Legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio

Disegno

(LOTC) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 25 giugno 20081, decreta: I La legge federale del 6 ottobre 19952 sugli ostacoli tecnici al commercio è modificata come segue: Art. 1 cpv. 2 lett. bbis (nuova) 2

In particolare, fissa: bbis. prescrizioni per l'immissione in commercio di prodotti fabbricati conformemente a prescrizioni tecniche estere;

Art. 2 cpv. 2 Essa si applica se altre leggi federali o trattati internazionali non contengono disposizioni che vanno oltre la presente legge o che vi derogano. L'immissione in commercio di prodotti fabbricati conformemente a prescrizioni tecniche estere è disciplinata dalla presente legge.

2

Art. 3 lett. d, e, p e q Ai sensi della presente legge si intende con:

1 2

d.

immissione in commercio: la consegna a titolo gratuito o oneroso di un prodotto, indipendentemente se quest'ultimo è nuovo, usato, ricondizionato o sostanzialmente modificato; sono equiparati all'immissione in commercio: 1. l'uso interno di un prodotto a scopo commerciale o professionale, 2. l'impiego o l'applicazione di un prodotto nell'ambito della prestazione di un servizio, 3. la messa a disposizione di un prodotto per l'uso da parte di terzi, 4. l'offerta di un prodotto;

e.

Concerne soltanto il testo tedesco.

FF 2008 6385 RS 946.51

2008-1196

6499

Ostacoli tecnici al commercio. LF

p.

sorveglianza del mercato: l'attività sovrana degli organi di esecuzione intesa a garantire che i prodotti offerti, immessi in commercio o messi in servizio corrispondano alle prescrizioni tecniche;

q.

informazione sul prodotto: le indicazioni e le marcature prescritte dalla legge, riferite a un prodotto, segnatamente l'etichettatura, le scritte sugli imballaggi, i fogli illustrativi, le istruzioni per l'uso, i manuali per gli utenti e le schede di sicurezza.

Art. 4 cpv. 3 lett. c (nuova), 4 lett. e, 5 (nuovo) e 6 (nuovo) 3

Deroghe al principio di cui al capoverso 1 sono ammissibili soltanto qualora:

4

Costituiscono interessi ai sensi del capoverso 3 lettera a la protezione:

c.

e.

rispettino il principio di proporzionalità.

Concerne soltanto il testo tedesco

Le prescrizioni tecniche sulle esigenze relative ai prodotti sono elaborate secondo i principi seguenti:

5

a.

le prescrizioni tecniche si limitano a stabilire le esigenze fondamentali. In particolare definiscono gli obiettivi da raggiungere;

b.

l'ufficio federale competente designa, d'intesa con la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), le norme tecniche idonee a concretizzare le esigenze fondamentali. Per quanto possibile, designa norme armonizzate sul piano internazionale. Le norme tecniche designate sono pubblicate nel Foglio federale con il titolo e l'indicazione della fonte o dell'ente presso cui possono essere ottenute;

c.

se un prodotto è fabbricato conformemente alle norme designate, si presume che soddisfi le esigenze fondamentali.

L'omologazione di un prodotto prima della sua immissione in commercio può essere prevista soltanto se è indispensabile per la tutela di interessi pubblici preponderanti secondo il capoverso 4.

6

Art. 4a (nuovo)

Elaborazione delle prescrizioni tecniche concernenti l'informazione sul prodotto

Le prescrizioni tecniche concernenti l'informazione sul prodotto sono elaborate secondo i principi seguenti:

1

a.

l'informazione sul prodotto è redatta in almeno una lingua ufficiale della Svizzera. L'utilizzazione di simboli è permessa se garantisce un'informazione sufficiente;

b.

per le avvertenze e i consigli di prudenza sotto forma di testo, incluse le istruzioni determinanti per la sicurezza delle persone, può essere richiesta la redazione in più di una lingua ufficiale della Svizzera o perlomeno nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali del luogo in cui il prodotto è immesso in commercio.

6500

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Per determinati prodotti, l'informazione sul prodotto può eccezionalmente essere redatta in un'altra lingua a condizione che risulti sufficiente e inequivocabile.

2

3 Per i seguenti prodotti importati può essere richiesta l'indicazione di una persona responsabile con sede o domicilio in Svizzera:

a.

prodotti soggetti a omologazione;

b.

sostanze soggette all'obbligo di notifica o sostanze e preparati soggetti all'obbligo di annuncio secondo la legislazione in materia di prodotti chimici;

c.

prodotti soggetti a un'imposta speciale di consumo.

Art. 5, rubrica e cpv. 3 (nuovo) Elaborazione delle prescrizioni tecniche sulle procedure per l'immissione in commercio 3 Per i prodotti soggetti a omologazione già omologati all'estero secondo prescrizioni equivalenti, devono essere previste semplificazioni, segnatamente per quanto riguarda la perizia, e applicati emolumenti ridotti.

Art. 5a (nuovo)

Elaborazione delle prescrizioni tecniche sull'istallazione, la messa in servizio e l'impiego

Le prescrizioni tecniche sull'istallazione, la messa in servizio e l'impiego di un prodotto non possono prevedere esigenze in contrasto con le esigenze per l'immissione in commercio del prodotto o che richiedano una modifica strutturale dello stesso.

Art. 10 cpv. 3 (nuovo) In vista dell'elaborazione di direttive e raccomandazioni intese a garantire un'applicazione coordinata a livello internazionale nel settore dell'accreditamento e della valutazione della conformità, il Consiglio federale o l'autorità da esso designata può:

3

a.

decidere che la Svizzera partecipi finanziariamente o in altro modo ai mandati affidati a organismi internazionali di accreditamento e alle organizzazioni che collaborano con essi;

b.

incaricare l'autorità competente per il rilascio dell'accreditamento di difendere gli interessi svizzeri in seno agli organismi internazionali di accreditamento.

Art. 11, frase introduttiva e lett. a Se prescrizioni rinviano a norme tecniche o se è previsto un simile rinvio, il Consiglio federale o l'autorità da esso designata può, in vista dell'elaborazione di norme tecniche:

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a.

decidere che la Svizzera partecipi finanziariamente o in altro modo ai mandati affidati a organismi internazionali di normazione o ad altre organizzazioni partecipanti al processo di elaborazione delle norme;

Art. 14 cpv. 1 lett. e Con l'intento di impedire la formazione di ostacoli tecnici al commercio, di ridurli o di rimuoverli, il Consiglio federale può concludere accordi internazionali riguardanti segnatamente:

1

e.

l'assegnazione di mandati a organismi internazionali di normazione e a organismi internazionali di accreditamento secondo gli articoli 10 capoverso 3 lettera a e 11 lettera a;

Art. 16 cpv. 2, secondo periodo Abrogato Titolo prima dell'art. 16a

Capitolo 3a (nuovo): Immissione in commercio di prodotti fabbricati conformemente a prescrizioni tecniche estere Sezione 1: Disposizioni generali Art. 16a

Principio

I prodotti che non corrispondono alle prescrizioni tecniche svizzere possono essere immessi in commercio se:

1

2

a.

sono stati fabbricati conformemente alle prescrizioni tecniche della Comunità europea (CE) oppure, nel caso in cui il diritto della CE non sia armonizzato o lo sia solo in modo incompleto, conformemente alle prescrizioni tecniche di uno Stato membro della CE o dello Spazio economico europeo (SEE);

b.

sono stati legalmente immessi in commercio nello Stato di cui alla lettera a, membro della CE o dello SEE; e

c.

in condizioni di impiego normali o ragionevolmente prevedibili non presentano un rischio considerevole per gli interessi pubblici preponderanti di cui all'articolo 4 capoverso 4 lettere a­e.

Il capoverso 1 non si applica a: a.

prodotti soggetti a omologazione;

b.

sostanze soggette all'obbligo di notifica secondo la legislazione in materia di prodotti chimici;

c.

prodotti soggetti ad autorizzazione preliminare d'importazione;

d.

prodotti soggetti a un divieto d'importazione;

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e.

prodotti per i quali il Consiglio federale decide una deroga secondo l'articolo 4 capoversi 3 e 4.

Se la CE o uno Stato membro della CE o dello SEE ostacola l'immissione in commercio di prodotti svizzeri che corrispondono alle prescrizioni tecniche del Paese di destinazione, il Consiglio federale può ordinare l'inapplicabilità del capoverso 1 a tutti o a determinati prodotti di questo partner commerciale.

3

Art. 16b

Misure volte a impedire la discriminazione di produttori svizzeri

Se constatano che una prescrizione tecnica svizzera specifica penalizza un prodotto svizzero rispetto a quelli immessi in commercio in virtù dell'articolo 16a capoverso 1, i produttori svizzeri possono comunicarlo alla SECO.

1

La SECO esamina le comunicazioni in collaborazione con le autorità federali competenti e può raccomandare alle autorità di modificare o di abrogare prescrizioni tecniche svizzere che non servono a tutelare un interesse pubblico preponderante di cui all'articolo 4 capoverso 4 o che appaiono sproporzionate rispetto all'interesse tutelato.

2

Il Consiglio federale può prevedere una procedura di autorizzazione limitata nel tempo che consenta ai produttori svizzeri, in casi di rigore, di fabbricare i loro prodotti destinati al mercato svizzero conformemente alle prescrizioni applicate al prodotto della concorrenza immesso in commercio in Svizzera in virtù dell'articolo 16a capoverso 1.

3

Sezione 2: Derrate alimentari Art. 16c

Obbligo di autorizzazione

Per l'immissione in commercio di derrate alimentari soggette all'articolo 16a capoverso 1 è necessaria l'autorizzazione dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).

Art. 16d 1

2

Condizioni di autorizzazione

Possono chiedere l'autorizzazione: a.

gli importatori e i rappresentanti svizzeri di imprese estere;

b.

i produttori svizzeri che intendono immettere in commercio anche in Svizzera una derrata alimentare prodotta per l'esportazione nella CE o nello SEE.

L'UFSP rilascia l'autorizzazione se: a.

il richiedente: 1. prova che la derrata alimentare corrisponde alle prescrizioni tecniche di cui all'articolo 16a capoverso 1 lettera a, e 2. rende verosimile che la derrata alimentare è legalmente immessa in commercio in uno Stato membro della CE o dello SEE; 6503

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b.

la derrata alimentare non pregiudica la sicurezza e la salute delle persone; e

c.

sono soddisfatte le esigenze concernenti l'informazione sul prodotto (art. 16f).

È considerata prova ai sensi del capoverso 2 lettera a numero 1 una dichiarazione del richiedente secondo cui la derrata alimentare corrisponde alle prescrizioni tecniche determinanti; queste devono essere indicate in modo preciso ed esaustivo. Se le prescrizioni prevedono una dichiarazione di conformità o un certificato di conformità, occorre presentare tale dichiarazione o certificato.

3

L'UFSP può esigere che le prescrizioni tecniche indicate e la dichiarazione di conformità o il certificato di conformità siano presentati in una delle lingue ufficiali della Svizzera o in inglese.

4

Art. 16e

Forma ed effetti dell'autorizzazione

L'autorizzazione è rilasciata dall'UFSP sotto forma di decisione generale ed è pubblicata dopo il passaggio in giudicato.

1

2

L'autorizzazione vale per le derrate alimentari dello stesso genere: a.

provenienti dalla CE o dallo SEE, se: 1. corrispondono alle prescrizioni tecniche su cui si basa la decisione generale, e 2. sono legalmente immesse in commercio nello Stato membro della CE o dello SEE; e

b.

provenienti dalla Svizzera, se: 1. corrispondono alle prescrizioni tecniche su cui si basa la decisione generale, 2. sono prodotte conformemente alle disposizioni svizzere sulla detenzione di animali e sulla protezione dei lavoratori.

Sezione 3: Informazione sul prodotto Art. 16f Per i prodotti immessi in commercio in virtù del presente capitolo, l'informazione sul prodotto è disciplinata dalle prescrizioni tecniche secondo cui il prodotto è stato fabbricato e dall'articolo 4a.

1

In deroga all'articolo 4a capoverso 1 lettera b, è sufficiente che l'informazione sul prodotto, inclusi le avvertenze e i consigli di prudenza come anche le istruzioni determinanti per la sicurezza delle persone, siano redatti nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali del luogo in cui il prodotto è immesso in commercio.

2

L'informazione sul prodotto e la presentazione dello stesso non devono suscitare l'impressione che il prodotto corrisponda alle prescrizioni tecniche svizzere.

3

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Art. 17 cpv. 3 (nuovo) 3

La prova deve essere redatta in una lingua ufficiale della Svizzera o in inglese.

Titolo prima dell'art. 19

Sezione 2: Sorveglianza del mercato Art. 19

Competenze degli organi di esecuzione

Gli organi di esecuzione incaricati della sorveglianza del mercato secondo le corrispondenti disposizioni di legge possono esigere le prove e le informazioni necessarie, prelevare oppure richiedere campioni, far effettuare esami e, durante le ore di lavoro abituali, penetrare per un'ispezione nei locali commerciali di persone soggette all'obbligo di informazione e consultare la documentazione necessaria.

1

Gli organi di esecuzione possono disporre misure cautelari se esiste un sospetto fondato che vi sia un pericolo immediato e grave per un interesse pubblico preponderante di cui all'articolo 4 capoverso 4 lettere a­e.

2

Se necessario per la tutela di interessi pubblici preponderanti di cui all'articolo 4 capoverso 4 lettere a­e, gli organi di esecuzione possono disporre misure adeguate nei casi in cui:

3

4

a.

le prove, le informazioni o i campioni richiesti non sono forniti entro un termine adeguato; o

b.

un prodotto non è conforme alle prescrizioni tecniche applicabili.

In particolare, gli organi di esecuzione possono: a.

proibire l'ulteriore immissione in commercio di un prodotto;

b.

ordinare avvertimenti sui pericoli derivanti da un prodotto, il suo ritiro o il suo richiamo;

c.

vietare l'esportazione di un prodotto la cui immissione in commercio è proibita conformemente alla lettera a;

d.

confiscare e distruggere o rendere inutilizzabile un prodotto da cui deriva un pericolo grave e immediato.

Gli organi di esecuzione non possono ordinare misure che richiedono a posteriori una modifica strutturale di un prodotto legalmente immesso in commercio.

5

Gli organi di esecuzione avvertono la popolazione del prodotto pericoloso se chi lo immette in commercio non adotta misure efficaci o non le adotta per tempo. Rendono accessibili al pubblico le informazioni di cui dispongono sulla pericolosità di determinati prodotti e sulle misure adottate.

6

Per quanto necessario per la tutela di interessi pubblici preponderanti di cui all'articolo 4 capoverso 4 lettere a­e, le misure di cui al capoverso 4 sono adottate avvalendosi della forma della decisione generale. Sono pubblicate dopo il passaggio in giudicato di tale decisione.

7

6505

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8

Si applica la legge federale del 20 dicembre 19683 sulla procedura amministrativa.

Art. 19a (nuovo) Obbligo di collaborazione e di informazione Se necessario, chi immette un prodotto in commercio e le eventuali altre persone interessate sono tenuti a collaborare nell'esecuzione. Devono in particolare fornire gratuitamente agli organi di esecuzione tutte le informazioni necessarie e consegnare le prove e la documentazione necessarie.

Art. 20

Sorveglianza dei prodotti fabbricati conformemente a prescrizioni tecniche estere

Ai fini della sorveglianza di un prodotto immesso in commercio in virtù dell'articolo 16a capoverso 1:

1

a.

deve essere fornita la prova che il prodotto soddisfa le prescrizioni tecniche secondo l'articolo 16a capoverso 1 lettera a; tali prescrizioni devono essere indicate in modo preciso ed esaustivo; e

b.

deve essere reso verosimile che il prodotto è legalmente immesso in commercio in uno Stato membro della CE o dello SEE.

L'organo di esecuzione competente ha le prerogative di cui all'articolo 19 capoversi 1 e 2. Può esigere che le prescrizioni tecniche estere indicate e l'eventuale dichiarazione di conformità o certificato di conformità siano presentati in una lingua ufficiale della Svizzera o in inglese.

2

Se dal controllo risulta che il prodotto non soddisfa le condizioni di cui all'articolo 16a capoverso 1, l'organo di esecuzione dispone le misure adeguate conformemente all'articolo 19.

3

4 L'organo cantonale di esecuzione che ha eseguito il controllo può chiedere all'organo di esecuzione competente della Confederazione di emanare una decisione generale secondo l'articolo 19 capoverso 7.

5 Se il controllo di cui al capoverso 3 concerne una derrata alimentare e la protezione della popolazione rende necessario revocare un'autorizzazione, l'organo cantonale di esecuzione ne fa domanda all'UFSP.

Art. 20a (nuovo) Rimedi giuridici La tutela giurisdizionale è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

1

Le decisioni degli organi di esecuzione possono essere impugnate con ricorso al Tribunale amministrativo federale.

2

La Commissione della concorrenza è legittimata a ricorrere contro le decisioni generali di cui agli articoli 19 capoverso 7 e 20.

3

3

RS 172.021

6506

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Art. 20b (nuovo) Protezione dei dati Gli organi di esecuzione sono autorizzati a trattare dati personali, compresi quelli concernenti perseguimenti e sanzioni amministrativi o penali. A tal fine si applicano le disposizioni concernenti la raccolta di dati personali di cui all'articolo 18 della legge federale del 19 giugno 19924 sulla protezione dei dati.

1

Gli organi di esecuzione possono conservare tali dati in forma elettronica e, per quanto necessario per un'esecuzione uniforme della presente legge, scambiarseli.

2

Art. 21

Assistenza amministrativa in Svizzera

Le autorità competenti della Confederazione e dei Cantoni possono scambiarsi informazioni e documentazioni, se necessario per l'esecuzione della presente legge o per l'applicazione di prescrizioni tecniche.

Art. 22 cpv. 1 e 2, frase introduttiva L'autorità incaricata di applicare prescrizioni tecniche o di sorvegliarne l'applicazione può chiedere informazioni e documentazioni alle autorità estere come pure alle istituzioni estere o internazionali incaricate di applicare prescrizioni tecniche.

1

2 Può trasmettere alle autorità estere oppure alle istituzioni estere o internazionali incaricate di applicare prescrizioni tecniche informazioni e documentazioni non accessibili al pubblico se è garantito che:

Art. 27

Documenti esteri

Gli articoli 23­26 e 28 sono parimenti applicabili ai documenti esteri.

Art. 28, frase introduttiva e lett. c (nuova) È punito con una pena detentiva fino a tre anni o una pena pecuniaria chiunque, a scopo d'inganno, nelle relazioni giuridiche: c.

rilascia dichiarazioni attestanti la conformità con prescrizioni tecniche estere per prodotti non conformi alle prescrizioni tecniche dello Stato in questione.

Art. 28a (nuovo) Mancata richiesta dell'autorizzazione secondo l'articolo 16c È punito con una pena detentiva fino a un anno o una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente: a.

4

senza autorizzazione secondo l'articolo 16c, oppure contravvenendo alle condizioni o agli oneri stabiliti in un'autorizzazione, immette in commercio in Svizzera derrate alimentari che non corrispondono alle prescrizioni tecniche svizzere;

RS 235.1

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b.

nella domanda di autorizzazione secondo l'articolo 16c, fornisce indicazioni inesatte su fatti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 16d capoverso 2.

Art. 31a (nuovo)

Esecuzione

Le autorità competenti della Confederazione tengono elenchi delle decisioni generali secondo gli articoli 16e capoverso 1, 19 capoverso 7 e 20 capoverso 4 passate in giudicato.

II La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

6508

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Allegato (cifra II)

Modifica del diritto vigente Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge del 21 giugno 19325 sull'alcool Art. 2 cpv. 2 Salva la restrizione prevista nel capoverso 3, i prodotti alcoolici ottenuti esclusivamente mediante fermentazione non sono sottoposti alle disposizioni della presente legge, in quanto il loro tenore alcoolico non superi il 15 per cento del volume, o il 18 per cento del volume trattandosi di vini naturali di uve fresche.

2

Art. 23bis cpv. 1 lett. b e cpv. 2 lett. a 1

All'imposta sulle acquaviti sono assoggettati: b.

2

i vini naturali di uve fresche con un tenore alcoolico superiore al 18 per cento del volume, come anche i vini di frutta, di bacche o di altre materie prime, con un tenore alcoolico superiore al 15 per cento del volume, le specialità di vino, i vini dolci e le mistelle;

L'imposta è ridotta del 50 per cento per: a.

i vini naturali di uve fresche con un tenore alcoolico superiore al 18 per cento fino ad un massimo del 22 per cento del volume, come anche i vini di frutta, di bacche o di altre materie prime, con un tenore alcoolico superiore al 15 per cento fino ad un massimo del 22 per cento del volume;

2. Legge del 30 aprile 19976 sulle telecomunicazioni Art. 34 cpv. 1bis (nuovo) 1bis L'Ufficio federale può limitare o vietare l'offerta e l'immissione in commercio di impianti di radiocomunicazione che interferiscono o possono interferire con le utilizzazioni dello spettro delle frequenze che necessitano di una protezione particolare. Questa disposizione è applicabile anche se gli impianti sono conformi alle disposizioni relative all'offerta e all'immissione in commercio.

5 6

RS 680 RS 784.10

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3. Legge del 29 aprile 19987 sull'agricoltura Art. 159a

Prescrizioni sull'importazione, l'immissione in commercio e l'utilizzazione

Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sull'importazione, l'immissione in commercio e l'utilizzazione di mezzi di produzione. Può in particolare limitare o vietare l'importazione, l'immissione in commercio e l'utilizzazione di mezzi di produzione.

Art. 173 cpv. 1 lett. kquater (nuova) Per quanto un'altra disposizione non commini una pena più severa, è punito con la multa sino a 40 000 franchi chiunque intenzionalmente:

1

kquater. importa, immagazzina, trasporta, mette in commercio, offre o pubblicizza mezzi di produzione vietati (art. 159a);

4. Legge dell'8 ottobre 19998 sui prodotti da costruzione Titolo prima dell'art. 11

Sezione 5: Sorveglianza del mercato Art. 11

Organi di controllo

Il Consiglio federale designa gli organi di controllo responsabili della sorveglianza del mercato. Può assegnare compiti di controllo ai Cantoni nonché a organizzazioni professionali di diritto pubblico o privato.

Art. 12 cpv. 1 Chi fabbrica o mette in commercio prodotti da costruzione non può ostacolare gli organi di controllo nella loro attività di sorveglianza del mercato ed è tenuto a fornire gratuitamente le informazioni necessarie.

1

5. Legge federale del 25 marzo 19779 sugli esplosivi Introduzione di un titolo abbreviato e di un'abbreviazione (Legge sugli esplosivi, LEspl)

7 8 9

RS 910.1 RS 933.0 RS 941.41

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Ostacoli tecnici al commercio. LF

Art. 2a (nuovo)

Polizia e vigili del fuoco

Il Consiglio federale può escludere dal campo d'applicazione della presente legge, del tutto o in parte, la polizia e i vigili del fuoco.

1

2

Può prevedere disposizioni speciali per tali corpi.

Art. 12 cpv. 5, primo periodo Il Consiglio federale emana prescrizioni concernenti l'acquisto di pezzi pirotecnici per i quali è richiesto un permesso d'uso secondo l'articolo 14 capoverso 2. ...

5

Art. 14 cpv. 2, secondo periodo, nonché 3bis (nuovo) e 6 (nuovo) 2 ... Il Consiglio federale può limitare tale esigenza a pezzi pirotecnici di un determinato genere o estenderla a pezzi pirotecnici da spettacolo.

3bis Il Consiglio federale può delegare alle associazioni professionali l'emanazione delle prescrizioni di cui al capoverso 3 lettera b, a condizione di prevedere la vigilanza di un servizio federale.

Per adempiere i loro compiti legali, le autorità incaricate di eseguire il presente articolo sono autorizzate a utilizzare sistematicamente il numero d'assicurato AVS conformemente alle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 194610 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

6

Art. 15 cpv. 4 Gli esplosivi e i pezzi pirotecnici acquistati per uso proprio per i quali è richiesto un permesso d'uso secondo l'articolo 14 capoverso 2 non possono essere consegnati a terzi.

4

Art. 20 cpv. 1 Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 28 cpv. 1, secondo periodo (nuovo), e 2 1

... È fatto salvo l'articolo 33 capoverso 3.

L'Amministrazione delle dogane vigila sull'importazione di esplosivi e pezzi pirotecnici.

2

Art. 29 cpv. 4, secondo periodo (nuovo) 4

... Il Consiglio federale può prevedere un termine più lungo.

10

RS 831.10

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Art. 33 cpv. 3 (nuovo) In collaborazione con le autorità cantonali competenti, l'Ufficio centrale verifica mediante controlli per campionatura che gli esplosivi e i pezzi pirotecnici messi in commercio siano conformi alle prescrizioni legali.

3

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