Decreto federale che approva una Convenzione per evitare le doppie imposizioni con il Cile
Disegno
del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 29 ottobre 20082, decreta: Art. 1 La Convenzione, firmata il 2 aprile 2008, tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Cile per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio č approvata.
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Il Consiglio federale č autorizzato a ratificarla.
Art. 2 Il presente decreto non sottostā a referendum.
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RS 101 FF 2008 7675
2008-1348
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Convenzione per evitare le doppie imposizioni con il Cile. DF
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