

13. Rilascio di un esemplare del contratto Tutti i firmatari ricevono un esemplare del contratto di affiliazione e di ogni modifica successiva.

14. Entrata in vigore Il contratto di affiliazione entra in vigore contemporaneamente alla legge su PUBLICA, sempre che le seguenti condizioni di validità siano adempiute: Per la sua validità esso necessita del consenso, messo a verbale, dell'organo paritetico, dell'approvazione del Consiglio federale e della firma del contratto da parte di PUBLICA e di tutti i datori di lavoro (parti contraenti).

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Contratto di affiliazione alla Cassa di previdenza della Confederazione

15. Firma I datori di lavoro

30 giugno 2008

Consiglio federale Dipartimento federale delle finanze: Hans-Rudolf Merz

27 giugno 2008

Regìa federale degli alcool Il direttore, Alexandre Schmidt

26 giugno 2008

PUBLICA Il direttore, Werner Hertzog

PUBLICA come istituto di previdenza (presidenza della Commissione della Cassa)

26 giugno 2008

Il presidente, Kurt Buntschu Il vicepresidente, Hanspeter Lienhart

Approvato il 1° giugno 2007 dall'organo paritetico della Cassa di previdenza della Confederazione.

Approvato il 15 giugno 2007 dal Consiglio federale.

Allegati I

Regolamento di previdenza

II

SLA prestazioni generali

III SLA esame medico IV Regolamento di liquidazione parziale 5172