ad 04.444 Iniziativa parlamentare Periodo di riflessione obbligatorio e articolo 111 CC Rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 16 novembre 2007 Parere del Consiglio federale del 27 febbraio 2008

Onorevoli presidente e consiglieri, conformemente all'articolo 112 capoverso 3 della legge sul Parlamento (LParl), vi sottoponiamo il nostro parere sul rapporto del 16 novembre 2007 della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale concernente il periodo di riflessione obbligatorio previsto dall'articolo 111 CC.

Gradite, onorevoli presidente e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

27 febbraio 2008

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2008-0154

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Parere 1

Situazione iniziale

Il 18 giugno 2004 il consigliere nazionale Erwin Jutzet ha depositato un'iniziativa parlamentare intesa a rendere più flessibile il periodo di riflessione previsto dall'articolo 111 del Codice civile (CC)1.

Il 6 settembre 2005 la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale (CAG-CN) ha deciso di dare seguito all'iniziativa. Il 21 novembre 2005 la Commissione omologa del Consiglio degli Stati ha a sua volta dato la propria approvazione.

Il progetto della CAG-CN del 1° dicembre 2006 è stato accolto a larga maggioranza in sede di consultazione.

2

Parere del Consiglio federale

2.1

Soppressione del periodo di riflessione obbligatorio e possibilità di più audizioni

Il Consiglio federale è favorevole a sopprimere il periodo di riflessione obbligatorio nella procedura di divorzio su richiesta comune.

Il fatto di consentire esplicitamente al giudice di procedere a più audizioni tiene sufficientemente conto della richiesta giustificata di proteggere i coniugi da un divorzio precipitoso. A tale proposito, il rapporto della CAG-CN rileva giustamente (cfr. n. 3) che il diritto vigente prevede già la possibilità di una seconda audizione2.

Si può infatti immaginare che dopo una prima seduta o udienza il giudice possa non essere ancora persuaso che i coniugi abbiano presentato la richiesta di divorzio e stipulato la convenzione per libera scelta e dopo matura riflessione.

2.2

Possibilità di revoca (minoranza Hubmann, Aeschbacher, Allemann, Heim, Leutenegger Oberholzer, Menétrey-Savary, Müller Thomas, Vermot-Mangold)

Una minoranza predilige una normativa che permette alle parti di domandare per scritto al giudice la revoca della convenzione entro sette giorni dalla prima audizione giudiziaria.

Il Consiglio federale respinge tale soluzione, che non si distingue fondamentalmente dal diritto vigente, di cui è necessaria una revisione. Infatti la mancata conferma una volta trascorso il periodo di riflessione di due mesi (art. 111 cpv. 2 CC) costituisce materialmente una revoca della volontà di divorziare o della convenzione. La possibilità di revoca resta un'arma per mettere inutilmente in discussione convenzioni di divorzio accettabili.

1 2

RS 210 Messaggio sul diritto del divorzio, FF 1996 I 93

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2.3

Non entrata in materia sul progetto (minoranza Hubmann, Aeschbacher, Heim, Menétrey-Savary, Vermot-Mangold)

Il Consiglio federale si rifiuta di togliere dal ruolo la presente iniziativa parlamentare dal momento che il periodo di riflessione previsto dall'articolo 111 capoverso 2 CC è stato ritenuto privo di qualsivoglia utilità dalla maggior parte degli addetti ai lavori3 e la sua abrogazione è stata ampiamente caldeggiata in sede di consultazione (cfr. n. 1).

3

Cfr. il rapporto dell'Ufficio federale di giustizia del maggio 2005 sull'inchiesta sul diritto del divorzio svolta presso giudici, avvocati e mediatori (sintesi dei risultati), pagg. 7 e 19.

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